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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/01/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 9/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al R.G. n. 14009 /2024
TRA
, n. il 9/12/1958, rappresentata e difesa dall'avv.to FUSCHINO PASQUALE Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dall' avv.to INGALA CP_1
ALESSANDRA MARIA
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.06.2024 l'istante ha esposto di avere inoltrato all' convenuto in data CP_2
21.07.2021 domanda finalizzata al conseguimento dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/71, nonché previo riconoscimento del requisito sanitario e che, a seguito di visita medica da parte della competente Commissione medica, era stato riconosciuto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa del 67%; di avere proposto ricorso per ATP ex art.445 bis cpc all'esito del quale il consulente medico d'ufficio dott. aveva escluso la ricorrenza di un quadro patologico Persona_1 utile al conseguimento della prestazione reclamata (assegno di invalidità ex lege 118/71); di avere formulato tempestivo atto di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Napoli contestando le risultanze della perizia del dott. per Per_1 ottenere l'accertamento del requisito sanitario, il conseguente riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile ex lege 118/71 e la condanna dell' al pagamento della prestazione assistenziale e dei ratei, spese vinte.
L' si è costituito in giudizio eccependo, in via preliminare, la prescrizione del diritto e dei ratei, e chiedendo l'inammissibilità del ricorso, poiché generico e privo del requisito della contestazione specifica, atteso che le valutazioni medico legali che, nell'ambito della fase sommaria, sono state poste dal ctu a fondamento delle contestate conclusioni, non risultano sottoposte ad alcun vaglio critico, e non evidenziano, quantomeno con il sufficiente grado di specificità richiesto dal comma 6 dell'art. 445 bis cpc, gli errori tecnico- giuridici che le inficerebbero;
inoltre, in via gradata, ha richiesto il rigetto del ricorso.
La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 9.01.2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
La controversia risulta disciplinata dall'art.445 bis cpc introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, l'istante all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta.
Egli, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr comma 6, art.445 bis cpc).
Tutti i motivi di opposizione sollevati non possono essere oggetto di seria considerazione per i motivi di cui appresso.
Appare del tutto generica, ad esempio, la doglianza riferita alla sindrome fibromialgica: la difesa di parte ricorrente ne lamenta la mancata considerazione nella perizia definitiva depositata, ma non indica specificamente quale certificazione in atti ne attesterebbe la presenza (il ricorso infatti sul punto parte ricorrente si limita a dedurre che la ricorrente è affetta da tale sindrome “sulla scorta della documentazione esibita e depositata”).
Del tutto incomprensibile poi appare la doglianza riferita alla valutazione fatta dal CTU delle patologie afferenti all'apparato respiratorio: la difesa di parte ricorrente, infatti, richiama a fondamento della sua doglianza di sottostima di tali patologie il fatto che sulla base di una certificazione del 19/10/2021 il ricorrente presenta una saturazione del 97% salvo poi indicare che i valori tra il 95% e il 100% generalmente sono considerati normali. Non può poi il giudice esimersi dall'evidenziare la contraddittorietà della chiosa del ragionamento riferito a tale doglianza in cui la difesa del ricorrente deduce che se vi erano dei dubbi diagnostici il CTU avrebbe dovuto richiedere nuove indagini, poi affermando che pertanto occorreva valutare le indagini che erano presenti in atti.
Infine, di stile appare anche il primo dei motivi di opposizione espressi in ricorso con il quale parte ricorrente lamenta che il CTU nella perizia d'ufficio non ha indicato, in relazione alla cardiopatia ipertensiva, i codici tabellari. Nello stralcio della perizia d'ufficio riportato nel ricorso in opposizione si legge che il CTU applica per analogia il codice 6442, per cui è evidente la infondatezza della doglianza, salvo a non voler ritenere- ma così non è- che il perito non possa, procederne ad un'applicazione in via analogica dei codici a fasce previsti.
Viste le contestazioni mosse deve ritenersi che nell'atto di opposizione è difettato l'esame in concreto della perizia, e non vi è sostanzialmente doglianza, ovvero denuncia del vizio in cui sarebbe incorso il CTU, dunque di uno specifico errore motivazionale.
Pertanto, il ricorso pare risolversi in una mera generica richiesta di revisione del giudizio medico legale;
la prospettazione attorea non sortisce risultati utili alla parte giacché il sanitario risulta avere adeguatamente e correttamente valutato le patologie avendo sottoposto il paziente ad un'accurata indagine obiettiva e avendo stimato l'incidenza delle patologie sulla capacità di lavoro. Pertanto, il ricorso, siccome infondato va rigettato.
La dichiarazione della parte resa ai sensi dell'art.152 disp att cpc la esime dalla condanna al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
dichiara parte ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese di lite.
Si comunichi.
Napoli, in esito dell'udienza cartolare del 9/01/2025
IL GIUDICE
(Dott. Annamaria Lazzara)
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 9/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al R.G. n. 14009 /2024
TRA
, n. il 9/12/1958, rappresentata e difesa dall'avv.to FUSCHINO PASQUALE Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dall' avv.to INGALA CP_1
ALESSANDRA MARIA
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.06.2024 l'istante ha esposto di avere inoltrato all' convenuto in data CP_2
21.07.2021 domanda finalizzata al conseguimento dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/71, nonché previo riconoscimento del requisito sanitario e che, a seguito di visita medica da parte della competente Commissione medica, era stato riconosciuto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa del 67%; di avere proposto ricorso per ATP ex art.445 bis cpc all'esito del quale il consulente medico d'ufficio dott. aveva escluso la ricorrenza di un quadro patologico Persona_1 utile al conseguimento della prestazione reclamata (assegno di invalidità ex lege 118/71); di avere formulato tempestivo atto di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Napoli contestando le risultanze della perizia del dott. per Per_1 ottenere l'accertamento del requisito sanitario, il conseguente riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile ex lege 118/71 e la condanna dell' al pagamento della prestazione assistenziale e dei ratei, spese vinte.
L' si è costituito in giudizio eccependo, in via preliminare, la prescrizione del diritto e dei ratei, e chiedendo l'inammissibilità del ricorso, poiché generico e privo del requisito della contestazione specifica, atteso che le valutazioni medico legali che, nell'ambito della fase sommaria, sono state poste dal ctu a fondamento delle contestate conclusioni, non risultano sottoposte ad alcun vaglio critico, e non evidenziano, quantomeno con il sufficiente grado di specificità richiesto dal comma 6 dell'art. 445 bis cpc, gli errori tecnico- giuridici che le inficerebbero;
inoltre, in via gradata, ha richiesto il rigetto del ricorso.
La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 9.01.2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
La controversia risulta disciplinata dall'art.445 bis cpc introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, l'istante all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta.
Egli, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr comma 6, art.445 bis cpc).
Tutti i motivi di opposizione sollevati non possono essere oggetto di seria considerazione per i motivi di cui appresso.
Appare del tutto generica, ad esempio, la doglianza riferita alla sindrome fibromialgica: la difesa di parte ricorrente ne lamenta la mancata considerazione nella perizia definitiva depositata, ma non indica specificamente quale certificazione in atti ne attesterebbe la presenza (il ricorso infatti sul punto parte ricorrente si limita a dedurre che la ricorrente è affetta da tale sindrome “sulla scorta della documentazione esibita e depositata”).
Del tutto incomprensibile poi appare la doglianza riferita alla valutazione fatta dal CTU delle patologie afferenti all'apparato respiratorio: la difesa di parte ricorrente, infatti, richiama a fondamento della sua doglianza di sottostima di tali patologie il fatto che sulla base di una certificazione del 19/10/2021 il ricorrente presenta una saturazione del 97% salvo poi indicare che i valori tra il 95% e il 100% generalmente sono considerati normali. Non può poi il giudice esimersi dall'evidenziare la contraddittorietà della chiosa del ragionamento riferito a tale doglianza in cui la difesa del ricorrente deduce che se vi erano dei dubbi diagnostici il CTU avrebbe dovuto richiedere nuove indagini, poi affermando che pertanto occorreva valutare le indagini che erano presenti in atti.
Infine, di stile appare anche il primo dei motivi di opposizione espressi in ricorso con il quale parte ricorrente lamenta che il CTU nella perizia d'ufficio non ha indicato, in relazione alla cardiopatia ipertensiva, i codici tabellari. Nello stralcio della perizia d'ufficio riportato nel ricorso in opposizione si legge che il CTU applica per analogia il codice 6442, per cui è evidente la infondatezza della doglianza, salvo a non voler ritenere- ma così non è- che il perito non possa, procederne ad un'applicazione in via analogica dei codici a fasce previsti.
Viste le contestazioni mosse deve ritenersi che nell'atto di opposizione è difettato l'esame in concreto della perizia, e non vi è sostanzialmente doglianza, ovvero denuncia del vizio in cui sarebbe incorso il CTU, dunque di uno specifico errore motivazionale.
Pertanto, il ricorso pare risolversi in una mera generica richiesta di revisione del giudizio medico legale;
la prospettazione attorea non sortisce risultati utili alla parte giacché il sanitario risulta avere adeguatamente e correttamente valutato le patologie avendo sottoposto il paziente ad un'accurata indagine obiettiva e avendo stimato l'incidenza delle patologie sulla capacità di lavoro. Pertanto, il ricorso, siccome infondato va rigettato.
La dichiarazione della parte resa ai sensi dell'art.152 disp att cpc la esime dalla condanna al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
dichiara parte ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese di lite.
Si comunichi.
Napoli, in esito dell'udienza cartolare del 9/01/2025
IL GIUDICE
(Dott. Annamaria Lazzara)