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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/04/2025, n. 1538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1538 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice
Unico, dott.ssa Giuseppina Valiante, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta a ruolo al n. 7092/2020 R.G., avente ad oggetto: responsabilità professionale;
risarcimento danni
TRA
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
23.01.1942 ed ivi residente, alla via Salita Arenella n. 9, rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'avv. Alfonso
Forlenza (C.F. , presso il quale è elettivamente C.F._2 domiciliato, in Eboli (SA), al Rione della Pace n. 14, cap 84025
ATTORE
E
, (C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._3
05.02.1964, ivi residente a[...], rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Antonio Larocca (C.F. , con il quale C.F._4
e presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Salerno alla via Roma n.
61
CONVENUTO
E
società di assicurazioni di Controparte_2
diritto belga con sede legale in Brussels, Belgio, alla Place du Champ de Mars
5, Bastion Tower 14th floor, 1050 e sede per l'Italia in Milano, al Corso
Garibaldi n. 86, iscritta al Registro delle imprese, tenuto presso la Camera di
Commercio Metropolitana di Milano, Monza-Brianza e Lodi con il c.f.
, sottoscrittrice dei rischi nascenti dal certificato di assicurazione P.IVA_1 contraddistrinto dal n. GT0C057269P-LB, in persona di Controparte_3 procuratore speciale del Rappresentante Generale per l'Italia , CP_4
giusta procura speciale agli atti del Notaio di Milano, Persona_1 rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Lai Molè del Foro di Roma (c.f.
), elettivamente domiciliata presso il domicilio C.F._5 telematico del predetto avvocato, giusta procura speciale alle liti
CHIAMATA IN CAUSA
Conclusioni: all'udienza del 16.09.2024 le parti concludevano come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO e DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 21.09.2020 (procedimento iscritto al n.r.g.
7092/2020), conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Salerno Parte_1
la convenuta di cui all'intestazione ed esponeva: – a) l'attore era una dei tre soci accomandatari, unitamente ai coniugi e CP_5 Controparte_6
della società Terme RO sas con sede in
[...] Controparte_7
Contursi Terme (SA) alla via Nazionale n. 10; b) la consulenza aziendale, contabile ed amministrativa, della società, sin dall'anno 2005, era tenuta dal dottore commercialista , con studio in Battipaglia (SA) alla via CP_1
Serroni; c) l'errata compilazione del modello Unico 2010, redatto dal predetto dottore commercialista, con il quale si indicava che l'attore svolgeva l'attività presso la suddetta società come attività prevalente, provocava l'iscrizione del medesimo attore nella Gestione Commercianti dell' , con la conseguente CP_8
richiesta dei relativi contributi per il periodo dal 01/2009 al 12/2018, per l'importo complessivo di oltre € 50.000,00 circa;
la successiva rettifica di tale modello presso l' non consentiva di risolvere l'oramai Controparte_9
danno causato;
d) da quel momento, l'attore si vedeva notificare una serie di avvisi di addebito avverso i quali aveva dovuto promuovere vari giudizi di opposizione dinanzi al Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, sostenendone i relativi costi, in parte conclusi (alla data dell'atto di citazione pendeva ancora il giudizio n. 2522/19 r.g.) solo in data 30.09.2019, con la sentenza n.
1948/2019 del Tribunale di Salerno, Sez. Lavoro, che aveva visto riconosciuta la non prevalenza dell'attività dell'attore presso la suddetta società e, per l'effetto, l'annullamento degli impugnati avvisi e la sua cancellazione dalla
Gestione Commercianti;
e) nelle more dei suddetti giudizi, , in Parte_1
ragione dei notificati avvisi di addebito, vedeva iscrivere fermo amministrativo sulla propria autovettura targata EX907AL, dal luglio 2017 all'ottobre 2019, con il conseguente mancato utilizzo e godimento della stessa;
il fermo veniva cancellato solo a seguito della citata sentenza;
nel suddetto periodo, continuava a pagare la relativa tassa di possesso, Parte_1
l'assicurazione e doveva provvedere a sostituire i pneumatici e ad effettuare la convergenza dopo 2 anni di fermo e mancato utilizzo;
f) in attesa della sentenza n. 1948/2019 del Tribunale di Salerno, Sez. Lavoro, che aveva permesso di riparare all'errore professionale commesso dal commercialista,
proponeva ricorso dinanzi al Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, Parte_1
avverso il suddetto fermo amministrativo, il quale rigettava con sentenza n.
7753/2018 il ricorso e condannava l'attore al pagamento delle spese di giudizio;
avverso tale sentenza, alla data dell'atto di citazione, pendeva giudizio di appello n. 558/2019 r.g., presso la Corte di Appello di Napoli, Sez.
Lavoro; g) la quantità degli avvisi di addebito, le sistematiche loro impugnazioni, l'iscritto fermo amministrativo, il rigetto, la condanna ed il suo appello, provocavano all'attore un grave stato di stress, con perdita di capelli, dei peli della barba e l'insorgere dell'ipotiroidismo; h) a tale erronea e gravosa situazione, il convenuto , come da testimonianza resa CP_1 all'udienza del 15.05.2017 nel giudizio n. 921/2015 r.g. Tribunale di Salerno,
Sez. Lavoro, cercava, già nel 2010, di porre rimedio, anche se inutilmente, tanto che anche negli anni a seguire, in conseguenza del suddetto errore,
l'iscrizione in danno dell'attore era continuata, provocando l'emissione degli ulteriori avvisi di addebito, puntualmente e sistematicamente impugnati;
i) con raccomandata a.r. n. 154269024074 del 19.12.2019, prima di procedere in via giudiziaria, veniva richiesto ad di voler fornire copia della sua CP_1
assicurazione professionale obbligatoria e di denunciarne i fatti al relativo istituto assicurativo, ma la stessa non veniva ritirata e restituita al mittente;
l) tale errore aveva comportato danni patrimoniali e non patrimoniali da accertarsi in corso di causa;
m) in seguito a ciò, in data 21.09.2020 Parte_1 citava a comparire dinanzi al Tribunale di Salerno, all'udienza CP_1
del giorno 12.01.2021, e chiedeva a codesto Tribunale di: 1) accertare e dichiarare la responsabilità professionale del convenuto per le CP_1
obbligazioni su di esso incombenti in qualità di consulente aziendale, contabile ed amministrativo della società Controparte_10
con sede in Contursi Terme (SA) alla via Nazionale n. 10, per
[...]
