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Sentenza 24 giugno 2024
Sentenza 24 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 24/06/2024, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione lavoro
così composta:
dr. Maria Lorena Papait Presidente
dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera rel.
dr. Nicoletta Taiti Consigliera
nella causa iscritta al n. 318 / 2023 RG
promossa da
A FAVORE DEI Parte_1 Parte_2
[...]
Avv. Roberto Pessi, Francesco Giammaria appellante
contro
dr. Controparte_1
Avv. Gianfrancesco Garattoni, Filippo Tomassoli appellato
avente ad oggetto: appello della sentenza n. 822 / 2022 del Tribunale di Firenze quale giudice del lavoro, pubblicata il
30.11.2022
all'udienza del 16 aprile 2024 con lettura del dispositivo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Questa in sintesi la vicenda controversa, ricostruita sugli atti ed i documenti delle parti.
Il dr. era stato iscritto alla Cassa di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti (CNPADC), e Controparte_1 quindi aveva ottenuto la pensione di vecchiaia dal 1° gennaio 2000.
Su tale pensione, la aveva applicato il contributo di solidarietà con la decorrenza prevista dalle fonti seguenti Pt_1
* art. 22 Regolamento 1.1.2004, oggetto del DM 14 luglio 2004 (quinquennio 2004 / 2009)
pagina 1 di 8 * Delibera dell'assemblea dei delegati n. 4 del 28 ottobre 2008 (quinquennio 2009 – 2013)
* Delibera dell'assemblea dei delegati n. 3 del 27 giugno 2013 (quinquennio 2014 – 2018)
* Delibera dell'assemblea dei delegati n. 10 del 29 novembre 2017 (quinquennio 2019 – 2023).
Con ricorso al Tribunale di Firenze, notificato il 21 aprile 2022, il dr. aveva convenuto la Controparte_1 Pt_1 chiedendo di dichiarare il contributo illegittimo, per lesione dei suoi diritti quesiti sulla misura del trattamento pensionistico, nonché fondato su atti regolamentari della contrari a legge, come stabilito da giurisprudenza ormai Pt_1 consolidata, concludendo nel senso che da un lato la fosse condannata alla restituzione del trattenute operate nei Pt_1 suoi confronti nel passato.
Il Tribunale, con la decisione impugnata, aveva dichiarato la tenuta al versamento della pensione senza alcuna Pt_1 trattenuta a titolo di contributo di solidarietà, con condanna a restituire al ricorrente le trattenute già operate, nei limiti della prescrizione decennale, oltre interessi dalle singole mensilità al saldo, con condanna della alle spese di lite. Pt_1
La aveva appellato la sentenza con 3 motivi, chiedendone in tesi la riforma integrale con rigetto della domanda del Pt_1 pensionato ed in ipotesi la riforma parziale in punto di prescrizione.
Il dr. si era costituito, chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
Su richiesta del Collegio, in vista della presente decisione entrambe le parti avevano depositato note sintetiche a precisazione del nucleo delle fondamentali questioni giuridiche devolute in appello
§§§
Motivo 1)
Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 D. Lgvo n. 509/1994, in combinato disposto con l'art. 22 Regolamento di disciplina del regime previdenziale della , e con le delibere della del 28 ottobre 2008 e del 27 giugno Pt_1 Pt_1
2013, dell'art. 3 comma 12 L. n. 335/1995 (così come modificato dall'art. 1, comma 763, L. n. 296/2006 ed autenticamente interpretato dall'art. 1, co. 488 della L. n. 147/2013, dell'art. 24, comma 24, D.L. n. 201/2011, conv. in L. 214/2011, dell'art. 115 cpc e degli artt. 3, 23 e 38 Cost.
