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Sentenza 23 novembre 2025
Sentenza 23 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/11/2025, n. 2126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2126 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I SEZIONE CIVILE composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente dott. Simona Monforte Giudice est. dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4856 del Registro Generale Contenzioso 2024 promossa da
, C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_1 C.F._1
Via Palermo n 387, elettivamente domiciliata in Messina, via F. Todaro n. 5, presso lo studio dell'Avv.
EN NT MO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE nei confronti della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE DI MESSINA avente per oggetto: Altri istituti relativi allo stato della persona ed ai diritti della personalità
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 25.11.2024, , nata a [...] il [...], chiedeva, ai Parte_1 sensi dell'art. 31 D. Lgs. 01.09.2011 n. 150, che fosse rettificata con sentenza l'attribuzione di sesso contenuta nell'atto di nascita dell'istante e che fosse ordinato all'ufficiale dello stato civile del comune di Messina di effettuare la rettificazione nel relativo registro. A sostegno delle domande esponeva di essere nata con caratteri biologici, anatomici e genitali appartenenti al genere femminile, ma di aver esteriorizzato, fin dai primi anni di vita, un disagio interiore per la sensazione di non appartenere al genere sessuale di nascita;
che in data 22.04.2022 riceveva la diagnosi di disforia di genere presso il
Policlinico di Messina ove era in cura per il percorso di transizione;
che successivamente intraprendeva un percorso endocrinologico ancora in corso;
di presentarsi nella società con abiti maschili;
di avere interesse ad ottenere una sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso per potere condurre un'esistenza serena e superare la propria sofferenza esistenziale;
tutto ciò premesso, chiedeva accertarsi il diritto di parte ricorrente a ottenere il cambio di sesso/genere anagrafico e il conseguente cambio nome da a;
Parte_1 Persona_1 chiedeva altresì l'autorizzazione da parte del Tribunale adito agli interventi medico /chirurgici di rimozione dei caratteri sessuali femminili con conseguente intervento di adeguamento a quelli maschili.
Alla prima udienza celebrata il 2 aprile 2025, il Giudice, sentita la ricorrente, ritenuto non necessario istruire la causa, visto altresì il parere favorevole del P.M., riservava di riferire al Collegio per la decisione.
2. Ritiene il collegio che la domanda vada accolta. La peculiarità del caso consiste nel fatto che l'attrice non ha effettuato un intervento demolitorio-ricostruttivo degli organi genitali, ma solamente una terapia ormonale mascolinizzante, ed ha chiesto la rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri di stato civile da femminile a maschile in quanto la percezione psicologica del sesso da parte dell'istante era sicuramente quella maschile.
L'art. 1 della legge 14.04.1982 n. 164, stabilisce che “la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”. Come è noto, il sesso anagrafico viene attribuito al momento della nascita in base a un esame morfologico degli organi genitali. Tale accertamento avviene ai sensi degli art. 28 e seg. D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile), ove viene stabilito che l'atto di nascita riporta “il sesso del bambino”, facendo così coincidere il sesso anagrafico col sesso
“biologico”.
Tuttavia, se per la maggior parte degli individui tale attribuzione rispecchia fedelmente tutte le componenti sessuali, possono verificarsi ipotesi nelle quali questa coincidenza non sussiste o cessa ed in questi casi in cui la componente psicologica si discosta dal dato biologico, l'attribuzione di sesso si atteggia a pura finzione, essendovi una dissociazione tra il sesso e il genere. Orbene, il conflitto tra vissuto personale e sociale ed identità esteriore talvolta sfocia nella scelta di sottoporsi ad un intervento chirurgico demolitivo e ricostruttivo dei caratteri sessuali primari, che va autorizzato dal
Tribunale. Emerge, nondimeno, chiaramente, dalla lettera della legge, che il diritto alla rettificazione dell'attribuzione di sesso è riconosciuto nei limiti dell'“intervenuta modificazione dei caratteri sessuali”, requisito che non implica necessariamente un intervento di riassegnazione chirurgica del sesso, come è stato affermato anche dalla Suprema Corte con la nota sentenza n. 15138 del 20.07.2015
(“alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. l della L. n.164 del 1982, nonché dei successivo art.3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art.31, comma 4, del d.lgs. n.150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale"). D'altronde, la stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 221 del 2015, chiamata a pronunciarsi sul requisito normativo delle «intervenute modificazioni dei […] caratteri sessuali», quale condizione della pronuncia di rettificazione, ha escluso che le stesse includano necessariamente un trattamento chirurgico, in quanto le modalità dell'adeguamento dei caratteri sessuali devono adattarsi all'«irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive».
Infatti, dalla lettera della legge non si ricava immediatamente quali debbano essere i caratteri sessuali da modificare per ottenere la riattribuzione di sesso, sicché può essere sufficiente anche una modifica dei caratteri sessuali secondari (che a partire dalla pubertà consentono di distinguere i maschi dalle femmine, come la distribuzione delle masse muscolari e della forza, dell'adipe, dei peli, della laringe e della voce, delle mammelle), che può essere conseguita normalmente attraverso delle cure ormonali. In particolare, l'identità di genere è costituita da tre componenti: il corpo,
l'autopercezione e il ruolo sociale e ciò significa che non si può prestare attenzione esclusivamente alla componente biologica, poiché l'apparenza fisica non può essere disgiunta dall'autopercezione e dalla relazione che l'individuo sviluppa con la società e con le sue norme comportamentali concernenti la sfera della sessualità, sicché la soluzione interpretativa adottata in passato, che riteneva l'intervento chirurgico come momento essenziale della modificazione dei caratteri sessuali
è sotto molti aspetti riduttiva, non considerando gli aspetti psichici e comportamentali. D'altronde, il legislatore specifica che “l'adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico” va effettuato “quando risulta necessario” e tale espressione può essere ritenuta come l'indice normativo della mera “eventualità” dell'intervento chirurgico. Infine, va osservato che l'utilizzazione del termine “adeguamento” sembra stare a significare che non occorre una modifica di tutti i caratteri sessuali, potendo ritenersi sufficiente una evoluzione incompleta o imperfetta dei caratteri e della stessa identità sessuale risultante dalla loro considerazione unitaria, purché venga realizzato un significativo avvicinamento dell'identità del richiedente a quella tipica del nuovo sesso.
