TRIB
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 14/04/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il Tribunale di Imperia, in composizione monocratica, nella persona del dr. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 81/2024 RG
promossa da
1) (CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1 Gi so il c lla via XX Settembre n.19/11 è eletto domicilio
2) (CF: , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2 Gi il cui a via XX Settembre n.19/11 è eletto domicilio
3) (CF: , rappresentata e difesa dall'avv. Giulio CP_2 C.F._3 BE il cu lla via XX Settembre n.19/11 è eletto domicilio
4) (CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Giulio CP_3 C.F._4 BE il cui alla via XX Settembre n.19/11 è eletto domicilio
5) (CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Giulio CP_4 C.F._5 BE il c alla via XX Settembre n.19/11 è eletto domicilio
6) (CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_5 C.F._6 Gi il c via XX Settembre n.19/11 è eletto domicilio
7) (CF: , rappresentata e difesa Controparte_6 C.F._7 dall so il c a via XX Settembre n.19/11 è eletto domicilio
8) (CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_7 C.F._8 Gi cui s via XX Settembre n.19/11 è eletto domicilio
9) (CF: ), rappresentata e difesa Parte_2 C.F._9 dal cui ia XX Settembre n.19/11 è eletto domicilio
– attore –
contro
(CF: ), in persona dell'amministratore Controparte_8 P.IVA_1 p rappresentata e difesa Controparte_9 dall'avv. E M SrL STA in Sanremo alla via Padre Semeria n. 406/2è eletto domicilio
–convenuto–
1 dott. Pasquale LONGARINI
conclusioni delle parti costituite
⁃ per le parti attrici «Voglia il Tribunale di Imperia Ill.mo, contrariis reiectis, IN VIA PRELIMINARE: Sospendere l'efficacia esecutiva di tutte le delibere di cui all'assemblea del 27/10/2023 come impugnate NEL MERITO: Annullare tutte le delibere impugnate relative alla assemblea del 27/10/2023 in quanto nulle e/o annullabili e/o, in ogni caso, illegittime, per tutti i motivi meglio espressi in premessa. Condannare controparte alla rifusione delle competenze e spese della presente causa, comprese le competenze e le spese relativamente alla procedura di mediazione, facendo presente che sono stati sostenuti oneri per € 273,28»
⁃ per la parte convenuta
«Voglia l'Ecc.mo Tribunale Ordinario di Imperia, contrariis reiectis, per le ragioni anzidette: IN VIA CAUTELARE. Respingere l'istanza di sospensione avversaria. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO. Respingere le domande avversarie. SULLE SPESE. Vinte le spese. IN VIA ISTRUTTORIA DIRETTA Si insiste per l'ammissione della seguente prova testimoniale, formulata in forma assertiva per mero dovere di Legge, senza riconoscimento alcuno, né inversione dell'onere della prova: È vero che la convocazione all'assemblea del 26-27/10/2023 del di via Don Clerici n. 5 a San Lorenzo al Mare (IM), di cui al documento n. Controparte_8 Controparte 10 di parte convenuta, da esibire al testimone, era quella contenuta nei pieghi raccomandati inviati alle Sigg.re e CP_2
in data 05/10/2023, di cui ai documenti n. 7, 11, 20, 26, di parte convenuta, da esibire al testimone? È vero che gli indirizzi delle
[...] Controparte CP_ Sigg.re e , in data 05/10/2023, risultanti dal Registro di anagrafe condominiale del Condominio “ CP_2
di via Don Clerici n. 5 a San Lorenzo al Mare (IM), erano quelli risultanti dal documento n. 27 di parte È vero che il preventivo
[...] dell'amministratore del “ ” di via Don Clerici n. 5 a San Lorenzo al Mare (IM), allegato al verbale assembleare CP_8 CP_8 del 27/10/2023, era quello di cui al documento n. 28 di parte convenuta, da esibire al testimone? È vero che la dichiarazione di adesione alla mediazione del Condominio “ ” di via Don Clerici n. 5 a San Lorenzo al Mare (IM), di cui al documento n. 30 di parte CP_8 convenuta, da esibire al testimone, veniva compilato dalla Sig.ra impiegata dell'Avv. Edilio Grappiolo? Si indicano Testimone_1 Testimone_ Tes_ quali testimoni, in prova diretta sui propri antescritti capitoli di prova testimoniale, le Sigg.re Testimone_2
IN VIA ISTRUTTORIA CONTRARIA Si insiste per l'ammissione della seguente prova testimoniale
[...] Testimone_1 contraria, formulata in forma assertiva per mero dovere di Legge, senza riconoscimento alcuno, né inversione dell'onere della prova: E' vero che, all'assemblea del 27/10/2023 del di San Lorenzo al Mare (IM), ivi sito in via Don Mariano Clerici n. Controparte_8 5, era presente il SIG. , il quale, in qualità di condomino titolare di 92,35 millesimi generali, votava a favore del Persona_1 punto 4 all'ODG, avente ad oggetto “DELIBERE IN ORDINE A MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO: ANALISI DEI PREVENTIVI DI SPESA REPERITI E PUBBLICATI SUL SITO INTERNET NELL'AREA DEDICATA AL CONDOMINIO, EVENTUALE AFFIDAMENTO INCARICO DI ESECUZIONE LAVORI, SCLETA IMPRESA, EVENTUALE AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, SCELTA PROFESSIONISTA, IMPEGNO DI SPESA.”? Non potendo testimoniare i condomini, bensì l'amministratore, in quanto soggetto su cui non potranno ricadere le conseguenze del giudizio, si indicano quali testimoni: RAG. GEOM. » Controparte_9 CP_10
Ragioni della decisione (1) Abstract. , Parte_1 Controparte_1 CP_2 CP_3
CP_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_7
e in qualità di condomini del CONDOMINIO “SANTA Parte_2
MARIA” di San Lorenzo al Mare amministrato dallo Controparte_9
lamentata (i) la nullità/annullabilità di tutte le delibere assunte
