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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 16/10/2025, n. 930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 930 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 468/2023
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 468/2023, all'udienza del 16/10/2025, alle ore 13:04, dinnanzi al
Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, sono comparsi: per l'avv. RUBINO GIOVANNI;
Parte_1 per l'avv. FERRETTI ALBERTO;
Parte_2 per , l'avv. VALENTINA DE GIORGI in sostituzione dell'avv. Controparte_1
ON VA CA.
La difesa di parte attrice precisa le conclusioni riportandosi alle note conclusive da ultimo depositate.
La difesa di parte convenuta precisa le conclusioni riportandosi all'ultima pagine delle proprie note conclusive depositate in data 4.10.2025.
La difesa della terza chiamata precisa le conclusioni come da note conclusive depositate in data
5.10.2025.
I procuratori, rinunciando ad assistere alla lettura della sentenza, si allontanano dall'aula.
Il giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi, tornato in aula, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale (sentenza in calce al verbale).
Il giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
N. R.G. 468/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, all'udienza del 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. R.G. 468 del ruolo di contenzioso generale dell'anno 2023 pendente tra
(C.F. , elettivamente domiciliato in Empoli, via Parte_1 C.F._1
Cavour n. 47 presso lo studio dell'avv. Giovanni Rubino, che lo rappresenta e difende come da procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- attore contro
C.F. , elettivamente domiciliato all'indirizzo digitale Parte_2 C.F._2
e presso gli Avv.ti Email_1 Email_2
TO RR e AN AN, che lo rappresentano e difendono in forza di procura alle liti depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- convenuto
Oggetto: “Responsabilità professionale”.
Conclusioni delle parti: come da note conclusionali e verbale di udienza.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 06.02.2023, ha convenuto in giudizio Parte_1 chiedendo all'intestato Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_2
“Piaccia all'Ill.mo Giudice Unico, contrariis reiectis, previa ogni declaratoria del caso, accertare e dichiarare la responsabilità professionale del Rag. ( ) per la Parte_2 C.F._2 propria negligenza, imprudenza e imperizia nell'assolvimento del proprio incarico e dunque per i titoli e le ragioni di cui alla premessa e per l'effetto condannare il medesimo a risarcire il sig.
[...] di tutti i danni subiti in conseguenza della sua condotta per le causali di cui in premessa, Pt_1 quantificati in tesi in complessivi € 144.870,00, o in ipotesi in € 62.505,00, Tutto comunque in quella maggiore o minor somma che risulterà di giustizia dopo espletanda istruttoria, oltre, in ogni caso, al danno derivante dall'inutile versamento dell'imposta del 4,5 % sulla cessione agevolata del 2016 pari ad € 7.070,00, oltre ai costi del ravvedimento operoso pari ad € 9.078,37. Oltre, infine, interessi anche ex art. 1284 c.c. dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria. Vittoria di spese e di onorari.”.
A sostegno della domanda, l'attore ha premesso di avere effettuato, personalmente o mediante la società una serie di investimenti immobiliari, avvalendosi dell'operato del rag. Parte_3 er la gestione del patrimonio personale e della richiamata società, in particolare per la Pt_2 cura degli adempimenti fiscali e tributari, oltre ad un'attività di consulenza in materia contrattuale e societaria.