l'errata compilazione ed invio del modello unico 2010; 2) condannare CP_1
al pagamento e/o al risarcimento dei danni tutti subiti dall'attore nella
[...]
misura accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia ovvero in via equitativa dal giudice, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria della domanda al saldo effettivo, con vittoria di spese ed onorari del giudizio, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Ordinata la rinnovazione della notifica, con comparsa di costituzione e risposta, con chiamata in causa del terzo, si costituiva in giudizio CP_1
per impugnare e contestare tutto quanto avversamente dedotto e
[...]
prodotto, concludendo per il rigetto delle domande, perché pretestuose, inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e non provate;
il convenuto esponeva: a) in via preliminare, si faceva rilevare che il medesimo fosse sottoscrittore di polizza a copertura del rischio professionale con
[...]
n. GT0C057269P-LB; in ragione delle condizioni di polizza la CP_2
Compagnia assicuratrice era tenuta a mallevare e/o tenere indenne il dott.
per qualsiasi danno, onere, reclamo o semplice pretesa della CP_1
parte attrice, ove le dedotte censure alla condotta professionale tenuta dal convenuto fossero state accertate;
era interessa della difesa domandare al
Giudice istruttore di differire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 c.p.c.,
l'udienza di comparizione delle Parti allo scopo di consentire la citazione della società assicuratrice, concedendo i termini di cui all'art. 163-bis c.p.c; la
Compagnia era stata informata degli eventi e della notifica dell'atto di citazione, con pec del 15.03.2021; b) si precisava che l'attore, nel costituirsi in giudizio, avesse omesso di produrre e depositare i documenti indicati in citazione;
ciò aveva prodotto una palese costrizione del diritto di difesa e una violazione della regola del contraddittorio, manifestando l'impedimento a controdedurre pienamente alle asserzioni attoree;
c) sin dalla fine dell'anno
2005 il convenuto aveva prestato attività di consulenza CP_1 professionale nell'interesse della società “Terme RO sas di RO
LU EN”; d) l'attore (iure proprio e non nella qualità di socio accomandatario della società) conveniva in giudizio CP_1
affermandone la responsabilità per aver cagionato, con la propria condotta professionale, in violazione all'art. 1176, 2 comma, c.c., l'emissione di avvisi di addebito da parte dell' , oltre che un fermo amministrativo con ciò CP_8
generando “la quantità degli avvisi di addebito, le sistematiche loro impugnazioni, l'iscritto fermo amministrativo, il rigetto, la condanna ed il suo appello, hanno provocato all'attore un grave stato di stress, con la perdita dei capelli, dei peli della barba e l'insorgere dell' ipotiroidismo”; e) si rilevava che la tesi attorea non soltanto difettasse di corrispondenza con il vero, quanto che fosse del tutto infondata in diritto;
f) si chiedeva di accogliere l'eccezione di carenza della legittimazione ad agire in capo all'attore e di provvedere in conformità rigettando la domanda;
g) in via preliminare, fissare altra udienza ex art. 269 c.p.c. per consentire la chiamata in causa del terzo
[...]
onde sentirla dichiarare unica responsabile e, dunque, unico CP_2 soggetto tenuto all'eventuale risarcimento del danno lamentato e per il quale è giudizio;
h) nel merito, rigettare la domanda attrice perché infondata sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, oltre iva e cpa come per legge;
i) in via subordinata, per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, accertare e dichiarare la società in persona del legale rappresentate Controparte_2
p.t., tenuta a manlevare, giusta polizza assicurativa n. GT0C057269P-LB, il dott. da ogni pretesa attorea e, per l'effetto condannare la CP_1 al pagamento integrale di quanto riconosciuto all'attore Controparte_2
a titolo di risarcimento del danno azionato, con vittoria di spese, diritto ed onorari del giudizio, oltre iva e cpa come per legge.
Il Giudice all'udienza del 18.05.2021 rilevava che dalla comparsa di costituzione e risposta depositata dal convenuto emergeva la CP_1
volontà di chiamare in causa un terzo in garanzia tal ché. differiva la prima udienza al 26.10.2021, cosi autorizzando la richiesta chiamata in garanzia del terzo articolata dalla parte convenuta.
