Ordinanza cautelare 20 marzo 2024
Sentenza 20 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 20/01/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00082/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00204/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 204 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Mariagrazia Stigliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura Taranto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del decreto dalla Questura di Taranto del 10/10/2023, notificato il 15/2/2024, di rigetto dell’istanza presentata dall’extracomunitaria ricorrente il 12/12/2022 di rilascio del permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo, ex art. 9, comma 1, del Decreto Legislativo n. 286/1998 e ss.mm. (con la motivazione che l’istanza è stata presentata quando il permesso di soggiorno di cui era titolare, sin dal 2017, era scaduto di validità il 21/11/2022);
- nonché di ogni altro atto, anche non conosciuto, connesso, collegato, presupposto, conseguente, comunque lesivo per la ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Questura Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2024 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori Avv. S. Pugliese, in sostituzione dell'Avv. M. Stigliano, per la parte ricorrente, Avvocato dello Stato M.G. Invitto per le Amministrazioni statali resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso all’esame la cittadina straniera ricorrente, nata in [...], ha impugnato l’epigrafato provvedimento (oltre agli altri atti a questo presupposti, connessi e consequenziali) del 10/10/2023, notificato il 15/2/2024, con il quale il Questore di Taranto ha decretato il rigetto dell’istanza, dalla stessa presentata il 12/12/2022, per il rilascio del permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo, ex art. 9, comma 1, del Decreto Legislativo n. 286/1998 e ss.mm. (con la motivazione che l’istanza è stata presentata quando il permesso di soggiorno di cui era titolare, sin dal 2017, era scaduto di validità il 21/11/2022).
1.1. Questi i motivi di gravame a sostegno del ricorso.
A) Violazione del principio del giusto procedimento; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; illogicità manifesta; difetto assoluto di motivazione; eccesso di potere per essere stato il decreto di rigetto redatto sulla base di una istruttoria incompleta e comunque parziale; violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione sancito dall’art. 97 della Costituzione; diritto al rilascio di un permesso di soggiorno U.E., violazione dell’art. 9 del D. Lgs n. 286/1998.
1.2. Il 1° marzo 2024 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce per le Amministrazioni intimate.
Con decreto n.-OMISSIS-, pubblicato il 20 marzo 2024, la Commissione per il Patrocinio a spese dello Stato istituita presso questo Tribunale ha accolto l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato proposta dalla ricorrente in relazione al giudizio avverso il provvedimento in premessa.
Con ordinanza cautelare n.179/2024, emanata in esito all’udienza in Camera di Consiglio del 19 marzo 2024, questa Sezione - pronunciandosi sull’istanza di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente - ha fissato ex art. 55 comma 10 c.p.a. l’udienza pubblica di merito per la sollecita decisione del gravame.
Alla pubblica udienza del 18 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. Il ricorso è fondato nel merito e, pertanto, deve essere accolto.
2.1. Il Collegio è dell’avviso meditato di dover confermare integralmente, anche in questa sede di merito, quanto già espresso (in relazione alla condivisibilità delle principali censure formulate dalla parte ricorrente) nella citata ordinanza cautelare n. 179/2024.
Invero, il gravato decreto questorile di rigetto dell’istanza, presentata dalla cittadina marocchina ricorrente il 12/12/2022, per il rilascio del permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo, ex art. 9, comma 1, del Decreto Legislativo n. 286/1998 e ss.mm., è patentemente illegittimo, e va annullato, in quanto “ basato unicamente sul (preteso) rilievo ostativo per cui la extracomunitaria ricorrente (cittadina del Marocco) ha presentato in data 12 dicembre 2022 presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Taranto istanza volta a ottenere il permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo, mentre risultava che il permesso di soggiorno per lavoro subordinato di cui la ricorrente era titolare fosse scaduto il 21 novembre 2022”
Ribadisce, il Tribunale che, se l’art. 9 comma 1 del D. Lgs. n. 286/1998 prevede che: “lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, […], può chiedere al Questore il rilascio del permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo….”, l’impugnato provvedimento questorile, tuttavia, omette di considerare che gli artt. 5, comma 9-bis, e 13, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 286/1998 e ss.mm., prevedono - chiaramente (in via generale) - un periodo di “tolleranza” di sessanta giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno per chiederne il rinnovo.
3. In definitiva, per tutto quanto innanzi sinteticamente esposto, il ricorso deve essere accolto e conseguentemente annullato il decreto questorile impugnato.
3.1. Sussistono i presupposti di legge (fra cui l’impossibilità di ordinare, ex art. 133 T.U. n. 115/2002 e ss.mm., la rivalsa a carico della P.A. soccombente - in quanto Amministrazione Statale - delle somme liquidate a titolo di compenso del difensore della parte ricorrente, che vengono poste a carico dell’Erario in considerazione dell’ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato) per disporre la compensazione integrale tra le parti costituite delle spese di lite.
Il Tribunale, dispone, ex art. 82 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e ss.mm., la liquidazione in favore del difensore della ricorrente, ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato - con decreto n.-OMISSIS-, pubblicato il 20 marzo 2024, dall’apposita Commissione costituita presso questo T.A.R. - del compenso complessivo di € 1.400,00 (Millequattrocento/00), oltre gli accessori di legge, ordinandone il pagamento a carico dell’Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il decreto questorile impugnato.
Spese compensate.
Il Tribunale, dispone, ex art. 82 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e ss.mm., la liquidazione in favore del difensore della ricorrente, ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato - con decreto n. n.-OMISSIS-, pubblicato il 20 marzo 2024, dall’apposita Commissione costituita presso questo T.A.R. - del compenso complessivo di € 1.400,00 (Millequattrocento/00), oltre gli accessori di legge, ordinandone il pagamento a carico dell’Erario.
Si comunichi alle parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 18 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Mariachiara Basurto, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO