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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 27/11/2025, n. 2127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2127 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. PI OL NA, all'udienza del 27/11/2025 , ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3284 /2024 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] cf: , CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. RICCIARDI STEFANIA , giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. FOTI CP_2
MI , elettivamente domiciliato presso VIA TOMMASO CAPRA IS 301 SI;
- resistente – in persona del dirigente pro tempore, P. Controparte_3
VA , via Ugo Bassi 126 is. 137 Cap 98123 SI (ME), con l'avv. Capone Rosalia;
P.IVA_1
- resistente -
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 04/11/2024 , proponeva Parte_1 opposizione avverso l'Intimazione di pagamento n. 2952024901198578000, notificatagli il
12.9.2024, nonché dei seguenti avvisi di addebito/cartelle in essa contenuti e, segnatamente:
1- Cartella n. 59520100002636773000, per Euro 7.242,17, notificata, a dire dell' CP_4
, in data 28/12/2010;
[...]
2- avviso di addebito n. 59520120003144889000 per Euro 20.475,27, notificata, a dire dell' , in data 03/12/2012; Controparte_4
3- avviso di addebito n. 59520180005440768000 per Euro 2.292,14, notificata a dire dell' , in data 11/02/2019. Controparte_4
Eccepiva la nullità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti presupposti, la prescrizione della pretesa contributiva e la decadenza ai sensi dell'art. 25, co. 1 lett. B) del D.Lgs. 46/1999; violazione dell'art.25 dpr 602/73 per la mancata esibizione in giudizio delle copie delle cartelle di pagamento e delle relative notifiche.
Chiedeva, pertanto, previo annullamento, dichiararsi non dovute le somme richieste con l'intimazione di pagamento impugnata e con gli avvisi di addebito presupposti, con vittoria di spese e compensi.
Resistevano in giudizio l' e l contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito, CP_2 CP_3
e chiedevano il rigetto del ricorso.
Veniva espletata istruttoria documentale quindi, all'udienza odierna, sulla discussione orale dei procuratori delle parti, la causa veniva decisa con la presente sentenza. propone opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. CP_1
2952024901198578000 limitatamente alla parte relativa agli avvisi di addebito e alla cartella sopra indicati, aventi ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali.
In premessa, allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno ricordare che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va, inoltre, precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.).
Svolta questa necessaria premessa, l'odierna opposizione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi, da proporsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla notifica dell'atto impugnato, per quanto riguarda i motivi di opposizione relativi alla denunciata nullità dell'intimazione per omessa notifica degli atti presupposti, per mancato invio dell'avviso bonario, nonché per decadenza dell' dal poter iscrivere a ruolo i contributi previdenziali per decorso del termine di cui all'art. CP_2
25 del D.P.R. 602/1973, essendo tali vizi di tipo formale.
L'opposizione va qualificata come opposizione al ruolo per la parte in cui si eccepisce l'estinzione del credito intervenuta prima della notifica degli AVA e della cartella sottostanti all'odierna intimazione, ed essa è da proporsi entro quaranta giorni dalla notifica dell'intimazione stessa.
Ne consegue che l'opposizione è inammissibile, perché tardiva, in relazione a tutti i suindicati motivi di impugnazione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex D.M. n.
55/2014, parametri minimi ed esclusa la fase istruttoria, di fatto non tenutasi, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro e l' in persona del rispettivo legale CP_1 CP_2 CP_3 rappresentante p.t., con ricorso depositato il giorno 04/11/2024 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara inammissibile l'opposizione;
- Condanna al pagamento, in favore dell' e dell' , delle spese CP_1 CP_2 CP_3 del giudizio che liquida per ciascuno in euro 4.638,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Patti, 27/11/2025 .
Il Giudice
PI OL NA