In data 05.10.2021 con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la contestando in toto e in radice la Controparte_2
domanda di indennizzo assicurativo svolta da siccome CP_1
infondata in fatto e in diritto e, comunque non provata;
la società chiamata in causa esponeva: a) il rapporto contrattuale dedotto in giudizio dal dott.
aveva fonte nel certificato di assicurazione GT0C057269P- CP_1
LB; b) con questionario-proposta sottoscritto in data 1.7.2020 CP_1
chiedeva, alla comparente impresa di assicurazioni, di assicurare i rischi derivanti dalla responsabilità civile professionale di commercialista verso terzi, cosi come descritti e rappresentati nel questionario stesso;
valutate le dichiarazioni del convenuto , in data 15.09.2020, la CP_1 comparente, per il tramite del Rappresentante Generale per l'Italia, emetteva il certificato di assicurazione contraddistinto dal n. GT0C057269P-LB; c)
l'assicurazione, regolata dallo schema “claims made” era efficace dal
30.06.2020 al 30.06.2021; d) a fronte del pagamento di un premio netto di €
1.450,08, gli assicuratori si obbligavano a tenere indenne l'assicurato contro le perdite che traessero origine da una richiesta di risarcimento di terzi, ricevuta per la prima volta durante il periodo di assicurazione e notificata agli assicuratori, purché tale richiesta originasse da un atto illecito commesso entro il periodo di retroattività nell'espletamento dell'attività descritta nel questionario;
nel caso di specie, la retroattività era stata pattuita illimitata nel tempo;
e) per i sinistri relativi all'attività di consulenza e assistenza contabile, tributaria e fiscale l'esposizione degli assicuratori veniva convenzionalmente indicata entro il limite (c.d. massimale) di € 2.000.000,00 con una franchigia frontale fissa (che rappresentava la quota di danno che in caso di sinistro restava a carico dell'assicurato) di € 1.000,00; f) il perimetro della copertura veniva delimitato dalla sezione “Esclusioni”, mentre gli obblighi dell'assicurato, in caso di richiesta di risarcimento o di aggravamento del rischio, venivano disciplinati nella sezione a pagina 15 del contratto;
per il rilievo che assumeva nel caso di specie, veniva riportata l'esclusione di copertura pattuita sub n. 1, a regola della quale “l'assicurazione non opera per le richieste di risarcimento causate da, connesse o conseguenti in tutto o in parte a circostanze esistenti prima od alla data di decorrenza di questo contratto che l'assicurato conosceva o delle quali poteva avere ragionevolmente conoscenza, atte a generare una successiva richiesta di risarcimento”; g) tanto premesso, la società Controparte_2
chiedeva al Tribunale di Salerno di rigettare le domande svolte dall'attore nei confronti del convenuto siccome prescritte, Parte_1 CP_1 infondate in fatto e in diritto e, comunque non provate;
h) in relazione alla domanda di indennizzo assicurativo: in via principale rigettare le domande svolte dalla parte convenuta in forza del contratto di assicurazione
GT0C057269-LB siccome infondate in fatto in diritto, e comunque non provate;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda principale e di ritenuta efficacia del contratto GT0C057269-LB, limitare l'indennizzo dovuto ad entro il massimale pattuito e al CP_1 netto della franchigia di € 1.000,00 in applicazione delle condizioni tutte pattuite con il contratto, con vittoria di compensi professionali e spese.
Assegnati i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., depositate le memorie istruttorie, la causa, ritenuta matura per la decisione, perveniva all'udienza del
16.09.2024 per la precisazione delle conclusioni, allorché era assegnata in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.
La domanda spiegata dall'odierno attore va qualificata quale domanda di risarcimento dei danni da responsabilità contrattuale.
L'attore, in particolare, nella qualità socio accomandatario delle Terme
RO s.a.s., lamenta l'inadempimento del professionista alle obbligazioni su di esso incombenti in qualità di consulente aziendale, contabile ed amministrativo della società Terme RO sas di RO LU EN, con sede in Contursi Terme (SA) alla via Nazionale n. 10, per l'errata compilazione ed invio del modello unico 2010.
L'attore, in conseguenza del lamentato inadempimento, assume di avere riportato danni risarcibili.
Giova osservare, sul punto, che in materia di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno, ovvero p er l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto e limitar si ad allegare la circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre g rava sul convenuto debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altru i pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. , cass. civ., sez. un., 30.10.01, n. 135
33).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di dov eri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservan za dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative de i beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'av venuto, esatto adempimento (cfr. , cass. civ., sez. un., 30.10.01, n. 1353
3). In merito alla vicenda in questione la parte attrice ha provato l'esistenza di un contratto di consulenza tra la società Terme RO s.a.s. di RO
LU EN e il convenuto;
quest'ultimo, a sua volta, ha CP_1 richiamato una comunicazione dell' nei confronti dell'attore, datata CP_8
06.05.2010, in cui si legge: “(…) da una verifica effettuata è risultato che Lei
è stato, per l'anno 2005, socio della Terme RO S.A.S. di
[...]
(…). Poiché la suddetta società, nell'ambito della dichiarazione CP_6 dei redditi Unico 2005 SP, ha dichiarato che l'attività svolta nell'impresa costituisce la sua occupazione prevalente, sono state avviate le procedure per la sua iscrizione alla gestione speciale esercenti attività commerciale (…)”. In virtù di quanto detto, si può rilevare come sia documentalmente provato che l' abbia proceduto d'ufficio all'iscrizione della parte attrice alla gestione CP_8
speciale esercenti attività commerciale, in virtù della posizione di socio accomandatario rivestita all'interno della società e della spunta della casella
“occ. prev.” all'interno della dichiarazione suddetta. Quest'ultimo assunto è confermato dalla pronuncia del Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, prodotta da parte attrice, relativa ai giudizi riuniti iscritti ai nn. 921 e 8800 del
2015, n. 6016 del 2016, n. 171 e n. 2728 del 2018 tra e l' ; in Parte_1 CP_8
particolare con la sentenza n. 1948/2019 il Tribunale ha affermato che “Le prove, di carattere esclusivamente documentale, acquisite in giudizio, non dimostrano la sussistenza in concreto dei presupposti di legge per l'iscrizione
d'ufficio del ricorrente, per gli anni dal 2009 al 2014, nella gestione assicurativa esercenti attività commerciale dell;
rispetto a questa CP_8 affermazione, all'interno della sentenza in questione, vengono richiamati diversi precedenti giurisprudenziali in cui si sottolinea che “A mente della giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, la qualità di socio di società commerciale (persino quella di socio amministratore di società a responsabilità limitata) non è di per sé sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, e con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore ((v. da ultimo, Cass. Sez. L., Ord. n . 10426 del 2/5/2018, Rv.
