Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 06/05/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
RG 3637 2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. 3637 2024 r.g.
tra
rappresentato e difeso dall'avv. ROSSETTI ALBERTO Parte_1
E
rappresentato e difeso dall'avv. MENEGOTTO MASSIMO Controparte_1
Oggi 06/05/2025 ad ore 10:23 innanzi al giudice dott.ssa Stefania Caparello, sono comparsi:
Per l'avv. ROSSETTI ALBERTO Parte_1
Per l'avv. MENEGOTTO MASSIMO Controparte_1
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti.
L'avv. Menegotto fa presente che il proprio assistito ha trovato un altro sito dove poter operare ma a decorrere dal 1/7/25 e quindi chiede – nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria – termine per lo sloggio a decorrere dal 31/8/25.
L'avv. Rossetti si oppone, chiedendo che lo sloggio sia fissato nel minor tempo possibile, tenuto conto che l'immobile in cui la Stamperia si sposterà è libero e vuoto da almeno un anno.
L'avv. Menegotto contesta che l'immobile in discorso sia libero trattandosi di dichiarazione unilaterale non suffragata da prova. Chiede che nella eventuale liquidazione spese di parte avversaria, si tenga conto del fatto che per la fase sommaria sono state svolte solo la fase di studio e introduttiva e che comunque le difese svolte nelle due fasi del giudizio sono state identiche.
L'avv. Rossetti si rimette in punto spese.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio
Riaperto il verbale alle ore 16:50, il giudice, in assenza delle parti, dà lettura del provvedimento che segue
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vicenza – Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Stefania Caparello all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo il 05/09/2024 al n. 3637 del Ruolo Gen. Aff. Cont. dell'anno 2024 promossa da
) con l'avv. ROSSETTI ALBERTO ) Parte_1 P.IVA_1 C.F._1
elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore;
- RICORRENTE- contro
) con l'avv. MENEGOTTO MASSIMO Controparte_1 P.IVA_2
, domiciliato presso il difensore C.F._2
- RESISTENTE–
avente ad oggetto: altri istituti del diritto delle locazioni
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza odierna
Per parte ricorrente: 1) Convalidare lo sfratto intimato alla società , Controparte_1
con sede in Arzignano (VI), Via Seconda Strada n. 44, CF. , in persona del legale P.IVA_2
rappresentante pro tempore;
2) Dichiarare cessato, per finita locazione il contratto di locazione inter partes alla scadenza del
30 giugno 2024 con condanna di al rilascio immediato, o comunque nel più Controparte_1 breve termine possibile, dell'immobile ubicato in Arzignano (VI), Via Seconda Strada n. 44, così catastalmente individuato in Comune di Arzignano, Foglio 13, Cod. A459, sub. 3, cat. D8,
Particella 255 di cui al contratto di locazione commerciale di immobile adibito ad uso diverso dall'abitativo datato 29/06/2012 registrato il 29/06/2012 all'Ufficio di Registro, Direzione
Provinciale di Vicenza, Ufficio Territoriale di Arzignano al n. 1190 serie 3, libero e vuoto di persone e cose;
3) Rigettare ogni domanda formulata da controparte perché inammissibile, infondata e comunque sfornita di prova;
4) Condannare ex art. 96 cpc al risarcimento del danno per aver resistito in Controparte_1
giudizio con mala fede, che si propone sia quantificato nel raddoppio delle liquidande spese;
5) Condannare, in ogni caso, al pagamento degli esborsi e dei compensi di Controparte_1
giustizia, oltre I.V.A., C.A.P. ed accessori come per legge.
6) Con espressa riserva di separato giudizio per il risarcimento del danno provocato dalla ritardata riconsegna dell'immobile.
