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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 05/03/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
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TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
* * * * *
Il Tribunale di Lodi in composizione monocratica, nella persona del G.O.P.
Dott.ssa Paola Maria Redini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 77 /2024 del Ruolo Generale
Tra
con l'Avv. GORGOGLIONE Parte_1
PIETRO
Parte attrice
E
con l'Avv. CARIMATI FILIPPO CP_1
Parte convenuta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si premette che la presente sentenza viene redatta ai sensi della legge
69/2009 ossia contiene “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (art. 132, n. 4), “la succinta esposizione dei fatti di causa e delle ragioni giuridiche della decisione” (art. 118 disp. att.), anche con riferimento a precedenti conformi. Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
itava in giudizio innanzi al Tribunale di Lodi er ivi sentir,
[...] CP_1
previa concessione della sospensione della esecutività del titolo, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di l'inesistenza CP_1
del diritto ad agire nei confronti dell'attore.
Si costituiva in giudizio parte convenuta chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Depositate le memorie ex art. 171 cpc, senza necessità di istruttoria alcuna, il giudice fissava udienza ex art. 189 cpc e la causa veniva trattenuta in decisione.
Il Tribunale sospendeva l'esecutività del titolo in attesa della decisione.
Conclusioni per parte attrice:
L'opponente, riportandosi a tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito, nonché -disattesa ogni istanza e/o eccezione di parte avversa – chiede Nel merito
Accettare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, la carenza di legittimazione attiva dell'opposta e, per l'effetto, dichiarare che non ha diritto di procedere ad esecuzione CP_1 forzata, con tutte le conseguenze di legge.
In ogni caso Accettare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, e in particolare in ragione dell'illegittima decadenza dal beneficio del termine operata dalla dante causa dell'opposta, della violazione dell'art. 40 del TUB e/o dell'illegittimo comportamento della dante causa dell'opposta, che non CP_1 ha diritto di procedere ad esecuzione forzata.
In via istruttoria: Si chiede che il Giudice i) ordini, ai sensi dell'art. 210 cpc, nonché ex all'art. 119 TUB, l'esibizione di tutta la documentazione inerente il rapporto dedotto in giudizio. ii) ordini alla di esibire, ex art. 210 cpc, tutte le somme che la ha CP_1 Parte_1 corrisposto alla sua dante causa.
Conclusioni per parte convenuta:
Preliminarmente: Revocare il provvedimento di sospensione dell'esecutorietà del titolo adottato in data 24/31 maggio 2024 - oggetto di tempestivo reclamo – in quanto adottato in totale assenza dei suoi presupposti. Nel merito: Rigettare l'opposizione avversaria giacché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Trattasi di opposizione ad atto di precetto notificato da a CP_1
per il pagamento di euro 703.250,76 Parte_1
quale residuo debito derivante da contratto di mutuo stipulato tra l'odierna opponente e Intesa SanPaolo Spa.
La società opponente eccepisce la carenza di legittimazione attiva di CP_1
n quanto soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 TUB, nonché
[...]
l'illegittimità della decadenza del beneficio del termine operata dalla creditrice in quanto il mancato pagamento di due rate era dipeso da un comportamento illegittimo della Banca mutuante, nello specifico lo storno dei pagamenti effettuati dalla e la chiusura dell'accesso al fido e al “castelletto Parte_1
bancario”.
A detta dell'attore il comportamento illegittimo della che ha comportato CP_2
la risoluzione del contratto di mutuo per mancato pagamento delle rate,
avrebbe come conseguenza la nullità della risoluzione in quanto il ritardo del pagamento non avrebbe le caratteristiche espressamente indicate nell'art. 40
del Testo Unico Bancario.
a replicato, quanto all'asserita carenza di legittimità attiva per CP_1
mancanza di iscrizione dell'albo di cui all'art. 106 TUB, che il soggetto iscritto nell'albo può operare, quanto alla fase operativa di riscossione, avvalendosi di soggetti non iscritti all'albo, come nel caso qui trattato. Secondo l'opposta, nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione è
legittima una strutturazione trilaterale che veda coinvolti la SPV cessionaria di un credito, un iscritto all'albo di cui all'art. 106 TUB e un ulteriore CP_3
soggetto al quale sia da questi delegato lo svolgimento di talune attività relative alla gestione, amministrazione e recupero (giudiziale o stragiudiziale) dei crediti ceduti.