[...] nell'assemblea condominiale del 27.10.2023 per mancata convocazione delle condomine e (ii) nullità/annullabilità della delibera Controparte_1 CP_2 dell'assemblea condominiale del 27.10.2020 relativamente ai punti 2 e 3 dell'OdG per difetto di quorum richiesto dalla legge, (iii) nullità/annullabilità della delibera dell'assemblea condominiale del 27.10.2020 relativamente al punti 4 dell'OdG per violazione di legge e assenza di quorum/assenza di maggioranza, con atto di citazione, ritualmente notificato, evocavano in giudizio il Controparte_8 in persona dell'amministratore pro-tempore, instando, previa sospensione della loro efficacia esecutiva, per la declaratoria di nullità/annullamento di tutte le delibere di cui all'assemblea condominiale del 27.10.2023, con vittoria di spese anche della fase di mediazione. 1.1) Si costituiva in giudizio il in persona Controparte_8 dell'ammnistratore che, Controparte_9
2 dott. Pasquale LONGARINI osservato che e erano state convocate Controparte_1 CP_2 regolarmente pr ulta Anagrafe Condominiale all'epoca della convocazione, eccepita la improcedibilità della domanda quanto alla pretesa illegittimità della nomina dell'amministratore in quanto non preceduta dal la mediazione e, in ogni caso, dedotto che l'assemblea aveva legittimamente deliberato, contestata la pretesa tardività della delibera delle opere di superbonus e la pretesa mancanza di quorum della delibera superbonus, dedotta l'assenza del fumus boni iuris e del periculum in mora in ordine all'istanza di sospensione dell'esecutività delle delibere condominiali impugnate, instava, in via cautelare, per il rigetto dell'istanza cautelare, in via principale e nel merito, per il rigetto delle domande avversarie, con vittoria di spese. 1.2) Accolta l'istanza di sospensione relativamente al punto 4 della delibera per difetto del quorum necessario per deliberare sull'affido dell'esecuzione delle opere relative al superbonus, ordinata la esibizione della copia delle raccomandate di invio della convocazione/della copia dei verbali di assemblea ordinaria del 27.10.2023/dell'anagrafe condominiale relativa all'assemblea del 27.10.2023, respinta la prova orale svolta dalla parte convenuta, la causa, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 189 cpc, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 2.4.2025 sulla comparsa conclusionale di parti attrici, sulla memoria di replica conclusionale di parte convenuta e sulla sola prima memoria di replica di parti attrici del 18.3.2024.
(2) sulla domanda attorea. Precisato che, sul piano strutturale per l'organizzazione del il codice civile prevede un organo collegiale, l'assemblea dei condomini, con CP_8 funzioni deliberative, e un organo esecutivo, l'amministratore, ciascun condomino assente, dissenziente o (a seguito della riforma del ) astenutosi è legittimato CP_8 all'impugnazione della delibera assembleare, nei trenta giorni successivi, termine non sospeso né interrotto qualora sia stata proposta, prima dell'inizio della causa di merito, l'istanza per ottenere la sospensione della delibera, per la quale si applicano le norme relative ai procedimenti cautelari. In mancanza di un'espressa disposizione, la giurisprudenza, anche con riferimento alle delibere condominiali, in ragione del tipo di interesse leso, applica la distinzione fra i vizi comportanti la nullità e quelli comportanti l'annullabilità della deliberazione: la lesione di interessi sostanziali inerenti l'oggetto delle delibere è causa di nullità, mentre la lesione di interessi strumentali, in quanto connessi con le regole procedimentali relative alla formazione degli atti, è causa di annullabilità. 2.1) In virtù di tali premesse, sono nulle le delibere prive degli elementi essenziali, quelle con oggetto impossibile o illecito e con oggetto non rientrante nelle competenze dell'assemblea, quelle che incidono su diritti individuali, sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini nonché le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto. Sono annullabili, invece, le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme che richiedono qualificate maggioranze in relazione all'oggetto. 2.2) sul primo motivo di impugnazione. La mancata comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea a taluno dei condomini, in quanto vizio del procedimento collegiale, è causa di annullabilità della delibera condominiale. I condomini attori, impugnando tempestivamente la deliberazione del 27.10.2023, lamentano la mancata convocazione dei condomini e CP_2 Controparte_1
3 dott. Pasquale LONGARINI 2.2.1) Non sono prescritte regole di forma per l'avviso di convocazione, che, tuttavia, dovendo essere rivolto a tutti i condomini (e ai conduttori a norma della legge 392/1978) a pena di nullità della delibera, richiede l'assunzione di una forma adatta a provarne la ricezione. 2.2.2) Come condivisibilmente osservato nell'ordinanza del precedente giudicante del 13.5.2025, «a seguito dell'istituzione dell'anagrafe condominiale ad opera della legge 220/2012 deve ritenersi del tutto pacifico che in ragione dell'esigenza di certezza del tempestivo e regolare svolgimento dell'assemblea, l'amministratore sia tenuto ad inoltrare la convocazione dell'assemblea esclusivamente all'indirizzo del condomino riportato nell'anagrafe stessa, tant'è che l'articolo 1130 comma 6 c.c. pone a carico di ciascun comunista di comunicare la variazione dei dati». Invero, l'art. 1130 cc, seppur pone a carico dell'amministratore condominiale l'obbligo di curare la tenuta dei registri di anagrafe condominiale, ogni variazione dei dati deve essergli comunicata in forma scritta entro 60 giorni, con la conseguenza che il condomino interessato, qualora ometta tale comunicazione o comunque non ne dia prova, non può poi dolersi dell'omessa convocazione per l'assemblea condominiale. 2.2.3) Nel caso di specie, e effettive titolari del Controparte_1 CP_2 diritto di proprietà delle unità immobiliari site nel convenuto, in data CP_8
