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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 07/10/2025, n. 1725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1725 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2094/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2094/2020 promossa da:
(cf: ), rappresentato dall'Amministratore di Sostegno Parte_1 C.F._1 nata il [...] a Gaiole in [...] e residente in [...] delle Gore 4, con il patrocinio dell'Avv. FABIOP PASSAMONTI;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. NICOLA Controparte_2 C.F._2
MOSTARDINI;
PARTE APPELLATA
avverso la sentenza n. 851/2020 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 28/03/2020.
CONCLUSIONI
In data 02/11/2022 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“In tesi, perché la Corte d'Appello tenuto conto delle conclusioni dell'ammessa CTU, voglia in accoglimento dell'appello proposto riformare la Sentenza del Tribunale di Firenze n. 851/2020 con conseguente condanna dell'appellato all'esecuzione delle opere indicate nella richiamata CTU oltre alle spese di entrambi i gradi di giudizio e della CTU.
pagina 1 di 9 In caso di mancato accoglimento della domanda in tesi, voglia in ipotesi, in parziale riforma della Sentenza impugnata, dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di entrambi i giudizi”.
Per la parte appellata:
a) in tesi: piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, in via istruttoria, disporre: (i) l'eventuale rinnovazione delle indagini peritali, sostituendo eventualmente il consulente già nominato;
(ii) o un supplemento e/o un'integrazione della Relazione peritale già depositata;
b) in ipo- tesi: piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze respingere integralmente il gravame proposto dal Signor e confermare la sentenza di primo grado. Con vittoria di Parte_1 spese e competenze.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 851/2020 pubblicata il 28/03/2020, ha così deciso:
RIGETTA la domanda di parte attrice.
RIGETTA la domanda riconvenzionale di parte convenuta.
Condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 3.335,00 per compensi ed in Euro 545,00 per esborsi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
1.1 aveva convenuto nel 2018 per ottenerne la condanna Parte_1 Controparte_2
a eseguire il completamento delle opere di cui al verbale di conciliazione del 12.2.2009.
In particolare, aveva dedotto di essere proprietario di un edificio a uso abitativo, con annesso resede, sito in Sesto Fiorentino Via di Valiversi 44, confinante con l'immobile posto al civico n. 48 della stessa via, attualmente di proprietà di gravato da Parte_2 diritto di abitazione in favore del convenuto Controparte_2
Era insorte liti già fra la dante causa dell'attore ( e la dante causa dei vicini Persona_1
( , che erano state risolte con verbale di conciliazione del 12.2.2009, nel quale Parte_3
e dante causa del convenuto, si erano reciprocamente impegnati a Parte_1 Parte_4 porre in essere alcuni interventi per porre fine alla causa fra essi pendente.
Tuttavia, la e i suoi aventi causa avevano provveduto solo parzialmente a Pt_3 ottemperare agli obblighi assunti con il verbale di conciliazione, tanto da costringere il Pt_1
a una nuova azione giudiziale, affinché essa fosse adempiuta.
pagina 2 di 9 Aveva dunque rassegnato le seguenti conclusioni:
Piaccia al Tribunale di Firenze per i titoli e le ragioni di cui in narrativa, condannare il convenuto quale proprietario del bene ad eseguire il completamento delle opere di cui al verbale di conciliazione del 12 Febbraio 2009 e precisamente l'installazione della inferriata e della vetrata satinata sul muro di confine fra gli edifici a lato della finestra ed il montaggio della vetrata sullo scheletro in ferro sul muro di confine della tettoia al piano terreno di proprietà la manutenzione della siepe posta a ridosso della recinzione in maglia CP_2 metallica e delle alberature;
la chiusura del foro ancora presente sul muro di proprietà dal quale si dipartiva una tubazione che immetteva fumi sulla proprietà CP_2 dell'attore, oltre a permettere al comparente la completa apertura della finestra posta al piano primo a destra per chi guarda la facciata dell'edificio di sua proprietà mediante la posa in opera di un fermo o l'inversione dell'apertura della finestra del Signor . CP_2
1.2 si era costituito per resistere e per proporre domanda Controparte_2 riconvenzionale.