Motivo 2)
Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 488 della L. n. 147/2013, dell'art. 3 comma 12 L. 335/1995, dell'art. 2 D. Lgvo n. 509/1994 in combinato disposto con l'art. 22 Regolamento di disciplina del regime previdenziale della , e con le delibere della del 28 ottobre 2008 e del 27 giugno 2013 Pt_1 Pt_1
Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe errato ritenendo illegittimo il Regolamento di disciplina del regime previdenziale della dal momento che il medesimo non contrastava con alcuna norma primaria, bensì applicava il Pt_1 complesso sistema normativo, composto da:
pagina 2 di 8 - art. 2 D. Lgvo n. 509/1994, secondo il quale le associazioni / fondazioni hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta
- art. 3 comma 12 L. n. 335/1995 (secondo il quale nel rispetto dell'autonomia normativa del D. Lgvo n. 509/1994, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio la stabilità della gestione si riconduce ad un arco temporale non inferiore a 15 anni;
sono adottati dalle enti medesimi provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento, e di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate prima della introduzione delle modifiche derivanti da tali provvedimenti), come modificato dall'art 1 comma 766 L. 296/2006 (secondo il quale la stessa autonomia normativa non era limitata alle tipologie di provvedimenti su aliquote, coefficienti e criteri di determinazione previsti in precedenza, bensì era ampliata a tutti i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine riferito ad un narco temporale non inferiore a 30 anni, tenendo presente il principio del pro-rata nonché criteri di gradualità ed equità fra generazioni), come autenticamente interpretato dall'art 1 comma 488 L. 147/2013 (secondo il quale, l'art. 1 comma 763 L. 296/2006 si interpretava nel senso che gli atti di autonomia normativa approvati dai ministeri vigilanti prima dell'entrata in vigore di quest'ultima legge erano legittimi ed efficaci purché fossero finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine)
- e, più in generale, dalle norme dell'intero ordinamento previdenziale italiano.
Inoltre, la sentenza aveva violato i seguenti principi consolidati:
* il diritto a pensione può essere limitato dalla legge, anche quando già maturato e con pagamenti già in corso;
* le norme autonome degli enti previdenziali privatizzati hanno forza di legge, e non soltanto regolamentare, e come tali possono limitare il diritto soggettivo alla pensione;
* come unico limite dell'ordinamento, il contributo di solidarietà sulla pensione può essere sottoposto alla verifica giudiziale di ragionevolezza (che invece in concreto il Tribunale non aveva svolto);
* il contributo di solidarietà appartiene ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico, e quindi rientra fra i provvedimenti dell'art. 3 comma 12 L. n. 335/1995.
Insomma, l'errore fondamentale compiuto dal Tribunale consisteva nell'aver trascurato che l'autonomia riconosciuta per legge agli enti previdenziali consentiva loro di imporre contributi di solidarietà sulle pensioni purché rispettassero il criterio di ragionevolezza, unico limite dall'intero ordinamento previdenziale quanto al potere di limitare nel quantum il diritto soggettivo a pensione, anche quando in sé già definitivo.
Di conseguenza, era legittimo l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della oggetto del Pt_1
DM 2004 che aveva introdotto il contributo di solidarietà, ribadito nelle delibere del 2008 e successive - adottate quando l'art. 3 comma 12 era già stato modificato dalla legge n. 296/2006, che aveva ampliato contenuto dei poteri di autonomia normativa, e nel vigore delle quali era stata liquidata la pensione dell'appellato, con decorrenza da gennaio 2000 - non pagina 3 di 8 violando direttamente alcuna norma primaria ed, al contrario, realizzando l'intento normativo di consentire agli stessi enti previdenziali di adottare provvedimenti per salvaguardare l'equilibrio finanziario di lungo termine.
In altri termini, in seguito alla modifica dell'art. 3 comma 12 cit. attuata nel 2006, gli enti previdenziali potevano adottare non solo i provvedimenti strettamente inerenti la misura della pensione, bensì tutti quelli necessari per salvaguardare l'equilibrio di bilancio di lungo termine, compreso quindi il contributo di solidarietà.
In proposito, considerato attentamente il quadro normativo in continua evoluzione, per le delibere della successive Pt_1 al 2007 (quali quelle che nel caso in esame regolavano la pensione dell'appellato) la recente giurisprudenza di merito aveva ritenuto non solo legittimo ma doveroso applicare il contributo di solidarietà.
Si trattava, infatti, di misura finalizzata a raggiungere l'equilibrio di bilancio, come dimostrato dalla documentazione che accompagnava l'adozione delle delibere della le quali palesavano che il medesimo contributo si fondava su calcoli Pt_1 di tipo attuariale e probabilistico, proiettati sulla tenuta nel lungo periodo dei conti della stessa Pt_1
Si trattava del corollario del passaggio del metodo di calcolo delle prestazioni, da retributivo a contributivo, teso a bilanciare gli interessi contrapposti fra pensionati e iscritti ancora attivi, nonché fra iscritti più anziani e iscritti più giovani, per evitare che solo gli effetti negativi della riforma pensionistica ricadessero su questi ultimi, salvaguardando i principi costituzionali di solidarietà e uguaglianza.
In concreto, la misura di tale pensione, deliberata dalla stessa senza il contributo, corrispondeva al principio di Pt_1 ragionevolezza, ed era ispirata altresì a gradualità per realizzare l'equità intergenerazionale.
In proposito, la sentenza 173/2016 della Corte costituzionale relativa al contributo di solidarietà dell'art. 1 comma 486 L.
147/2013 (analogo a quello oggetto del presente giudizio), ne aveva affermata la legittimità sulla base di argomenti sovrapponibili a quelli qui richiamati, quanto al concreto operare dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Infatti, anche nel caso in esame, come in quello deciso dalla Corte Cost., il contributo di solidarietà era * straordinario, * di importo contenuto, * operava nel sistema previdenziale della * limitato nel tempo (pur considerando che la Pt_1 Pt_1 doveva tenere conto dell'equilibrio di bilancio in un arco temporale di 50 anni), * finalizzato ad assicurare l'equilibrio di lungo termine e l'equità fra generazioni, migliorando la situazione finanziaria della e, insieme ad altre entrate, Pt_1 concorrendo alla possibilità di fare fronte agli oneri sia attuali sia futuri, * ispirato al criterio di gradualità in relazione sia all'importo della pensione sia alla minore o maggiore incidenza del calcolo retributivo della pensione attraverso l'applicazione di una % crescente ** non incidente su tutti i pensionati ma solo sui beneficiari del trattamento liquidato sul regime retributivo, più favorevole di quello contributivo, * non incidente su pensioni inferiori ad euro 10.629,84 annue
(pensione minima della stessa , * non incidente sulla proporzionalità fra contributi e pensione, riguardando solo la Pt_1 quota calcolata con il sistema retributivo che, per definizione, prescindeva dalla proporzione fra contributi e pensione.
Anche volendo ritenere il contributo di solidarietà una prestazione patrimoniale, oggetto della riserva di legge di cui all'art. 23 Cost., si tratterebbe di una riserva relativa che richiede quindi una normativa di attuazione di fonte secondaria, a fronte del fatto che la normativa primaria (art. 3 comma 12 cit. come modificato dalla L. n. 296/2006) indicava in modo espresso criteri e limiti (necessità di salvaguardare l'equilibrio finanziario di lungo termine, tenendo conto del principio pagina 4 di 8 del pro rata e dei criteri di gradualità ed equità fra generazioni), nonché i relativi controlli a limitazione dell'autonomia normativa (necessaria approvazione da parte dei vigilanti, art. 3 D. Lgvo n. 509/1992). CP_2
Infine, con l'art 24 comma 24 DL n. 201/2011, si era chiarito, in modo univoco e definitivo, che il contributo di solidarietà era misura adottata dagli enti previdenziali nell'esercizio della loro autonomia di gestione, doverosa al fine di assicurare l'esigenza dell'equilibrio finanziario di lungo termine, secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di 50 anni.
Secondo il Collegio, i motivi 1) e 2) vanno trattati in modo congiunto, per essere respinti.
Le complesse questioni di diritto oggetto dei primi due motivi sono sviluppate nell'atto di appello in modo vasto e approfondito, con richiamo a numerosa giurisprudenza di merito che li ha recepiti.
Ma le stesse questioni si scontrano con la consolidata giurisprudenza di legittimità che ritiene il contributo di solidarietà illegittimo, a prescindere che riguardi pensioni liquidate con decorrenza anteriore o successiva al 1° gennaio 2007.
Tale soluzione è stata ribadita ancora con le recentissime ordinanze della sezione lavoro, Cass. n. 7489/2024 e n.
6170/2024, che hanno respinto i ricorsi della in tema di contributo di solidarietà ai sensi Controparte_3 dell'art. 380 bis ultimo comma cpc (norma che regola il nuovo procedimento per la decisione accelerata in sede di legittimità dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati).