Al riguardo si è, d'altra parte, constatato come una totale coincidenza non sia mai realizzabile ed è per tale motivo che la legge fa riferimento alla circostanza che i caratteri della persona devono presentare solo una certa corrispondenza con quelli propri dell'identità affermata.
D'altronde, tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana, l'art. 2 della
Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale, quale espressione della dignità del soggetto e del suo diritto ad essere riconosciuto nell'ambito sociale di riferimento per quello che si è (Corte Cost. 03.02.1994 n. 13). La Corte Costituzionale ha, poi, specificato che nel concetto di identità personale deve farsi rientrare anche il concetto di identità sessuale, ricostruibile non solo sulla base della natura degli organi riproduttivi esterni bensì anche sulla base di elementi di ordine psicologico e sociale (Corte Cost. 24.05.1985 n. 161). A prescindere dalla disputa dogmatica se la dignità umana sia un diritto o un valore, tutelare la dignità significa, infatti, rispettare l'insieme di valori di cui l'individuo è portatore e consentire all'individuo di viverli nella quotidianità con la massima libertà. Nel caso in esame il diritto all'identità sessuale va, allora, pienamente riconosciuta non solo a coloro che, sentendo in modo profondo di appartenere all'altro genere, abbiano modificato i loro caratteri sessuali primari, ma anche a coloro che senza modificare i caratteri sessuali primari abbiano costruito una diversa identità di genere e si siano limitati ad adeguare in modo significativo l'aspetto corporeo.
Riconosciuta la possibilità di accogliere la domanda di rettificazione di sesso anche in assenza di un intervento chirurgico demolitivo dei caratteri sessuali primari, va osservato che la Corte
Costituzionale con sentenza n. 180 del 2017 ha ribadito che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata». Ciò significa che il percorso individuale deve essere completato sino al punto da potere considerare irreversibile la transizione, non potendo essere pronunciata la rettificazione di attribuzione di sesso solo in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, prima del completamento del percorso, ma esso si può compiere anche solo mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale.
3. Orbene, nel caso in esame, ha dato inizio alla terapia ormonale Parte_1 mascolinizzante dal 2022, come risulta dalla documentazione medica in atti, ed essa ha già consentito il raggiungimento di un assetto dei caratteri secondari e dei valori ormonali compatibili con un aspetto ed un quadro ormonale maschile, sicché si può considerare realizzato quell'adeguamento dell'aspetto fisico necessario per ritenere sussistente una modificazione dei caratteri sessuali. Inoltre,
l'istante non solo ha raggiunto un sufficiente equilibrio psicofisico ed una soddisfacente accettazione della propria condizione, ma ha anche mantenuto con continuità la motivazione a raggiungere e mantenere un aspetto maschile, sicché anche sotto il profilo psicologico sussistono tutti gli elementi per ritenere che sia stata raggiunta la necessaria modificazione dei caratteri sessuali, così da fare ritenere il percorso di transizione effettuato ormai irreversibile. D'altronde, l'astratta possibilità che si possano porre in atto terapie e trattamenti di ripristino di un'apparenza femminile contrasta con la determinazione di una persona che da anni si comporta come una persona di sesso maschile.
Occorre, pertanto, ordinare all'ufficiale dello stato civile la chiesta rettificazione dell'attribuzione di sesso nel relativo registro dello Stato Civile. Inoltre, conformemente alla richiesta avanzata dalla ricorrente, va rettificato anche il prenome da “ ” a “ ”. Pt_1 Per_1
Quanto invece alla richiesta di autorizzazione da parte di questo Tribunale al trattamento medico-chirurgico formulata dall'istante, occorre rilevare che la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, d.lgs. 1o settembre 2011, n. 150, “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali è divenuta irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile,
20 luglio 2015, n. 15138, e della sentenza della Corte costituzionale n. 221 del 2015. Tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico. La sentenza
n. 180 del 2017 ha quindi ribadito che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata. Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico- comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione.” (Corte Costituzionale, 23/07/2024,
n.143), pertanto, nel caso di specie, ritenuti sussistenti i presupposti per la rettificazione, non è necessario autorizzare parte ricorrente ai trattamenti medico-chirurgici.
Tenuto conto della natura della causa in cui il Pubblico ministero è contraddittore necessario, e a fronte della non contestazione della domanda, si ritiene rispondente a giustizia disporre la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Messina la rettificazione dell'attribuzione di sesso a nata a [...], il [...], Parte_1 da femminile a maschile;
ordina altresì, la variazione del prenome anagrafico da “ ” a Pt_1
“ ”; dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali. Per_1
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, il 15 aprile 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
(dott. Simona Monforte) (dott. Corrado Bonanzinga)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Paola Bonaccorso, Funzionario
Addetto all'Ufficio per il Processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.