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Sentenza 24 settembre 2024
Sentenza 24 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/09/2024, n. 6022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6022 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc per il giorno 24.9.2024, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza contestuale nella causa iscritta al n. 3414/2024 del ruolo generale vertente tra
, rapp.to e difeso dall' avv. DELLA CORTE GIOVANNI, con Parte_1 cui domiciliato telematicamente ricorrente
e
, rappr. e difesa dall' avv. ALLOCCA Controparte_1
PASQUALE e dall' avv. LEPRE LUCA, con cui elett.te domiciliata come in atti resistente
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 12.2.2024, l'istante di cui in epigrafe, premesso di lavorare alle dipendenze della convenuta con qualifica di , “mansioni di Per_1 capo operatori”, lamentava che la retribuzione ricevuta per le giornate in cui ha Contr goduto delle ferie è stata inferiore a quanto spettante, avendo l' illegittimamente escluso dalla base di calcolo di alcune indennità “regolarmente calcolate mensilmente in busta paga per il pagamento della retribuzione durante l'effettivo espletamento della prestazione lavorativa”, e segnatamente la “indennità perequativa A.R. 2011” e l'“indennità compensativa A.R. 2011”.
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “A) in totale accoglimento del presente ricorso, previo accertamento delle pretese tutte vantate dal ricorrente così come descritte nella parte narranda del presente atto, in ragione della quantità e della qualità del lavoro prestato, dell'inquadramento previsto dal C.C.N.L. del settore, degli Accordi del 16.12.2011 e del 25.07.2012, e comunque, per i titoli e le causali di cui in premessa, integrati dalle deduzioni di fatto desumibili dai prospetti contabili, pronunciare nei confronti della resistente Controparte_2 in persona del legale rapp.te p.t., i seguenti provvedimenti:
1- accertare che per le giornate di ferie sussiste il diritto del ricorrente a ricevere una retribuzione parificata
a quella erogata nelle giornate in cui la prestazione viene concretamente espletata
e, quindi, 2- previa disapplicazione di ogni accordo e/o patto eventualmente ritenuto contrario, dichiarare che ha maturato il diritto al riconoscimento retributivo previsto dall'art. 3 dell'Accordo Regionale del 16.12.2011 - nella misura così come determinata nell'Ipotesi di Accordo del 25.07.2012, denominato indennità perequativa/compensativa - anche per tutte le 30 (o 31) giornate di ferie annuali sino ad ora godute e, per l'effetto, 3- condannare la resistente al pagamento dei relativi importi maturati nell'arco temporale compreso dal 01.01.2013 al riconoscimento effettivo del diritto, e che alla data del 31.12.2023 ammontano ad €
2.540,79 lorde, così come riportato nei conteggi di cui alla parte narranda di cui al presente atto;
B) in subordine, ove non dovessero essere ritenute congrue le somme indicate o non dovute alcune delle voci retributive richieste, ridurre le pretese del ricorrente nei limiti del giusto o nei limiti di quanto provato nel corso del processo;
C) condannare, comunque, la resistente al pagamento delle spese e competenze del giudizio, rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario”. Contr Ritualmente notificato il ricorso, si costituiva l' che, contestando il fondamento della domanda, ed eccependo in ogni caso la parziale prescrizione, concludeva per il rigetto del ricorso.
La domanda è infondata e come tale va rigettata.
Va osservato che con riferimento alla medesima questione portata all'attenzione della scrivente sono, di recente, intervenute varie sentenze (cfr. ex multis sentenza n. 4309/22 dott.ssa sentenza n. 4256/22 dott.ssa , che hanno Per_2 Per_3 vagliato la identica questione oggetto del presente giudizio: il decisum appare certamente condivisibile e questo giudice ritiene, dunque, di prestare adesione al medesimo, come consentito dall'art. 118 disp. att. c.p.c., secondo la previsione introdotta dall'art. 52, co. 5, della legge n. 69 del 2009.
Ebbene, il ricorrente ritiene che gli emolumenti in esame, in quanto corrisposti in maniera costante e legati alle mansioni svolte, sono da ricondurre nel concetto di retribuzione globale di fatto, e devono essere riconosciuti ai fini della retribuzione versata durante il periodo di fruizione feriale.