Rispetto a tali attività, la difesa attrice ha lamentato la negligenza professionale del convenuto in occasione della compravendita del 3.02.2020 avente ad oggetto immobili già oggetto di cessione a mente dell'art. 1 commi 115 ss L. 205/2015. In particolare l'attore ha allegato che: - in data
29.09.2016 la società ha ceduto alcuni immobili al socio odierno attore, Pt_3 Pt_1 avvalendosi dei benefici fiscali di cui all'art. 1, commi 115 e ss, L. 205/2015; - l'operazione ha consentito di applicare una minore imposta in ragione della quantificazione del valore degli immobili ceduti, indicato in base al valore catastale anziché secondo il valore di mercato;
- il beneficio fiscale così maturato, tuttavia, richiedeva il mantenimento della proprietà dei beni ceduti in capo al cessionario per almeno 5 anni consecutivi;
- non edotto della circostanza, l'attore ha alienato due dei beni immobili oggetto di cessione in data 3.02.2020; - all'operazione di vendita ha prestato assistenza il il quale però non ha comunicato nulla relativamente al beneficio fiscale;
- al contrario, Pt_2 durante le attività di vendita, il professionista, a mezzo di un proprio assistente, indicava doversi provvedere al versamento delle imposte in via ordinaria in sede di dichiarazione dei redditi, in luogo del pagamento della minor imposta sostitutiva del 26%; - detta indicazione, tuttavia, si è rivelata errata in quanto fondata sul presupposto che in sede di dichiarazione dei redditi sarebbe stato possibile versare un minor importo in conseguenza delle detrazioni e deduzioni del relativo periodo;
- contrariamente a quanto ipotizzato dal la vendita determinava una plusvalenza tassabile Pt_2 per € 316.787,00, con conseguente danno per l'attore dato dalla perdita del beneficio fiscale, quantificabile in € 144.870 o, in subordine, dall'errata scelta di non ricorrere al sistema dell'imposta sostitutiva che avrebbe assicurato una minor spesa per € 62.505; - la condotta negligente del convenuto, inoltre, avrebbe determinato un danno pari ad € 7.070 pari all'importo versato a titolo di imposte per la cessione agevolata dell'anno 2016, nonché un danno per € 9.078,37 per interessi sugli importi da versare a titolo di imposta. In data 02.05.2023 si è costituito in giudizio il ragioniere chiedendo, in via Parte_2 preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa e, nel merito, il rigetto delle domande attoree o, in subordine, la condanna di
[...]
manlevarlo da quanto eventualmente dovuto in favore dell'attore. Controparte_2
La difesa convenuta, a sostegno della propria posizione, ha eccepito di avere curato la contabilità dell'odierno attore, ma di non essersi mai occupato della gestione del suo patrimonio, né degli adempimenti tributari correlati, tanto che il si sarebbe a tal fine avvalso dell'operato di Pt_1 molti altri professionisti;
parimenti, il convenuto ha negato di essersi occupato della compravendita degli immobili conclusasi con atto notarile del 3.02.2020, essendo stato notiziato della circostanza solo in data 31.01.2020, quando è stata richiesta allo studio la documentazione tecnica Pt_2 afferente agli immobili da alienare. Il convenuto ha altresì negato di aver fornito indicazioni perentorie circa il versamento delle imposte, avendo l'attore, operativo da lungo tempo nel settore immobiliare, assunto la decisione in autonomia.
La difesa convenuta ha dunque escluso di aver ricevuto un incarico professionale per l'assistenza alla compravendita per cui è causa ed ha contestato ogni attribuzione di responsabilità mossa ex adverso.
Concessa l'autorizzazione alla chiamata in causa di terzi, in data 17.09.2023 si è costituita chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice per difetto Controparte_2 di prova circa il conferimento dell'incarico all'assicurato, la correttezza degli importi da versare a titolo di imposta e l'effettivo pagamento degli stessi.
La causa è stata istruita mediante interrogatorio formale dell'attore; è stata quindi rinviata all'odierna udienza per la discussione e la decisione a norma dell'art. 281 sexies c.p.c., previo deposito di note conclusive scritte.
*****
1. La controversia verte dell'accertamento della pretesa responsabilità professionale del convenuto per ventilata violazione, sotto plurimi profili, del canone di diligenza ex art 1176, 2 comma, c.c. nell'espletamento del mandato. Segnatamente, l'attore ha dedotto di essere stato assistito nell'operazione di cessione di immobili, prima, e nella trattativa di compravendita, poi, dal ragioniere convenuto, il quale, rendendosi inadempiente ai propri obblighi professionali, avrebbe omesso di informare il cliente circa la perdita dei benefici fiscali della cessione del 2016 per causa della compravendita del 2020 e, comunque, avrebbe indicato al mandante di provvedere al versamento delle imposte con ordinaria dichiarazione, in luogo del versamento in misura pari al 26% della plusvalenza contestualmente all'atto di vendita.
Il convenuto, di contro, ha respinto ogni addebito di responsabilità assumendo, ferma l'assistenza prestata in occasione della cessione del 2016, di non avere ricevuto incarico per l'operazione di vendita del 2020, gestita in autonomia dall'attore il quale, parimenti in via autonoma, si sarebbe determinato al versamento delle imposte in sede di dichiarazione dei redditi.
2. La controversia, pertanto, verte: a) della responsabilità professionale del convenuto ai sensi dell'art. 1218 c.c.; b) dell'eventuale fondatezza della domanda di manleva svolta dal medesimo convenuto nei confronti della propria compagnia assicurativa.