In particolare, aveva eccepito la inopponibilità nei suoi confronti del verbale di conciliazione, perché egli non poteva essere considerato avente causa della che l'aveva Pt_3 sottoscritto.
Aveva, comunque, contestato la fondatezza degli addebiti e, in riconvenzione, aveva chiesto la condanna di ad adempiere a sua volta all'obbligazione, assunta col verbale di Pt_1 conciliazione alla clausola n. 4, di provvedere “… alla demolizione delle piccole strutture di ricovero animali poste nella sua proprietà ed il contestuale smantellamento a sua cura e spese dei materiali con i quali tali strutture sono realizzate ed in ogni caso di qualsiasi materiale anti-igienico e tossico presente nella proprietà stessa”.
1.3 Il Tribunale, sulla scorta di istruttoria documentale, ha fondato la sua decisione sui passaggi che seguono.
1.3.a In primo luogo, il Tribunale ha osservato che si imponeva la esatta qualificazione dei diritti dedotti in causa, dal momento che «[…] solo riconoscendo a dette obbligazioni i connotati della “realità” in connessione alla proprietà del bene, se ne può far derivare la loro
“trasferibilità” e, quindi, “opponibilità”, anche in capo all'avente causa del soggetto che aveva assunto quelle obbligazioni, pur in difetto di trascrizione della transazione
(ricordiamo, infatti, che l'opponibilità della transazione ai terzi acquirenti di buona fede presuppone la sua trascrizione) […]» (sent., pag. 5). pagina 3 di 9 Se, dunque, le obbligazioni non fossero state qualificabili in termini di obbligazioni propter rem, non le si sarebbe potute porre a carico del convenuto.
1.3.b Indi, il primo giudice ha negato che le obbligazioni assunte dalla nel verbale Pt_3 di conciliazione del 12.2.2009 fossero obbligazioni propter rem, perché non corrispondenti ad alcun tipo legale (ivi: «[…] obbligazioni propter rem, le quali, come visto, hanno il carattere della tipizzazione legislativa e, come tali, sono solamente quelle previste tassativamente dalla legge, la quale ne esplicita anche il loro contenuto […]»); essendo invece obbligazioni personali, non trasmesse, dunque, allo assieme al bene. CP_2
1.3.c Analogamente, non poteva essere accolta la domanda riconvenzionale.
1.3.d Quanto alle spese: «[…] Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza sulla domanda principale. […]» (ivi).
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito anche Parte_1 appellante) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, Controparte_2
(di seguito anche appellato), proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
2.1 In via principale, ha contestato, nei termini che seguono, la qualificazione della sua domanda da parte del Tribunale.
In particolare, ha sostenuto di non aver mai voluto – come dedotto in citazione e precisato nella 1^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c. – far scaturire un qualche obbligo in capo allo direttamente dal verbale conciliativo, il quale, semmai, doveva costituire prova CP_2 atipica diretta a corroborare la denunciata esistenza di una serie di violazioni di distanze, in particolare quelle dell'art. 906 c.p.c.-
La domanda, dunque, era stata proposta facendo valere il proprio diritto di proprietà.
Del resto, la domanda era stata accompagnata dalla produzione anche di numerose fotografie, che fondavano la pretesa;
e dalla richiesta, erroneamente disattesa, di far eseguire una c.t.u., che la Corte avrebbe potuto invece disporre.
Inoltre, la stessa controparte, nel costituirsi, s'era dichiarata disponibile a istallare la vetrata satinata che costituiva la principale richiesta del comparente: fatto processuale non tenuto in debito conto dal Tribunale.
pagina 4 di 9 2.2 In via di subordine, ha contestato la condanna alle spese, tenuto conto della reciproca soccombenza.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha Controparte_2 contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
4. La Corte, con ordinanza del 15.12.2021, ha disposto, recependo istanza dell'appellante, c.t.u. “… volta ad accertare lo stato degli immobili oggetto di causa e in particolare quanto lamentato da parte appellante circa la presenza di vedute sul proprio fondo e le distanze di dette vedute, i problemi di manutenzione della siepe posta a ridosso della recinzione a maglie metalliche delle altre alberature, la presenza di foro nella parete di proprietà e di ostacoli all'apertura delle finestre del ”. CP_2 Pt_1
La c.t.u. è stata depositata il 19.5.2022.
La causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 2.11.2022, che ha concesso i termini dell'art. 190 c.p.c.; indi, il Presidente della sezione, con decreto del
23/24.5.2023, ha disposto rimettersi la causa sul ruolo, perché una delle componenti del collegio era stata destinata a comporre, prima che si fosse proceduto a deliberazione, la
Commissione del Concorso in Magistratura.
Infine, la causa è stata trattenuta in decisione in data 17.12.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è fondato solo per quanto concerne le spese. pagina 5 di 9 5. Il primo motivo è infondato.
Si premette che il Tribunale ha deciso la causa sulla base di due qualificazioni giuridiche, fra sé logicamente dipendenti:
(-) dapprima ha qualificato la domanda dell'attore come personale, ossia fondata sulla transazione contenuta nel verbale di conciliazione;
e non reale, ossia fondata sul diritto di proprietà;
(-) indi, ha qualificato le obbligazioni assunte con la transazione come di natura personale e non reale, facendone derivare il rigetto di entrambe le domande, principale e riconvenzionale.
L'appello contesta esclusivamente, a monte, la prima qualificazione, quella che inerisce la domanda;
ma con argomenti che devono essere tutti disattesi.
5.1 L'atto di citazione di primo grado non espone mai, in via specifica, le pretese violazioni di distanze tra fondi;
al contrario, espone esclusivamente ciò che si era pattuito nel verbale di conciliazione e ciò che, di quell'accordo, non era stato adempiuto.
Addirittura, si legge che «[…] l'esistenza della finestra posta al piano primo sul retro della proprietà a distanza inferiore a quella minima avrebbe legittimato la CP_2 domanda di spostamento mutata invece in sede di conciliazione giudiziale con la posa in opera di una vetrata satinata al posto del preesistente muretto […]» (ivi, pag. 3): vale a dire che lo stesso riconosceva in citazione che il diritto che gli discendeva dalla proprietà era Pt_1 diverso da quello che era stato invece determinato pattiziamente in sede di conciliazione.
E, corrispondentemente, le conclusioni – già trascritte per intero in precedenza: supra, §
1.1 - sono di condannare il convenuto «[…] a eseguire il completamento delle opere di cui al verbale di conciliazione del 1272/2009 […]».
È dunque impossibile sostenere che la domanda introdotta con l'atto di citazione non fosse fondata sulla transazione, ma sul diritto dominicale, dal momento che, addirittura, si chiedeva l'attuazione di una pattuizione assunta in sede di verbale conciliativo che, per stessa ammissione della parte, non corrispondeva a quanto si sarebbe potuto pretendere in una causa petitoria.
pagina 6 di 9 5.2 Nella 1^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c., lungi dal precisare che l'azione Pt_1 non trovava titolo nella transazione, ma nel diritto dominicale, ha sostenuto la tesi, poi smentita dal Tribunale, che l'obbligo di adempiere alle pattuizioni aveva natura reale, così che esso era stato trasferito in capo allo assieme alla proprietà dell'immobile. CP_2
E, per di più, ha ivi dedotto che «[…] il Sig. con questa citazione non fa altro che Pt_1 richiedere l'attuazione e gli adempimenti che scaturiscono da quel verbale sottoscritto oltre che dal comparente anche dall'allora proprietaria dell'immobile confinante Sig.ra
[...]
. […]» (pag. 2, sottolineatura di chi scrive): il che significa, se le parole hanno un senso, Pt_4 che il titolo della domanda era la transazione, asseritamente inadempiuta.