La nozione di ferie è offerta dall'art. 7 della Direttiva Europea n.88/2003
(riprodotto nell'art. 10 D. Lgs. 66/2003) il quale stabilisce che “…Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali, precisando che il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro, riconoscendo le ferie come un diritto pieno di ogni lavoratore, da non limitare e/o scoraggiare in alcun modo”.
Da tale previsione può trarsi il principio che è illegittima ogni prassi aziendale finalizzata a limitare e/o scoraggiare il ricorso dei dipendenti alle ferie, mediante l'erogazione di una retribuzione inferiore a quella ordinariamente percepita dal lavoratore. Ed invero, in ordine al trattamento spettante al lavoratore per i giorni di fruizione delle ferie annuali, la Corte di Giustizia (fin dalla sentenza 16 marzo
2006, cause riunite C131/04 e C-257/04, punto 50) ha precisato che
“l'espressione “ferie annuali retribuite di cui all'art. 7, n. 1, della Direttiva
88/2003 significa che per tutta la durata delle ferie annuali ai sensi di tale direttiva, la retribuzione deve essere mantenuta;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria anche per tale periodo di riposo” (cfr. sentenza
CGUE del 20 gennaio 2009 in C-350/06 punto 58).
L'obbligo di retribuire le ferie, pertanto, è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello economico, sia paragonabile ai periodi di lavoro (così, le citate sentenze 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C257/04, punto 58, nonché 20 gennaio 2009 in C- 350/06 punto 60).
Può quindi convenirsi sul principio che la struttura della retribuzione ordinaria, in definitiva, non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro (sicché … qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali” (Cfr. CGUE
15 settembre 2011- proc. C-155/10 - punti 23 e 24).
I giudici di legittimità, nella sentenza n. 13425/2019 hanno statuito la sussistenza di una “nozione europea di retribuzione” dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, affermando quanto segue: “10. Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri (punto Persona_4
50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, “deve essere mantenuta” la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo
(negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e
C520/06, e altri, punto 58) maggiori e più incisive precisazioni si Persona_5 rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa
C155/10, LI e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. In tale pronuncia, la Corte di
Giustizia ha avuto modo di osservare come "…sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro"
(v. sentenza e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo Per_6 intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza
LI e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza LI e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione
"correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza
LI e altri cit., punto 28). Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C- 39/12, Z.J.R. Lock, punti 29,
30, 31)”.
Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che l'interpretazione offerta dalla
Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. n. 22577 del 2012
e giurisprudenza ivi richiamata). Sicché “In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione”.
Orbene, dagli orientamenti espressi dalla giurisprudenza comunitaria e della suprema Corte deriva che: - la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata in linea di principio in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore;
- tale retribuzione deve essere determinata comunque ad un livello tale da evitare il rischio che il lavoratore sia dissuaso dalla fruizione del congedo feriale;
- in presenza di una retribuzione composta da una parte fissa e una parte variabile, la parte variabile deve essere inclusa nella retribuzione feriale laddove si tratti di indennità che compensino qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato alla esecuzione di mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del proprio contratto di lavoro, oppure indennità correlate al suo status professionale;
rimangono escluse indennità destinate a coprire spese o disagi occasionali e accessori;
- spetta al giudice nazionale individuare il nesso intrinseco che intercorre fra ciascun elemento della retribuzione e le mansioni espletate dal lavoratore e tale valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo.
Va poi precisato che l'eventuale inserimento di voci retributive nella base di calcolo delle ferie non introduce un principio di onnicomprensività della retribuzione feriale, che la giurisprudenza ha costantemente escluso.
Non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo, infatti, costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni cui il lavoratore è assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore.
Tanto premesso, da un lato deve essere pertanto valutata la sussistenza del rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari Per_6 elementi che compongono la retribuzione complessiva del ricorrente e le mansioni allo stesso affidate in ossequio al contratto di lavoro e, dall'altro - interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione - deve verificarsi se la retribuzione corrisposta durante il periodo di ferie sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE. Orbene, in via preliminare, preme evidenziare che parte ricorrente non ha in alcun modo allegato le specifiche modalità di svolgimento della prestazione al fine di consentire il vaglio circa l'effettiva ed intrinseca connessione delle indennità in questione alle peculiari mansioni svolte.
