Sentenza 2 aprile 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/04/2004, n. 6550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6550 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. MERCURIO Ettore - Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI AN IE, già elettivamente domiciliato in ROMA VIA ITALO CARLO FALBO 22, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO COLUCCI, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO CAROLI, LUCIANO SEMERARO, giusta delega in atti, e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- ricorrente -
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRÀ, giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di ROMA dell'11 dicembre 2001, REP. N. 58645;
- resistente con procura -
avverso la sentenza n. 1399/00 del Tribunale di TARANTO, depositata il 20/09/00 - R.G.N. 6852/92;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/01/04 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
Udito l'Avvocato SEMERARO;
udito l'Avvocato FAVATA per delega DE FERRÀ;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. ET Di SA ricorre per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, del Tribunale di Tarante che, in riforma di quella di primo grado, ha respinto la domanda che aveva proposta nei confronti dell'Inail volta ad ottenere il riconoscimento della rendita per inabilità, accolta in primo grado nella misura del 53%. La sentenza impugnata ha argomentato che, in base alle due consulenze medico legali espletate nel grado, le infermità diagnosticate al Di SA (otopatia e broncopatia) avevano origine extra lavorativa, presentando eziologia microbica "e non sono neppure in termini di con causalità ricollegabili all'ambiente di lavoro e al servizio prestato... quale vigile campestre e poi, per un più lungo periodo, quale vigile urbano motorizzato".
In particolare, l'otopatia era derivata da "ripetuti fatti flogistici, di eziologia indiscussamente non lavorativa, in cui l'attività lavorativa riveste un ruolo assolutamente irrilevante", mentre la broncopneumopatia trovava origine sia nella pregressa tubercolosi sofferta, con esiti di danno parenchimale e pleurico, che nella precedente propensione al fumo del Di SA, dichiaratosi "forte fumatore".
Contro questa sentenza il ricorrente prospetta due motivi di ricorso per Cassazione, integrati da memoria. L'Inail ha depositato procura. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo parte ricorrente lamenta la "nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., per difetto (sostanziale) ed illogicità di motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti, nonché nullità, ai sensi dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per violazione degli artt. 3 e 4 del d.P.R. 1124/1965". In particolare evidenzia che la valutazione infettiva batterica, posta a fondamento dell'esclusione della genesi lavorativa delle infermità riscontrate non ha "spiegazione e giustificazione scientifica" e in ogni caso sostiene, come ritenuto dal suo perito, di cui riproduce la diffusa relazione corredata da altro parere, che esse hanno avuto "causa prima o, comunque un fattore concausale primario, nel tipo di attività espletata e nelle condizioni ambientali nelle quali... (ivi, pgg. 10/11)" è stato svolto l'abituale servizio di vigile urbano.
Con la seconda censura si deduce la "nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360, n. 3 e 5, cod. proc. civ., per violazione degli artt. 3 e 4 del d.P.R. 1124/1965 (quali risultanti a seguito della sentenza n. 179/1988 Corte cost.), nonché dell'art. 41, cod. pen., oltreché per difetto ed illogicità di motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti", contestando la lettura della sentenza di questa Corte n. 10896/'93, pur richiamata dalla motivazione della sentenza impugnata, resa in tema di broncopatia ostruttiva sofferta da un vigile urbano, perché, "valorizzando nella misura dovuta i (suoi) principi (ricorso, pg. 37), si sarebbe dovuta affermare la presunzione dell'eziologia professionale delle patologie sofferte, stante l'esposizione a rischio (intemperie e sostanze tossiche) del vigile urbano, la cui attività è omologabile a quella dei piazzisti, commessi viaggiatori, eco., e tenuto conto del principio, ex art. 41, cod. pen., ricordato dalla sentenza di questa Corte n. 14565/'99, di equivalenza ed efficienza causale applicabile alla materia degli infortuni e delle malattie professionali.
Le censure esposte, essendo interdipendenti sotto il profilo logico- giuridico, meritano di essere esaminate congiuntamente. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 179 del 18 febbraio 1988, ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 38, comma secondo, Cost., dell'art. 3, comma 1^, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, "nella parte in cui non prevede che "l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria è obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro".
La sentenza qui impugnata ha escluso in modo inequivocabile, sulla base di due convergenti relazioni medico legali, espressamente disposte in grado d'appello, che le malattie di cui è portatore il Di SA abbiano genesi lavorativa, negando espressamente rilievo alle contrarie ipotesi sostenute dalle perizie di parte fondate, anche, su studi statistici e fattori metereo-climatici inquinanti, reputati non dirimenti dalla sentenza (".. perché uno si riferisce ad altra categoria lavorativa..., mentre l'altro (è) limitato ad un campione di due soli comuni...), sicché non può trovare ingresso in questa sede neppure il riferimento all'art. 41, cod. pen., per alimentare la tesi di un'incidenza causale del fattore ambientale di rischio in funzione dell'attività lavorativa svolta, peraltro presa in considerazione dal Tribunale per escluderne la influenza. D'altra parte, costituisce giurisprudenza costante di questa Corte quella secondo cui "in materia d'invalidità, le valutazioni del consulente tecnico alle quali il giudice di merito abbia aderito possono essere censurate in sede di legittimità solo per vizi logico formali che si concretino in una palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica (la cui fonte va indicata), o nella omissione di accertamenti strumentali dai quali - secondo le predette nozioni - non può prescindersi ai fini di una corretta diagnosi, (v. Cass., 26 gennaio 1998, n. 751; 6 maggio 2002, n. 6432; 24 maggio 2002, n. 7665)". Peraltro, l'accennata giurisprudenza aggiunge che "in mancanza della denuncia di tali vizi, la censura costituisce un mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice di merito che si sia fondato sulla consulenza tecnica", osservando ripetutamente, (da ultimo, 4 dicembre 2001, n. 15318; 3 marzo 2001, n. 3093) che, nel "contrasto fra consulenze tecniche d'ufficio disposte in gradi diversi del giudizio di merito, l'accoglimento da parte del giudice dell'appello delle conclusioni formulate dal secondo consulente presuppone solo il controllo della correttezza metodologica della consulenza redatta dal secondo ausiliare e non richiede alcun processo motivazionale in ordine alla scelta di tali conclusioni, essendo il diverso risultato della seconda consulenza un naturale effetto del giudizio di appello, che - in quanto revisio prioris instantiae - è proprio diretto a raggiungere un risultato diverso da quello di primo grado in relazione al medesimi fatti".
Orbene, il Tribunale ha preso in esame l'analisi del perito del Di SA, e l'ha scartata, reputandola generica, anche perché ".. non prende in considerazione le specifiche caratteristiche del luogo di lavoro... che non è un'area metropolitana, (ma) centro climatico" e su tale giudizio di fatto questa Corte non può interferire, essendo immune da vizi che, all'evidenza, ne escludano l'attendibilità. La sentenza, conclusivamente, resiste alle censure esposte, sicché il ricorso deve essere rigettato.
Non si fa luogo alla condanna del soccombente al pagamento delle spese processuali di questo giudizio di Cassazione ex art. 152, disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2004