La sintetica motivazione delle ordinanze di legittimità ora richiamate risolve quindi anche il caso in esame, concludendo Co per la illegittimità del contributo di solidarietà applicato dalla Cassa dottori commercialisti, con argomenti validi per le pensioni liquidate con decorrenza sia anteriore che successiva all'anno 2007.
In particolare, richiamando e sviluppando il precedente orientamento (a partire da Cass. n.25212/09, seguita da n.31875 e
32595 del 2018, n.20 e 423 e 603 e 982 e 16814 del 2019, n.28054/20, n.6897 e 29535 del 2022), le ordinanze 2024 ora citate hanno ribadito che:
- l'autonomia regolamentare della è stabilita nei limiti dell'art.3, co.12 L. n. 335/95, ovvero con riguardo a Pt_1 variazioni delle aliquote contributive, riparametrazione dei coefficienti di rendimento e, in ultimo, a ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico. Esula da tale novero qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale, nella specie, l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca - a prescindere dal "criterio di determinazione del trattamento pensionistico" - la previsione di una trattenuta a titolo di
"contributo di solidarietà" sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti;
- il contributo di solidarietà, anche sulla base di quanto affermato da Corte Cost. con sentenza n. 173/16, ha natura di prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell'art. 23 Cost., ed è dunque sottoposto alla riserva di legge;
- l'art. 1 comma 488 L. n.147/13, da un lato, pone quale condizione di legittimità degli atti adottati dagli enti previdenziali la loro finalizzazione ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, avente carattere provvisorio e limitato nel tempo;
dall'altro lato, trattandosi di norma di interpretazione autentica, riguardante provvedimenti che abbiano inciso sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, non attiene alla materia in esame.
pagina 5 di 8 Tali assunti sono stati confermati da Cass. n. 36001/22 anche quanto alle trattenute operate per il secondo quinquennio di applicabilità del contributo di solidarietà.
La aveva affermato che, dopo la modifica apportata all'art.3 comma 12 L. n.335/95 dall'art.1 comma 763 L. n. Pt_1
296/06, era venuto meno il numero chiuso degli interventi adottabili dalla in sede regolamentare. Ma – come già Pt_1 sottolineato dalle citate pronunce – la base giuridica dell'art.22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC risiedeva nel testo dell'art. 3 comma 12 L. n. 335/95 previgente la modifica apportata nel 2006.
A ogni modo, pur volendo prescindere dal precedente testo dell'art. 3 comma 12 L. n.335/95, e considerando solo il nuovo testo della norma, la Cassazione (n. 31875/18) aveva ugualmente chiarito che l'attuale formulazione dell'art. 3 comma 12 L. n.335/95 non attribuisce alla il potere di istituire un contributo di solidarietà, poiché esso è Pt_1 incompatibile con il sistema del pro rata su cui si è limitata ad incidere la novella dell'art. 1 comma 763 L. n.296/06.
I motivi della non erano in grado di confutare la statuizione centrale, più volte ribadita dalla Cassazione, secondo Pt_1 cui la norma di interpretazione autentica di cui all'art.1, comma 488 L. n.147/13, pone come condizione di legittimità degli atti adottati dagli enti previdenziali che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine.
Ma sicuramente tale finalità non caratterizza il contributo straordinario di solidarietà in oggetto, proprio perché esso ha carattere provvisorio e limitato nel tempo (Cass. n. 31875/2018; n. 6702/2016).
La infine, cita a sostegno l'art. 24, comma 24, lett. b) DL n. 201/11 conv. in L. n. 214/11, che prevede un Pt_1 contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, per il caso di inerzia delle Casse nell'adozione delle misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche. Quindi, come sottolineato nella sentenza costituzionale n.173/16, la norma conferma che il contributo di solidarietà è sottoposto alla riserva di legge in quanto ha natura di prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell'art.23 Cost. Ne consegue che il suddetto richiamo normativo certamente non dimostra la legittimità della istituzione del diverso contributo di solidarietà di cui qui si discute, effettuata con l'art.22 del Regolamento e non con una norma di legge.
Motivo 3) Durata quinquennale del termine di prescrizione
Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere decennale il termine di prescrizione relativo al diritto del pensionato di ripetere i contributi di solidarietà trattenuti sulla sua pensione.