5.10.2023, sono state regolarmente convocate per l'assemblea destinata a svolgersi il 27.10.2023, presso gli indirizzi risultanti dal Registro di Anagrafe Condominiale all'epoca della convocazione (doc. 27 di parte convenuta) e precisamente: raccomandata a/r n. 201717414289 inviata a presso l'indirizzo, risultante Controparte_1 dall'anagrafe condominiale, via de Pietrabruna (IM), restituita al mittente in data 24.10.2023 per mancato ritiro;
raccomandata a/r n. 201717414325 inviata a presso l'indirizzo, risultante dall'anagrafe condominiale, via CP_2
Don Mariano Clerici 5 18017 S. Lorenzo al Mare IM, restituita al mittente in data 24.10.2023 per mancato ritiro. 2.2.4) Purtuttavia, in ragione della circostanza che in data 19.9.2023 avevano inoltrato al Condominio istanza di mediazione ex art D. lgs 28/2010 lamentando di non essere state convocate alla precedente assemblea tenutasi il 10.8.2023, laddove risultavano quali recapiti rispettivamente in Milano alla via Omboni e in Milano alla via Martin Lutero 7, le parti attrici, tuttavia, sostengono che l'amministratore era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, che la loro residenza era ivi ubicata, ove peraltro risultavano risiedere già dal 2018 e dal 1997. 2.2.5) La doglianza è priva di pregio. 2.2.5.1) Nella copia della domanda di mediazione ricevuta dal Condominio, gli asseriti reali indirizzi sono indicati come “recapiti”, «dicitura di per sé equivoca, non equivalendo all'indicazione di una residenza in senso cd. tecnico, ben potendo significare che eventuali comunicazioni scritte relative alla sola lite stragiudiziale avrebbero dovuto essere inoltrate dal Condominio personalmente alla parte presso il suddetto luogo diverso da Pietrabruna» (ordinanza del 13.5.2024). 2.2.5.2) Inconferente è il richiamo a cass. 10824/2023, riferendosi, tale pronuncia, al diverso caso di trasferimento della proprietà di unità immobiliari e non anche al trasferimento della residenza del condomino che resti proprietario dell'immobile. 2.2.5.3) L'art. 1130, co.6, cc dispone che nell'anagrafe condominiale sia annotato, in via alternativa, anche il mero domicilio, «il che, in via di principio legittima l'ipotesi che le 2 attrici possano aver indicato ai fini dell'annotazione nell'anagrafe l'indirizzo del domicilio diverso dalla rispettiva residenza» (ordinanza 13.5.2023). 2.2.6) Non risultando essere mai stata inviata, dalle predette condomine, alcuna comunicazione ai fini dell'aggiornamento del registro di anagrafe condominiale, non
4 dott. Pasquale LONGARINI essendo configurabile in capo all'amministratore alcuna violazione di legge, CP_1
e non possono dolersi dell'omessa convocazione per
[...] CP_2
l'assemblea condominiale. 2.3) sul secondo motivo di impugnazione in relazione ai punti 2 e 3 dell'OdG. Contrariamente a quanto eccepito dalla parte convenuta, non essendo necessario che la domanda giudiziale e l'istanza per la procedura di mediazione siano perfettamente coincidenti, in ragione del fatto che la deliberazione di cui al punto 2 era stata oggetto della procedura di mediazione, la domanda è procedibile. 2.3.1) A norma dell'art. 1136 cc l'assemblea è costituita in prima convocazione con l'intervento in proprio o per delega (in forma libera, e anche all'amministratore) dei condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'edificio e i due terzi partecipanti al condominio (sistema misto), mentre il quorum deliberativo è fissato in numero di voti pari alla maggioranza degli intervenuti e almeno alla metà del valore dell'edificio. In seconda convocazione, il quorum costitutivo legale è pari numero di voti necessario per l'approvazione delle delibere, vale a dire almeno un terzo dei partecipanti al condominio che rappresentino almeno un terzo del valore dell'edificio. 2.3.1.1) Per le delibere riguardanti la nomina e la revoca dell'amministratore, le liti che esorbitino la sua competenza e le opere di manutenzione straordinaria o ricostruzione dell'edificio inferiore a tre quarti, tuttavia, rivive, anche in seconda convocazione, il quorum più elevato della metà più uno dei condomini e del valore, che sale ai due terzi del valore dell'edificio per le deliberazioni aventi ad oggetto le innovazioni di cui all'art. 1120, co.1, cc e il frazionamento del condominio. È richiesta, infine, l'unanimità per la ricostruzione (totale o comunque superiore a tre quarti) e per il mutamento della destinazione originaria dell'edificio. La revoca dell'amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall'assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento del condominio. 2.3.2) Orbene, nell'OdG, in sede di convocazione dell'assemblea, era indicata la revoca dell'amministratore e la nomina di un nuovo amministratore [“2) richiesta sigg. Pt_1
revoca attuale amministrazione e nomina nuovo amministratore”]. CP_7 CP_3
2.3.3) In ragione della circostanza che avendo rinunciato all'eredità Parte_1 morendo dismessa dal padre , non era titolare del diritto di usufrutto Persona_2 sulla cantina oggetto di con el CONDOMIO SANTA MARIA erano 21: 1. ALLOGGIO 1+BOX 15+CANTINA 03: ;
2. ALLOGGIO Email_1
2+BOX 16+CANTINA 04+NEGOZIO 01: ONI SNC;
3. ALLOGGIO 3+BOX 04: RE CARLO;
4. ALLOGGIO 4: ; 5. Persona_3
ALLOGGIO 5+CANTINA 01: VIETTI-ROLFO;
6. ALLOGGIO 6+BOX 1: Per_1
7. ALLOGGIO 7+BOX 06: DE GIOVANNI-PATUANO; 8.
[...]