648044 – 01)”. Rispetto a ciò, il Giudice sosteneva che l'unico elemento che l' poneva a base del provvedimento d'iscrizione d'ufficio al registro di CP_8
cui si dicute risultava essere la qualità, in capo al ricorrente, di socio accomandatario in s.a.s.; tale elemento, però, veniva ritenuto come insufficiente dal giudice del lavoro a dimostrare l'effettivo svolgimento da parte dell'attore, con carattere di abitualità e prevalenza, di lavoro all'interno dell'azienda, soprattutto in considerazione del fatto che risultava Parte_1
essere percettore di pensione di vecchiaia sin dal 2009 e che dalle testimonianze acquisite in quel giudizio emergeva che effettivamente il medesimo non svolgeva attività lavorativa prevalente presso lo stabilimento delle Terme RO, gestito dalla società Terme RO s.a.s.; da ciò conseguiva, ad avviso del Giudice, che non sussistessero i presupposti per l'iscrizione d'ufficio del ricorrente per gli anni dal 2009 al 2014 e, quindi, veniva accolta l'opposizione agli avvisi di addebito.
Particolare rilievo va dato, sul punto, al precedente richiamato dallo stesso giudice del lavoro (cfr. cass. Civ. 21511 del 2018) a mente del quale “In tema di iscrizione alla gestione commercianti la dichiarazione dei redditi non ha carattere negoziale o dispositivo sicché, in caso di dichiarazione errata, non sussiste alcuna inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, dovendo sempre l' provare la sussistenza dei presupposti per la CP_8
iscrizione”.
In merito alla domanda attorea è opportuno ricordare che, come affermato da giurisprudenza prevalente, l'attore è tenuto a provare di aver sofferto un danno e che quest'ultimo sia strettamente connesso al mancato o inesatto adempimento dell'obbligazione da parte del professionista;
rispetto a quanto affermato si richiamano due pronunce della Corte di Cassazione sul tema: “In tema di responsabilità contrattuale del professionista, il nesso causale tra inadempimento (o inesatto adempimento) e danno dev'essere provato dall'attore, in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., trattandosi di elemento della fattispecie egualmente "distante" da entrambe le parti, rispetto al quale, dunque, non è ipotizzabile la prova liberatoria in capo al convenuto, secondo il principio di cd. vicinanza della prova;
(Cassazione civile sez. III - 17/07/2023, n. 20707)”; “In tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica, anteriormente alla l. n. 24 del 2017), è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento,
l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente; (Cassazione civile sez. III - 29/03/2022, n. 10050)”.
Nel caso in esame il convenuto ha opportunamente dimostrato che il danno derivato nei confronti dell'attore non è strettamente connesso all'erronea indicazione occorsa in dichiarazione (spunta della casella “occ. prev.” all'interno del modello Unico 2010 della società), bensì all'indebita iscrizioine da parte dell' , in assenza di elementi idonei a comprovare il ridetto CP_8
carattere di prevalenza dell'attività e fondandosi unicamente sulla (erronea) indicazione in dichiarazione.
Risultando, dunque, carente il nesso di causa tra inadempimento e danno, la domanda non può trovare accoglimento.
La domanda di manleva spiegata dal convenuto nei confronti del terzo chiamato resta assorbita nel rigetto della domanda.
Non è fondata la domanda ex art. 96 c.p.c. per pretesa temerarietà della lite.
Come noto, ai fini della condanna del soccombente ai sensi dell'articolo 96 del c.p.c. la temerarietà della lite ricorre quando sussiste la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione (mala fede), ovvero quando vi è l'ignoranza colpevole in ordine a siffatta infondatezza, ciò che implica un apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità quando sussista adeguata motivazione (cfr. ex multis Cass. civ.
Sez. III, 27-10-2004, n. 20806).
Ai sensi dell'art. 96 c.p.c se “risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza”.
La condanna per responsabilità aggravata per colpa grave o dolo presuppone, come noto, la soccombenza dell'avversario; la prova dell'altrui malafede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio;
la prova del danno subito a causa della condotta temeraria della controparte. Pertanto, è necessario dimostrare l'esistenza sia dell'elemento soggettivo consistente nella consapevolezza o nell'ignoranza colpevole dell'infondatezza della propria tesi, sia di quello oggettivo, ovvero il pregiudizio subito a causa della condotta temeraria della parte soccombente. A tal riguardo, la parte istante ha l'onere di fornire elementi probatori sufficienti per provare l'esistenza del danno (cfr. Tribunale
Massa, 14/06/2016, n. 594).
Sul punto, però, nulla è dedotto.
La sussistenza, in ogni caso, dell'erronea indicazione in dichiarazione, persuade della opportunità, per eccezionali ragioni, delle spese di lite tra tutte le parti. L'errore professionale, per vero, fu commesso, benché il lamentato pregiudizio non possa ritenersi conseguenza immediata di esso.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dr.ssa
Giuseppina Valiante, definitivamente pronunciando sulla domanda, contrariis reiectis, così decide:
1. Rigetta la domanda;
2. Dichiara assorbita la domanda di manleva spiegata dal convenuto nei confronti del terzo chiamato nel rigetto della domanda principale;
3. Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. articolata nei confronti dell'attore;
4. Compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Salerno, 07.04.2025
Il Giudice
Dr.ssa Giuseppina Valiante
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice
Unico, dott.ssa Giuseppina Valiante, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta a ruolo al n. 7092/2020 R.G., avente ad oggetto: responsabilità professionale;
risarcimento danni
TRA
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
23.01.1942 ed ivi residente, alla via Salita Arenella n. 9, rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'avv. Alfonso
Forlenza (C.F. , presso il quale è elettivamente C.F._2 domiciliato, in Eboli (SA), al Rione della Pace n. 14, cap 84025
ATTORE
E
, (C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._3
05.02.1964, ivi residente a[...], rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Antonio Larocca (C.F. , con il quale C.F._4
e presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Salerno alla via Roma n.