L'art. 2948 n. 4) cc rendeva quinquennale la prescrizione del contributo di solidarietà, quale trattenuta in aliquota fissa su una pensione già determinata, e non come operazione di ricalcolo del singolo rateo di pensione in ordine ai criteri di determinazione. La pensione era un pagamento da effettuare in modo periodico, e che quindi come tale rientrava nella previsione del termine quinquennale, mentre il contributo di solidarietà era una somma liquida, quale mera percentuale della pensione facilmente computabile dall'interessato e risultante dai relativi cedolini mensili.
Invece, non si applicava la giurisprudenza di legittimità richiamata dal Tribunale, secondo la quale il termine ordinario di prescrizione era riferito ai crediti sorti per effetto della contestazione della misura della pensione. Nei giudizi relativi alla legittimità del contributo di solidarietà, e quindi al diritto del pensionato di ripetere quelli trattenuti qualora illegittimi, non si discuteva della misura della pensione, bensì di somme determinate che erano state trattenute mese per mese con pagina 6 di 8 espressa indicazione nei relativi cedolini. la ripetizione esercitata dal pensionato era quindi un diritto determinato e già azionabile, che l'interessato avrebbe potuto agire già dal mese successivo a quello del rateo di pensione ridotto del medesimo contributo.
Al medesimo risultato si giungeva in applicazione analogica dell'art. 47 bis DPR 639/1970, che seppur espressamente CP_ riferito alle pensioni poteva essere utilizzato anche alle pensioni degli enti previdenziali, dal momento che anche per gli enti privatizzati era rimasto fermo il carattere obbligatorio delle pensioni e il carattere pubblico del fine istituzionale e delle medesime Casse.
Ciò premesso, poiché in concreto il primo atto interruttivo della prescrizione coincideva con la notifica del ricorso introduttivo del 21 aprile 2022, mentre la trattenuta era in corso da anni, la affermava che, applicato del termine Pt_1 quinquennale, il preteso diritto alla restituzione si sarebbe comunque estinto quanto alle somme già trattenute prima del
21 aprile 2017 (invece che del 21 aprile 2012, come erroneamente stabilito dal Tribunale in applicazione del termine decennale).
Secondo il Collegio, il motivo 3) è infondato.
La giurisprudenza di legittimità - sviluppata anche in tema di contributi di solidarietà della Controparte_3
superando tutti gli argomenti anche qui ribaditi nell'appello – si è negli anni consolidata nel senso della
[...] durata decennale del termine di prescrizione (da ultimo Cass. n. 6170/2024, n. 449/2023, n. 688/2023, n. 4604/2023, n.
31527/2022).
In particolare, il termine decennale riguarda i ratei delle prestazioni pensionistiche non liquidati a favore del pensionato, mentre quello quinquennale riguarda invece i ratei già liquidati. Con la decisiva precisazione terminologica che, nella materia in esame, la “liquidità del credito” non intende secondo la nozione comune dell'art 1282 cc, bensì quale messa a disposizione dell'avente diritto delle medesime somme, condizione propria del procedimento di contabilità conclusiva dell'iter amministrativo di spesa, ed in particolare del passaggio successivo alla liquidazione dell'importo. Quindi, nonostante che l'importo del contributo di solidarietà trattenuto sulla pensione fosse definito, una volta ritenuto che tale trattenuta era illegittima e quindi da restituire, nell'accezione in esame non si trattava di crediti “liquidi” del pensionato, e di conseguenza, il diritto alla loro ripetizione era soggetto a prescrizione decennale.
Spese di lite e Contributo Unificato
Le spese di lite di secondo grado seguono la soccombenza, liquidate nell'ambito dello scaglione di valore indeterminabile di complessità bassa, e distratte in favore dei procuratori dell'appellato che si sono dichiarati antistatari. Nei confronti della parte appellante, soccombente in toto, vanno dichiarati i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, respinge l'appello e conferma la sentenza appellata pagina 7 di 8 Condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite di secondo grado, liquidate in €. 3.473,00, oltre spese generali 15%, Iva e Cpa - da distrarre in favore dei procuratori antistatari Gianfrancesco Garattoni e Filippo Tomassoli.
Dichiara che nei confronti della parte appellante sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
Firenze, 16 aprile 2024.
La Consigliera est. La Presidente
dr. Roberta Santoni Rugiu dr. Maria Lorena Papait
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