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Decreto 19 aprile 2025
Decreto 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, decreto 19/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 222/2025
TRIBUNALE DI GELA
DECRETO INGIUNTIVO
Il Giudice dott. Pietro Enea, letto il ricorso proposto dalla Parte_1
P.I.: ), – in persona del suo legale rappresentante pro tempore – avente sede a
[...] P.IVA_1
Gela in via Venezia C/da Giardinelli S.S. 115 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Davide Salvatore Ancona;
rilevato che parte ricorrente ha chiesto l'emissione di un decreto ingiuntivo per il pagamento delle somme esposte delle fatture n. N. 1418/DIFFERITA del 30.9.2024, N 1726/DIFFERITA del
31.10.2024, N 1920/DIFFERITA del 30.11.2024, N. 2074 DIFFERITA del 31.12.2024, richieste a titolo di corrispettivo per le forniture eseguite in favore della Parte_2
producendo a sostegno copia delle fattura in formato .pdf corredate dalle apposite ricevute fiscali sottoscritte da (Cfr. all. n. 1, 3, 5, 7); Parte_2
rilevato, in primo luogo, che dall'intestazione delle fatture e dalla produzione della visura camerale emerge che il credito azionato si fonda su un contratto concluso dal debitore per finalità relative all'esercizio di attività di impresa o professionale, circostanza che esclude l'applicazione della disciplina di favore prevista per i soggetti che rivestono la qualità di “consumatori” ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo); rilevato che dai suindicati documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile seppure con i limiti di seguito indicati;
considerato, difatti, che sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c. con riguardo alla sorte capitale esposto nelle fatture, all'importo dovuto ai sensi dell'art. 6, co. 2 d.lgs. 231/2002
(il quale ha previsto la possibilità, per il creditore, di domandare un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno – con esonero della prova dell'ammontare del relativo pregiudizio), nonché agli interessi di mora previsto, ai sensi dell'art.4 del D.lgs. n. 231/2002, seppure nei limiti di seguito indicati;
rilevato, infatti, che – in difetto di prova scritta sia dell'accordo sul termine per il pagamento delle forniture, sia della ricezione delle fatture da parte del debitore – dovrà essere riconosciuta la minore
1 somma di € 491,63 a titolo di interessi di mora calcolati applicando il termine di cui all'art. 4, co. 2 lett. a del D.lgs. n. 231/2002 e ciò fino alla data del 5.3.2025;
ritenuto che
ricorrono, altresì, i presupposti per ingiungere il pagamento senza dilazione, ai sensi dell'art. 642 c.p.c., in ragione della produzione di documenti (scontrini relativi alle singole forniture) sottoscritti dal debitore, comprovanti il credito fatto valere;
ritenuto, infine, non sussistenti i requisiti per concedere, altresì, la dispensa dal termine previsto dall'art. 482 c.p.c.
INGIUNGE A
(C.F.: ), nato a [...] il [...] – nella qualità di Parte_3 C.F._1
titolare e legale rappresentante della (P.I.: ) avente Parte_2 P.IVA_2
sede a Gela in via Torquato Tasso n. 45 – di pagare immediatamente e senza alcuna dilazione dalla notifica del presente decreto:
A) alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso:
1. la somma di € 17.651,60 (di cui € 40,00 a titolo di risarcimento forfettario);
2. gli interessi come da domanda;
B) all'avv. Davide Salvatore Ancona (C.F.: ) – dichiaratosi procuratore C.F._2
antistatario:
1. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 567,00 per compenso, in € 145,50 per spese vive, oltre rimborso forfettario del 15% di quanto liquidato per compenso, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
AVVERTE
La parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo
Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto il decreto diverrà definitivo.
Gela, 18 aprile 2025
Il Giudice
Pietro Enea
2
TRIBUNALE DI GELA
DECRETO INGIUNTIVO
Il Giudice dott. Pietro Enea, letto il ricorso proposto dalla Parte_1
P.I.: ), – in persona del suo legale rappresentante pro tempore – avente sede a
[...] P.IVA_1
Gela in via Venezia C/da Giardinelli S.S. 115 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Davide Salvatore Ancona;
rilevato che parte ricorrente ha chiesto l'emissione di un decreto ingiuntivo per il pagamento delle somme esposte delle fatture n. N. 1418/DIFFERITA del 30.9.2024, N 1726/DIFFERITA del
31.10.2024, N 1920/DIFFERITA del 30.11.2024, N. 2074 DIFFERITA del 31.12.2024, richieste a titolo di corrispettivo per le forniture eseguite in favore della Parte_2
producendo a sostegno copia delle fattura in formato .pdf corredate dalle apposite ricevute fiscali sottoscritte da (Cfr. all. n. 1, 3, 5, 7); Parte_2
rilevato, in primo luogo, che dall'intestazione delle fatture e dalla produzione della visura camerale emerge che il credito azionato si fonda su un contratto concluso dal debitore per finalità relative all'esercizio di attività di impresa o professionale, circostanza che esclude l'applicazione della disciplina di favore prevista per i soggetti che rivestono la qualità di “consumatori” ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo); rilevato che dai suindicati documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile seppure con i limiti di seguito indicati;
considerato, difatti, che sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c. con riguardo alla sorte capitale esposto nelle fatture, all'importo dovuto ai sensi dell'art. 6, co. 2 d.lgs. 231/2002
(il quale ha previsto la possibilità, per il creditore, di domandare un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno – con esonero della prova dell'ammontare del relativo pregiudizio), nonché agli interessi di mora previsto, ai sensi dell'art.4 del D.lgs. n. 231/2002, seppure nei limiti di seguito indicati;
rilevato, infatti, che – in difetto di prova scritta sia dell'accordo sul termine per il pagamento delle forniture, sia della ricezione delle fatture da parte del debitore – dovrà essere riconosciuta la minore
1 somma di € 491,63 a titolo di interessi di mora calcolati applicando il termine di cui all'art. 4, co. 2 lett. a del D.lgs. n. 231/2002 e ciò fino alla data del 5.3.2025;
ritenuto che
ricorrono, altresì, i presupposti per ingiungere il pagamento senza dilazione, ai sensi dell'art. 642 c.p.c., in ragione della produzione di documenti (scontrini relativi alle singole forniture) sottoscritti dal debitore, comprovanti il credito fatto valere;
ritenuto, infine, non sussistenti i requisiti per concedere, altresì, la dispensa dal termine previsto dall'art. 482 c.p.c.
INGIUNGE A
(C.F.: ), nato a [...] il [...] – nella qualità di Parte_3 C.F._1
titolare e legale rappresentante della (P.I.: ) avente Parte_2 P.IVA_2
sede a Gela in via Torquato Tasso n. 45 – di pagare immediatamente e senza alcuna dilazione dalla notifica del presente decreto:
A) alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso:
1. la somma di € 17.651,60 (di cui € 40,00 a titolo di risarcimento forfettario);
2. gli interessi come da domanda;
B) all'avv. Davide Salvatore Ancona (C.F.: ) – dichiaratosi procuratore C.F._2
antistatario:
1. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 567,00 per compenso, in € 145,50 per spese vive, oltre rimborso forfettario del 15% di quanto liquidato per compenso, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
AVVERTE
La parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo
Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto il decreto diverrà definitivo.
Gela, 18 aprile 2025
Il Giudice
Pietro Enea
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