3. Tale il thema decidendum, la domanda di parte attrice è infondata
4. Sul piano della qualificazione giuridica della domanda, va innanzitutto chiarito che, discutendosi di responsabilità professionale ed in disparte ogni questione circa l'inquadramento entro la categoria delle obbligazioni di mezzo e/o di risultato, pacificamente al caso di specie trova applicazione il regime della responsabilità da inadempimento di cui agli artt. 1218 ss c.c.; ne deriva che l'attore era onerato di provare il titolo (rectius, il mandato professionale), di allegare l'inadempimento
(dovendosi intendersi con ciò un inadempimento qualificato, nell'ambito del regime di responsabilità qualificata invocato), nonché di provare il nesso di causa tra quest'ultimo e il danno lamentato (in linea con i consolidati principi di cui a Cass. civ., Sez. Un n. 13533/2001).
4.1. Nella specie, l'attore non ha dimostrato il conferimento dell'incarico per l'operazione di compravendita del 3.02.2020.
Invero, dalla documentazione in atti, per quanto resti smentita la tesi di parte convenuta secondo cui il supporto professionale si sarebbe limitato al controllo della sola contabilità, emerge come il fosse solito rivolgersi al professionista per le proprie operazioni di Pt_1 Pt_2 investimento immobiliare. Dalle missive intercorse tra le parti si evince chiaramente che il rapporto tra cliente e professionista è progredito per oltre un decennio con reciproca soddisfazione: vi sono missive, sin dal 2012, dalle quali emerge icti oculi come l'attore fosse solito proporre al convenuto soluzioni di investimento, chiedendo delucidazioni, consigli e chiarimenti sulla convenienza delle stesse. Dette richieste sono state sempre riscontrate con tempestività dal convenuto. Tuttavia, proprio nel contesto di un contatto scritto così frequente tra le parti, non vi sono comunicazioni di sorta tra il venti ad oggetto la compravendita del 03.02.2020 o le trattative Parte_1 Pt_2 che l'hanno preceduta.
Al contrario, la documentazione fornita dall'attore consente di osservare come, per la vendita del
03.02.2020, questi si sia avvalso dell'ausilio di tale terzo rispetto ai fatti di causa;
è Persona_1 infatti quest'ultimo soggetto ad aver trasmesso la documentazione tecnica degli immobili compravenduti allo studio notarile che ne faceva richiesta (doc. 51 attore), nonché a presenziare all'appuntamento concordato per il rogito notarile.
Ancora, dalla messaggistica istantanea “Whatsapp” prodotta in atti (doc. 45 attore) si evince come bbia provveduto in autonomia alla compravendita del bene (in data 15.01.2020 Parte_1 scrive infatti a tale “Buongiorno ! Ho venduto l'app. di a Firenze! Ho fissato Per_1 Per_1 Pt_4
l'atto il 29 Gennaio. Poi ho fatto proposta accettata per comprare quello che ti dicevo”).
E dunque, se è vero che il mandato professionale non richiede ai fini probatori la forma scritta, ben potendo essere fornita altra prova della sussistenza dell'incarico, è altrettanto vero che un incarico non può ritenersi sussistente in via meramente presuntiva, vieppiù nel caso in esame in cui non solo non sussistono indici oggettivi gravi, precisi e concordanti, ma i documenti prodotti inducono ad escludere la sussistenza di un mandato o di un rapporto professionale di altro tipo.
Del resto, l'attore non ha neppure allegato documenti attestanti eventuali pagamenti a titolo di compenso in favore del convenuto per l'attività che, secondo la ricostruzione attorea, questi sarebbe stato chiamato a svolgere;
l'attore, inoltre, non ha formulato istanze istruttorie idonee a dimostrare il coinvolgimento del convenuto nell'affare per cui è causa, essendosi limitato ad articolare capitoli di prova orale tesi a dimostrare il contributo professionale offerto nell'occasione proprio da Per_1
Deve tuttavia precisarsi come l'attività di un terzo, pur facente parte dello stesso studio
[...] professionale del convenuto e qualificato come collaboratore di quest'ultimo, non è di per sé sufficiente a ritenere imputabile al l'attività professionale svolta da altri, in difetto di Pt_2 qualsivoglia delega e/o fenomeno di rappresentanza in tal senso.