Quanto al comportamento della banca mutuante, la convenuta in relazione alla decadenza del beneficio del termine rileva che non vi è prova del mancato pagamento di sole due rate né del comportamento illegittimo di Intesa
SanPaolo Spa.
Il Tribunale, letti gli atti ed esaminati i documenti di causa rileva quanto segue.
Il tema del requisito della iscrizione nell'albo di cui all'art. 106 TUB è
ampiamente dibattuto in giurisprudenza, tanto che entrambe le parti hanno allegato diverse sentenze a favore del proprio orientamento ed a supporto delle proprie domande.
La legge 130/1999 riserva un ruolo fondamentale alle società incaricate del recupero deli crediti cartolarizzati (servicer); detti soggetti devono essere iscritti all'albo di cui all'art. 106 TUB;
la legge prevede che solo le banche e intermediari finanziari iscritti all'albo possano svolgere l'attività di riscossione dei crediti ceduti, nonché i servizi di cassa e pagamento (art. 2 comma 3).
Al fine di garantire una maggiore specializzazione e professionalità nella gestione dei crediti cartolarizzati è stato introdotto uno sdoppiamento tra la figura del titolare del credito e quella dell'incaricato del recupero.
La giurisprudenza di merito si è sostanzialmente divisa in due orientamenti.
Un primo orientamento sostiene la nullità del mandato rilasciato dalla società
veicolo alla società di recupero crediti non iscritta all'albo ex art. 106 TUB in quanto l'art. 2 comma 6 della Legge 130/1999 deve essere ritenuto norma imperativa la cui ratio risiede nella tutela dei soggetti che hanno acquistato i titoli emessi dalla società veicolo e pertanto la mancata iscrizione della società
di recupero crediti nell'albo viene considerata difetto di rappresentanza con conseguente nullità della procura e mancanza di potere di procedere alla riscossione dei crediti.
Un secondo orientamento nega la nullità del mandato e legittima le società di recupero crediti a procedere con la riscossione stante il fatto che non considera l'art. 2 comma 6 della Legge 130/1999 norma imperativa.
Con l'ordinanza n. 7243 del 18 marzo 2024 la Corte di Cassazione, sez. III
civile, si è espressa sul tema della legittimazione di società non iscritte all'albo di cui all'art. 106 TUB ad agire per la riscossione di crediti ceduti nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione e ha concluso per la validità del conferimento dell'incarico di recupero, anche forzoso, a tali società (special servicer).
Gli Ermellini ritengono destituita di fondamento l'interpretazione di parte della dottrina e della giurisprudenza che vede nullo il conferimento dell'incarico di recupero stante l'imperatività e inderogabilità delle norme che prevedono l'iscrizione all'albo per il recupero dei crediti cartolarizzati (ex ar.
2. Comma 6 Legge 130/1999) in quanto norme poste a presidio di interessi pubblicistici con conseguente nullità, sotto il profilo civilistico, degli atti di riscossione compiuti in loro violazione.
Il motivo di quanto asserito dai giudici di Cassazione risiede nel fatto che qualsiasi disposizione di legge presenta profili di interesse pubblico, non per questo qualsiasi norma ha carattere imperativo;
solo le norme che attengono a “preminenti interessi generali della collettività” o “valori giuridici fondamentali”
possono considerarsi imperative, mentre nel caso del TUB o del TUF il mero riferimento alla rilevanza economica non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta la serie di disposizioni in essi contenute.
Inoltre la Suprema Corte ha spiegato che le succitate norme attengono esclusivamente alla regolamentazione amministrativa del settore bancario non avendo in alcun modo valenza civilistica ed ha concluso che “dall'omessa
iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato
della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale
mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di
vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del T.U.B.).”