La tesi secondo la quale il verbale di conciliazione sarebbe stato depositato al solo scopo di supportare la prova della violazione delle distanze ex art. 906 c.c. è, quindi, priva di qualsiasi sostegno e cozza contro il chiaro tenore degli atti introduttivi, nei quali ciò che è stato chiesto è sempre stato, nella sostanza, l'adempimento del verbale di conciliazione.
Né, comunque, avrebbe potuto modificare l'azione personale veicolata con l'atto Pt_5 di citazione in una azione reale, trattandosi di mutatio libelli inammissibile con la 1^ memoria.
5.3 Che, poi, siano stati effettuati riferimenti anche alla situazione dei luoghi, alle pretese violazioni;
e che siano state prodotte anche fotografie e chiesta una c.t.u., sono fatti processuali del tutto irrilevanti, perché è ovvio che, vertendo la transazione in materia di distanze legali, vi fosse una esigenza, anche solo per far comprendere la situazione (che, si legge a pagina 1 dell'atto di citazione originario, era frutto di diatribe fra vicini risalenti nel tempo), di corredare la domanda di un supporto assertivo e probatorio più ampio;
ma ciò senza in alcun modo far dubitare di quale fosse la domanda.
Ne segue che la diversa qualificazione della domanda sostenuta con l'appello non può in alcun modo essere recepita, con la conseguenza che resta ferma quella data dal Tribunale.
5.4 La statuizione di merito, dunque, non può che essere confermata, dal momento che, ferma la qualificazione della domanda assunta dal primo giudice, manca poi qualsiasi gravame che investa l'ulteriore questione se le obbligazioni contenute nel verbale di conciliazione avessero natura personale o meno.
6. Il secondo motivo è invece fondato. pagina 7 di 9 La motivazione del primo giudice, integralmente trascritta (supra, § 1.3.d), è ovviamente carente e illogica, perché, senza alcuna giustificazione, men che meno razionale, pone le spese, in una evidente situazione di reciproca soccombenza (dovuta al rigetto anche della domanda riconvenzionale), a carico di una di esse.
L'art. 92 co. 2^ c.p.c. impone al giudice, in un simile caso, di soppesare, alla luce del principio di causalità, i profili di reciproca soccombenza e di valutare se le posizioni si equivalgano, con conseguente compensazione totale, ovvero se vi sia una soccombenza prevalente, che induca a una compensazione parziale;
o anche, in ipotesi, se la preponderanza di una parte valga a escludere qualsiasi compensazione (il giudice può, non deve, compensare in tutto o in parte).
Nel caso in esame, il collegio ritiene che le posizioni risultanti dalla reciproca soccombenza data dal rigetto della domanda principale e di quella riconvenzionale siano sostanzialmente paritarie, non potendosi individuare la preminenza di uno dei contendenti sull'altro.
Pur vero, infatti, che è stato ad avviare la lite, non si può disconoscere che Pt_1
non senza contraddizione interna, ha, pur sostenendo l'inopponibilità della CP_2 conciliazione, svolta una domanda eguale e contraria alla principale.
Le spese di primo grado, dunque, dovevano essere integralmente compensate e, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, a tanto provvede la Corte.
7. Analogamente deve provvedersi per le spese del grado d'appello, fatta eccezione per i costi della c.t.u., già separatamente liquidati.
7.1 Si registra infatti anche in questo grado una reciproca soccombenza da giudicarsi idonea alla integrale compensazione.
7.2 Le spese di c.t.u., invece, devono essere poste a integrale carico dell'appellante, essendo la parte che ne ha sollecitato l'ammissione a suffragio di una domanda di merito infondata.
7.3 Non sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
pagina 8 di 9
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di Parte_1 avverso la sentenza n. 851/2020 emessa dal Tribunale di Firenze e Controparte_2 pubblicata il 28/03/2020, in sua corrispondente parziale riforma e con conferma nel resto, compensa integralmente fra le parti le spese processuali del giudizio di primo grado;
2. compensa integralmente fra le parti le spese processuali del giudizio d'appello;
3. pone definitivamente a integrale ed esclusivo carico di le spese di Parte_1
c.t.u., gi separatamente liquidate.