Complessivamente, dunque, dall'attività istruttoria svolta in corso di causa non è emerso alcun indizio o elemento di prova dal quale poter desumere il conferimento di un incarico specifico all'odierno convenuto avente ad oggetto la trattativa di compravendita immobiliare del febbraio 2020, talchè – in assenza di prova relativa al rapporto negoziale – non è neppure possibile ipotizzare la fondatezza della agitata responsabilità contrattuale.
4.2. L'assenza di prova circa il titolo posto a fondamento della pretesa risarcitoria (rectius, il mandato al professionista), deve ritenersi assorbita ogni valutazione circa la sussistenza e l'ammontare del danno lamentato dall'attore.
5. E' del pari assorbita la domanda di manleva spiegata dal convenuto nei confronti della propria compagnia assicurativa, introdotta in via subordinata per il caso di eventuale condanna al risarcimento del danno.
6. Le spese di lite del convenuto sono poste a carico dell'attore soccombente (art. 91 c.p.c.).
Sono del pari poste a carico della parte attrice le spese di lite della terza chiamata, dovendosi escludere l'ipotesi di chiamata in causa del tutto infondata o arbitraria (che avrebbero invece imposto la condanna del convenuto).
Dette spese sono liquidate in dispositivo in applicazione del DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite in base al petitum, dei parametri minimi di riferimento (a motivo della bassa complessità della lite) e dell'attività processuale in concreto espletata. La parte attrice è infine tenuta al rimborso dei costi sostenuti dal convenuto per la chiamata in causa della propria compagnia assicurativa, come documentate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
RIGETTA la domanda ex art. 1218 c.c. della parte attrice;
DICHIARA assorbita la domanda svolta dal convenuto nei confronti della terza chiamata;
CO l'attore alla refusione, in favore del convenuto, delle spese di lite che si liquidano in €
€ 7.052,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
CO l'attore alla refusione, in favore del convenuto, dell'importo di € 759,00, a titolo di rimborso per le spese della chiamata in causa della compagnia assicurativa;
CO l'attore alla rifusione, in favore della terza chiamata, delle spese di lite liquidate in €
7.052,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Pisa, all'udienza del 16/10/2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Migliorino
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 468/2023, all'udienza del 16/10/2025, alle ore 13:04, dinnanzi al
Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, sono comparsi: per l'avv. RUBINO GIOVANNI;
Parte_1 per l'avv. FERRETTI ALBERTO;
Parte_2 per , l'avv. VALENTINA DE GIORGI in sostituzione dell'avv. Controparte_1
ON VA CA.
La difesa di parte attrice precisa le conclusioni riportandosi alle note conclusive da ultimo depositate.
La difesa di parte convenuta precisa le conclusioni riportandosi all'ultima pagine delle proprie note conclusive depositate in data 4.10.2025.
La difesa della terza chiamata precisa le conclusioni come da note conclusive depositate in data
5.10.2025.
I procuratori, rinunciando ad assistere alla lettura della sentenza, si allontanano dall'aula.
Il giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi, tornato in aula, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale (sentenza in calce al verbale).
Il giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
N. R.G. 468/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, all'udienza del 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. R.G. 468 del ruolo di contenzioso generale dell'anno 2023 pendente tra
(C.F. , elettivamente domiciliato in Empoli, via Parte_1 C.F._1
Cavour n. 47 presso lo studio dell'avv. Giovanni Rubino, che lo rappresenta e difende come da procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- attore contro
C.F. , elettivamente domiciliato all'indirizzo digitale Parte_2 C.F._2
e presso gli Avv.ti Email_1 Email_2
TO RR e AN AN, che lo rappresentano e difendono in forza di procura alle liti depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- convenuto
Oggetto: “Responsabilità professionale”.
Conclusioni delle parti: come da note conclusionali e verbale di udienza.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 06.02.2023, ha convenuto in giudizio Parte_1 chiedendo all'intestato Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_2
“Piaccia all'Ill.mo Giudice Unico, contrariis reiectis, previa ogni declaratoria del caso, accertare e dichiarare la responsabilità professionale del Rag. ( ) per la Parte_2 C.F._2 propria negligenza, imprudenza e imperizia nell'assolvimento del proprio incarico e dunque per i titoli e le ragioni di cui alla premessa e per l'effetto condannare il medesimo a risarcire il sig.