MERLIN NOEMI;
9. ALLOGGIO 9+BOXES 09-10: (usufrutto) – Parte_1
(nuda proprietà); 10. Controparte_1 CP_7
11. BOX 02: GARATTONI MARINO;
12. BOX 03: DEMARCHI ANNA;
13.
[...]
; 14. BOX 07: ; 15. BOX 08: Parte_2 Persona_4
BRUZZONE-LIGA; 16. BOX 11: SOVIOLO-LOMELLO; 17. BOX 12: GOLEMME;
18. BOX 13: BRACCO;
19. BOX 14: 20. NEGOZIO 02: Email_2 [...]
; 21. CANTINA 02 LO BEATRICE-GI CP_11
FLAVIO. 2.3.4) Pertanto, ai sensi dell'art. 67, co.1, disp. att. cc, non era possibile conferire ad alcun delegato oltre 200 millesimi di deleghe. La delega della società PAPONE al sig.
per 233,602 millesimi era, dunque, invalida. Per_1
2.3.5) Dalla disamina del verbale risulta che si sono espressi in senso favorevole i condomini titolari complessivamente di 504,572, quorum deliberativo insufficiente
5 dott. Pasquale LONGARINI poiché, togliendo i 233,602, inferiore alle metà più uno, a fronte della presenza di 18 condomini per un totale di 839,38 millesimi. Togliendo i 233,602 millesimi, la delibera impugnata, relativamente ai punti 2 e 3, era priva del quorum deliberativa e, quindi, annullabile. 2.4) sul terzo motivo di impugnazione in relazione al punto 4 dell'OdG. Con la delibera di cui al punto 4 dell'OdG, si deliberava di autorizzare la effettuazione di lavori di ristrutturazione con il bonus fiscale del 110% e, quindi, di autorizzare l'amministratore a sottoscrivere contratto con il General Contractor. 2.4.1) Dalla disamina del verbale risulta che si sono espressi in senso favorevole i condomini titolari di complessivamente 243,76 millesimi («sono favorevoli alla prosecuzione dell'iter del Suiperbonus i Sigg.ri Re e deleghe (4), ME delega , Per_5 Per_6 Per_7 Per_ e (4 deleghe Grappiolo) e …. Astenuto Papone per mm. 233,602, contrari tutti Per_8 Per_9 gli altri condomini». Quindi, favorevoli alla delibera erano: RE = 70,5 mm;
deleghe RE ovvero per 65 mm, per 6,69 mm e per 7,26 mm: delegato di Per_10 Per_11 Per_12
ME ; deleghe ovvero 9 mm;
per 6,5 Per_6 Per_7 mm, er 6,5 mm e per 13,38 mm). Per_8 Per_9
2.4.2) Dato che per la deliberazione relativa alle ristrutturazioni con il bonus 110% era prevista una maggioranza pari a solo 1/3 dei millesimi e 1/3 dei partecipanti al condominio, il quorum era insufficiente poiché inferiore ad 1/3, a fronte della presenza di 18 condomini per un totale di 839,38 millesimi. 2.4.3) A fronte della produzione in sede di 3 memoria dell'ultima pagine del verbale corretto nel suddetto punto 4, laddove si leggeva che a votare a favore sarebbe stato anche il condomino , titolare di 92,37 millesimi, correttamente e Per_13 condivisibilmente, in sede di sospensione della deliberazione, veniva osservato che «oltre a doversi seriamente dubitare della validità d'una simile correzione in assenza di celebrazione d'una apposita assemblea ad hoc o, in alternativa, quantomeno della sottoscrizione sullo scritto integrativo di tutti i condomini presenti, non può non rilevarsi la tardività della produzione del documento in questione, il quale non si pone affatto come prova contraria – unica finalità alla quel è preordinata la 3 memoria – a quelle articolate dagli attori nella 2 memoria, bensì costituisce un dato volto ad integrare e precisare le difese/eccezioni originariamente svolte» (ordinanza del 13.05.2023). 2.4.4) La produzione, in sede di memoria del 26.11.2024 unitamente alla documentazione oggetto di ordine di esibizione dell'8.11.2024, del verbale di assemblea condominiale del 17.7.2014 è tardiva, non sussistendo le condizioni per la rimessione in termine.