61
CONVENUTO
E
società di assicurazioni di Controparte_2
diritto belga con sede legale in Brussels, Belgio, alla Place du Champ de Mars
5, Bastion Tower 14th floor, 1050 e sede per l'Italia in Milano, al Corso
Garibaldi n. 86, iscritta al Registro delle imprese, tenuto presso la Camera di
Commercio Metropolitana di Milano, Monza-Brianza e Lodi con il c.f.
, sottoscrittrice dei rischi nascenti dal certificato di assicurazione P.IVA_1 contraddistrinto dal n. GT0C057269P-LB, in persona di Controparte_3 procuratore speciale del Rappresentante Generale per l'Italia , CP_4
giusta procura speciale agli atti del Notaio di Milano, Persona_1 rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Lai Molè del Foro di Roma (c.f.
), elettivamente domiciliata presso il domicilio C.F._5 telematico del predetto avvocato, giusta procura speciale alle liti
CHIAMATA IN CAUSA
Conclusioni: all'udienza del 16.09.2024 le parti concludevano come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO e DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 21.09.2020 (procedimento iscritto al n.r.g.
7092/2020), conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Salerno Parte_1
la convenuta di cui all'intestazione ed esponeva: – a) l'attore era una dei tre soci accomandatari, unitamente ai coniugi e CP_5 Controparte_6
della società Terme RO sas con sede in
[...] Controparte_7
Contursi Terme (SA) alla via Nazionale n. 10; b) la consulenza aziendale, contabile ed amministrativa, della società, sin dall'anno 2005, era tenuta dal dottore commercialista , con studio in Battipaglia (SA) alla via CP_1
Serroni; c) l'errata compilazione del modello Unico 2010, redatto dal predetto dottore commercialista, con il quale si indicava che l'attore svolgeva l'attività presso la suddetta società come attività prevalente, provocava l'iscrizione del medesimo attore nella Gestione Commercianti dell' , con la conseguente CP_8
richiesta dei relativi contributi per il periodo dal 01/2009 al 12/2018, per l'importo complessivo di oltre € 50.000,00 circa;
la successiva rettifica di tale modello presso l' non consentiva di risolvere l'oramai Controparte_9
danno causato;
d) da quel momento, l'attore si vedeva notificare una serie di avvisi di addebito avverso i quali aveva dovuto promuovere vari giudizi di opposizione dinanzi al Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, sostenendone i relativi costi, in parte conclusi (alla data dell'atto di citazione pendeva ancora il giudizio n. 2522/19 r.g.) solo in data 30.09.2019, con la sentenza n.
1948/2019 del Tribunale di Salerno, Sez. Lavoro, che aveva visto riconosciuta la non prevalenza dell'attività dell'attore presso la suddetta società e, per l'effetto, l'annullamento degli impugnati avvisi e la sua cancellazione dalla
Gestione Commercianti;
e) nelle more dei suddetti giudizi, , in Parte_1
ragione dei notificati avvisi di addebito, vedeva iscrivere fermo amministrativo sulla propria autovettura targata EX907AL, dal luglio 2017 all'ottobre 2019, con il conseguente mancato utilizzo e godimento della stessa;
il fermo veniva cancellato solo a seguito della citata sentenza;
nel suddetto periodo, continuava a pagare la relativa tassa di possesso, Parte_1
l'assicurazione e doveva provvedere a sostituire i pneumatici e ad effettuare la convergenza dopo 2 anni di fermo e mancato utilizzo;
f) in attesa della sentenza n. 1948/2019 del Tribunale di Salerno, Sez. Lavoro, che aveva permesso di riparare all'errore professionale commesso dal commercialista,
proponeva ricorso dinanzi al Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, Parte_1
avverso il suddetto fermo amministrativo, il quale rigettava con sentenza n.
7753/2018 il ricorso e condannava l'attore al pagamento delle spese di giudizio;
avverso tale sentenza, alla data dell'atto di citazione, pendeva giudizio di appello n. 558/2019 r.g., presso la Corte di Appello di Napoli, Sez.
Lavoro; g) la quantità degli avvisi di addebito, le sistematiche loro impugnazioni, l'iscritto fermo amministrativo, il rigetto, la condanna ed il suo appello, provocavano all'attore un grave stato di stress, con perdita di capelli, dei peli della barba e l'insorgere dell'ipotiroidismo; h) a tale erronea e gravosa situazione, il convenuto , come da testimonianza resa CP_1 all'udienza del 15.05.2017 nel giudizio n. 921/2015 r.g. Tribunale di Salerno,
Sez. Lavoro, cercava, già nel 2010, di porre rimedio, anche se inutilmente, tanto che anche negli anni a seguire, in conseguenza del suddetto errore,
l'iscrizione in danno dell'attore era continuata, provocando l'emissione degli ulteriori avvisi di addebito, puntualmente e sistematicamente impugnati;
i) con raccomandata a.r. n. 154269024074 del 19.12.2019, prima di procedere in via giudiziaria, veniva richiesto ad di voler fornire copia della sua CP_1
assicurazione professionale obbligatoria e di denunciarne i fatti al relativo istituto assicurativo, ma la stessa non veniva ritirata e restituita al mittente;
l) tale errore aveva comportato danni patrimoniali e non patrimoniali da accertarsi in corso di causa;
m) in seguito a ciò, in data 21.09.2020 Parte_1 citava a comparire dinanzi al Tribunale di Salerno, all'udienza CP_1
del giorno 12.01.2021, e chiedeva a codesto Tribunale di: 1) accertare e dichiarare la responsabilità professionale del convenuto per le CP_1
obbligazioni su di esso incombenti in qualità di consulente aziendale, contabile ed amministrativo della società Controparte_10
con sede in Contursi Terme (SA) alla via Nazionale n. 10, per
[...]
