Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 15/04/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 765 /2024 R.G.
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 9/04/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da nato a [...] il [...], C. F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. FEMMINELLA PAOLO C.F._1
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “disporre il richiamo del nominato Parte_1
c.t.u. dott.ssa ; Persona_1
- in via subordinata, disporre nuova C.T.U. medico-legale, al fine di accertare le patologie di cui
è affetto il ricorrente, indicate in ricorso ed in atti prodotti;
- nel merito, riconoscere che l'odierno ricorrente é affetto dalle patologie dedotte in ricorso e che tali patologie sono tali da determinare, in capo al ricorrente, una percentuale di invalidità del
100% o almeno del 74%, con il consequenziale diritto del medesimo alla corresponsione dell'indennità relativa al suo stato invalidante, con decorrenza dalla data della domanda in sede amministrativa, cioè dal 26
Firmato Da: Paolo Femminella Emesso Da: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3
Serial#: 1480d30 - Firmato Da: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3 Emesso Da:
InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3 Serial#: 1
6 maggio 2023;
- ancora, nel merito, riconoscere che l'odierno ricorrente é affetto dalle patologie dedotte in ricorso e che tali patologie sono tali da determinare, in capo al ricorrente lo stato di portatore di handicap in situazione di gravità di cui all'art. 3, comma 3, della L. 104/92, con decorrenza dalla data della domanda in sede amministrativa, cioè dal 26 maggio 2023;
74%, nonché tutti i benefici previsti dall'art. 3, comma 3, della legge 104/92, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, e cioè dal 26 maggio 2023;
- condannare, quindi, l' , in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, alla corresponsione, in favore del ricorrente, quale invalido nella misura del 100% o almeno nella misura minima del 74%, dell'indennità di invalidità civile suddetta, riconoscendo al medesimo i benefici previsti dalla legge 104/92, dalla data della domanda amministrativa, e cioè dal 26 maggio 2023;
- condannare l' , in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore, che dichiara di avere anticipato le spese e di non avere percepito onorari, oltre al pagamento del compenso spettante al nominato C.T.U. vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
“ richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi
[...]
qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si dà atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa Sarah Dispoto. oggetto Assegno - pensione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
06/06/2024, il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità e allo status di portatore di handicap in situazione di gravità art. 3 comma 3 della Legge
104/1992, non riconosciute in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_3
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_3
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – rigettata la richiesta di richiamo e di rinnovo, è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
*********** La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che il ricorrente è affetto da “Sindrome da fatica cronica in soggetto con fibromialgia;
Cardiopatia ipertensiva I classe NYHA;
OSAS di grado lieve non in trattamento con CPAP.
CONSEGUENZE SPECIFICHE DELLE INFERMITÀ
SULL'ORGANISMO DEL RICORRENTE
Sindrome da fatica cronica: disturbo alquanto complicato, contraddistinto da un senso di fatica persistente, inspiegabile e non mitigabile in alcun modo, chi ne è affetto non soffre di alcuna patologia particolare, non pratica attività fisiche esageratamente intense e non trae alcun beneficio dal riposo. Le cause di questa sindrome rimangono tuttora sconosciute;
a riguardo, sono state formulate varie ipotesi, che vanno dalle infezioni virali, ad alterazioni del sistema immunitario, a sbilanciamenti ormonali dall'asse asse ipotalamo-ipofisi-surrene, o a problematiche di natura psicologica, tuttavia che non sono ancora state trovate sufficienti conferme scientifiche. I dati certi, dicono che tale sindrome è più frequente nelle donne e la fascia di età più interessata è quella compresa tra i 40 e i 50 anni. Oltre ad avvertire un senso di stanchezza sproporzionata, intensa e prolungata, anche dopo che sono trascorse più di 24 ore dall'ultimo sforzo fisico o mentale, che non sembra alleviabile in alcun modo, nemmeno con un riposo appropriato e che è spesso associato a sonno non ristoratore, i pazienti colpiti da sindrome da fatica cronica avvertono altri disturbi, simili ai sintomi di un'influenza, come il mal di gola frequente/ricorrente, la cefalea intensa e persistente, la difficoltà di concentrazione, la presenza di linfonodi ingrossati sia sul collo che sulle ascelle, frequente e generalizzato dolore muscolare (mialgia) e articolare (artralgia) senza motivo.
