Sentenza 12 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00173/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04394/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4394 del 2025, proposto da
MI EN, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Quarto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Erik Furno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del IL GO formatosi per l'infruttuoso decorso del termine di 30 giorni, indicato dall'art. 25 della legge n. 241/90, sulla istanza di accesso "documentale-defensionale" presentata al COMUNE di QUARTO, ex artt. 22 e 24 della legge n. 241/90, in data 27 maggio 2025, prot. n.
0019659 E, PUR SEMPRE, PER L'ACCERTAMENTO DELLA ILLEGITTIMITÀ
- EX ART. 31 DEL D.LGS. N. 104/10 -
del IL-RIFIUTO formatosi sulla istanza di accesso “civico generalizzato” presentata contestualmente, con il medesimo atto del 27 maggio 2025 prot n. 0019659, al COMUNE di QUARTO, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/13, come modificato dal d.lgs. n. 97/16, perdurando, a tutt'oggi, l'inadempimento,
NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO
del diritto del ricorrente di accedere agli atti richiesti, con obbligo dell'amministrazione intimata di consentirgli di prenderne visione ed estrarne copia, previo rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura, nel termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della decisione di codesto T.A.R.;
E LA NN
dell'amministrazione inadempiente a rifondere al sottoscritto difensore antistatario le spese, anche forfettarie, i diritti e gli onorari del giudizio, oltre accessori di legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Quarto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2025 la dott.ssa NN AP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Rilevato che con il presente ricorso notificato il 27.7.2025 e depositato in data 5 settembre 2025, la parte lamenta il silenzio diniego formatosi per l’infruttuoso decorso del termine di 30 giorni, indicato dall'art. 25 della legge n. 241/90, sulla istanza di accesso "documentale-defensionale" presentata al Comune di Quarto, ex artt. 22 e 24 della legge n. 241/90, in data 27 maggio 2025, prot. n. 0019659, chiedendo L'ACCERTAMENTO DELLA ILLEGITTIMITÀ - EX ART. 31 DEL D.LGS. N. 104/10 - del IL-RIFIUTO formatosi sulla istanza di accesso “civico generalizzato” presentata contestualmente, con il medesimo atto del 27 maggio 2025 prot n. 0019659, al COMUNE di QUARTO, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/13, come modificato dal d.lgs. n. 97/16, perdurando, a tutt’oggi, l’inadempimento,
Considerato che si è costituito in giudizio il Comune di Quarto, deducendo con nota del UTRC di avere tempestivamente risposto all’istanza, comunicando già dal 29 maggio 2025 di essere in possesso degli atti, per i quali invitava l’avvocato richiedente a prendere visione presso l’ufficio tecnico;
Visto che alla cc del 29.,10.2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione;
DIRITTO
Rilevato che con memoria depositata in data 2 ottobre 2025 la parte ha dichiarato al sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, riconoscendo di avere ricevuto la comunicazione dell’ufficio tecnico comunale, della quale deduce di avere appreso solo successivamente con la costituzione nel presente giudizio, in ragione di un preteso malfunzionamento informatico delle proprie dotazioni,
Considerato che al Collegio non resta che prendere atto di quanto sopra, dichiarando il presente ricorso inammissibile, atteso che sin da epoca precedente alla proposizione dello stesso l’amministrazione si era dichiarata pronta a soddisfare le richieste della parte;
Ritenuto che l’esito in rito della controversia giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NN AP, Presidente, Estensore
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
Daria Valletta, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NN AP |
IL SEGRETARIO