(3) sulle spese di giudizio. Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove
6 dott. Pasquale LONGARINI sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale». 3.1) In ragione della parziale soccombenza, le spese di giudizio vanno poste a carico del convenuto nella misura del 50% e, pertanto, in ragione del valore della CP_8 controversia (da € 5.201 ad € 26.000), vanno liquidate nella somma di € 2.538,00 per compenso tabellare oltre spese generali al 15%, € 237 per contributo unificato, € 27 per anticipazioni forfettarie, IVA e CPA come per legge
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione collegiale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando: 1) in parziale accoglimento delle domane attoree, annulla la delibera adottata il 27.10.2023 dal limitatamente ai punti 2, 3 e 4 dell'Ordine Controparte_8 del Giorno 2) condanna il in persona dell'amministratore pro-tempore Controparte_8
al pagamento, in favore delle parti Controparte_9 plessivi € 2.538,00 per compenso tabellare oltre spese generali al 15%, € 237,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, IVA e CPA come per legge 3) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Così deciso in Imperia, 12.04.2025
Il Giudice dr. Pasquale LONGARINI (con firma digitale)
7 dott. Pasquale LONGARINI
il Tribunale di Imperia, in composizione monocratica, nella persona del dr. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 81/2024 RG
promossa da
1) (CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1 Gi so il c lla via XX Settembre n.19/11 è eletto domicilio
2) (CF: , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2 Gi il cui a via XX Settembre n.19/11 è eletto domicilio
3) (CF: , rappresentata e difesa dall'avv. Giulio CP_2 C.F._3 BE il cu lla via XX Settembre n.19/11 è eletto domicilio
4) (CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Giulio CP_3 C.F._4 BE il cui alla via XX Settembre n.19/11 è eletto domicilio
5) (CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Giulio CP_4 C.F._5 BE il c alla via XX Settembre n.19/11 è eletto domicilio
6) (CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_5 C.F._6 Gi il c via XX Settembre n.19/11 è eletto domicilio
7) (CF: , rappresentata e difesa Controparte_6 C.F._7 dall so il c a via XX Settembre n.19/11 è eletto domicilio
8) (CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_7 C.F._8 Gi cui s via XX Settembre n.19/11 è eletto domicilio
9) (CF: ), rappresentata e difesa Parte_2 C.F._9 dal cui ia XX Settembre n.19/11 è eletto domicilio
– attore –
contro
(CF: ), in persona dell'amministratore Controparte_8 P.IVA_1 p rappresentata e difesa Controparte_9 dall'avv. E M SrL STA in Sanremo alla via Padre Semeria n. 406/2è eletto domicilio
–convenuto–
1 dott. Pasquale LONGARINI
conclusioni delle parti costituite
⁃ per le parti attrici «Voglia il Tribunale di Imperia Ill.mo, contrariis reiectis, IN VIA PRELIMINARE: Sospendere l'efficacia esecutiva di tutte le delibere di cui all'assemblea del 27/10/2023 come impugnate NEL MERITO: Annullare tutte le delibere impugnate relative alla assemblea del 27/10/2023 in quanto nulle e/o annullabili e/o, in ogni caso, illegittime, per tutti i motivi meglio espressi in premessa. Condannare controparte alla rifusione delle competenze e spese della presente causa, comprese le competenze e le spese relativamente alla procedura di mediazione, facendo presente che sono stati sostenuti oneri per € 273,28»
⁃ per la parte convenuta
«Voglia l'Ecc.mo Tribunale Ordinario di Imperia, contrariis reiectis, per le ragioni anzidette: IN VIA CAUTELARE. Respingere l'istanza di sospensione avversaria. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO. Respingere le domande avversarie. SULLE SPESE. Vinte le spese. IN VIA ISTRUTTORIA DIRETTA Si insiste per l'ammissione della seguente prova testimoniale, formulata in forma assertiva per mero dovere di Legge, senza riconoscimento alcuno, né inversione dell'onere della prova: È vero che la convocazione all'assemblea del 26-27/10/2023 del di via Don Clerici n. 5 a San Lorenzo al Mare (IM), di cui al documento n. Controparte_8 Controparte 10 di parte convenuta, da esibire al testimone, era quella contenuta nei pieghi raccomandati inviati alle Sigg.re e CP_2
in data 05/10/2023, di cui ai documenti n. 7, 11, 20, 26, di parte convenuta, da esibire al testimone? È vero che gli indirizzi delle
[...] Controparte CP_ Sigg.re e , in data 05/10/2023, risultanti dal Registro di anagrafe condominiale del Condominio “ CP_2
di via Don Clerici n. 5 a San Lorenzo al Mare (IM), erano quelli risultanti dal documento n. 27 di parte È vero che il preventivo
[...] dell'amministratore del “ ” di via Don Clerici n. 5 a San Lorenzo al Mare (IM), allegato al verbale assembleare CP_8 CP_8 del 27/10/2023, era quello di cui al documento n. 28 di parte convenuta, da esibire al testimone? È vero che la dichiarazione di adesione alla mediazione del Condominio “ ” di via Don Clerici n. 5 a San Lorenzo al Mare (IM), di cui al documento n. 30 di parte CP_8 convenuta, da esibire al testimone, veniva compilato dalla Sig.ra impiegata dell'Avv. Edilio Grappiolo? Si indicano Testimone_1 Testimone_ Tes_ quali testimoni, in prova diretta sui propri antescritti capitoli di prova testimoniale, le Sigg.re Testimone_2
IN VIA ISTRUTTORIA CONTRARIA Si insiste per l'ammissione della seguente prova testimoniale
[...] Testimone_1 contraria, formulata in forma assertiva per mero dovere di Legge, senza riconoscimento alcuno, né inversione dell'onere della prova: E' vero che, all'assemblea del 27/10/2023 del di San Lorenzo al Mare (IM), ivi sito in via Don Mariano Clerici n. Controparte_8 5, era presente il SIG. , il quale, in qualità di condomino titolare di 92,35 millesimi generali, votava a favore del Persona_1 punto 4 all'ODG, avente ad oggetto “DELIBERE IN ORDINE A MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO: ANALISI DEI PREVENTIVI DI SPESA REPERITI E PUBBLICATI SUL SITO INTERNET NELL'AREA DEDICATA AL CONDOMINIO, EVENTUALE AFFIDAMENTO INCARICO DI ESECUZIONE LAVORI, SCLETA IMPRESA, EVENTUALE AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, SCELTA PROFESSIONISTA, IMPEGNO DI SPESA.”? Non potendo testimoniare i condomini, bensì l'amministratore, in quanto soggetto su cui non potranno ricadere le conseguenze del giudizio, si indicano quali testimoni: RAG. GEOM. » Controparte_9 CP_10