Non esiste attualmente un test diagnostico specifico per la sindrome da fatica cronica, se non seguire il criterio della diagnosi differenziale, escludendo le malattie che provocano un senso di fatica molto simile e, poi, analizzando i sintomi descritti direttamente dal paziente.
Attualmente, non c'è alcuna cura specifica in grado di guarire dalla sindrome da stanchezza cronica.
Sono disponibili, però, rimedi e strategie terapeutiche finalizzate all'attenuazione dei sintomi, tra questi, trova un ruolo importante la terapia cognitivo-comportamentale, la cui attuazione è riservata alle malattie mentali, ma è risultata efficace anche contro la sindrome da fatica cronica, lo scopo di questo tipo di terapia, infatti, cui scopo è quello di insegnare al paziente a capire la malattia di cui soffre e a riconoscerne i sintomi, in modo da poterli dominare in qualche maniera. Soffrire di sindrome da fatica cronica potrebbe comunque portare all'isolamento sociale e alla depressione. Se ciò dovesse verificarsi, è possibile prescrivere dei farmaci antidepressivi;
sempre su prescrizione medica, i pazienti con forti dolori muscolari e articolari possono assumere dei farmaci antidolorifici e/o miorilassanti.
Ai pazienti con sindrome da fatica cronica, viene consigliato di evitare situazioni particolarmente stressanti, l'assunzione di bevande alcoliche e di caffè, di non eccedere con gli zuccheri o con cibi a potenziale infiammatorio, di evitare qualsiasi alimento verso cui c'è un'intolleranza e di condurre una vita con ritmi regolari, possibilmente andando letto sempre alla stessa ora ed evitando, se possibile, di fare lunghi pisolini durante la giornata.
Non esistendo una cura specifica contro la sindrome da stanchezza cronica, raramente le persone che ne sono affette guariscono del tutto. Il fatto, poi, che non se ne conoscano le precise cause scatenanti rende il percorso terapeutico ancor più difficile. Per quanto riguarda l'esordio, sembra che nei pazienti giovani la sindrome da fatica cronica abbia una prognosi migliore, con una percentuale di guarigione più elevata. Fibromialgia: sindrome caratterizzata da dolore muscolare cronico diffuso associato a rigidità. Il termine fibromialgia, deriva dal latino “fibra” e dal greco
“myo”(muscolo) unito ad “algos” (dolore). Si tratterebbe di una forma di reumatismo extrarticolare, interessante la fibra muscolare in prossimità dell'inserzione alla struttura ossea, i cui processi fisiopatologici, come la diagnosi e le caratteristiche cliniche risultano ad oggi ancora controverse.
Prevalentemente interessati dal dolore sono: la colonna vertebrale, le spalle, il cingolo pelvico, braccia, polsi, gli arti inferiori. Al dolore cronico, che si associa a rigidità muscolare, presenti specie al mattino, si associano spesso colon irritabile, disturbi dell'umore, sonno non riposante, cefalea muscolo-tensiva, difficoltà alla concentrazione e astenia, ovvero affaticamento cronico. Inoltre la non-risposta ai comuni antinfiammatori, nonché il carattere “migrante” dei dolori e il peggioramento della sintomatologia in ambiento freddo-umidi, sono peculiari della fibromialgia.
La diagnosi è fondamentalmente clinica e nasce dall'esclusione di altre patologie muscolari, neurologiche o scheletriche, dall'accurata raccolta anamnestica dalla quale si evinca che il dolore
è diffuso simmetricamente e che perdura da almeno 3 mesi e dalla palpazione dei 18 punti chiave detti “tender points”, che nel soggetto fibromialgico risultano dolorosi in numero non inferiore ad
11, come accade nella perizianda in esame.
Gli indici di flogosi sono solitamente nella norma, non esiste alcun dato strumentale patognomonico di suddetta patologia.