l'errata compilazione ed invio del modello unico 2010; 2) condannare CP_1
al pagamento e/o al risarcimento dei danni tutti subiti dall'attore nella
[...]
misura accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia ovvero in via equitativa dal giudice, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria della domanda al saldo effettivo, con vittoria di spese ed onorari del giudizio, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Ordinata la rinnovazione della notifica, con comparsa di costituzione e risposta, con chiamata in causa del terzo, si costituiva in giudizio CP_1
per impugnare e contestare tutto quanto avversamente dedotto e
[...]
prodotto, concludendo per il rigetto delle domande, perché pretestuose, inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e non provate;
il convenuto esponeva: a) in via preliminare, si faceva rilevare che il medesimo fosse sottoscrittore di polizza a copertura del rischio professionale con
[...]
n. GT0C057269P-LB; in ragione delle condizioni di polizza la CP_2
Compagnia assicuratrice era tenuta a mallevare e/o tenere indenne il dott.
per qualsiasi danno, onere, reclamo o semplice pretesa della CP_1
parte attrice, ove le dedotte censure alla condotta professionale tenuta dal convenuto fossero state accertate;
era interessa della difesa domandare al
Giudice istruttore di differire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 c.p.c.,
l'udienza di comparizione delle Parti allo scopo di consentire la citazione della società assicuratrice, concedendo i termini di cui all'art. 163-bis c.p.c; la
Compagnia era stata informata degli eventi e della notifica dell'atto di citazione, con pec del 15.03.2021; b) si precisava che l'attore, nel costituirsi in giudizio, avesse omesso di produrre e depositare i documenti indicati in citazione;
ciò aveva prodotto una palese costrizione del diritto di difesa e una violazione della regola del contraddittorio, manifestando l'impedimento a controdedurre pienamente alle asserzioni attoree;
c) sin dalla fine dell'anno
2005 il convenuto aveva prestato attività di consulenza CP_1 professionale nell'interesse della società “Terme RO sas di RO
LU EN”; d) l'attore (iure proprio e non nella qualità di socio accomandatario della società) conveniva in giudizio CP_1
affermandone la responsabilità per aver cagionato, con la propria condotta professionale, in violazione all'art. 1176, 2 comma, c.c., l'emissione di avvisi di addebito da parte dell' , oltre che un fermo amministrativo con ciò CP_8
generando “la quantità degli avvisi di addebito, le sistematiche loro impugnazioni, l'iscritto fermo amministrativo, il rigetto, la condanna ed il suo appello, hanno provocato all'attore un grave stato di stress, con la perdita dei capelli, dei peli della barba e l'insorgere dell' ipotiroidismo”; e) si rilevava che la tesi attorea non soltanto difettasse di corrispondenza con il vero, quanto che fosse del tutto infondata in diritto;
f) si chiedeva di accogliere l'eccezione di carenza della legittimazione ad agire in capo all'attore e di provvedere in conformità rigettando la domanda;
g) in via preliminare, fissare altra udienza ex art. 269 c.p.c. per consentire la chiamata in causa del terzo
[...]
onde sentirla dichiarare unica responsabile e, dunque, unico CP_2 soggetto tenuto all'eventuale risarcimento del danno lamentato e per il quale è giudizio;
h) nel merito, rigettare la domanda attrice perché infondata sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, oltre iva e cpa come per legge;
i) in via subordinata, per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, accertare e dichiarare la società in persona del legale rappresentate Controparte_2
p.t., tenuta a manlevare, giusta polizza assicurativa n. GT0C057269P-LB, il dott. da ogni pretesa attorea e, per l'effetto condannare la CP_1 al pagamento integrale di quanto riconosciuto all'attore Controparte_2
a titolo di risarcimento del danno azionato, con vittoria di spese, diritto ed onorari del giudizio, oltre iva e cpa come per legge.
Il Giudice all'udienza del 18.05.2021 rilevava che dalla comparsa di costituzione e risposta depositata dal convenuto emergeva la CP_1
volontà di chiamare in causa un terzo in garanzia tal ché. differiva la prima udienza al 26.10.2021, cosi autorizzando la richiesta chiamata in garanzia del terzo articolata dalla parte convenuta.