Per parte resistente: 1) in via principale: rigettarsi tutte le domande formulate dall'attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi indicati in narrativa;
2) in via subordinata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande attoree, fissarsi la data dell'esecuzione/rilascio nel termine massimo di legge di dodici mesi;
3) in ogni caso:
- anticipazioni, spese e competenze di causa, di entrambe le fasi di giudizio, integralmente rifuse liquidate in base ai parametri medi di cui al DM 55/04 e successive modificazioni, maggiorate del rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, quest'ultima se dovuta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di intimazione di sfratto, sul presupposto per cui, il 27/7/23, aveva acquistato Parte_2
l'immobile sito in Arzignano (Vi), Via Seconda Strada 44, catastalmente individuato al Catasto del
Comune di Arzignano Fg 13, Cod. A459, sub 3, cat. D8, Particella 255; che l'immobile in questione, il 29/6/2012, era stato concesso in locazione da e a CP_2 Parte_3
unipersonale (d'ora in poi , per il canone annuo di €36.000,00; Controparte_1 CP_1
che, con raccomandata del 15/3/23, i locatori avevano comunicato alla conduttrice la disdetta nel termine previsto dalla L 392/78 ovvero 12 mesi prima della scadenza – hanno adito l'intestato
Tribunale al fine di sentir convalidare lo sfratto per finita locazione.
Si è costituita chiedendo il rigetto della domanda di convalida di sfratto. In CP_1 particolare, l'intimata ha rilevato l'assenza di sottoscrizione della disdetta prodotta da , Parte_1
soggetto terzo rispetto ai titolari del contratto di locazione, sig.ri e , ed ha CP_2 Parte_3
evidenziato che la cartolina di ricevimento, prodotta sub doc. 2, non era in alcun modo ricollegabile alla disdetta prodotta, dato che la lettera di disdetta riportava la data del 15.03.2023, mentre la cartolina di ricevimento indicava come data di spedizione la data del 13.03.2023 e come data di ricezione la data del 14.03.2023.
Infine, ha dichiarato di svolgere un'attività di concia e di aver, quindi, necessità di ampi spazi;
che, pertanto, il reperimento di un immobile adeguato alle proprie esigenze era di difficile soluzione.
Con ordinanza del 4/9/24, il giudice ha rigettato l'istanza volta ad ottenere l'emissione dell'ordine di rilascio e, convertito il rito, ha fissato udienza al 5/12/24.
Si è costituita con memoria integrativa chiedendo che venisse dichiarato cessato, per Pt_1
finita locazione, il contratto di locazione di causa alla scadenza del 30 giugno 2024 con condanna di al rilascio immediato, o comunque nel più breve termine possibile, Controparte_1
dell'immobile; rigettare ogni domanda formulata da controparte perché inammissibile, infondata e comunque sfornita di prova;
condannare ex art. 96 cpc al risarcimento del danno Controparte_1
per aver resistito in giudizio con mala fede.
In particolare, la ricorrente ha dedotto di essere un'impresa operante nel settore metalmeccanico e che impiegava direttamente oltre 80 dipendenti e indirettamente, con la controllata Tomet
Mechanics s.r.l., oltre 180 dipendenti in grandissima parte operai e tecnici;
che entrambe le società costruivano particolari per motori elettrici;
che la sede di era in via Seconda Strada n. 42 Parte_1
in Arzignano (VI) e, quindi, il capannone della confinava con il capannone già condotto Parte_1
in locazione dalla di aver acquistato il capannone, oggetto di causa, per Controparte_1
ampliare la propria attività con la prospettiva di assumere nuovi dipendenti per sopperire alle richieste del mercato del motore elettrico.
La ricorrente ha, inoltre, dedotto che la disdetta era stata formalizzata per iscritto ed era stata portata a conoscenza del conduttore con la raccomandata con ricevuta di ritorno n. 145007508174 spedita dall'ufficio postale di Arzignano;
che gravava sul destinatario la prova che la disdetta dallo stesso ricevuta non fosse sottoscritta;
che la disdetta inviata alla conduttrice con la raccomandata a.r. n.
145007508174 fu sottoscritta da entrambi i locatori;
che la disdetta prodotta agli atti di causa e non sottoscritta sarebbe in realtà la copia (c.d. duplicato) di quella inviata alla conduttrice, quest'ultima completa di sottoscrizione del disdettante. Infine, parte ricorrente ha dedotto che vi sarebbero vari capannoni in affitto e la conduttrice aveva avuto un ampio preavviso, essendo già trascorsi 19 mesi dalla disdetta.
La causa è stata istruita per testi.
All'udienza del 6/5/25 le parti hanno discusso le rispettive linee argomentative e la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Il ricorso è fondato e va accolto.
