Articolo 1 della Legge 20 giugno 1978, n. 309
Articolo 2
Versione
16 luglio 1978
Art. 1.
L' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 269 , e' sostituito dal seguente:
"Al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, compreso quello degli uffici locali e delle agenzie, che effettua in modo diretto, a contatto con il pubblico e per almeno due ore nell'arco della giornata lavorativa, operazioni con effettivo maneggio di danaro attinenti ai servizi di cui all'articolo 100, primo e secondo comma, del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 , compete un'indennita' giornaliera di maneggio valori di L. 350 (trecentocinquanta); detta indennita' non puo' essere corrisposta a piu' di una unita' per ogni sportello".
Entrata in vigore il 16 luglio 1978