Ordinanza cautelare 18 settembre 2024
Improcedibile
Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 01/02/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00801/2025REG.PROV.COLL.
N. 06584/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6584 del 2024, proposto da:
Ministero dell’Economia e delle Finanze e Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Adriano Tortora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via Cicerone, n. 49;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Quarta, n.-OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2025 il Cons. Francesco Cocomile e udito per la parte appellata l’avvocato Adriano Tortora;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. - Il dott. -OMISSIS-, Colonnello della Guardia di Finanza, partecipava alla procedura di scrutinio per l’avanzamento al grado di Generale di Brigata per l’anno 2016.
La Commissione Superiore di Avanzamento (CSA), all’uopo convocata al fine di procedere alla valutazione ai sensi del decreto legislativo n. 69/2001, tuttavia, disponeva la sospensione del giudizio di avanzamento ai sensi dell’art. 18, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 69/2001 nei confronti del Col.-OMISSIS- in virtù della pendenza di un procedimento penale; tale sospensione veniva reiterata anche in relazione ai successivi anni 2017, 2018 e 2019.
Archiviato il predetto procedimento penale, nell’anno 2019 la CSA valutava la posizione del Col.-OMISSIS- relativamente agli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, per la formazione del quadro di avanzamento al grado superiore.
A seguito della notifica del provvedimento del Comando Generale della Guardia di Finanza del 12 marzo 2020 prot. n. 74082/2020/113, il sig.-OMISSIS- veniva giudicato idoneo ma non era classificato in posizione utile in graduatoria ai fini della promozione, in quanto collocatosi:
- al 29° posto- bis nella graduatoria di merito relativa all’anno 2018, con il punteggio di 28,81/30 (su 123 scrutinati);
- al 34° posto- bis nella graduatoria di merito relativa all’anno 2019, con il punteggio di 27,63/30 (su 122 scrutinati);
- al 37° posto nella graduatoria di merito relativa all’anno 2020, con il punteggio di 27,76/30 (su 116 scrutinati).
2. - Con ricorso r.g. n. 5201/2020 il Col.-OMISSIS- adiva il T.a.r. Lazio per ottenere l’annullamento degli atti afferenti al giudizio di avanzamento al grado di Generale di Brigata per gli anni 2018, 2019 e 2020.
3. - Tale ricorso veniva parzialmente accolto dal T.a.r. Lazio con sentenza n. -OMISSIS-, pubblicata in data 3 marzo 2022, che annullava in parte qua i provvedimenti impugnati in ragione della attribuzione al Col.-OMISSIS- di un punteggio relativo alle “ doti intellettuali e di cultura ” inferiore agli altri parigrado iscritti al quadro, privi del Corso Superiore di Polizia Tributaria.
Stabiliva, in particolare, il Giudice di primo grado con la menzionata sentenza n. -OMISSIS- che:
« 7. Appare invece fondata la censura di eccesso di potere in senso relativo con la quale il ricorrente ha ritenuto che il vizio del provvedimento contestato potesse emergere dal raffronto dei titoli, degli incarichi e delle professionalità dei controinteressati, nei limiti della seguente motivazione.
7.1 Brevemente, con riferimento al suddetto vizio la giurisprudenza amministrativa è orientata nel senso che le valutazioni effettuate dalle Commissioni Superiori in sede di giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali siano connotate da una amplissima discrezionalità.
Tali valutazioni sono infatti riferite ad ufficiali con ottimi profili di carriera le cui qualità sono definibili solo mediante sfumate analisi di merito le quali non sono la mera risultanza aritmetica del titolo e dei requisiti dei candidati ed implicano una ponderazione complessiva delle loro qualità.
In altri termini, la suddetta valutazione, effettuata in via di astrazione e di sintesi, non può essere condizionata dalla meccanica valutazione delle singole risultanze documentali. Tale attività valutativa è infatti precipuamente caratterizzata da un approfondito esame collegiale delle qualità e capacità dei candidati, riscontrandosi in essa l’esercizio di una discrezionalità tecnica insindacabile in sede giurisdizionale, se non in presenza di valutazioni palesemente incoerenti o irragionevoli comportanti un vizio della funzione (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 3146 del 2015).
Si tratta pertanto di una valutazione complessiva, organica, sintetica ed unitaria del candidato che viene effettuata non in comparazione con gli altri aspiranti, ma in un’ottica assoluta, avendo quale riferimento la figura ideale di ufficiale meritevole.
Va escluso, pertanto, il ricorso ad una mera operazione aritmetica dei titoli professionali posseduti dai candidati, né può essere reclamata una diversa ponderazione delle distinte qualità complessive degli scrutinati: “Si tratta, infatti, di valutare curricula ricavati dalla documentazione caratteristica di militari i quali, pur condividendo il medesimo ambiente e la medesima preparazione di base, di norma presentano eccellenze in alcuni ambiti, sufficienze in altri, peculiarità dotate di un certo grado di significatività o meno, flessioni, discontinuità temporali, etc: output, cioè, eterogenei, ma tutti parimenti significativi e variabilmente apprezzabili oltre che difficilmente comparabili nella loro reciproca valenza” (T.A.R. Lazio, Sez. II Ter, n.12161/19).
