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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 01/10/2025, n. 1222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1222 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5846/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 5846/2024, pendente tra
(c.f. ), con il patrocinio dell'AVV. Parte_1 C.F._1
MANCUSI GAETANO GIACINTO
ricorrente e
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. ritualmente notificato, l'istante rappresentava di aver inoltrato domanda amministrativa di pensione di vecchiaia anticipata in data
21.9.2022, rigettata dall' per carenza del requisito sanitario;
esperito CP_1
infruttuosamente il ricorso innanzi al Comitato Provinciale, chiedeva pertanto al
Tribunale del Lavoro di Tivoli che venissero accertate le condizioni sanitarie per il riconoscimento del diritto di cui all'art. 1 comma 8 D. Lgs. n. 503/92, con condanna dell' al pagamento di ogni consequenziale provvidenza economica. CP_1
L'ente previdenziale non si costituiva in giudizio.
Il Giudice riteneva opportuno nominare un consulente tecnico d'ufficio, Dott. Per_1
onde accertare a favore del ricorrente la sussistenza delle condizioni sanitarie per
[...]
godere della pensione anticipata.
Sulle conclusioni indicate la causa veniva decisa con sentenza previo deposito di note di trattazione scritta.
Nel merito, è opportuno premettere che l'art. 1 del d.lgs. n. 503 del 1992, al comma 1, ha definito i nuovi requisiti di età per accedere alla pensione di vecchiaia, mentre il comma 8 del medesimo articolo ne ha escluso l'applicazione per gli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento. Costoro, quindi, non hanno diritto ad un trattamento diverso dalla pensione di vecchiaia, ma a tale beneficio a condizioni più favorevoli, cioè quelle che erano previste dalla legge precedente (art. 9 r.d.l. n. 636/1939).
Inoltre, per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia, per coloro che siano invalidi in misura non inferiore all'80%, è necessario aver raggiunto il 61° anno di età per gli uomini e il 56° per le donne, aver raggiunto il periodo minimo di venti anni di assicurazione e di contribuzione (art. 2 d.lgs. n. 503/1992) ed aver cessato l'attività di lavoro (art. 1, comma 7, d.lgs. n. 503/1992). Con specifico riferimento a detti requisiti ad avviso della Suprema Corte, proprio la genericità dell'espressione utilizzata dal legislatore con la disposizione di cui al comma
8 dell'art. 1 D. Lgs. n. 503/92 (invalidi in misura non inferiore all80%) e la mancanza di qualsiasi altra specificazione depongono per l'ampiezza massima del contenuto normativo e per l'opzione interpretativa favorevole all'accoglimento della nozione d'invalidità civile (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 15-04-2013, n. 9081; Cass. civ.
Sez. lavoro, Sent del 13-09-2003, n. 13495): “Ritiene il Collegio di non doversi discostare dal principio già fissato dal proprio ricordato arresto n. 13495/2003, ove è stato condivisibilmente rilevato che la percentualizzazione puntuale dell'invalidità in una misura fin ad allora estranea al regime pensionistico generale era già da sola significante dell'intento legislativo di riferirsi a una categoria di soggetti che non coincide con quella indicata nella L. n. 222 del 1984, art. 1, il quale accoglie una nozione d'invalidità che fa consistere genericamente nella riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo. In altri termini, il riferimento allo stato d'invalidità (nella percentuale fissa indicata) senza il richiamo alla riduzione della “capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini” (capacità di lavoro specifica), rilevante
a mente della L. n. 222 del 1984, art. 1 per il riconoscimento dell'assegno ordinario
d'invalidità, conduce a ritenere che l'applicabilità della vecchia normativa in tema di età pensionabile è stata genericamente disposta in favore di tutti i soggetti invalidi, anche se con capacità di lavoro e, quindi, di guadagno, perché l'unico requisito posto dalla legge riguarda, appunto, la misura dell'invalidità, che non deve essere inferiore all'80%”.
Pertanto, la percentuale d'invalidità deve essere valutata utilizzando le tabelle del DM
05/02/1992 che si usano per l'Invalidità Civile (facendo riferimento, cioè, ai parametri della “capacità lavorativa generica”) e non l'invalidità accertata secondo i parametri della L. 222/1984 ai fini dell'assegno ordinario o della pensione ordinaria d'invalidità
(facendo riferimento ai parametri della “capacità di lavoro” e “assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”). Ebbene, nella fattispecie in esame, i requisiti sanitari richiesti dal d.lgs n. 503/91 risultano soddisfatti con la decorrenza indicata dal consulente tecnico.
Ed invero il Dott. dopo aver sottoposto il periziando a visita ed esaminata la Per_1
documentazione sanitaria agli atti, ha ritenuto che lo stesso per accertate patologie
(Epilessia in trattamento farmacologico in sindrome ansioso-depressiva; spondilodiscoartrosi a medio impegno funzionale;
recente protesi al femore sinistro per frattura post-traumatica e rifrattura periprotesica con riposizionamento di protesi.
BPCO. Cardiopatia ipertensiva in trattamento, in seconda classe NYHA), fosse da considerarsi soggetto invalido in misura del 80% con decorrenza dal mese di agosto
2024.
In proposito, il consulente specifica quanto segue: “Nel caso di specie, anche se il riferimento fosse allo spettro di attività confacenti alle attitudini del soggetto, il quadro invalidante, tenuto conto dell'attività di muratore svolta in passato e del titolo di studio conseguito, per natura e per entità, appare idoneo a determinare, anche in questo ambito, una invalidità non inferiore all'80%. Le fratture a carico del femore sinistro appaiono dirimenti nel caso in oggetto per innescare la sussistenza del quadro invalidante utile ai fini del raggiungimento della soglia prevista per il beneficio richiesto. Ne discende che da agosto 2024 (a sei mesi di distanza dal ricovero del febbraio 2024, tempo necessario per prassi medico-legale al fine di passare da una fase di acuzie a quella di consolidamento dei postumi) si sono realizzati i requisiti sanitari per la pensione di vecchiaia anticipata”.
Le conclusioni medico legali a cui è giunto l'ausiliario possono essere fatte proprie da questo giudice in quanto esenti da vizi logici.
In conclusione, deve essere dichiarato che il sig. si trova nelle condizioni Pt_1
sanitarie previste dall'art. 1 del d.lgs n. 503/91 da agosto 2024 e, pertanto, ha diritto alla pensione di vecchiaia anticipata a partire da tale data. Le spese di lite, in ragione del riconoscimento del requisito sanitario in data successiva alla presentazione della domanda amministrativa, possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- Dichiara che parte ricorrente è soggetto invalido in misura del 80% ex art. 1 del d.lgs n. 503/91 da agosto 2024 e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere CP_1
allo stesso i ratei di pensione di vecchiaia maturati da tale data, oltre interessi legali dalla scadenza al saldo.
- Compensa le spese di lite.
Tivoli, il 01/10/2025
Il giudice
Roberta Mariscotti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 5846/2024, pendente tra
(c.f. ), con il patrocinio dell'AVV. Parte_1 C.F._1
MANCUSI GAETANO GIACINTO
ricorrente e
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. ritualmente notificato, l'istante rappresentava di aver inoltrato domanda amministrativa di pensione di vecchiaia anticipata in data
21.9.2022, rigettata dall' per carenza del requisito sanitario;
esperito CP_1
infruttuosamente il ricorso innanzi al Comitato Provinciale, chiedeva pertanto al
Tribunale del Lavoro di Tivoli che venissero accertate le condizioni sanitarie per il riconoscimento del diritto di cui all'art. 1 comma 8 D. Lgs. n. 503/92, con condanna dell' al pagamento di ogni consequenziale provvidenza economica. CP_1
L'ente previdenziale non si costituiva in giudizio.
Il Giudice riteneva opportuno nominare un consulente tecnico d'ufficio, Dott. Per_1
onde accertare a favore del ricorrente la sussistenza delle condizioni sanitarie per
[...]
godere della pensione anticipata.
Sulle conclusioni indicate la causa veniva decisa con sentenza previo deposito di note di trattazione scritta.
Nel merito, è opportuno premettere che l'art. 1 del d.lgs. n. 503 del 1992, al comma 1, ha definito i nuovi requisiti di età per accedere alla pensione di vecchiaia, mentre il comma 8 del medesimo articolo ne ha escluso l'applicazione per gli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento. Costoro, quindi, non hanno diritto ad un trattamento diverso dalla pensione di vecchiaia, ma a tale beneficio a condizioni più favorevoli, cioè quelle che erano previste dalla legge precedente (art. 9 r.d.l. n. 636/1939).
Inoltre, per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia, per coloro che siano invalidi in misura non inferiore all'80%, è necessario aver raggiunto il 61° anno di età per gli uomini e il 56° per le donne, aver raggiunto il periodo minimo di venti anni di assicurazione e di contribuzione (art. 2 d.lgs. n. 503/1992) ed aver cessato l'attività di lavoro (art. 1, comma 7, d.lgs. n. 503/1992). Con specifico riferimento a detti requisiti ad avviso della Suprema Corte, proprio la genericità dell'espressione utilizzata dal legislatore con la disposizione di cui al comma
8 dell'art. 1 D. Lgs. n. 503/92 (invalidi in misura non inferiore all80%) e la mancanza di qualsiasi altra specificazione depongono per l'ampiezza massima del contenuto normativo e per l'opzione interpretativa favorevole all'accoglimento della nozione d'invalidità civile (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 15-04-2013, n. 9081; Cass. civ.