[...] di tutti i danni subiti in conseguenza della sua condotta per le causali di cui in premessa, Pt_1 quantificati in tesi in complessivi € 144.870,00, o in ipotesi in € 62.505,00, Tutto comunque in quella maggiore o minor somma che risulterà di giustizia dopo espletanda istruttoria, oltre, in ogni caso, al danno derivante dall'inutile versamento dell'imposta del 4,5 % sulla cessione agevolata del 2016 pari ad € 7.070,00, oltre ai costi del ravvedimento operoso pari ad € 9.078,37. Oltre, infine, interessi anche ex art. 1284 c.c. dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria. Vittoria di spese e di onorari.”.
A sostegno della domanda, l'attore ha premesso di avere effettuato, personalmente o mediante la società una serie di investimenti immobiliari, avvalendosi dell'operato del rag. Parte_3 er la gestione del patrimonio personale e della richiamata società, in particolare per la Pt_2 cura degli adempimenti fiscali e tributari, oltre ad un'attività di consulenza in materia contrattuale e societaria.
Rispetto a tali attività, la difesa attrice ha lamentato la negligenza professionale del convenuto in occasione della compravendita del 3.02.2020 avente ad oggetto immobili già oggetto di cessione a mente dell'art. 1 commi 115 ss L. 205/2015. In particolare l'attore ha allegato che: - in data
29.09.2016 la società ha ceduto alcuni immobili al socio odierno attore, Pt_3 Pt_1 avvalendosi dei benefici fiscali di cui all'art. 1, commi 115 e ss, L. 205/2015; - l'operazione ha consentito di applicare una minore imposta in ragione della quantificazione del valore degli immobili ceduti, indicato in base al valore catastale anziché secondo il valore di mercato;
- il beneficio fiscale così maturato, tuttavia, richiedeva il mantenimento della proprietà dei beni ceduti in capo al cessionario per almeno 5 anni consecutivi;
- non edotto della circostanza, l'attore ha alienato due dei beni immobili oggetto di cessione in data 3.02.2020; - all'operazione di vendita ha prestato assistenza il il quale però non ha comunicato nulla relativamente al beneficio fiscale;
- al contrario, Pt_2 durante le attività di vendita, il professionista, a mezzo di un proprio assistente, indicava doversi provvedere al versamento delle imposte in via ordinaria in sede di dichiarazione dei redditi, in luogo del pagamento della minor imposta sostitutiva del 26%; - detta indicazione, tuttavia, si è rivelata errata in quanto fondata sul presupposto che in sede di dichiarazione dei redditi sarebbe stato possibile versare un minor importo in conseguenza delle detrazioni e deduzioni del relativo periodo;
- contrariamente a quanto ipotizzato dal la vendita determinava una plusvalenza tassabile Pt_2 per € 316.787,00, con conseguente danno per l'attore dato dalla perdita del beneficio fiscale, quantificabile in € 144.870 o, in subordine, dall'errata scelta di non ricorrere al sistema dell'imposta sostitutiva che avrebbe assicurato una minor spesa per € 62.505; - la condotta negligente del convenuto, inoltre, avrebbe determinato un danno pari ad € 7.070 pari all'importo versato a titolo di imposte per la cessione agevolata dell'anno 2016, nonché un danno per € 9.078,37 per interessi sugli importi da versare a titolo di imposta. In data 02.05.2023 si è costituito in giudizio il ragioniere chiedendo, in via Parte_2 preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa e, nel merito, il rigetto delle domande attoree o, in subordine, la condanna di
[...]
manlevarlo da quanto eventualmente dovuto in favore dell'attore. Controparte_2
La difesa convenuta, a sostegno della propria posizione, ha eccepito di avere curato la contabilità dell'odierno attore, ma di non essersi mai occupato della gestione del suo patrimonio, né degli adempimenti tributari correlati, tanto che il si sarebbe a tal fine avvalso dell'operato di Pt_1 molti altri professionisti;
parimenti, il convenuto ha negato di essersi occupato della compravendita degli immobili conclusasi con atto notarile del 3.02.2020, essendo stato notiziato della circostanza solo in data 31.01.2020, quando è stata richiesta allo studio la documentazione tecnica Pt_2 afferente agli immobili da alienare. Il convenuto ha altresì negato di aver fornito indicazioni perentorie circa il versamento delle imposte, avendo l'attore, operativo da lungo tempo nel settore immobiliare, assunto la decisione in autonomia.