7.2. La difesa della parte ricorrente ha censurato, limitatamente agli anni 2018 e 2019 il criterio adottato dalla C.S.A. nella valutazione delle doti intellettuali e di cultura di cui all’art. 21 co. 4, lett. c) del d.lgs. n. 69/2001, effettuando un confronto dei propri dati curriculari, contrapponendoli a quelli del Generale -OMISSIS- (per il 2018) e dei Generali-OMISSIS- (per il 2019), sostenendo che l’abnormità e l’incoerenza della valutazione sarebbe in contrasto con i precedenti di carriera e le regole di tendenziale uniformità dei criteri di giudizio.
Ha sostenuto in particolare che il superamento del corso di Polizia Tributaria imporrebbe automaticamente all’Amministrazione un obbligo di attribuzione di un punteggio più alto rispetto agli ufficiali che non hanno conseguito tale titolo.
Il motivo è meritevole di favorevole considerazione.
Dalla documentazione caratteristica del ricorrente, è infatti emerso che il Colonnello-OMISSIS-, nonostante il superamento del Corso Superiore di Polizia Tributaria, abbia ottenuto un punteggio concernente le “doti intellettuali e di cultura” inferiore rispetto a quello di altri ufficiali sprovvisti di tale titolo.
Stante, invero, l’inequivoco disposto di cui all’art. 19 del d.lgs. 69/2001 “Il superamento del Corso Superiore di Polizia Tributaria, istituito con la legge 3 maggio 1971, n. 320, e successive modificazioni e integrazioni, costituisce titolo per l’avanzamento in carriera con preferenza rispetto ad altri corsi o titoli acquisiti”.
Il Collegio, a tal proposito, ritiene opportuno far proprio l’orientamento della giurisprudenza, il quale “pur riconoscendo il carattere preferenziale del titolo in questione, sembra confinarne l’ambito all’elemento di cui alla lettera c) dell’art. 21, d.lgs. n. 69 cit. «doti intellettuali e di cultura, con particolare riguardo ai risultati di corsi esami ed esperimenti» (il contenuto della disposizione è identico all’art. 26, l. n. 1137 del 1955 in tema di avanzamento degli ufficiali delle FF.AA), imponendo semplicemente che solo per questo parametro sia inderogabilmente attribuito un punteggio più alto all’ufficiale che abbia conseguito il titolo (cfr. Cons. St., sez. IV, 21 aprile 2005, n. 1850; sez. IV, 12 aprile 2001, n. 2225, sez. IV, 22 giugno 2000, n. 3558).
Conseguentemente “se in linea generale il giudizio della commissione di avanzamento è connotato dalla presenza di un elevato grado di discrezionalità amministrativa, nondimeno, per espressa previsione derivante dalla normativa di rango primario, esistono situazioni in cui tale discrezionalità è conformata, ossia assoggettata al rispetto di criteri ulteriori, non evincibili dal ristretto confine delle regole del giudizio di avanzamento (che nel caso in specie è disciplinato dal citato D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69). Si tratta di casi in cui la valutazione della rilevanza di un singolo elemento è sottratta alla normale competenza dell’organo amministrativo, essendo invece svolta a monte dalla stessa disciplina di rango primario, ed è quindi predominante rispetto agli intendimenti della stessa commissione” (Cons. St., sez. IV, n. 3617/2012).
Peraltro il Collegio non ignora che secondo altro orientamento il “titolo conseguito attraverso la frequentazione del corso di polizia tributaria non determina un’automatica prevalenza di un candidato rispetto ad un altro che non ne sia in possesso, dato che la commissione di avanzamento ha al compito di prendere in considerazione l’insieme degli elementi di cui dispone” (cfr. Cons. St., sez. IV, n. 464/2020, n. 529 del 1998 e n. 6116 del 2002).
Anche aderendo al suddetta linea interpretativa, nel caso di specie l’Amministrazione non ha tuttavia in alcun modo motivato in merito alle eccezionali ragioni che l’hanno condotta a ritenere subvalente la posizione del ricorrente, nonostante il superamento del Corso Superiore di Polizia Tributaria non conseguito dagli altri ufficiali parigrado che hanno tuttavia ottenuto un punteggio superiore nell’ambito delle «doti intellettuali e di cultura, con particolare riguardo ai risultati di corsi esami ed esperimenti».
In conclusione il ricorso deve essere in parte accolto, con conseguente annullamento dell’impugnato provvedimento, per difetto di motivazione in merito alla attribuzione al ricorrente di un punteggio relativo alle “doti intellettuali e di cultura” inferiore agli altri parigrado iscritti al quadro privi del Corso Superiore di Polizia Tributaria. …».