Firenze, camera di consiglio del 1^ ottobre 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2094/2020 promossa da:
(cf: ), rappresentato dall'Amministratore di Sostegno Parte_1 C.F._1 nata il [...] a Gaiole in [...] e residente in [...] delle Gore 4, con il patrocinio dell'Avv. FABIOP PASSAMONTI;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. NICOLA Controparte_2 C.F._2
MOSTARDINI;
PARTE APPELLATA
avverso la sentenza n. 851/2020 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 28/03/2020.
CONCLUSIONI
In data 02/11/2022 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“In tesi, perché la Corte d'Appello tenuto conto delle conclusioni dell'ammessa CTU, voglia in accoglimento dell'appello proposto riformare la Sentenza del Tribunale di Firenze n. 851/2020 con conseguente condanna dell'appellato all'esecuzione delle opere indicate nella richiamata CTU oltre alle spese di entrambi i gradi di giudizio e della CTU.
pagina 1 di 9 In caso di mancato accoglimento della domanda in tesi, voglia in ipotesi, in parziale riforma della Sentenza impugnata, dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di entrambi i giudizi”.
Per la parte appellata:
a) in tesi: piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, in via istruttoria, disporre: (i) l'eventuale rinnovazione delle indagini peritali, sostituendo eventualmente il consulente già nominato;
(ii) o un supplemento e/o un'integrazione della Relazione peritale già depositata;
b) in ipo- tesi: piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze respingere integralmente il gravame proposto dal Signor e confermare la sentenza di primo grado. Con vittoria di Parte_1 spese e competenze.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 851/2020 pubblicata il 28/03/2020, ha così deciso:
RIGETTA la domanda di parte attrice.
RIGETTA la domanda riconvenzionale di parte convenuta.
Condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 3.335,00 per compensi ed in Euro 545,00 per esborsi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
1.1 aveva convenuto nel 2018 per ottenerne la condanna Parte_1 Controparte_2
a eseguire il completamento delle opere di cui al verbale di conciliazione del 12.2.2009.
In particolare, aveva dedotto di essere proprietario di un edificio a uso abitativo, con annesso resede, sito in Sesto Fiorentino Via di Valiversi 44, confinante con l'immobile posto al civico n. 48 della stessa via, attualmente di proprietà di gravato da Parte_2 diritto di abitazione in favore del convenuto Controparte_2
Era insorte liti già fra la dante causa dell'attore ( e la dante causa dei vicini Persona_1
( , che erano state risolte con verbale di conciliazione del 12.2.2009, nel quale Parte_3
e dante causa del convenuto, si erano reciprocamente impegnati a Parte_1 Parte_4 porre in essere alcuni interventi per porre fine alla causa fra essi pendente.
Tuttavia, la e i suoi aventi causa avevano provveduto solo parzialmente a Pt_3 ottemperare agli obblighi assunti con il verbale di conciliazione, tanto da costringere il Pt_1
a una nuova azione giudiziale, affinché essa fosse adempiuta.
pagina 2 di 9 Aveva dunque rassegnato le seguenti conclusioni:
Piaccia al Tribunale di Firenze per i titoli e le ragioni di cui in narrativa, condannare il convenuto quale proprietario del bene ad eseguire il completamento delle opere di cui al verbale di conciliazione del 12 Febbraio 2009 e precisamente l'installazione della inferriata e della vetrata satinata sul muro di confine fra gli edifici a lato della finestra ed il montaggio della vetrata sullo scheletro in ferro sul muro di confine della tettoia al piano terreno di proprietà la manutenzione della siepe posta a ridosso della recinzione in maglia CP_2 metallica e delle alberature;
la chiusura del foro ancora presente sul muro di proprietà dal quale si dipartiva una tubazione che immetteva fumi sulla proprietà CP_2 dell'attore, oltre a permettere al comparente la completa apertura della finestra posta al piano primo a destra per chi guarda la facciata dell'edificio di sua proprietà mediante la posa in opera di un fermo o l'inversione dell'apertura della finestra del Signor . CP_2
1.2 si era costituito per resistere e per proporre domanda Controparte_2 riconvenzionale.