Le possibili cure sono oggetto di continui studi, certo è che vi è una scarsa risposta alle comuni terapie con farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS), migliore è invece la risposta ai farmaci ad azione miorilassante e analgesica, spesso in associazione;
talvolta, si rende necessario il trattamento farmacologico con farmaci che facilitano il sonno e il rilassamento muscolare come antidepressivi triciclici e inibitori selettivi del reuptake della serotonina. Quando il quadro è stabilizzato, per la gestione della patologia si possono utilizzare integratori a base di Magnesio,
Vitamine del gruppo B e Vitamina D, come anche la Melatonina per favorire il riposo notturno.
Per meglio gestire la patologia fibromialgica, occorre effettuare quotidianamente esercizi di stretching, insieme ad un regolare programma settimanale di esercizio aerobico, mediante attività a basso impatto (camminare, cyclette, nuoto o esercizi in acqua) per allenare i muscoli dolenti e incrementare gradualmente il fitness cardiovascolare. Inoltre, può essere utile nella gestione e nel trattamento della fibromialgia, eseguire periodicamente cicli di fisioterapia e/o di massoterapia decontratturante ed evitare ambienti freddo-umidi.
Molti dei sei segni e sintomi suddetti, riguardo alla sindrome da fatica cronica, come anche alla fibromialgia, inclusi quelli associati come il sonno non riposante, il colon irritabile con alvo irregolare e la cefalea, come peraltro si evince dalle diverse certificazioni presenti agli atti (vd in particolare le certificazioni del Policlinico universitario di Messina del 13/03/2023, del 19/05/2023, del 13/09/2023 e del 30/04/2024 e quelle del reparto di Reumatologia del Policlinico Universitario di Palermo dello 08/07/2024 e dell'Ospedale Civico di Palermo dello 05/11/204), sono presenti nel periziando in esame, il quale conduce di suo una vita regolare, con abitudini anche alimentari controllate, che pur essendo uno sportivo, di fatto non pratica più l'attività di runner precedentemente svolta, e che rimane in trattamento farmacologico di fondo con pregabalin, in associazione con farmaci ad azione antinfiammatoria al bisogno, riuscendo tuttavia a controllare solo in parte e in maniera temporanea la sintomatologia clinica riferita e presentata.
Cardiopatia ipertensiva: patologia favorita da un ispessimento delle pareti del cuore, dovuto ad un aumento della pressione arteriosa in grado di provocare un superlavoro a livello cardiaco, trovandosi il cuore ad avere una maggiore resistenza nello spingere il sangue nei vasi. Rappresenta, dunque, una complicanza dell'ipertensione arteriosa, legata alle lesioni prodotte sull'apparato cardiovascolare, in grado di favorire l'ipertrofia del ventricolo sinistro del cuore
(cardiopatia ipertensiva), come anche alterazioni del fondo dell'occhio (retinopatia ipertensiva), segni di insufficienza vascolare cerebrale, di insufficienza renale e di arteriopatia agli arti inferiori.
Nelle forme lievi, i sintomi della cardiopatia ipertensiva sono poco evidenti;
quando compaiono, i disturbi più comuni comprendono il respiro difficoltoso e la dispnea, l'astenia, il gonfiore alle caviglie e alle gambe, il dolore toracico e la tachicardia. Nel tempo, se trascurata o non trattata in modo adeguato, la cardiopatia ipertensiva può provocare lo scompenso cardiaco e favorire l'insorgenza della cardiopatia ischemica e dell'infarto del miocardio. Inoltre, tale condizione può rappresentare un fattore predisponente e aggravante nei confronti di patologie cerebrovascolari e renali. La diagnosi si basa sulla valutazione clinica e strumentale, attraverso esame elettrocardiografico ed ecocardiografico. Il trattamento, oltre ad un corretto stile di vita, si avvale del ricorso a farmaci antipertensivi (come ACE inibitori, sartani e beta-bloccanti), in grado di ridurre la pressione e contribuire a regolare il ritmo cardiaco, e di diuretici, per favorire l'eliminazione dei liquidi in eccesso accumulati dall'organismo.