Ogni valutazione ai fini del decidere, pertanto, non può che essere formulata, esaminandone la genesi e le finalità in base alla normativa contrattuale.
In particolare, quanto alla cd. indennità perequativa/compensativa, si osserva quanto segue. In data 15.12.2011, nella sede della Giunta Regionale della
Campania, al fine di far fronte alla crisi regionale del trasporto pubblico locale e per evitare il ricorso a procedure di licenziamento collettivo del personale in esubero, i rappresentanti dell'azienda e le organizzazioni sindacali hanno siglato un accordo di intesa per il piano operativo gestionale per l'equilibrio economico dei costi di produzione e dei ricavi avente ad oggetto, tra gli altri: “la cessazione dal 31.12.2011 dell'efficacia degli accordi di II livello vigenti nelle aziende del T.P.L.
e le conseguenti disposizioni aziendali che abbiano erogato trattamenti di miglior favore rispetto alle previsioni della legge e della contrattazione collettiva nazionale
(art. 3); la garanzia delle condizioni economiche complessivamente equivalenti a quelle in godimento per il personale in forza alla data della stipula dell'accordo, nel rispetto delle normative contrattuali nazionali vigenti (art. 3); l'erogazione dal
1.1.2012 di un'indennità perequativa e compensativa, di natura pensionabile, che la contrattazione aziendale ha determinato - sulla scorta delle prestazioni lavorative legate alle mansioni svolte e / o alla presenza - in misura fissa ed equivalente nell'intero al trattamento attualmente in vigore e valutato ai soli fini del computo del tfr (art. 3)”.
L'allegato 2 all'ipotesi di accordo del 25 luglio 2012, avente ad oggetto Nuova struttura della retribuzione normale, in conformità di quanto previsto dall'Art 2 dell'intesa regionale del 16/12/2011, nel disciplinare la nuova struttura della retribuzione variabile in conformità di quanto previsto all'art 3 dell'intesa regionale del 16.12.2011, espressamente dispone che: “A partire dal mese di novembre 2012, ai lavoratori in servizio alla data di stipula dell'ipotesi di accordo,
[…] sarà corrisposto, per ogni giornata di effettiva prestazione lavorata, una indennità perequativa/compensativa i cui valori sono determinati facendo riferimento ai valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale.
Per ogni figura professionale, il valore economico della “indennità perequativa” è quello di cui all'allegata tabella (All. 4) che diventa parte integrante della presente intesa.
Le differenze tra quanto percepito precedentemente dal personale in servizio rispetto a tale valore costituirà l'‟importo della “indennità compensativa.
L'indennità perequativa/compensativa”: • sarà determinata in cifra fissa;
• non è rivalutabile;
• è pensionabile;
• confluisce nella base di calcolo del t.f.r. In caso di attribuzione di nuova figura professionale, il dipendente percepirà la sola indennità perequativa relativa alla figura professionale che andrà a rivestire.
Sono fatte salve, rispetto a quanto previsto in precedenza, le seguenti eccezioni:
a) nell'ambito delle sotto indicate aree professionali, all'atto di variazione di figura professionale/parametro, sarà corrisposta la indennità perequativa della nuova figura professionale/parametro mantenendo la indennità compensativa se la progressione di carriera avviene nella stessa area di appartenenza”.
Pertanto, è corretto ritenere che dall'esame dell'accordo regionale del 15.12.2011
e dall'ipotesi di accordo aziendale del 25.7.2012 risulta, dunque, che alcuni trattamenti corrisposti in base agli accordi di II livello sono confluiti nell'assegno ad personam (art 2 lett i acc. Reg.; all. 1 acc aziendale del 2012) e altri nell'indennità perequativa e compensativa (art 3 acc reg).