Il Tribunale qui chiamato a decidere ritiene di doversi uniformare all'orientamento dei giudici della Corte di Cassazione peraltro riconfermato con successive ordinanza n. 12007 del 3.5.2024 Sez. III;
sottolineando l'importanza della distinzione tra la regolamentazione amministrativa e le conseguenze negoziali delle condotte degli operatori, in modo da garantire la stabilità delle operazioni finanziarie e la tutela degli interessi coinvolti.
La Suprema Corte ha sottolineato che l'omessa iscrizione all'albo può avere conseguenze sul rapporto con l'autorità di vigilanza o su eventuali profili penalistici. La mancata iscrizione rimane senza dubbio un aspetto rilevante dal punto di vista della regolamentazione e della vigilanza, ma non incide direttamente sulla validità degli atti compiuti dalla società special servicer.
Quanto al comportamento della mutuante in relazione alla decadenza del beneficio del termine, parte attrice ha prodotto solamente una scheda contabile da cui risultano due pagamenti stornati, peraltro seguiti da altro pagamento
“accettato”, da tale documentazione non si può evincere il motivo dello storno né il fatto che la abbia risolto il contratto e, conseguentemente, fatto CP_2
decadere la società attrice dal beneficio del termine.
Non si ritiene ammissibile la richiesta di ordinare a i produrre CP_1
la documentazione relativa al rapporto di cui al presente giudizio né i versamenti effettuati alla mutuante in quanto trattasi di documentazione che dovrebbe essere nella disponibilità dell'opponente.
Alla luce di quanto sopra esposto le domande di parte attrice sono infondate e non possono essere accolte.
Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate in via forfettaria in quanto molto dibattuto il tema della mancata iscrizione all'albo ex art. 106 TUB
dei soggetti incaricati della riscossione dei crediti cartolarizzati come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione di Parte_1
- revoca la sospensione del titolo esecutivo
- condanna in persona del proprio Parte_1
legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di elle spese di lite CP_1
che si quantificano forfettariamente in € 3.000,00 per competenze, oltre R.F.
15%, cpa ed iva se dovuta.
Così deciso in Lodi il 5 marzo 2025.
Il G.O.P.
Dott.ssa Paola Maria Redini
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
* * * * *
Il Tribunale di Lodi in composizione monocratica, nella persona del G.O.P.
Dott.ssa Paola Maria Redini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 77 /2024 del Ruolo Generale
Tra
con l'Avv. GORGOGLIONE Parte_1
PIETRO
Parte attrice
E
con l'Avv. CARIMATI FILIPPO CP_1
Parte convenuta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si premette che la presente sentenza viene redatta ai sensi della legge
69/2009 ossia contiene “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (art. 132, n. 4), “la succinta esposizione dei fatti di causa e delle ragioni giuridiche della decisione” (art. 118 disp. att.), anche con riferimento a precedenti conformi. Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
itava in giudizio innanzi al Tribunale di Lodi er ivi sentir,
[...] CP_1
previa concessione della sospensione della esecutività del titolo, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di l'inesistenza CP_1
del diritto ad agire nei confronti dell'attore.
Si costituiva in giudizio parte convenuta chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Depositate le memorie ex art. 171 cpc, senza necessità di istruttoria alcuna, il giudice fissava udienza ex art. 189 cpc e la causa veniva trattenuta in decisione.
Il Tribunale sospendeva l'esecutività del titolo in attesa della decisione.
Conclusioni per parte attrice:
L'opponente, riportandosi a tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito, nonché -disattesa ogni istanza e/o eccezione di parte avversa – chiede Nel merito
Accettare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, la carenza di legittimazione attiva dell'opposta e, per l'effetto, dichiarare che non ha diritto di procedere ad esecuzione CP_1 forzata, con tutte le conseguenze di legge.
In ogni caso Accettare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, e in particolare in ragione dell'illegittima decadenza dal beneficio del termine operata dalla dante causa dell'opposta, della violazione dell'art. 40 del TUB e/o dell'illegittimo comportamento della dante causa dell'opposta, che non CP_1 ha diritto di procedere ad esecuzione forzata.