Ragioni della decisione (1) Abstract. , Parte_1 Controparte_1 CP_2 CP_3
CP_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_7
e in qualità di condomini del CONDOMINIO “SANTA Parte_2
MARIA” di San Lorenzo al Mare amministrato dallo Controparte_9
lamentata (i) la nullità/annullabilità di tutte le delibere assunte
[...] nell'assemblea condominiale del 27.10.2023 per mancata convocazione delle condomine e (ii) nullità/annullabilità della delibera Controparte_1 CP_2 dell'assemblea condominiale del 27.10.2020 relativamente ai punti 2 e 3 dell'OdG per difetto di quorum richiesto dalla legge, (iii) nullità/annullabilità della delibera dell'assemblea condominiale del 27.10.2020 relativamente al punti 4 dell'OdG per violazione di legge e assenza di quorum/assenza di maggioranza, con atto di citazione, ritualmente notificato, evocavano in giudizio il Controparte_8 in persona dell'amministratore pro-tempore, instando, previa sospensione della loro efficacia esecutiva, per la declaratoria di nullità/annullamento di tutte le delibere di cui all'assemblea condominiale del 27.10.2023, con vittoria di spese anche della fase di mediazione. 1.1) Si costituiva in giudizio il in persona Controparte_8 dell'ammnistratore che, Controparte_9
2 dott. Pasquale LONGARINI osservato che e erano state convocate Controparte_1 CP_2 regolarmente pr ulta Anagrafe Condominiale all'epoca della convocazione, eccepita la improcedibilità della domanda quanto alla pretesa illegittimità della nomina dell'amministratore in quanto non preceduta dal la mediazione e, in ogni caso, dedotto che l'assemblea aveva legittimamente deliberato, contestata la pretesa tardività della delibera delle opere di superbonus e la pretesa mancanza di quorum della delibera superbonus, dedotta l'assenza del fumus boni iuris e del periculum in mora in ordine all'istanza di sospensione dell'esecutività delle delibere condominiali impugnate, instava, in via cautelare, per il rigetto dell'istanza cautelare, in via principale e nel merito, per il rigetto delle domande avversarie, con vittoria di spese. 1.2) Accolta l'istanza di sospensione relativamente al punto 4 della delibera per difetto del quorum necessario per deliberare sull'affido dell'esecuzione delle opere relative al superbonus, ordinata la esibizione della copia delle raccomandate di invio della convocazione/della copia dei verbali di assemblea ordinaria del 27.10.2023/dell'anagrafe condominiale relativa all'assemblea del 27.10.2023, respinta la prova orale svolta dalla parte convenuta, la causa, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 189 cpc, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 2.4.2025 sulla comparsa conclusionale di parti attrici, sulla memoria di replica conclusionale di parte convenuta e sulla sola prima memoria di replica di parti attrici del 18.3.2024.
(2) sulla domanda attorea. Precisato che, sul piano strutturale per l'organizzazione del il codice civile prevede un organo collegiale, l'assemblea dei condomini, con CP_8 funzioni deliberative, e un organo esecutivo, l'amministratore, ciascun condomino assente, dissenziente o (a seguito della riforma del ) astenutosi è legittimato CP_8 all'impugnazione della delibera assembleare, nei trenta giorni successivi, termine non sospeso né interrotto qualora sia stata proposta, prima dell'inizio della causa di merito, l'istanza per ottenere la sospensione della delibera, per la quale si applicano le norme relative ai procedimenti cautelari. In mancanza di un'espressa disposizione, la giurisprudenza, anche con riferimento alle delibere condominiali, in ragione del tipo di interesse leso, applica la distinzione fra i vizi comportanti la nullità e quelli comportanti l'annullabilità della deliberazione: la lesione di interessi sostanziali inerenti l'oggetto delle delibere è causa di nullità, mentre la lesione di interessi strumentali, in quanto connessi con le regole procedimentali relative alla formazione degli atti, è causa di annullabilità. 2.1) In virtù di tali premesse, sono nulle le delibere prive degli elementi essenziali, quelle con oggetto impossibile o illecito e con oggetto non rientrante nelle competenze dell'assemblea, quelle che incidono su diritti individuali, sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini nonché le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto. Sono annullabili, invece, le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme che richiedono qualificate maggioranze in relazione all'oggetto. 2.2) sul primo motivo di impugnazione. La mancata comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea a taluno dei condomini, in quanto vizio del procedimento collegiale, è causa di annullabilità della delibera condominiale. I condomini attori, impugnando tempestivamente la deliberazione del 27.10.2023, lamentano la mancata convocazione dei condomini e CP_2 Controparte_1
3 dott. Pasquale LONGARINI 2.2.1) Non sono prescritte regole di forma per l'avviso di convocazione, che, tuttavia, dovendo essere rivolto a tutti i condomini (e ai conduttori a norma della legge 392/1978) a pena di nullità della delibera, richiede l'assunzione di una forma adatta a provarne la ricezione. 2.2.2) Come condivisibilmente osservato nell'ordinanza del precedente giudicante del 13.5.2025, «a seguito dell'istituzione dell'anagrafe condominiale ad opera della legge 220/2012 deve ritenersi del tutto pacifico che in ragione dell'esigenza di certezza del tempestivo e regolare svolgimento dell'assemblea, l'amministratore sia tenuto ad inoltrare la convocazione dell'assemblea esclusivamente all'indirizzo del condomino riportato nell'anagrafe stessa, tant'è che l'articolo 1130 comma 6 c.c. pone a carico di ciascun comunista di comunicare la variazione dei dati». Invero, l'art. 1130 cc, seppur pone a carico dell'amministratore condominiale l'obbligo di curare la tenuta dei registri di anagrafe condominiale, ogni variazione dei dati deve essergli comunicata in forma scritta entro 60 giorni, con la conseguenza che il condomino interessato, qualora ometta tale comunicazione o comunque non ne dia prova, non può poi dolersi dell'omessa convocazione per l'assemblea condominiale. 2.2.3) Nel caso di specie, e effettive titolari del Controparte_1 CP_2 diritto di proprietà delle unità immobiliari site nel convenuto, in data CP_8