La difesa convenuta ha dunque escluso di aver ricevuto un incarico professionale per l'assistenza alla compravendita per cui è causa ed ha contestato ogni attribuzione di responsabilità mossa ex adverso.
Concessa l'autorizzazione alla chiamata in causa di terzi, in data 17.09.2023 si è costituita chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice per difetto Controparte_2 di prova circa il conferimento dell'incarico all'assicurato, la correttezza degli importi da versare a titolo di imposta e l'effettivo pagamento degli stessi.
La causa è stata istruita mediante interrogatorio formale dell'attore; è stata quindi rinviata all'odierna udienza per la discussione e la decisione a norma dell'art. 281 sexies c.p.c., previo deposito di note conclusive scritte.
*****
1. La controversia verte dell'accertamento della pretesa responsabilità professionale del convenuto per ventilata violazione, sotto plurimi profili, del canone di diligenza ex art 1176, 2 comma, c.c. nell'espletamento del mandato. Segnatamente, l'attore ha dedotto di essere stato assistito nell'operazione di cessione di immobili, prima, e nella trattativa di compravendita, poi, dal ragioniere convenuto, il quale, rendendosi inadempiente ai propri obblighi professionali, avrebbe omesso di informare il cliente circa la perdita dei benefici fiscali della cessione del 2016 per causa della compravendita del 2020 e, comunque, avrebbe indicato al mandante di provvedere al versamento delle imposte con ordinaria dichiarazione, in luogo del versamento in misura pari al 26% della plusvalenza contestualmente all'atto di vendita.
Il convenuto, di contro, ha respinto ogni addebito di responsabilità assumendo, ferma l'assistenza prestata in occasione della cessione del 2016, di non avere ricevuto incarico per l'operazione di vendita del 2020, gestita in autonomia dall'attore il quale, parimenti in via autonoma, si sarebbe determinato al versamento delle imposte in sede di dichiarazione dei redditi.
2. La controversia, pertanto, verte: a) della responsabilità professionale del convenuto ai sensi dell'art. 1218 c.c.; b) dell'eventuale fondatezza della domanda di manleva svolta dal medesimo convenuto nei confronti della propria compagnia assicurativa.
3. Tale il thema decidendum, la domanda di parte attrice è infondata
4. Sul piano della qualificazione giuridica della domanda, va innanzitutto chiarito che, discutendosi di responsabilità professionale ed in disparte ogni questione circa l'inquadramento entro la categoria delle obbligazioni di mezzo e/o di risultato, pacificamente al caso di specie trova applicazione il regime della responsabilità da inadempimento di cui agli artt. 1218 ss c.c.; ne deriva che l'attore era onerato di provare il titolo (rectius, il mandato professionale), di allegare l'inadempimento
(dovendosi intendersi con ciò un inadempimento qualificato, nell'ambito del regime di responsabilità qualificata invocato), nonché di provare il nesso di causa tra quest'ultimo e il danno lamentato (in linea con i consolidati principi di cui a Cass. civ., Sez. Un n. 13533/2001).
4.1. Nella specie, l'attore non ha dimostrato il conferimento dell'incarico per l'operazione di compravendita del 3.02.2020.
Invero, dalla documentazione in atti, per quanto resti smentita la tesi di parte convenuta secondo cui il supporto professionale si sarebbe limitato al controllo della sola contabilità, emerge come il fosse solito rivolgersi al professionista per le proprie operazioni di Pt_1 Pt_2 investimento immobiliare. Dalle missive intercorse tra le parti si evince chiaramente che il rapporto tra cliente e professionista è progredito per oltre un decennio con reciproca soddisfazione: vi sono missive, sin dal 2012, dalle quali emerge icti oculi come l'attore fosse solito proporre al convenuto soluzioni di investimento, chiedendo delucidazioni, consigli e chiarimenti sulla convenienza delle stesse. Dette richieste sono state sempre riscontrate con tempestività dal convenuto. Tuttavia, proprio nel contesto di un contatto scritto così frequente tra le parti, non vi sono comunicazioni di sorta tra il venti ad oggetto la compravendita del 03.02.2020 o le trattative Parte_1 Pt_2 che l'hanno preceduta.