Come noto,
"il diniego di rinnovazione del contratto (denominato disdetta) ha natura di atto recettizio ed è onere del locatore dare prova non solo dell'invio, ma anche che la raccomandata sia giunta tempestivamente, almeno sei mesi prima della scadenza, a conoscenza del conduttore, salva la presunzione di cui all'art. 1335 c.c." (cfr. Cassazione civile, sez. III, 28/09/1998, n. 9696).
Nel caso di specie, il locatore ha assolto l'onere probatorio su di lui incombente, tenuto conto che ha allegato copia della disdetta inviata il 13/3/23 e ricevuta dal conduttore il 14/3/23.
Parte resistente ha eccepito che la disdetta per cui è causa recherebbe una data incongruente con quella apposta alla cartolina di ricezione della stessa.
Ora, quanto a tale ultima deduzione, va qui osservato che il teste ha confermato di Testimone_1
aver inserito l'originale della disdetta (doc. 7 ricorrente) nella raccomandata n. 145007508174 consegnata all'ufficio postale di Arzignano per la spedizione il 13 marzo 2023.
Con tale precisazione viene quindi fugato ogni dubbio in merito alla discrasia tra la data della disdetta e quella della ricezione della stessa.
Quanto alla problematica relativa alla firma della disdetta, si sottolinea che nel presente giudizio è stata depositata copia della disdetta, con la firma del sig. Quest'ultimo, chiamato a CP_2
testimone, ha dichiarato di non ricordare di aver firmato la disdetta, ma di averla comunque fatta scrivere.
Non è chi non veda, quindi, come la missiva di causa sia certamente riferibile al sig. e, CP_2
pertanto, il contratto è da ritenere scaduto alla data del 30/6/2024.
Ciò posto, parte resistente in udienza ha chiesto un congruo termine per liberare l'immobile, avendo reperito altro immobile a decorrere dal 1/7/25.
Orbene, tenuto conto del tempo trascorso nelle more, si reputa congruo concedere a parte resistente termine fino al 15/7/25 per poter liberare l'immobile di causa.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, a carico della resistente, nella misura di cui in dispositivo, sulla base del DM 10/03/2014, n. 55, come da ultimo modificato, tenuto conto della natura della controversia e della sua complessità, con riferimento al valore della causa, parametro minimo, per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale. Si liquidano, pertanto, € 3.809,00 (di cui € 851,00 per la fase di studio;
€ 1.453,00 per quella decisionale), oltre spese borsuali per € 567,60. Si stima congruo un aumento del 15% ex art. 4 I bis
DM 55/14 per i link ipertestuali, tenuto conto della esiguità degli stessi, per un importo riconoscibile di € 4.380,40.
Per la fase di sfratto si liquidano € 1.382,00 (fase di studio e introduttiva), oltre spese generali al
15%, IVA e CPA nonché spese borsuali per € 292,80. Si stima congruo un aumento del 15% ex art. 4 I bis DM 55/14 per i link ipertestuali, tenuto conto della esiguità degli stessi, per un importo riconoscibile di € 1.589,30.
Per la mediazione sono riconoscibili € 190,32 per compensi e € 190,32 per spese vive.
Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 cpc.
PQM
Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
ACCOGLIE la domanda di e per l'effetto ACCERTA e DICHIARA che il contratto di Parte_4
locazione commerciale datato 29/06/2012 e registrato il 29/06/2012 all'Ufficio di Registro,
Direzione Provinciale di Vicenza, Ufficio Territoriale di Arzignano al n. 1190 serie 3 è cessato per finita locazione alla scadenza del 30 giugno 2024;
ORDINA a il rilascio dell'immobile oggetto del contratto di cui sopra e ubicato Controparte_1
in Arzignano (VI), Via Seconda Strada n. 44, catastalmente individuato in Comune di Arzignano,
Foglio 13, Cod. A459, sub. 3, cat. D8, Particella 255, libero e vuoto di persone e cose, entro il
15/7/25;
CONDANNA a rifondere a le spese di lite che liquida in € 6.160,00 Controparte_1 Parte_4 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA nonché spese esenti per € 1.050,70.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Così deciso in Vicenza il 06/05/2025
Il Giudice dott.ssa Stefania Caparello