In data 05.10.2021 con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la contestando in toto e in radice la Controparte_2
domanda di indennizzo assicurativo svolta da siccome CP_1
infondata in fatto e in diritto e, comunque non provata;
la società chiamata in causa esponeva: a) il rapporto contrattuale dedotto in giudizio dal dott.
aveva fonte nel certificato di assicurazione GT0C057269P- CP_1
LB; b) con questionario-proposta sottoscritto in data 1.7.2020 CP_1
chiedeva, alla comparente impresa di assicurazioni, di assicurare i rischi derivanti dalla responsabilità civile professionale di commercialista verso terzi, cosi come descritti e rappresentati nel questionario stesso;
valutate le dichiarazioni del convenuto , in data 15.09.2020, la CP_1 comparente, per il tramite del Rappresentante Generale per l'Italia, emetteva il certificato di assicurazione contraddistinto dal n. GT0C057269P-LB; c)
l'assicurazione, regolata dallo schema “claims made” era efficace dal
30.06.2020 al 30.06.2021; d) a fronte del pagamento di un premio netto di €
1.450,08, gli assicuratori si obbligavano a tenere indenne l'assicurato contro le perdite che traessero origine da una richiesta di risarcimento di terzi, ricevuta per la prima volta durante il periodo di assicurazione e notificata agli assicuratori, purché tale richiesta originasse da un atto illecito commesso entro il periodo di retroattività nell'espletamento dell'attività descritta nel questionario;
nel caso di specie, la retroattività era stata pattuita illimitata nel tempo;
e) per i sinistri relativi all'attività di consulenza e assistenza contabile, tributaria e fiscale l'esposizione degli assicuratori veniva convenzionalmente indicata entro il limite (c.d. massimale) di € 2.000.000,00 con una franchigia frontale fissa (che rappresentava la quota di danno che in caso di sinistro restava a carico dell'assicurato) di € 1.000,00; f) il perimetro della copertura veniva delimitato dalla sezione “Esclusioni”, mentre gli obblighi dell'assicurato, in caso di richiesta di risarcimento o di aggravamento del rischio, venivano disciplinati nella sezione a pagina 15 del contratto;
per il rilievo che assumeva nel caso di specie, veniva riportata l'esclusione di copertura pattuita sub n. 1, a regola della quale “l'assicurazione non opera per le richieste di risarcimento causate da, connesse o conseguenti in tutto o in parte a circostanze esistenti prima od alla data di decorrenza di questo contratto che l'assicurato conosceva o delle quali poteva avere ragionevolmente conoscenza, atte a generare una successiva richiesta di risarcimento”; g) tanto premesso, la società Controparte_2
chiedeva al Tribunale di Salerno di rigettare le domande svolte dall'attore nei confronti del convenuto siccome prescritte, Parte_1 CP_1 infondate in fatto e in diritto e, comunque non provate;
h) in relazione alla domanda di indennizzo assicurativo: in via principale rigettare le domande svolte dalla parte convenuta in forza del contratto di assicurazione
GT0C057269-LB siccome infondate in fatto in diritto, e comunque non provate;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda principale e di ritenuta efficacia del contratto GT0C057269-LB, limitare l'indennizzo dovuto ad entro il massimale pattuito e al CP_1 netto della franchigia di € 1.000,00 in applicazione delle condizioni tutte pattuite con il contratto, con vittoria di compensi professionali e spese.
Assegnati i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., depositate le memorie istruttorie, la causa, ritenuta matura per la decisione, perveniva all'udienza del
16.09.2024 per la precisazione delle conclusioni, allorché era assegnata in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.
La domanda spiegata dall'odierno attore va qualificata quale domanda di risarcimento dei danni da responsabilità contrattuale.
L'attore, in particolare, nella qualità socio accomandatario delle Terme
RO s.a.s., lamenta l'inadempimento del professionista alle obbligazioni su di esso incombenti in qualità di consulente aziendale, contabile ed amministrativo della società Terme RO sas di RO LU EN, con sede in Contursi Terme (SA) alla via Nazionale n. 10, per l'errata compilazione ed invio del modello unico 2010.
L'attore, in conseguenza del lamentato inadempimento, assume di avere riportato danni risarcibili.
Giova osservare, sul punto, che in materia di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno, ovvero p er l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto e limitar si ad allegare la circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre g rava sul convenuto debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altru i pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. , cass. civ., sez. un., 30.10.01, n. 135
33).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di dov eri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservan za dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative de i beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'av venuto, esatto adempimento (cfr. , cass. civ., sez. un., 30.10.01, n. 1353
3). In merito alla vicenda in questione la parte attrice ha provato l'esistenza di un contratto di consulenza tra la società Terme RO s.a.s. di RO
LU EN e il convenuto;
quest'ultimo, a sua volta, ha CP_1 richiamato una comunicazione dell' nei confronti dell'attore, datata CP_8
06.05.2010, in cui si legge: “(…) da una verifica effettuata è risultato che Lei
è stato, per l'anno 2005, socio della Terme RO S.A.S. di
[...]
(…). Poiché la suddetta società, nell'ambito della dichiarazione CP_6 dei redditi Unico 2005 SP, ha dichiarato che l'attività svolta nell'impresa costituisce la sua occupazione prevalente, sono state avviate le procedure per la sua iscrizione alla gestione speciale esercenti attività commerciale (…)”. In virtù di quanto detto, si può rilevare come sia documentalmente provato che l' abbia proceduto d'ufficio all'iscrizione della parte attrice alla gestione CP_8
speciale esercenti attività commerciale, in virtù della posizione di socio accomandatario rivestita all'interno della società e della spunta della casella
“occ. prev.” all'interno della dichiarazione suddetta. Quest'ultimo assunto è confermato dalla pronuncia del Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, prodotta da parte attrice, relativa ai giudizi riuniti iscritti ai nn. 921 e 8800 del
2015, n. 6016 del 2016, n. 171 e n. 2728 del 2018 tra e l' ; in Parte_1 CP_8
particolare con la sentenza n. 1948/2019 il Tribunale ha affermato che “Le prove, di carattere esclusivamente documentale, acquisite in giudizio, non dimostrano la sussistenza in concreto dei presupposti di legge per l'iscrizione
d'ufficio del ricorrente, per gli anni dal 2009 al 2014, nella gestione assicurativa esercenti attività commerciale dell;
rispetto a questa CP_8 affermazione, all'interno della sentenza in questione, vengono richiamati diversi precedenti giurisprudenziali in cui si sottolinea che “A mente della giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, la qualità di socio di società commerciale (persino quella di socio amministratore di società a responsabilità limitata) non è di per sé sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, e con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore ((v. da ultimo, Cass. Sez. L., Ord. n . 10426 del 2/5/2018, Rv.