Al contrario, la documentazione fornita dall'attore consente di osservare come, per la vendita del
03.02.2020, questi si sia avvalso dell'ausilio di tale terzo rispetto ai fatti di causa;
è Persona_1 infatti quest'ultimo soggetto ad aver trasmesso la documentazione tecnica degli immobili compravenduti allo studio notarile che ne faceva richiesta (doc. 51 attore), nonché a presenziare all'appuntamento concordato per il rogito notarile.
Ancora, dalla messaggistica istantanea “Whatsapp” prodotta in atti (doc. 45 attore) si evince come bbia provveduto in autonomia alla compravendita del bene (in data 15.01.2020 Parte_1 scrive infatti a tale “Buongiorno ! Ho venduto l'app. di a Firenze! Ho fissato Per_1 Per_1 Pt_4
l'atto il 29 Gennaio. Poi ho fatto proposta accettata per comprare quello che ti dicevo”).
E dunque, se è vero che il mandato professionale non richiede ai fini probatori la forma scritta, ben potendo essere fornita altra prova della sussistenza dell'incarico, è altrettanto vero che un incarico non può ritenersi sussistente in via meramente presuntiva, vieppiù nel caso in esame in cui non solo non sussistono indici oggettivi gravi, precisi e concordanti, ma i documenti prodotti inducono ad escludere la sussistenza di un mandato o di un rapporto professionale di altro tipo.
Del resto, l'attore non ha neppure allegato documenti attestanti eventuali pagamenti a titolo di compenso in favore del convenuto per l'attività che, secondo la ricostruzione attorea, questi sarebbe stato chiamato a svolgere;
l'attore, inoltre, non ha formulato istanze istruttorie idonee a dimostrare il coinvolgimento del convenuto nell'affare per cui è causa, essendosi limitato ad articolare capitoli di prova orale tesi a dimostrare il contributo professionale offerto nell'occasione proprio da Per_1
Deve tuttavia precisarsi come l'attività di un terzo, pur facente parte dello stesso studio
[...] professionale del convenuto e qualificato come collaboratore di quest'ultimo, non è di per sé sufficiente a ritenere imputabile al l'attività professionale svolta da altri, in difetto di Pt_2 qualsivoglia delega e/o fenomeno di rappresentanza in tal senso.
Complessivamente, dunque, dall'attività istruttoria svolta in corso di causa non è emerso alcun indizio o elemento di prova dal quale poter desumere il conferimento di un incarico specifico all'odierno convenuto avente ad oggetto la trattativa di compravendita immobiliare del febbraio 2020, talchè – in assenza di prova relativa al rapporto negoziale – non è neppure possibile ipotizzare la fondatezza della agitata responsabilità contrattuale.
4.2. L'assenza di prova circa il titolo posto a fondamento della pretesa risarcitoria (rectius, il mandato al professionista), deve ritenersi assorbita ogni valutazione circa la sussistenza e l'ammontare del danno lamentato dall'attore.
5. E' del pari assorbita la domanda di manleva spiegata dal convenuto nei confronti della propria compagnia assicurativa, introdotta in via subordinata per il caso di eventuale condanna al risarcimento del danno.
6. Le spese di lite del convenuto sono poste a carico dell'attore soccombente (art. 91 c.p.c.).
Sono del pari poste a carico della parte attrice le spese di lite della terza chiamata, dovendosi escludere l'ipotesi di chiamata in causa del tutto infondata o arbitraria (che avrebbero invece imposto la condanna del convenuto).
Dette spese sono liquidate in dispositivo in applicazione del DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite in base al petitum, dei parametri minimi di riferimento (a motivo della bassa complessità della lite) e dell'attività processuale in concreto espletata. La parte attrice è infine tenuta al rimborso dei costi sostenuti dal convenuto per la chiamata in causa della propria compagnia assicurativa, come documentate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
RIGETTA la domanda ex art. 1218 c.c. della parte attrice;
DICHIARA assorbita la domanda svolta dal convenuto nei confronti della terza chiamata;
CO l'attore alla refusione, in favore del convenuto, delle spese di lite che si liquidano in €
€ 7.052,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
CO l'attore alla refusione, in favore del convenuto, dell'importo di € 759,00, a titolo di rimborso per le spese della chiamata in causa della compagnia assicurativa;
CO l'attore alla rifusione, in favore della terza chiamata, delle spese di lite liquidate in €
7.052,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Pisa, all'udienza del 16/10/2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Migliorino