5.10.2023, sono state regolarmente convocate per l'assemblea destinata a svolgersi il 27.10.2023, presso gli indirizzi risultanti dal Registro di Anagrafe Condominiale all'epoca della convocazione (doc. 27 di parte convenuta) e precisamente: raccomandata a/r n. 201717414289 inviata a presso l'indirizzo, risultante Controparte_1 dall'anagrafe condominiale, via de Pietrabruna (IM), restituita al mittente in data 24.10.2023 per mancato ritiro;
raccomandata a/r n. 201717414325 inviata a presso l'indirizzo, risultante dall'anagrafe condominiale, via CP_2
Don Mariano Clerici 5 18017 S. Lorenzo al Mare IM, restituita al mittente in data 24.10.2023 per mancato ritiro. 2.2.4) Purtuttavia, in ragione della circostanza che in data 19.9.2023 avevano inoltrato al Condominio istanza di mediazione ex art D. lgs 28/2010 lamentando di non essere state convocate alla precedente assemblea tenutasi il 10.8.2023, laddove risultavano quali recapiti rispettivamente in Milano alla via Omboni e in Milano alla via Martin Lutero 7, le parti attrici, tuttavia, sostengono che l'amministratore era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, che la loro residenza era ivi ubicata, ove peraltro risultavano risiedere già dal 2018 e dal 1997. 2.2.5) La doglianza è priva di pregio. 2.2.5.1) Nella copia della domanda di mediazione ricevuta dal Condominio, gli asseriti reali indirizzi sono indicati come “recapiti”, «dicitura di per sé equivoca, non equivalendo all'indicazione di una residenza in senso cd. tecnico, ben potendo significare che eventuali comunicazioni scritte relative alla sola lite stragiudiziale avrebbero dovuto essere inoltrate dal Condominio personalmente alla parte presso il suddetto luogo diverso da Pietrabruna» (ordinanza del 13.5.2024). 2.2.5.2) Inconferente è il richiamo a cass. 10824/2023, riferendosi, tale pronuncia, al diverso caso di trasferimento della proprietà di unità immobiliari e non anche al trasferimento della residenza del condomino che resti proprietario dell'immobile. 2.2.5.3) L'art. 1130, co.6, cc dispone che nell'anagrafe condominiale sia annotato, in via alternativa, anche il mero domicilio, «il che, in via di principio legittima l'ipotesi che le 2 attrici possano aver indicato ai fini dell'annotazione nell'anagrafe l'indirizzo del domicilio diverso dalla rispettiva residenza» (ordinanza 13.5.2023). 2.2.6) Non risultando essere mai stata inviata, dalle predette condomine, alcuna comunicazione ai fini dell'aggiornamento del registro di anagrafe condominiale, non
4 dott. Pasquale LONGARINI essendo configurabile in capo all'amministratore alcuna violazione di legge, CP_1
e non possono dolersi dell'omessa convocazione per
[...] CP_2
l'assemblea condominiale. 2.3) sul secondo motivo di impugnazione in relazione ai punti 2 e 3 dell'OdG. Contrariamente a quanto eccepito dalla parte convenuta, non essendo necessario che la domanda giudiziale e l'istanza per la procedura di mediazione siano perfettamente coincidenti, in ragione del fatto che la deliberazione di cui al punto 2 era stata oggetto della procedura di mediazione, la domanda è procedibile. 2.3.1) A norma dell'art. 1136 cc l'assemblea è costituita in prima convocazione con l'intervento in proprio o per delega (in forma libera, e anche all'amministratore) dei condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'edificio e i due terzi partecipanti al condominio (sistema misto), mentre il quorum deliberativo è fissato in numero di voti pari alla maggioranza degli intervenuti e almeno alla metà del valore dell'edificio. In seconda convocazione, il quorum costitutivo legale è pari numero di voti necessario per l'approvazione delle delibere, vale a dire almeno un terzo dei partecipanti al condominio che rappresentino almeno un terzo del valore dell'edificio. 2.3.1.1) Per le delibere riguardanti la nomina e la revoca dell'amministratore, le liti che esorbitino la sua competenza e le opere di manutenzione straordinaria o ricostruzione dell'edificio inferiore a tre quarti, tuttavia, rivive, anche in seconda convocazione, il quorum più elevato della metà più uno dei condomini e del valore, che sale ai due terzi del valore dell'edificio per le deliberazioni aventi ad oggetto le innovazioni di cui all'art. 1120, co.1, cc e il frazionamento del condominio. È richiesta, infine, l'unanimità per la ricostruzione (totale o comunque superiore a tre quarti) e per il mutamento della destinazione originaria dell'edificio. La revoca dell'amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall'assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento del condominio. 2.3.2) Orbene, nell'OdG, in sede di convocazione dell'assemblea, era indicata la revoca dell'amministratore e la nomina di un nuovo amministratore [“2) richiesta sigg. Pt_1
revoca attuale amministrazione e nomina nuovo amministratore”]. CP_7 CP_3
2.3.3) In ragione della circostanza che avendo rinunciato all'eredità Parte_1 morendo dismessa dal padre , non era titolare del diritto di usufrutto Persona_2 sulla cantina oggetto di con el CONDOMIO SANTA MARIA erano 21: 1. ALLOGGIO 1+BOX 15+CANTINA 03: ;
2. ALLOGGIO Email_1
2+BOX 16+CANTINA 04+NEGOZIO 01: ONI SNC;
3. ALLOGGIO 3+BOX 04: RE CARLO;
4. ALLOGGIO 4: ; 5. Persona_3
ALLOGGIO 5+CANTINA 01: VIETTI-ROLFO;
6. ALLOGGIO 6+BOX 1: Per_1
7. ALLOGGIO 7+BOX 06: DE GIOVANNI-PATUANO; 8.
[...]