In via istruttoria: Si chiede che il Giudice i) ordini, ai sensi dell'art. 210 cpc, nonché ex all'art. 119 TUB, l'esibizione di tutta la documentazione inerente il rapporto dedotto in giudizio. ii) ordini alla di esibire, ex art. 210 cpc, tutte le somme che la ha CP_1 Parte_1 corrisposto alla sua dante causa.
Conclusioni per parte convenuta:
Preliminarmente: Revocare il provvedimento di sospensione dell'esecutorietà del titolo adottato in data 24/31 maggio 2024 - oggetto di tempestivo reclamo – in quanto adottato in totale assenza dei suoi presupposti. Nel merito: Rigettare l'opposizione avversaria giacché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Trattasi di opposizione ad atto di precetto notificato da a CP_1
per il pagamento di euro 703.250,76 Parte_1
quale residuo debito derivante da contratto di mutuo stipulato tra l'odierna opponente e Intesa SanPaolo Spa.
La società opponente eccepisce la carenza di legittimazione attiva di CP_1
n quanto soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 TUB, nonché
[...]
l'illegittimità della decadenza del beneficio del termine operata dalla creditrice in quanto il mancato pagamento di due rate era dipeso da un comportamento illegittimo della Banca mutuante, nello specifico lo storno dei pagamenti effettuati dalla e la chiusura dell'accesso al fido e al “castelletto Parte_1
bancario”.
A detta dell'attore il comportamento illegittimo della che ha comportato CP_2
la risoluzione del contratto di mutuo per mancato pagamento delle rate,
avrebbe come conseguenza la nullità della risoluzione in quanto il ritardo del pagamento non avrebbe le caratteristiche espressamente indicate nell'art. 40
del Testo Unico Bancario.
a replicato, quanto all'asserita carenza di legittimità attiva per CP_1
mancanza di iscrizione dell'albo di cui all'art. 106 TUB, che il soggetto iscritto nell'albo può operare, quanto alla fase operativa di riscossione, avvalendosi di soggetti non iscritti all'albo, come nel caso qui trattato. Secondo l'opposta, nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione è
legittima una strutturazione trilaterale che veda coinvolti la SPV cessionaria di un credito, un iscritto all'albo di cui all'art. 106 TUB e un ulteriore CP_3
soggetto al quale sia da questi delegato lo svolgimento di talune attività relative alla gestione, amministrazione e recupero (giudiziale o stragiudiziale) dei crediti ceduti.
Quanto al comportamento della banca mutuante, la convenuta in relazione alla decadenza del beneficio del termine rileva che non vi è prova del mancato pagamento di sole due rate né del comportamento illegittimo di Intesa
SanPaolo Spa.
Il Tribunale, letti gli atti ed esaminati i documenti di causa rileva quanto segue.
Il tema del requisito della iscrizione nell'albo di cui all'art. 106 TUB è
ampiamente dibattuto in giurisprudenza, tanto che entrambe le parti hanno allegato diverse sentenze a favore del proprio orientamento ed a supporto delle proprie domande.
La legge 130/1999 riserva un ruolo fondamentale alle società incaricate del recupero deli crediti cartolarizzati (servicer); detti soggetti devono essere iscritti all'albo di cui all'art. 106 TUB;
la legge prevede che solo le banche e intermediari finanziari iscritti all'albo possano svolgere l'attività di riscossione dei crediti ceduti, nonché i servizi di cassa e pagamento (art. 2 comma 3).
Al fine di garantire una maggiore specializzazione e professionalità nella gestione dei crediti cartolarizzati è stato introdotto uno sdoppiamento tra la figura del titolare del credito e quella dell'incaricato del recupero.
La giurisprudenza di merito si è sostanzialmente divisa in due orientamenti.
Un primo orientamento sostiene la nullità del mandato rilasciato dalla società
veicolo alla società di recupero crediti non iscritta all'albo ex art. 106 TUB in quanto l'art. 2 comma 6 della Legge 130/1999 deve essere ritenuto norma imperativa la cui ratio risiede nella tutela dei soggetti che hanno acquistato i titoli emessi dalla società veicolo e pertanto la mancata iscrizione della società
di recupero crediti nell'albo viene considerata difetto di rappresentanza con conseguente nullità della procura e mancanza di potere di procedere alla riscossione dei crediti.