Sez. lavoro, Sent del 13-09-2003, n. 13495): “Ritiene il Collegio di non doversi discostare dal principio già fissato dal proprio ricordato arresto n. 13495/2003, ove è stato condivisibilmente rilevato che la percentualizzazione puntuale dell'invalidità in una misura fin ad allora estranea al regime pensionistico generale era già da sola significante dell'intento legislativo di riferirsi a una categoria di soggetti che non coincide con quella indicata nella L. n. 222 del 1984, art. 1, il quale accoglie una nozione d'invalidità che fa consistere genericamente nella riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo. In altri termini, il riferimento allo stato d'invalidità (nella percentuale fissa indicata) senza il richiamo alla riduzione della “capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini” (capacità di lavoro specifica), rilevante
a mente della L. n. 222 del 1984, art. 1 per il riconoscimento dell'assegno ordinario
d'invalidità, conduce a ritenere che l'applicabilità della vecchia normativa in tema di età pensionabile è stata genericamente disposta in favore di tutti i soggetti invalidi, anche se con capacità di lavoro e, quindi, di guadagno, perché l'unico requisito posto dalla legge riguarda, appunto, la misura dell'invalidità, che non deve essere inferiore all'80%”.
Pertanto, la percentuale d'invalidità deve essere valutata utilizzando le tabelle del DM
05/02/1992 che si usano per l'Invalidità Civile (facendo riferimento, cioè, ai parametri della “capacità lavorativa generica”) e non l'invalidità accertata secondo i parametri della L. 222/1984 ai fini dell'assegno ordinario o della pensione ordinaria d'invalidità
(facendo riferimento ai parametri della “capacità di lavoro” e “assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”). Ebbene, nella fattispecie in esame, i requisiti sanitari richiesti dal d.lgs n. 503/91 risultano soddisfatti con la decorrenza indicata dal consulente tecnico.
Ed invero il Dott. dopo aver sottoposto il periziando a visita ed esaminata la Per_1
documentazione sanitaria agli atti, ha ritenuto che lo stesso per accertate patologie
(Epilessia in trattamento farmacologico in sindrome ansioso-depressiva; spondilodiscoartrosi a medio impegno funzionale;
recente protesi al femore sinistro per frattura post-traumatica e rifrattura periprotesica con riposizionamento di protesi.
BPCO. Cardiopatia ipertensiva in trattamento, in seconda classe NYHA), fosse da considerarsi soggetto invalido in misura del 80% con decorrenza dal mese di agosto
2024.
In proposito, il consulente specifica quanto segue: “Nel caso di specie, anche se il riferimento fosse allo spettro di attività confacenti alle attitudini del soggetto, il quadro invalidante, tenuto conto dell'attività di muratore svolta in passato e del titolo di studio conseguito, per natura e per entità, appare idoneo a determinare, anche in questo ambito, una invalidità non inferiore all'80%. Le fratture a carico del femore sinistro appaiono dirimenti nel caso in oggetto per innescare la sussistenza del quadro invalidante utile ai fini del raggiungimento della soglia prevista per il beneficio richiesto. Ne discende che da agosto 2024 (a sei mesi di distanza dal ricovero del febbraio 2024, tempo necessario per prassi medico-legale al fine di passare da una fase di acuzie a quella di consolidamento dei postumi) si sono realizzati i requisiti sanitari per la pensione di vecchiaia anticipata”.
Le conclusioni medico legali a cui è giunto l'ausiliario possono essere fatte proprie da questo giudice in quanto esenti da vizi logici.
In conclusione, deve essere dichiarato che il sig. si trova nelle condizioni Pt_1
sanitarie previste dall'art. 1 del d.lgs n. 503/91 da agosto 2024 e, pertanto, ha diritto alla pensione di vecchiaia anticipata a partire da tale data. Le spese di lite, in ragione del riconoscimento del requisito sanitario in data successiva alla presentazione della domanda amministrativa, possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- Dichiara che parte ricorrente è soggetto invalido in misura del 80% ex art. 1 del d.lgs n. 503/91 da agosto 2024 e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere CP_1
allo stesso i ratei di pensione di vecchiaia maturati da tale data, oltre interessi legali dalla scadenza al saldo.
- Compensa le spese di lite.
Tivoli, il 01/10/2025
Il giudice
Roberta Mariscotti