4. - Avverso detta sentenza il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Comando Generale della Guardia di Finanza proponevano appello r.g. n. 7336/2022 dinanzi al Consiglio di Stato, chiedendone la parziale riforma.
Nel giudizio di appello (successivamente definito, all’esito dell’udienza pubblica del 21 gennaio 2025, con sentenza di accoglimento dell’appello principale proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dal Comando Generale della Guardia di Finanza e di reiezione dell’appello incidentale proposto dal sig.-OMISSIS-, con consequenziale totale reiezione, in riforma della sentenza appellata, del ricorso di primo grado), non veniva richiesta la sospensione dell’impugnata sentenza del T.a.r. Lazio n. -OMISSIS-.
5. - In data 25 marzo 2024 con nota prot. n. 0047280/2024 il Comando di appartenenza comunicava l’esito del giudizio di avanzamento al Col.-OMISSIS-, il quale, sebbene fosse stato ancora una volta valutato “idoneo” dalla Commissione, non era classificato in posizione utile in graduatoria ai fini della promozione.
In particolare, dalla nuova valutazione espressa dalla CSA si ricava che, sebbene la valutazione fosse stata effettuata tenendo conto del titolo t.ST in possesso del Col.-OMISSIS-, il punteggio assegnatogli - in riferimento alle “doti intellettuali e di cultura” - risultava nuovamente inferiore rispetto agli altri parigrado sprovvisti del menzionato titolo.
6. - Con ricorso r.g. n. 4651/2024 il Col.-OMISSIS- promuoveva dinanzi al T.a.r. Lazio ricorso per ottemperanza e impugnava, chiedendone la declaratoria di nullità, il predetto nuovo provvedimento in quanto in contrasto con la precedente sentenza n. -OMISSIS- del primo Giudice sulla base dei seguenti motivi:
«I) Violazione di legge - nullità e/o inefficacia ex art. 21 septies della legge n. 241/1990 della valutazione della CSA per l’avanzamento, a scelta, al grado di generale di brigata per gli anni 2018 e 2019 di cui alla nota prot. 87690/113/2024 per violazione e/o elusione del dictum giurisdizionale di cui alla sentenza del Tar Lazio n. -OMISSIS-.
II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 19 d.lgs. 69/2001 - violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. 241/1990 - difetto assoluto di motivazione - eccesso di potere.»
7. - L’adito T.a.r., nella resistenza dell’intimata Amministrazione, con la sentenza segnata in epigrafe n. 13256 del 1° luglio 2024, accoglieva il ricorso per ottemperanza, dichiarando la nullità dei provvedimenti impugnati ai fini del riesame della posizione della parte ricorrente.
8. - Con rituale atto di appello r.g. n. 6584/2024 il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Comando Generale della Guardia di Finanza chiedevano la riforma della predetta sentenza, deducendo i seguenti motivi:
« 1) Manifesta erroneità degli effettivi punteggi attribuiti in rinnovazione all’appellato per le doti di cui alla lettera c) dell’art.21, co.4, del d.lgs. n.69/2001;
2) Violazione e/o falsa applicazione del D.lgs. 19 marzo 2001, n.69 in relazione al vincolo imposto alla C.S.A., relativamente alla valutazione del titolo di Scuola Superiore di Polizia Tributaria ».
9. - Resisteva al gravame il sig. -OMISSIS-, chiedendone il rigetto.
10. - All’udienza pubblica del 21 gennaio 2025 la causa passava in decisione.
11. - Ciò premesso, stante l’esito del giudizio di appello r.g. n. 7336/2022 (promosso - come visto - avverso la sentenza di primo grado n. -OMISSIS-) anch’esso definito nel corso dell’udienza pubblica del 21 gennaio 2025 che ha portato alla reiezione totale del ricorso di primo grado proposto dal sig.-OMISSIS- avverso gli atti afferenti al giudizio di avanzamento al grado di Generale di Brigata per gli anni 2018, 2019 e 2020 (così riformando la citata sentenza di primo grado n. -OMISSIS-), deve dichiararsi l’improcedibilità per sopravvenuto difetto d’interesse del ricorso per ottemperanza di primo grado oggetto del presente giudizio di appello.
Invero, dovendosi considerare ab origine corretto l’operato della P.A. ed essendo stata totalmente riformata la menzionata sentenza di primo grado n. -OMISSIS-, non vi è più alcun provvedimento giurisdizionale da portare ad esecuzione o di cui si contesta la corretta esecuzione da parte dell’Amministrazione.
12. - In considerazione della peculiarità della presente controversia sussistono giuste ragioni di equità per compensare le spese del doppio grado di lite.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse il ricorso per ottemperanza di primo grado.
Compensa le spese del doppio grado di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Francesco Cocomile, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Cocomile | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.