Il sig. , affetto da ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico fin dall'età Parte_1
adolescenziale, a seguito di riscontro di condizione di iperattività surrenalica (iperadenalina), è andato gradualmente incontro a progressione clinica, instaurandosi una nel tempo la condizione di cardiopatia ipertensiva con lieve disfunzione diastolica e associata a riscontro strumentale di ectasia dell'aorta ascendente (41,5 mm), per cui rimane ad oggi in trattamento farmacologico, effettua i periodici controlli clinici del caso e rimane in atto in buon controllo emodinamico, come si evince in particolare nell'ultima certificazione cardiologica presente agli atti dello 07/01/2025 (vd).
Sindrome delle apnee ostruttive nel sonno (OSAS): patologia caratterizzata da frequenti e temporanee interruzioni della respirazione che comportano un sonno non riposante a causa di risvegli frequenti durante la notte e soprattutto un'insufficiente ossigenazione.
Si classificano in: apnee di tipo ostruttivo (quando viene ostacolato il passaggio dell'aria attraverso la gola), apnee di tipo centrale (dovute alla mancanza del comando che dal centro nervoso viene inviato ai muscoli respiratori) e apnee di tipo misto (quando cioè si combinano i fenomeni dell'apnea ostruttive e di quella centrale).
La sindrome delle apnee ostruttive del sonno è da sorvegliare, a causa delle ripercussioni negative che può determinare sugli organi che maggiormente necessitano di ossigeno, ovvero cuore e sistema nervoso.
Nel sonno, per la posizione assunta dal corpo e il rilassamento dei muscoli che mantengono pervie le vie aeree, si determina una fisiologica riduzione delle prime vie aeree. Se le vie di passaggio dell'aria sono ridotte di calibro o ostruite i muscoli dovranno fare più fatica a far passare l'aria; per compensare ciò il diaframma dovrà far aumentare la velocità dell'aria per consentire una sufficiente ossigenazione. Ciò si ottiene aumentando la forza di aspirazione dell'aria con una fatica maggiore proprio quando anche il muscolo diaframma dovrebbe riposarsi. Durante le apnee, i livelli di ossigeno nel sangue si abbassano rapidamente di contro c'è un aumento della pressione sanguigna e dell'attività cardiaca con possibili aritmie e a livello cerebrale microrisvegli o risvegli con affanno.
Oltre a disturbi cardiovascolari nei pazienti con apnee notturne un sonno alterato può determinare sonnolenza diurna, deficit della memoria, irritabilità, colpi di sonno.
La valutazione della Sindrome delle apnee ostruttive del sonno viene fatta in base all'indice di apnea/ipopnea AHI cioè il numero di apnee ed ipopnee per ora. Nel caso in specie, ci si trova davanti ad un quadro ostruttivo di grado lieve, come si evince dai test di funzionalità respiratoria del 23/03/2023 (vd), per cui in atto non risulta comunque indicato trattamento con CPAP.
CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI
Da quanto precedentemente esposto, e cioè dall'anamnesi, dall'esame obiettivo, dall'esame della certificazione presente agli atti si sono riscontrate le seguenti infermità: Sindrome da fatica cronica in soggetto con fibromialgia;
Cardiopatia ipertensiva I classe NYHA;
OSAS di grado lieve non in trattamento con CPAP.
Per il calcolo della percentuale di invalidità, facendo riferimento Tabelle indicative delle percentuali di invalidità di cui al DM 05-02-1992, si ritiene che:
- la diagnosi di “Sindrome da fatica cronica in soggetto con fibromialgia”, debba essere analogicamente assimilata alla patologia tabellata al codice 9320, che prevede un range di percentuale che va dal 41 al 50%, a cui appare equo riconoscere una percentuale invalidante del
50%;
- la diagnosi di “Cardiopatia ipertensiva I classe NYHA” debba essere analogicamente assimilata a quella tabellata al codice 6441, che prevede un range di percentuale che va dal 21 al 30%, a cui appare equo riconoscere una percentuale invalidante del 25%;
- la diagnosi di “OSAS di grado lieve non in trattamento con CPAP”, vada analogicamente assimilata a quella tabellata al codice 6013, che prevede un range di percentuale che va dall' 11 al 20%, a cui appare equo riconoscere una percentuale invalidante del 15%.