Ebbene, essendo confluite distinte voci retributive previste dalla contrattazione di
II livello, va osservato che le indennità in esame sono determinate da alcune voci che risultano tener conto della qualifica dei lavoratori (es. “indennità disagio macchinisti acc. 12/2”, “indennità disagio conduttori acc. 12/2”,
“indennità disagio capitreni ap.” come da confluenza di cui all'acc. Az del 2012;
“indennità Firmato disagio addetti come da confluenza di cui CP_3 all'acc. Az. del 2013) nonché da altre che, in difetto di ogni allegazione, appaiono corrisposte solo in occasione dello svolgimento delle mansioni con valore di rimborso spese (es. indennità KM).
Si consideri, quale ulteriore esempio, che per i dipendenti provenienti da
Circumvesuviana, l'indennità perequativa e compensativa comprende anche la retribuzione prevista per “lavoro domenicale acc. Az”: detta indennità, tuttavia, in assenza di allegazione, non sembra intrinsecamente connessa alle peculiari mansioni svolte, essendo il lavoro domenicale non una particolare qualità/caratteristica della mansione, ma una semplice collocazione oraria del lavoro, comune a qualsiasi altra attività espletabile in regime di subordinazione.
L'eterogeneità delle voci retributive che compongono l'indennità perequativa e compensativa non consente, dunque, di giungere alla conclusione che l'esclusione di tale emolumento dal computo della retribuzione per il calcolo delle ferie sia illegittima. Nella specie, non viene in rilievo un singolo emolumento (quale quella di agente unico o di incentivo per attività di condotta o indennità di riserva, a titolo di esempio, per come riportati negli allegati precedenti giurisprudenziali) da valutarsi per la finalità esaminata dalla riportata giurisprudenza comunitaria, ma un beneficio economico, comprensivo di una pluralità di voci, volto a garantire le condizioni economiche equivalenti a quelle in godimento al 2011.
Di tal che, la correlazione tra l'indennità perequativa e compensativa e lo svolgimento effettivo della prestazione non deve far ritenere che essa sia intrinsecamente collegata alla esecuzione di mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del proprio contratto di lavoro perché, in tal modo, si attribuirebbe valore - ai fini del computo delle ferie - anche a quelle voci che troverebbero nella prestazione una mera occasione (quale il lavoro domenicale).
Né, invero, l'indennità perequativa e compensativa è stata coniata per compensare determinati status professionali, in quanto è stata prevista per tutti i dipendenti che avevano benefici economici di cui alla contrattazione di II livello: la figura professionale incide, infatti, solo sul valore monetario della indennità perequativa, ma non sulla debenza dell'emolumento.
Va poi rilevato che l'indennità perequativa e compensativa, che racchiude le precedenti voci retributive, è determinata in cifra fissa e correlata ai valori “teorici”
- e non effettivi del singolo lavoratore - previsti dalla “turnazione annua” o dalla effettiva presenza “media” annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale. In tal modo, proprio per omogeneizzare il costo del lavoro (art. 3 acc reg 2011), sono state computate le stesse voci per tutti i lavoratori con il medesimo livello professionale e non anche le indennità effettivamente percepite dal singolo dipendente e presenti mensilmente in busta paga prima dell'applicazione dell'accordo.
Conseguentemente può ritenersi che le indennità perequativa e compensativa non siano correlate allo svolgimento effettivo di attività afferenti il contenuto della prestazione ordinaria resa dal singolo dipendente, ma a quelle voci che sino al
2011 sono state previste dalla contrattazione di II livello in favore dei dipendenti al fine di garantire l'equivalenza delle condizioni economiche.
Passando alla “maggiorazione servizio notturno” e “reperibilità”, occorre ribadire come nessuna allegazione in fatto circa la concreta e specifica organizzazione della prestazione di lavoro degli istanti sia contenuta in ricorso, tale da consentire di individuare il nesso intrinseco che intercorre fra tali elementi della retribuzione e le mansioni espletate dal lavoratore, così da ritenere che l'espletamento del lavoro notturno e la reperibilità costituiscano elementi connotativi della prestazione di lavoro.