In particolare, aveva eccepito la inopponibilità nei suoi confronti del verbale di conciliazione, perché egli non poteva essere considerato avente causa della che l'aveva Pt_3 sottoscritto.
Aveva, comunque, contestato la fondatezza degli addebiti e, in riconvenzione, aveva chiesto la condanna di ad adempiere a sua volta all'obbligazione, assunta col verbale di Pt_1 conciliazione alla clausola n. 4, di provvedere “… alla demolizione delle piccole strutture di ricovero animali poste nella sua proprietà ed il contestuale smantellamento a sua cura e spese dei materiali con i quali tali strutture sono realizzate ed in ogni caso di qualsiasi materiale anti-igienico e tossico presente nella proprietà stessa”.
1.3 Il Tribunale, sulla scorta di istruttoria documentale, ha fondato la sua decisione sui passaggi che seguono.
1.3.a In primo luogo, il Tribunale ha osservato che si imponeva la esatta qualificazione dei diritti dedotti in causa, dal momento che «[…] solo riconoscendo a dette obbligazioni i connotati della “realità” in connessione alla proprietà del bene, se ne può far derivare la loro
“trasferibilità” e, quindi, “opponibilità”, anche in capo all'avente causa del soggetto che aveva assunto quelle obbligazioni, pur in difetto di trascrizione della transazione
(ricordiamo, infatti, che l'opponibilità della transazione ai terzi acquirenti di buona fede presuppone la sua trascrizione) […]» (sent., pag. 5). pagina 3 di 9 Se, dunque, le obbligazioni non fossero state qualificabili in termini di obbligazioni propter rem, non le si sarebbe potute porre a carico del convenuto.
1.3.b Indi, il primo giudice ha negato che le obbligazioni assunte dalla nel verbale Pt_3 di conciliazione del 12.2.2009 fossero obbligazioni propter rem, perché non corrispondenti ad alcun tipo legale (ivi: «[…] obbligazioni propter rem, le quali, come visto, hanno il carattere della tipizzazione legislativa e, come tali, sono solamente quelle previste tassativamente dalla legge, la quale ne esplicita anche il loro contenuto […]»); essendo invece obbligazioni personali, non trasmesse, dunque, allo assieme al bene. CP_2
1.3.c Analogamente, non poteva essere accolta la domanda riconvenzionale.
1.3.d Quanto alle spese: «[…] Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza sulla domanda principale. […]» (ivi).
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito anche Parte_1 appellante) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, Controparte_2
(di seguito anche appellato), proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
2.1 In via principale, ha contestato, nei termini che seguono, la qualificazione della sua domanda da parte del Tribunale.
In particolare, ha sostenuto di non aver mai voluto – come dedotto in citazione e precisato nella 1^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c. – far scaturire un qualche obbligo in capo allo direttamente dal verbale conciliativo, il quale, semmai, doveva costituire prova CP_2 atipica diretta a corroborare la denunciata esistenza di una serie di violazioni di distanze, in particolare quelle dell'art. 906 c.p.c.-
La domanda, dunque, era stata proposta facendo valere il proprio diritto di proprietà.
Del resto, la domanda era stata accompagnata dalla produzione anche di numerose fotografie, che fondavano la pretesa;
e dalla richiesta, erroneamente disattesa, di far eseguire una c.t.u., che la Corte avrebbe potuto invece disporre.
Inoltre, la stessa controparte, nel costituirsi, s'era dichiarata disponibile a istallare la vetrata satinata che costituiva la principale richiesta del comparente: fatto processuale non tenuto in debito conto dal Tribunale.
pagina 4 di 9 2.2 In via di subordine, ha contestato la condanna alle spese, tenuto conto della reciproca soccombenza.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha Controparte_2 contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
4. La Corte, con ordinanza del 15.12.2021, ha disposto, recependo istanza dell'appellante, c.t.u. “… volta ad accertare lo stato degli immobili oggetto di causa e in particolare quanto lamentato da parte appellante circa la presenza di vedute sul proprio fondo e le distanze di dette vedute, i problemi di manutenzione della siepe posta a ridosso della recinzione a maglie metalliche delle altre alberature, la presenza di foro nella parete di proprietà e di ostacoli all'apertura delle finestre del ”. CP_2 Pt_1
La c.t.u. è stata depositata il 19.5.2022.
La causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 2.11.2022, che ha concesso i termini dell'art. 190 c.p.c.; indi, il Presidente della sezione, con decreto del
23/24.5.2023, ha disposto rimettersi la causa sul ruolo, perché una delle componenti del collegio era stata destinata a comporre, prima che si fosse proceduto a deliberazione, la
Commissione del Concorso in Magistratura.
Infine, la causa è stata trattenuta in decisione in data 17.12.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è fondato solo per quanto concerne le spese. pagina 5 di 9 5. Il primo motivo è infondato.
Si premette che il Tribunale ha deciso la causa sulla base di due qualificazioni giuridiche, fra sé logicamente dipendenti:
(-) dapprima ha qualificato la domanda dell'attore come personale, ossia fondata sulla transazione contenuta nel verbale di conciliazione;
e non reale, ossia fondata sul diritto di proprietà;
(-) indi, ha qualificato le obbligazioni assunte con la transazione come di natura personale e non reale, facendone derivare il rigetto di entrambe le domande, principale e riconvenzionale.
L'appello contesta esclusivamente, a monte, la prima qualificazione, quella che inerisce la domanda;
ma con argomenti che devono essere tutti disattesi.
5.1 L'atto di citazione di primo grado non espone mai, in via specifica, le pretese violazioni di distanze tra fondi;
al contrario, espone esclusivamente ciò che si era pattuito nel verbale di conciliazione e ciò che, di quell'accordo, non era stato adempiuto.
Addirittura, si legge che «[…] l'esistenza della finestra posta al piano primo sul retro della proprietà a distanza inferiore a quella minima avrebbe legittimato la CP_2 domanda di spostamento mutata invece in sede di conciliazione giudiziale con la posa in opera di una vetrata satinata al posto del preesistente muretto […]» (ivi, pag. 3): vale a dire che lo stesso riconosceva in citazione che il diritto che gli discendeva dalla proprietà era Pt_1 diverso da quello che era stato invece determinato pattiziamente in sede di conciliazione.
E, corrispondentemente, le conclusioni – già trascritte per intero in precedenza: supra, §
1.1 - sono di condannare il convenuto «[…] a eseguire il completamento delle opere di cui al verbale di conciliazione del 1272/2009 […]».
È dunque impossibile sostenere che la domanda introdotta con l'atto di citazione non fosse fondata sulla transazione, ma sul diritto dominicale, dal momento che, addirittura, si chiedeva l'attuazione di una pattuizione assunta in sede di verbale conciliativo che, per stessa ammissione della parte, non corrispondeva a quanto si sarebbe potuto pretendere in una causa petitoria.
pagina 6 di 9 5.2 Nella 1^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c., lungi dal precisare che l'azione Pt_1 non trovava titolo nella transazione, ma nel diritto dominicale, ha sostenuto la tesi, poi smentita dal Tribunale, che l'obbligo di adempiere alle pattuizioni aveva natura reale, così che esso era stato trasferito in capo allo assieme alla proprietà dell'immobile. CP_2
E, per di più, ha ivi dedotto che «[…] il Sig. con questa citazione non fa altro che Pt_1 richiedere l'attuazione e gli adempimenti che scaturiscono da quel verbale sottoscritto oltre che dal comparente anche dall'allora proprietaria dell'immobile confinante Sig.ra
[...]
. […]» (pag. 2, sottolineatura di chi scrive): il che significa, se le parole hanno un senso, Pt_4 che il titolo della domanda era la transazione, asseritamente inadempiuta.
La tesi secondo la quale il verbale di conciliazione sarebbe stato depositato al solo scopo di supportare la prova della violazione delle distanze ex art. 906 c.c. è, quindi, priva di qualsiasi sostegno e cozza contro il chiaro tenore degli atti introduttivi, nei quali ciò che è stato chiesto è sempre stato, nella sostanza, l'adempimento del verbale di conciliazione.
Né, comunque, avrebbe potuto modificare l'azione personale veicolata con l'atto Pt_5 di citazione in una azione reale, trattandosi di mutatio libelli inammissibile con la 1^ memoria.
5.3 Che, poi, siano stati effettuati riferimenti anche alla situazione dei luoghi, alle pretese violazioni;
e che siano state prodotte anche fotografie e chiesta una c.t.u., sono fatti processuali del tutto irrilevanti, perché è ovvio che, vertendo la transazione in materia di distanze legali, vi fosse una esigenza, anche solo per far comprendere la situazione (che, si legge a pagina 1 dell'atto di citazione originario, era frutto di diatribe fra vicini risalenti nel tempo), di corredare la domanda di un supporto assertivo e probatorio più ampio;
ma ciò senza in alcun modo far dubitare di quale fosse la domanda.
Ne segue che la diversa qualificazione della domanda sostenuta con l'appello non può in alcun modo essere recepita, con la conseguenza che resta ferma quella data dal Tribunale.
5.4 La statuizione di merito, dunque, non può che essere confermata, dal momento che, ferma la qualificazione della domanda assunta dal primo giudice, manca poi qualsiasi gravame che investa l'ulteriore questione se le obbligazioni contenute nel verbale di conciliazione avessero natura personale o meno.
6. Il secondo motivo è invece fondato. pagina 7 di 9 La motivazione del primo giudice, integralmente trascritta (supra, § 1.3.d), è ovviamente carente e illogica, perché, senza alcuna giustificazione, men che meno razionale, pone le spese, in una evidente situazione di reciproca soccombenza (dovuta al rigetto anche della domanda riconvenzionale), a carico di una di esse.
L'art. 92 co. 2^ c.p.c. impone al giudice, in un simile caso, di soppesare, alla luce del principio di causalità, i profili di reciproca soccombenza e di valutare se le posizioni si equivalgano, con conseguente compensazione totale, ovvero se vi sia una soccombenza prevalente, che induca a una compensazione parziale;
o anche, in ipotesi, se la preponderanza di una parte valga a escludere qualsiasi compensazione (il giudice può, non deve, compensare in tutto o in parte).
Nel caso in esame, il collegio ritiene che le posizioni risultanti dalla reciproca soccombenza data dal rigetto della domanda principale e di quella riconvenzionale siano sostanzialmente paritarie, non potendosi individuare la preminenza di uno dei contendenti sull'altro.
Pur vero, infatti, che è stato ad avviare la lite, non si può disconoscere che Pt_1
non senza contraddizione interna, ha, pur sostenendo l'inopponibilità della CP_2 conciliazione, svolta una domanda eguale e contraria alla principale.
Le spese di primo grado, dunque, dovevano essere integralmente compensate e, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, a tanto provvede la Corte.
7. Analogamente deve provvedersi per le spese del grado d'appello, fatta eccezione per i costi della c.t.u., già separatamente liquidati.
7.1 Si registra infatti anche in questo grado una reciproca soccombenza da giudicarsi idonea alla integrale compensazione.
7.2 Le spese di c.t.u., invece, devono essere poste a integrale carico dell'appellante, essendo la parte che ne ha sollecitato l'ammissione a suffragio di una domanda di merito infondata.
7.3 Non sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
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La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di Parte_1 avverso la sentenza n. 851/2020 emessa dal Tribunale di Firenze e Controparte_2 pubblicata il 28/03/2020, in sua corrispondente parziale riforma e con conferma nel resto, compensa integralmente fra le parti le spese processuali del giudizio di primo grado;
2. compensa integralmente fra le parti le spese processuali del giudizio d'appello;
3. pone definitivamente a integrale ed esclusivo carico di le spese di Parte_1
c.t.u., gi separatamente liquidate.
Firenze, camera di consiglio del 1^ ottobre 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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