Valutata separatamente ogni singola menomazione, in base al D.M. 05-02-1992 secondo il quale la valutazione complessiva non deve consistere nella somma aritmetica delle singole percentuali bensì in un valore percentuale proporzionale a quello tariffato, trattandosi di multiple menomazioni in coesistenza in quanto interessano organi ed apparati distinti tra loro, è stato eseguito il calcolo riduzionistico applicando la formula “a scalare” di Balthazard -IT = IP1+IP2 – (IP1 x IP2)- ed è stata ottenuta una percentuale complessiva di invalidità del 68%.
Pertanto, si ritiene che il sig. sia invalido con riduzione permanente della capacità Parte_1
lavorativa con una percentuale del 68%, senza diritto assegno mensile di assistenza.
Si rimane pertanto in sostanziale accordo con la valutazione fatta dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'Invalidità Civile, delle Condizioni Visive presso la ASL di Sciacca e con quella del C.T.U. nominato in fase di A.T.P., Dott. riguardo al mancato riconoscimento Per_2 dell'assegno mensile di assistenza, pur ritenendo che la percentuale di invalidità vada in questo caso rivista e portata al 68%. In merito alla decorrenza, si ritiene che essa debba risalire all'epoca di presentazione della domanda amministrativa all' e cioè al 26/05/2023, poiché dall'analisi delle certificazioni presenti agli CP_3
atti, nonostante la diagnosi completa e definitiva di “Sindrome da fatica cronica in soggetto con fibromialgia” è stata raggiunta nel mese di luglio del 2024 (vd certificazione dell'U.O.C di
Reumatologia del Policlinico Universitario di Palermo dello 08/07/2024), le patologie poste in diagnosi erano già presenti e invalidanti fin dalla presentazione della domanda e il quadro clinico del periziando era già in corso di definizione diagnostica presso il Policlinico Universitario di
Messina dal 13/03/2023.
In relazione, poi, al riconoscimento della condizione di portatore di handicap in capo al ricorrente, dalla visita effettuata, analizzati gli atti e considerate le patologie nel loro complesso, si rimane in completo accordo con la valutazione della Commissione Medica per l'accertamento dell'Handicap
P della ASL di Sciacca e con quanto espresso dal C.T.U. in fase di A.T.P., Dott. ritenendo Per_2 di essere di fronte ad un soggetto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Legge
104/92, cioè non in condizioni di gravità, poiché le minorazioni accertate sono tali da determinare uno svantaggio sociale e non una complessiva riduzione dell'autonomia personale tanto da giustificare un intervento assistenziale permanente, continuo e globale, nella sfera individuale o di relazione.
CONCLUSIONI
Da quanto precedentemente esposto, e cioè dall'anamnesi, dall'esame obiettivo e dall'esame della certificazione presente agli atti, il sig. , nato negli Stati Uniti il 31/01/1976 e residente Parte_1
a Santa Margherita di Belice in via Caravaggio n. 49, risulta essere affetto da: Sindrome da fatica cronica in soggetto con fibromialgia;
Cardiopatia ipertensiva I classe NYHA;
OSAS di grado lieve non in trattamento con CPAP.
Il ricorrente è da considerarsi invalido al 68%, dall'epoca di presentazione della domanda amministrativa all' (26/05/2023), senza diritto all'assegno mensile di invalidità, e portatore di CP_3 handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Legge 104/1992. “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
La domanda, pertanto, deve essere rigettata.
Il ricorrente soccombente può, tuttavia, essere esonerato dal pagamento delle spese del giudizio, avendo allegato la dichiarazione dalla quale risulta che il reddito riferito all'intero nucleo familiare all'anno precedente a quello della pronuncia, è stato ai sensi dell'art..152 disp.att.c.p.c., pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, comma da 1 a 3, e 77
d.p.r. 115/02 -. CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_2
riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 15/04/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini