Articolo 654 del Codice civile
Articolo 653Articolo 621
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19 aprile 1942
Art. 654.

(Legato di cosa non esistente nell'asse).

Quando il testatore ha lasciato una sua cosa particolare, o una cosa determinata soltanto nel genere da prendersi dal suo patrimonio, il legato non ha effetto se la cosa non si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte.

Se la cosa si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte, ma non nella quantita' determinata, il legato ha effetto per la quantita' che vi si trova.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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