648044 – 01)”. Rispetto a ciò, il Giudice sosteneva che l'unico elemento che l' poneva a base del provvedimento d'iscrizione d'ufficio al registro di CP_8
cui si dicute risultava essere la qualità, in capo al ricorrente, di socio accomandatario in s.a.s.; tale elemento, però, veniva ritenuto come insufficiente dal giudice del lavoro a dimostrare l'effettivo svolgimento da parte dell'attore, con carattere di abitualità e prevalenza, di lavoro all'interno dell'azienda, soprattutto in considerazione del fatto che risultava Parte_1
essere percettore di pensione di vecchiaia sin dal 2009 e che dalle testimonianze acquisite in quel giudizio emergeva che effettivamente il medesimo non svolgeva attività lavorativa prevalente presso lo stabilimento delle Terme RO, gestito dalla società Terme RO s.a.s.; da ciò conseguiva, ad avviso del Giudice, che non sussistessero i presupposti per l'iscrizione d'ufficio del ricorrente per gli anni dal 2009 al 2014 e, quindi, veniva accolta l'opposizione agli avvisi di addebito.
Particolare rilievo va dato, sul punto, al precedente richiamato dallo stesso giudice del lavoro (cfr. cass. Civ. 21511 del 2018) a mente del quale “In tema di iscrizione alla gestione commercianti la dichiarazione dei redditi non ha carattere negoziale o dispositivo sicché, in caso di dichiarazione errata, non sussiste alcuna inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, dovendo sempre l' provare la sussistenza dei presupposti per la CP_8
iscrizione”.
In merito alla domanda attorea è opportuno ricordare che, come affermato da giurisprudenza prevalente, l'attore è tenuto a provare di aver sofferto un danno e che quest'ultimo sia strettamente connesso al mancato o inesatto adempimento dell'obbligazione da parte del professionista;
rispetto a quanto affermato si richiamano due pronunce della Corte di Cassazione sul tema: “In tema di responsabilità contrattuale del professionista, il nesso causale tra inadempimento (o inesatto adempimento) e danno dev'essere provato dall'attore, in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., trattandosi di elemento della fattispecie egualmente "distante" da entrambe le parti, rispetto al quale, dunque, non è ipotizzabile la prova liberatoria in capo al convenuto, secondo il principio di cd. vicinanza della prova;
(Cassazione civile sez. III - 17/07/2023, n. 20707)”; “In tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica, anteriormente alla l. n. 24 del 2017), è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento,
l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente; (Cassazione civile sez. III - 29/03/2022, n. 10050)”.
Nel caso in esame il convenuto ha opportunamente dimostrato che il danno derivato nei confronti dell'attore non è strettamente connesso all'erronea indicazione occorsa in dichiarazione (spunta della casella “occ. prev.” all'interno del modello Unico 2010 della società), bensì all'indebita iscrizioine da parte dell' , in assenza di elementi idonei a comprovare il ridetto CP_8
carattere di prevalenza dell'attività e fondandosi unicamente sulla (erronea) indicazione in dichiarazione.
Risultando, dunque, carente il nesso di causa tra inadempimento e danno, la domanda non può trovare accoglimento.
La domanda di manleva spiegata dal convenuto nei confronti del terzo chiamato resta assorbita nel rigetto della domanda.
Non è fondata la domanda ex art. 96 c.p.c. per pretesa temerarietà della lite.
Come noto, ai fini della condanna del soccombente ai sensi dell'articolo 96 del c.p.c. la temerarietà della lite ricorre quando sussiste la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione (mala fede), ovvero quando vi è l'ignoranza colpevole in ordine a siffatta infondatezza, ciò che implica un apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità quando sussista adeguata motivazione (cfr. ex multis Cass. civ.
Sez. III, 27-10-2004, n. 20806).
Ai sensi dell'art. 96 c.p.c se “risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza”.
La condanna per responsabilità aggravata per colpa grave o dolo presuppone, come noto, la soccombenza dell'avversario; la prova dell'altrui malafede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio;
la prova del danno subito a causa della condotta temeraria della controparte. Pertanto, è necessario dimostrare l'esistenza sia dell'elemento soggettivo consistente nella consapevolezza o nell'ignoranza colpevole dell'infondatezza della propria tesi, sia di quello oggettivo, ovvero il pregiudizio subito a causa della condotta temeraria della parte soccombente. A tal riguardo, la parte istante ha l'onere di fornire elementi probatori sufficienti per provare l'esistenza del danno (cfr. Tribunale
Massa, 14/06/2016, n. 594).
Sul punto, però, nulla è dedotto.
La sussistenza, in ogni caso, dell'erronea indicazione in dichiarazione, persuade della opportunità, per eccezionali ragioni, delle spese di lite tra tutte le parti. L'errore professionale, per vero, fu commesso, benché il lamentato pregiudizio non possa ritenersi conseguenza immediata di esso.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dr.ssa
Giuseppina Valiante, definitivamente pronunciando sulla domanda, contrariis reiectis, così decide:
1. Rigetta la domanda;
2. Dichiara assorbita la domanda di manleva spiegata dal convenuto nei confronti del terzo chiamato nel rigetto della domanda principale;
3. Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. articolata nei confronti dell'attore;
4. Compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Salerno, 07.04.2025
Il Giudice
Dr.ssa Giuseppina Valiante