Per quanto fin qui esposto, la fattispecie per cui è causa non è sovrapponibile ai casi esaminati dalla Corte di Giustizia e dalla Corte di legittimità nazionale.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
In ragione del contrasto giurisprudenziale in materia, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
A) Rigetta la domanda;
B) Compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 24/09/2024
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc per il giorno 24.9.2024, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza contestuale nella causa iscritta al n. 3414/2024 del ruolo generale vertente tra
, rapp.to e difeso dall' avv. DELLA CORTE GIOVANNI, con Parte_1 cui domiciliato telematicamente ricorrente
e
, rappr. e difesa dall' avv. ALLOCCA Controparte_1
PASQUALE e dall' avv. LEPRE LUCA, con cui elett.te domiciliata come in atti resistente
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 12.2.2024, l'istante di cui in epigrafe, premesso di lavorare alle dipendenze della convenuta con qualifica di , “mansioni di Per_1 capo operatori”, lamentava che la retribuzione ricevuta per le giornate in cui ha Contr goduto delle ferie è stata inferiore a quanto spettante, avendo l' illegittimamente escluso dalla base di calcolo di alcune indennità “regolarmente calcolate mensilmente in busta paga per il pagamento della retribuzione durante l'effettivo espletamento della prestazione lavorativa”, e segnatamente la “indennità perequativa A.R. 2011” e l'“indennità compensativa A.R. 2011”.
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “A) in totale accoglimento del presente ricorso, previo accertamento delle pretese tutte vantate dal ricorrente così come descritte nella parte narranda del presente atto, in ragione della quantità e della qualità del lavoro prestato, dell'inquadramento previsto dal C.C.N.L. del settore, degli Accordi del 16.12.2011 e del 25.07.2012, e comunque, per i titoli e le causali di cui in premessa, integrati dalle deduzioni di fatto desumibili dai prospetti contabili, pronunciare nei confronti della resistente Controparte_2 in persona del legale rapp.te p.t., i seguenti provvedimenti:
1- accertare che per le giornate di ferie sussiste il diritto del ricorrente a ricevere una retribuzione parificata
a quella erogata nelle giornate in cui la prestazione viene concretamente espletata
e, quindi, 2- previa disapplicazione di ogni accordo e/o patto eventualmente ritenuto contrario, dichiarare che ha maturato il diritto al riconoscimento retributivo previsto dall'art. 3 dell'Accordo Regionale del 16.12.2011 - nella misura così come determinata nell'Ipotesi di Accordo del 25.07.2012, denominato indennità perequativa/compensativa - anche per tutte le 30 (o 31) giornate di ferie annuali sino ad ora godute e, per l'effetto, 3- condannare la resistente al pagamento dei relativi importi maturati nell'arco temporale compreso dal 01.01.2013 al riconoscimento effettivo del diritto, e che alla data del 31.12.2023 ammontano ad €
2.540,79 lorde, così come riportato nei conteggi di cui alla parte narranda di cui al presente atto;
B) in subordine, ove non dovessero essere ritenute congrue le somme indicate o non dovute alcune delle voci retributive richieste, ridurre le pretese del ricorrente nei limiti del giusto o nei limiti di quanto provato nel corso del processo;
C) condannare, comunque, la resistente al pagamento delle spese e competenze del giudizio, rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario”. Contr Ritualmente notificato il ricorso, si costituiva l' che, contestando il fondamento della domanda, ed eccependo in ogni caso la parziale prescrizione, concludeva per il rigetto del ricorso.
La domanda è infondata e come tale va rigettata.
Va osservato che con riferimento alla medesima questione portata all'attenzione della scrivente sono, di recente, intervenute varie sentenze (cfr. ex multis sentenza n. 4309/22 dott.ssa sentenza n. 4256/22 dott.ssa , che hanno Per_2 Per_3 vagliato la identica questione oggetto del presente giudizio: il decisum appare certamente condivisibile e questo giudice ritiene, dunque, di prestare adesione al medesimo, come consentito dall'art. 118 disp. att. c.p.c., secondo la previsione introdotta dall'art. 52, co. 5, della legge n. 69 del 2009.
Ebbene, il ricorrente ritiene che gli emolumenti in esame, in quanto corrisposti in maniera costante e legati alle mansioni svolte, sono da ricondurre nel concetto di retribuzione globale di fatto, e devono essere riconosciuti ai fini della retribuzione versata durante il periodo di fruizione feriale.