Un secondo orientamento nega la nullità del mandato e legittima le società di recupero crediti a procedere con la riscossione stante il fatto che non considera l'art. 2 comma 6 della Legge 130/1999 norma imperativa.
Con l'ordinanza n. 7243 del 18 marzo 2024 la Corte di Cassazione, sez. III
civile, si è espressa sul tema della legittimazione di società non iscritte all'albo di cui all'art. 106 TUB ad agire per la riscossione di crediti ceduti nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione e ha concluso per la validità del conferimento dell'incarico di recupero, anche forzoso, a tali società (special servicer).
Gli Ermellini ritengono destituita di fondamento l'interpretazione di parte della dottrina e della giurisprudenza che vede nullo il conferimento dell'incarico di recupero stante l'imperatività e inderogabilità delle norme che prevedono l'iscrizione all'albo per il recupero dei crediti cartolarizzati (ex ar.
2. Comma 6 Legge 130/1999) in quanto norme poste a presidio di interessi pubblicistici con conseguente nullità, sotto il profilo civilistico, degli atti di riscossione compiuti in loro violazione.
Il motivo di quanto asserito dai giudici di Cassazione risiede nel fatto che qualsiasi disposizione di legge presenta profili di interesse pubblico, non per questo qualsiasi norma ha carattere imperativo;
solo le norme che attengono a “preminenti interessi generali della collettività” o “valori giuridici fondamentali”
possono considerarsi imperative, mentre nel caso del TUB o del TUF il mero riferimento alla rilevanza economica non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta la serie di disposizioni in essi contenute.
Inoltre la Suprema Corte ha spiegato che le succitate norme attengono esclusivamente alla regolamentazione amministrativa del settore bancario non avendo in alcun modo valenza civilistica ed ha concluso che “dall'omessa
iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato
della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale
mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di
vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del T.U.B.).”
Il Tribunale qui chiamato a decidere ritiene di doversi uniformare all'orientamento dei giudici della Corte di Cassazione peraltro riconfermato con successive ordinanza n. 12007 del 3.5.2024 Sez. III;
sottolineando l'importanza della distinzione tra la regolamentazione amministrativa e le conseguenze negoziali delle condotte degli operatori, in modo da garantire la stabilità delle operazioni finanziarie e la tutela degli interessi coinvolti.
La Suprema Corte ha sottolineato che l'omessa iscrizione all'albo può avere conseguenze sul rapporto con l'autorità di vigilanza o su eventuali profili penalistici. La mancata iscrizione rimane senza dubbio un aspetto rilevante dal punto di vista della regolamentazione e della vigilanza, ma non incide direttamente sulla validità degli atti compiuti dalla società special servicer.
Quanto al comportamento della mutuante in relazione alla decadenza del beneficio del termine, parte attrice ha prodotto solamente una scheda contabile da cui risultano due pagamenti stornati, peraltro seguiti da altro pagamento
“accettato”, da tale documentazione non si può evincere il motivo dello storno né il fatto che la abbia risolto il contratto e, conseguentemente, fatto CP_2
decadere la società attrice dal beneficio del termine.
Non si ritiene ammissibile la richiesta di ordinare a i produrre CP_1
la documentazione relativa al rapporto di cui al presente giudizio né i versamenti effettuati alla mutuante in quanto trattasi di documentazione che dovrebbe essere nella disponibilità dell'opponente.
Alla luce di quanto sopra esposto le domande di parte attrice sono infondate e non possono essere accolte.
Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate in via forfettaria in quanto molto dibattuto il tema della mancata iscrizione all'albo ex art. 106 TUB
dei soggetti incaricati della riscossione dei crediti cartolarizzati come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione di Parte_1
- revoca la sospensione del titolo esecutivo
- condanna in persona del proprio Parte_1
legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di elle spese di lite CP_1
che si quantificano forfettariamente in € 3.000,00 per competenze, oltre R.F.
15%, cpa ed iva se dovuta.
Così deciso in Lodi il 5 marzo 2025.
Il G.O.P.
Dott.ssa Paola Maria Redini