MERLIN NOEMI;
9. ALLOGGIO 9+BOXES 09-10: (usufrutto) – Parte_1
(nuda proprietà); 10. Controparte_1 CP_7
11. BOX 02: GARATTONI MARINO;
12. BOX 03: DEMARCHI ANNA;
13.
[...]
; 14. BOX 07: ; 15. BOX 08: Parte_2 Persona_4
BRUZZONE-LIGA; 16. BOX 11: SOVIOLO-LOMELLO; 17. BOX 12: GOLEMME;
18. BOX 13: BRACCO;
19. BOX 14: 20. NEGOZIO 02: Email_2 [...]
; 21. CANTINA 02 LO BEATRICE-GI CP_11
FLAVIO. 2.3.4) Pertanto, ai sensi dell'art. 67, co.1, disp. att. cc, non era possibile conferire ad alcun delegato oltre 200 millesimi di deleghe. La delega della società PAPONE al sig.
per 233,602 millesimi era, dunque, invalida. Per_1
2.3.5) Dalla disamina del verbale risulta che si sono espressi in senso favorevole i condomini titolari complessivamente di 504,572, quorum deliberativo insufficiente
5 dott. Pasquale LONGARINI poiché, togliendo i 233,602, inferiore alle metà più uno, a fronte della presenza di 18 condomini per un totale di 839,38 millesimi. Togliendo i 233,602 millesimi, la delibera impugnata, relativamente ai punti 2 e 3, era priva del quorum deliberativa e, quindi, annullabile. 2.4) sul terzo motivo di impugnazione in relazione al punto 4 dell'OdG. Con la delibera di cui al punto 4 dell'OdG, si deliberava di autorizzare la effettuazione di lavori di ristrutturazione con il bonus fiscale del 110% e, quindi, di autorizzare l'amministratore a sottoscrivere contratto con il General Contractor. 2.4.1) Dalla disamina del verbale risulta che si sono espressi in senso favorevole i condomini titolari di complessivamente 243,76 millesimi («sono favorevoli alla prosecuzione dell'iter del Suiperbonus i Sigg.ri Re e deleghe (4), ME delega , Per_5 Per_6 Per_7 Per_ e (4 deleghe Grappiolo) e …. Astenuto Papone per mm. 233,602, contrari tutti Per_8 Per_9 gli altri condomini». Quindi, favorevoli alla delibera erano: RE = 70,5 mm;
deleghe RE ovvero per 65 mm, per 6,69 mm e per 7,26 mm: delegato di Per_10 Per_11 Per_12
ME ; deleghe ovvero 9 mm;
per 6,5 Per_6 Per_7 mm, er 6,5 mm e per 13,38 mm). Per_8 Per_9
2.4.2) Dato che per la deliberazione relativa alle ristrutturazioni con il bonus 110% era prevista una maggioranza pari a solo 1/3 dei millesimi e 1/3 dei partecipanti al condominio, il quorum era insufficiente poiché inferiore ad 1/3, a fronte della presenza di 18 condomini per un totale di 839,38 millesimi. 2.4.3) A fronte della produzione in sede di 3 memoria dell'ultima pagine del verbale corretto nel suddetto punto 4, laddove si leggeva che a votare a favore sarebbe stato anche il condomino , titolare di 92,37 millesimi, correttamente e Per_13 condivisibilmente, in sede di sospensione della deliberazione, veniva osservato che «oltre a doversi seriamente dubitare della validità d'una simile correzione in assenza di celebrazione d'una apposita assemblea ad hoc o, in alternativa, quantomeno della sottoscrizione sullo scritto integrativo di tutti i condomini presenti, non può non rilevarsi la tardività della produzione del documento in questione, il quale non si pone affatto come prova contraria – unica finalità alla quel è preordinata la 3 memoria – a quelle articolate dagli attori nella 2 memoria, bensì costituisce un dato volto ad integrare e precisare le difese/eccezioni originariamente svolte» (ordinanza del 13.05.2023). 2.4.4) La produzione, in sede di memoria del 26.11.2024 unitamente alla documentazione oggetto di ordine di esibizione dell'8.11.2024, del verbale di assemblea condominiale del 17.7.2014 è tardiva, non sussistendo le condizioni per la rimessione in termine.
(3) sulle spese di giudizio. Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove
6 dott. Pasquale LONGARINI sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale». 3.1) In ragione della parziale soccombenza, le spese di giudizio vanno poste a carico del convenuto nella misura del 50% e, pertanto, in ragione del valore della CP_8 controversia (da € 5.201 ad € 26.000), vanno liquidate nella somma di € 2.538,00 per compenso tabellare oltre spese generali al 15%, € 237 per contributo unificato, € 27 per anticipazioni forfettarie, IVA e CPA come per legge
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione collegiale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando: 1) in parziale accoglimento delle domane attoree, annulla la delibera adottata il 27.10.2023 dal limitatamente ai punti 2, 3 e 4 dell'Ordine Controparte_8 del Giorno 2) condanna il in persona dell'amministratore pro-tempore Controparte_8
al pagamento, in favore delle parti Controparte_9 plessivi € 2.538,00 per compenso tabellare oltre spese generali al 15%, € 237,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, IVA e CPA come per legge 3) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Così deciso in Imperia, 12.04.2025
Il Giudice dr. Pasquale LONGARINI (con firma digitale)
7 dott. Pasquale LONGARINI