La nozione di ferie è offerta dall'art. 7 della Direttiva Europea n.88/2003
(riprodotto nell'art. 10 D. Lgs. 66/2003) il quale stabilisce che “…Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali, precisando che il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro, riconoscendo le ferie come un diritto pieno di ogni lavoratore, da non limitare e/o scoraggiare in alcun modo”.
Da tale previsione può trarsi il principio che è illegittima ogni prassi aziendale finalizzata a limitare e/o scoraggiare il ricorso dei dipendenti alle ferie, mediante l'erogazione di una retribuzione inferiore a quella ordinariamente percepita dal lavoratore. Ed invero, in ordine al trattamento spettante al lavoratore per i giorni di fruizione delle ferie annuali, la Corte di Giustizia (fin dalla sentenza 16 marzo
2006, cause riunite C131/04 e C-257/04, punto 50) ha precisato che
“l'espressione “ferie annuali retribuite di cui all'art. 7, n. 1, della Direttiva
88/2003 significa che per tutta la durata delle ferie annuali ai sensi di tale direttiva, la retribuzione deve essere mantenuta;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria anche per tale periodo di riposo” (cfr. sentenza
CGUE del 20 gennaio 2009 in C-350/06 punto 58).
L'obbligo di retribuire le ferie, pertanto, è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello economico, sia paragonabile ai periodi di lavoro (così, le citate sentenze 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C257/04, punto 58, nonché 20 gennaio 2009 in C- 350/06 punto 60).
Può quindi convenirsi sul principio che la struttura della retribuzione ordinaria, in definitiva, non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro (sicché … qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali” (Cfr. CGUE
15 settembre 2011- proc. C-155/10 - punti 23 e 24).
I giudici di legittimità, nella sentenza n. 13425/2019 hanno statuito la sussistenza di una “nozione europea di retribuzione” dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, affermando quanto segue: “10. Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri (punto Persona_4
50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, “deve essere mantenuta” la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo
(negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e
C520/06, e altri, punto 58) maggiori e più incisive precisazioni si Persona_5 rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa
C155/10, LI e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. In tale pronuncia, la Corte di
Giustizia ha avuto modo di osservare come "…sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro"
(v. sentenza e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo Per_6 intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza
LI e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza LI e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione
"correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza
LI e altri cit., punto 28). Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C- 39/12, Z.J.R. Lock, punti 29,
30, 31)”.
Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che l'interpretazione offerta dalla
Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. n. 22577 del 2012
e giurisprudenza ivi richiamata). Sicché “In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione”.
Orbene, dagli orientamenti espressi dalla giurisprudenza comunitaria e della suprema Corte deriva che: - la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata in linea di principio in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore;
- tale retribuzione deve essere determinata comunque ad un livello tale da evitare il rischio che il lavoratore sia dissuaso dalla fruizione del congedo feriale;
- in presenza di una retribuzione composta da una parte fissa e una parte variabile, la parte variabile deve essere inclusa nella retribuzione feriale laddove si tratti di indennità che compensino qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato alla esecuzione di mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del proprio contratto di lavoro, oppure indennità correlate al suo status professionale;
rimangono escluse indennità destinate a coprire spese o disagi occasionali e accessori;
- spetta al giudice nazionale individuare il nesso intrinseco che intercorre fra ciascun elemento della retribuzione e le mansioni espletate dal lavoratore e tale valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo.
Va poi precisato che l'eventuale inserimento di voci retributive nella base di calcolo delle ferie non introduce un principio di onnicomprensività della retribuzione feriale, che la giurisprudenza ha costantemente escluso.
Non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo, infatti, costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni cui il lavoratore è assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore.
Tanto premesso, da un lato deve essere pertanto valutata la sussistenza del rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari Per_6 elementi che compongono la retribuzione complessiva del ricorrente e le mansioni allo stesso affidate in ossequio al contratto di lavoro e, dall'altro - interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione - deve verificarsi se la retribuzione corrisposta durante il periodo di ferie sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE. Orbene, in via preliminare, preme evidenziare che parte ricorrente non ha in alcun modo allegato le specifiche modalità di svolgimento della prestazione al fine di consentire il vaglio circa l'effettiva ed intrinseca connessione delle indennità in questione alle peculiari mansioni svolte.
Ogni valutazione ai fini del decidere, pertanto, non può che essere formulata, esaminandone la genesi e le finalità in base alla normativa contrattuale.
In particolare, quanto alla cd. indennità perequativa/compensativa, si osserva quanto segue. In data 15.12.2011, nella sede della Giunta Regionale della
Campania, al fine di far fronte alla crisi regionale del trasporto pubblico locale e per evitare il ricorso a procedure di licenziamento collettivo del personale in esubero, i rappresentanti dell'azienda e le organizzazioni sindacali hanno siglato un accordo di intesa per il piano operativo gestionale per l'equilibrio economico dei costi di produzione e dei ricavi avente ad oggetto, tra gli altri: “la cessazione dal 31.12.2011 dell'efficacia degli accordi di II livello vigenti nelle aziende del T.P.L.
e le conseguenti disposizioni aziendali che abbiano erogato trattamenti di miglior favore rispetto alle previsioni della legge e della contrattazione collettiva nazionale
(art. 3); la garanzia delle condizioni economiche complessivamente equivalenti a quelle in godimento per il personale in forza alla data della stipula dell'accordo, nel rispetto delle normative contrattuali nazionali vigenti (art. 3); l'erogazione dal
1.1.2012 di un'indennità perequativa e compensativa, di natura pensionabile, che la contrattazione aziendale ha determinato - sulla scorta delle prestazioni lavorative legate alle mansioni svolte e / o alla presenza - in misura fissa ed equivalente nell'intero al trattamento attualmente in vigore e valutato ai soli fini del computo del tfr (art. 3)”.
L'allegato 2 all'ipotesi di accordo del 25 luglio 2012, avente ad oggetto Nuova struttura della retribuzione normale, in conformità di quanto previsto dall'Art 2 dell'intesa regionale del 16/12/2011, nel disciplinare la nuova struttura della retribuzione variabile in conformità di quanto previsto all'art 3 dell'intesa regionale del 16.12.2011, espressamente dispone che: “A partire dal mese di novembre 2012, ai lavoratori in servizio alla data di stipula dell'ipotesi di accordo,
[…] sarà corrisposto, per ogni giornata di effettiva prestazione lavorata, una indennità perequativa/compensativa i cui valori sono determinati facendo riferimento ai valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale.
Per ogni figura professionale, il valore economico della “indennità perequativa” è quello di cui all'allegata tabella (All. 4) che diventa parte integrante della presente intesa.
Le differenze tra quanto percepito precedentemente dal personale in servizio rispetto a tale valore costituirà l'‟importo della “indennità compensativa.
L'indennità perequativa/compensativa”: • sarà determinata in cifra fissa;
• non è rivalutabile;
• è pensionabile;
• confluisce nella base di calcolo del t.f.r. In caso di attribuzione di nuova figura professionale, il dipendente percepirà la sola indennità perequativa relativa alla figura professionale che andrà a rivestire.
Sono fatte salve, rispetto a quanto previsto in precedenza, le seguenti eccezioni:
a) nell'ambito delle sotto indicate aree professionali, all'atto di variazione di figura professionale/parametro, sarà corrisposta la indennità perequativa della nuova figura professionale/parametro mantenendo la indennità compensativa se la progressione di carriera avviene nella stessa area di appartenenza”.
Pertanto, è corretto ritenere che dall'esame dell'accordo regionale del 15.12.2011
e dall'ipotesi di accordo aziendale del 25.7.2012 risulta, dunque, che alcuni trattamenti corrisposti in base agli accordi di II livello sono confluiti nell'assegno ad personam (art 2 lett i acc. Reg.; all. 1 acc aziendale del 2012) e altri nell'indennità perequativa e compensativa (art 3 acc reg).
Ebbene, essendo confluite distinte voci retributive previste dalla contrattazione di
II livello, va osservato che le indennità in esame sono determinate da alcune voci che risultano tener conto della qualifica dei lavoratori (es. “indennità disagio macchinisti acc. 12/2”, “indennità disagio conduttori acc. 12/2”,
“indennità disagio capitreni ap.” come da confluenza di cui all'acc. Az del 2012;
“indennità Firmato disagio addetti come da confluenza di cui CP_3 all'acc. Az. del 2013) nonché da altre che, in difetto di ogni allegazione, appaiono corrisposte solo in occasione dello svolgimento delle mansioni con valore di rimborso spese (es. indennità KM).
Si consideri, quale ulteriore esempio, che per i dipendenti provenienti da
Circumvesuviana, l'indennità perequativa e compensativa comprende anche la retribuzione prevista per “lavoro domenicale acc. Az”: detta indennità, tuttavia, in assenza di allegazione, non sembra intrinsecamente connessa alle peculiari mansioni svolte, essendo il lavoro domenicale non una particolare qualità/caratteristica della mansione, ma una semplice collocazione oraria del lavoro, comune a qualsiasi altra attività espletabile in regime di subordinazione.
L'eterogeneità delle voci retributive che compongono l'indennità perequativa e compensativa non consente, dunque, di giungere alla conclusione che l'esclusione di tale emolumento dal computo della retribuzione per il calcolo delle ferie sia illegittima. Nella specie, non viene in rilievo un singolo emolumento (quale quella di agente unico o di incentivo per attività di condotta o indennità di riserva, a titolo di esempio, per come riportati negli allegati precedenti giurisprudenziali) da valutarsi per la finalità esaminata dalla riportata giurisprudenza comunitaria, ma un beneficio economico, comprensivo di una pluralità di voci, volto a garantire le condizioni economiche equivalenti a quelle in godimento al 2011.
Di tal che, la correlazione tra l'indennità perequativa e compensativa e lo svolgimento effettivo della prestazione non deve far ritenere che essa sia intrinsecamente collegata alla esecuzione di mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del proprio contratto di lavoro perché, in tal modo, si attribuirebbe valore - ai fini del computo delle ferie - anche a quelle voci che troverebbero nella prestazione una mera occasione (quale il lavoro domenicale).
Né, invero, l'indennità perequativa e compensativa è stata coniata per compensare determinati status professionali, in quanto è stata prevista per tutti i dipendenti che avevano benefici economici di cui alla contrattazione di II livello: la figura professionale incide, infatti, solo sul valore monetario della indennità perequativa, ma non sulla debenza dell'emolumento.
Va poi rilevato che l'indennità perequativa e compensativa, che racchiude le precedenti voci retributive, è determinata in cifra fissa e correlata ai valori “teorici”
- e non effettivi del singolo lavoratore - previsti dalla “turnazione annua” o dalla effettiva presenza “media” annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale. In tal modo, proprio per omogeneizzare il costo del lavoro (art. 3 acc reg 2011), sono state computate le stesse voci per tutti i lavoratori con il medesimo livello professionale e non anche le indennità effettivamente percepite dal singolo dipendente e presenti mensilmente in busta paga prima dell'applicazione dell'accordo.
Conseguentemente può ritenersi che le indennità perequativa e compensativa non siano correlate allo svolgimento effettivo di attività afferenti il contenuto della prestazione ordinaria resa dal singolo dipendente, ma a quelle voci che sino al
2011 sono state previste dalla contrattazione di II livello in favore dei dipendenti al fine di garantire l'equivalenza delle condizioni economiche.
Passando alla “maggiorazione servizio notturno” e “reperibilità”, occorre ribadire come nessuna allegazione in fatto circa la concreta e specifica organizzazione della prestazione di lavoro degli istanti sia contenuta in ricorso, tale da consentire di individuare il nesso intrinseco che intercorre fra tali elementi della retribuzione e le mansioni espletate dal lavoratore, così da ritenere che l'espletamento del lavoro notturno e la reperibilità costituiscano elementi connotativi della prestazione di lavoro.
Per quanto fin qui esposto, la fattispecie per cui è causa non è sovrapponibile ai casi esaminati dalla Corte di Giustizia e dalla Corte di legittimità nazionale.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
In ragione del contrasto giurisprudenziale in materia, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
A) Rigetta la domanda;
B) Compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 24/09/2024
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo