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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/04/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 17520/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice Rel. dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 17520/2024 promossa da:
Controparte_1
e
Controparte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. LISAI GIOVANNI che li rappresenta e difende ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Controparte_1 Controparte_2
03/06/2006.
Dal matrimonio è nata una figlia: il 03/06/2010. Per_1
Con ricorso depositato il 17/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pagina 1 di 6 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c., alla luce delle conclusioni congiunte precisate nel corso dell'udienza del 9/4/2025.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . Controparte_1 Controparte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
Dichiara la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
Dispone che la SI.ra ed il SI. eserciteranno congiuntamente la Controparte_1 Controparte_2
responsabilità genitoriale sulla figlia minore che rimarrà affidata ad entrambi ma con collocazione Per_1
e residenza stabile presso la madre. Le decisioni afferenti a questioni di ordinaria amministrazione saranno prese ed attuate disgiuntamente da ciascun coniuge.
Dà atto che i coniugi danno atto di aver già diviso, mediante l'elevazione di un muro (unitamente ai conseguenti allacciamenti elettrici ed idraulici), le due distinte unità immobiliari in premessa descritte nel ricorso, oggi costituenti un'unica abitazione. Le spese per l'esecuzione dei lavori sono state poste a totale carico del SI. . CP_2
Dà atto che conseguentemente ai lavori di cui al punto che precede, i coniugi convengono la seguente assegnazione di immobili in favore di ciascuno di essi:
-l'abitazione sita di Via Amendola, n. 12 piano 2-S1, censita al NCEU presso il Comune di BEINASCO
(TO) al foglio 8, particella 226, sub 146-147, di proprietà esclusiva del SI. viene Controparte_2
assegnata unitamente agli arredi che la compongono alla SI.ra così come il garage Controparte_1
sito in BEINASCO (TO), Via Pietro Nenni, n. 8/A, di proprietà dei coniugi per pari quota (spese straordinarie al 50% tra i coniugi, ordinarie a carico della SI.ra ; la SI.ra i farà CP_1 CP_1
integralmente carico delle spese ordinarie del predetto immobile sub 146-147, mentre le spese straordinarie saranno ad esclusivo carico del SI. . CP_2
pagina 2 di 6 -l'abitazione sita in Via Amendola, n. 12 piano 2-S1, censita al NCEU presso il Comune di BEINASCO
(TO) al foglio 8, particella 226, s u b 144-145, di proprietà di entrambi i coniugi costituirà, invece, la nuova residenza del SI. La SI.ra si farà integralmente carico delle spese Controparte_2 CP_1
straordinarie del predetto immobile, mentre le spese ordinarie saranno ad esclusivo carico del SI.
. Quest'ultimo potrà utilizzare, facendosi carico integrale dei costi di gestione il box auto sito in CP_2
BEINASCO (TO), Via Amendola, n. 12 piano S1, censita al NCEU presso il Comune di BEINASCO (TO) al foglio 8, particella 226, sub 108, cat C/6.
Dà atto che il contratto di mutuo acceso dai coniugi per l'acquisto dell'immobile di Via Amendola, n. 12 piano 2-S1, censita al NCEU presso il Comune di BEINASCO (TO) al foglio8, particella 226, sub 144-145 continuerà ad essere onorato da entrambi i coniugi per il 50% ciascuno.
Dà atto che i ricorrenti concordemente dichiarano che il cointestato conto corrente bancario n. 13513 dal quale viene attualmente prelevata la rata del contratto di mutuo, verrà estinto entro 60 giorni dal deposito del ricorso. Detta rata a far data dal mese di luglio 2024 viene prelevata dal conto corrente n. 1000/00016740 intestato al solo SI. recentemente costituito presso l'Istituto INTESA SANPAOLO di Controparte_2
Beinasco. Le parti saranno mensilmente onerate dal garantire sul predetto ultimo conto corrente, entro il giorno 30 di ciascun mese, la propria quota di compartecipazione alla rata del mutuo fondiario, oltre alla quota parte di spese di gestione del conto corrente. Il coniuge che si renderà responsabile del ritardo nella corresponsione della propria quota (sia essa riferita al mutuo, oppure ai costi di gestione), si farà integralmente carico, con sostanze proprie, di eventuali sanzioni, more ed interessi, manlevando il coniuge adempiente.
Dà atto che consapevoli della particolare importanza – per la serena ed equilibrata crescita psicofisica della figlia – del mantenimento di uno stretto rapporto di frequentazione con entrambe le figure genitoriali, i ricorrenti si impegnano a collaborare tra loro nel modo più ampio possibile per consentire l'attuazione di tale finalità. Anche a tal fine i ricorrenti concordano di non coinvolgerla per un periodo di almeno dodici mesi in nuove relazioni sentimentali, previo accordo sulle modalità di comunicazione nel momento in cui uno dei due genitori dovesse intraprendere una stabile e duratura relazione sentimentale;
Dà atto che rispettando le volontà della minore, il SI. avrà la facoltà di vedere e tenere con sé CP_2
secondo accordi tra i ricorrenti e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità: Per_1
TURNAZIONE ORDINARIA:
-fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita della scuola fino al lunedì mattina quando la riaccompagnerà
a scuola;
pagina 3 di 6 -infrasettimanale: il mercoledì la settimana successiva al week end di competenza del padre;
il martedì ed il mercoledì successivi al fine settimana trascorso con la madre. In entrambe le ipotesi, il padre prenderà con sé la figlia dall'uscita della scuola/centro estivo (ovvero dalle 16:30 qualora presso l'abitazione della madre) fino alle ore 21:00.
-VACANZE NATALIZIE: ad anni alternati la minore trascorrerà dalle ore 18:00 del 24 dicembre fino alle ore 17:00 del 25 dicembre con un genitore e dal 25 dicembre al 26 dicembre ore 21:00 con l'altro genitore.
Ad anni alternati il 30, 31 dicembre e 1 gennaio con un genitore e
5 e 6 gennaio con l'altro.
-VACANZE DI PASQUA: in alternanza tra genitori la domenica di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo.
-VACANZE ESTIVE: nel periodo estivo la minore potrà trascorrere con ciascun genitore tre settimane, di cui due settimane consecutive tra loro;
in tali settimane si attuerà la sospensione del tempo di permanenza con l'altro genitore, mentre nelle altre settimane si osserverà il calendario ordinario, come sopra descritto e la minore, salvo che non frequenti un centro estivo, prolungherà la permanenza con il genitore con il quale ha pernottato o con persona di fiducia di entrambi i genitori, fino alle ore 16:00. Il periodo in cui la minore trascorrerà con i genitori il periodo estivo, dovrà essere concordato entro il 31 maggio di ogni anno.
-altre FESTIVITÀ secondo il criterio dell'alternanza;
-COMPLEANNO DELLA MINORE: previo accordo dei ricorrenti, i compleanni di saranno Per_1
festeggiati dai genitori congiuntamente;
in difetto di accordo, nello stesso giorno dovrà essere consentito a ciascun genitore – anche non collocatario in quel momento – di trascorrere con la figlia una parte della giornata (durante i giorni feriali: merenda ovvero cena.
Durante i giorni festivi: mattina fino alle 16:00 ovvero dalle 16:00 in poi).
-COMPLEANNO DEI GENITORI – FESTA DELLA MAMMA E DEL PAPA' : verrà consentito al genitore festeggiato – anche non collocatario in quel momento – di trascorrere con la figlia una parte della giornata (durante i giorni feriali: merenda ovvero cena. Durante i giorni festivi: mattina fino alle 16:00 ovvero dalle 16:00 in poi). I ricorrenti acconsentono a che la minore, a prescindere dalla collocazione del momento, possa partecipare alla festa che verrà organizzata nel fine settimana successivo.
pagina 4 di 6 I genitori convengono, inoltre, che nei rispettivi periodi di visita o convivenza con la figlia minore, ove si rendesse necessario o opportuno, potranno incaricare propri famigliari o persone di fiducia per la compagnia o custodia della medesima
Tutti i suindicati periodi di visita si intendono suscettibili di variazione, purché debitamente concordata fra i genitori.
Entrambi i genitori si faranno carico del mantenimento, cura, educazione della minore nei periodi in cui ella permane presso ciascuno di essi.
Dispone che il SI. corrisponderà alla SI.ra a decorrere dal mese di CP_2 CP_1
allontanamento dall'abitazione coniugale l'assegno di mantenimento in favore della figlia, quantificato in €
300,00 (trecento/00) mensili. La predetta somma dovrà essere corrisposta entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese e sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Per quanto concerne il pagamento delle spese extra assegno di mantenimento i coniugi richiamano integralmente le disposizioni e le modalità di cui al Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c. del Tribunale di TORINO, derogando allo stesso in ordine alle spese relative ai centri estivi (rispetto ai quali i genitori concordano fin da ora la frequenza e la compartecipazione alla spesa). Le spese extra assegno verranno suddivise al 50% tra i coniugi.
Dà atto che il SI. dichiara di rinunciare all'assegno unico, ovvero eventuali futuri emolumenti CP_2
analoghi e/o in sostituzione, autorizzando ora e per sempre la SI.ra percepire il 100% dello CP_1
stesso.
Dà atto che il veicolo FIAT 500L Tg. GC967HW intestato alla SI.ra verrà alla medesima CP_1
definitivamente assegnato in piena proprietà, mentre il veicolo JEEP COMPASS Tg. GF109NC intestato alla SI.ra errà definitivamente assegnato in piena proprietà al SI. . Ne consegue, CP_1 CP_2
pertanto, che entrambi i coniugi rinunciano al controvalore della quota di proprietà del veicolo assegnato in via definitiva all'altro, dichiarando di farsi, ciascuno per proprio conto, integralmente carico dei costi e degli adempimenti relativi alla voltura degli stessi e di collaborare congiuntamente, ove richiesto, al perfezionamento del presente articolo.
Dà atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla reciprocamente a pretendere a titolo di mantenimento personale. Le sostanze economiche presenti all'interno dei conti correnti intestati esclusivamente a ciascuno di essi si intendono di competenza del solo titolare e non dovranno essere divisi.
pagina 5 di 6 Dà atto che il coniuge che percepisce l'importo integrale delle detrazioni si impegna a far conseguire all'altro coniuge l'importo corrispondente al 50% delle detrazioni fiscali, tutte in essere, obbligandosi a rimborsare la somma con denari propri in caso di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi.
Dà atto che i ricorrenti si prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o carta d'identità della figlia, acconsentendo a concedere reciproca autorizzazione al rilascio del passaporto.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 9/4/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice Rel. dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 17520/2024 promossa da:
Controparte_1
e
Controparte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. LISAI GIOVANNI che li rappresenta e difende ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Controparte_1 Controparte_2
03/06/2006.
Dal matrimonio è nata una figlia: il 03/06/2010. Per_1
Con ricorso depositato il 17/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pagina 1 di 6 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c., alla luce delle conclusioni congiunte precisate nel corso dell'udienza del 9/4/2025.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . Controparte_1 Controparte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
Dichiara la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
Dispone che la SI.ra ed il SI. eserciteranno congiuntamente la Controparte_1 Controparte_2
responsabilità genitoriale sulla figlia minore che rimarrà affidata ad entrambi ma con collocazione Per_1
e residenza stabile presso la madre. Le decisioni afferenti a questioni di ordinaria amministrazione saranno prese ed attuate disgiuntamente da ciascun coniuge.
Dà atto che i coniugi danno atto di aver già diviso, mediante l'elevazione di un muro (unitamente ai conseguenti allacciamenti elettrici ed idraulici), le due distinte unità immobiliari in premessa descritte nel ricorso, oggi costituenti un'unica abitazione. Le spese per l'esecuzione dei lavori sono state poste a totale carico del SI. . CP_2
Dà atto che conseguentemente ai lavori di cui al punto che precede, i coniugi convengono la seguente assegnazione di immobili in favore di ciascuno di essi:
-l'abitazione sita di Via Amendola, n. 12 piano 2-S1, censita al NCEU presso il Comune di BEINASCO
(TO) al foglio 8, particella 226, sub 146-147, di proprietà esclusiva del SI. viene Controparte_2
assegnata unitamente agli arredi che la compongono alla SI.ra così come il garage Controparte_1
sito in BEINASCO (TO), Via Pietro Nenni, n. 8/A, di proprietà dei coniugi per pari quota (spese straordinarie al 50% tra i coniugi, ordinarie a carico della SI.ra ; la SI.ra i farà CP_1 CP_1
integralmente carico delle spese ordinarie del predetto immobile sub 146-147, mentre le spese straordinarie saranno ad esclusivo carico del SI. . CP_2
pagina 2 di 6 -l'abitazione sita in Via Amendola, n. 12 piano 2-S1, censita al NCEU presso il Comune di BEINASCO
(TO) al foglio 8, particella 226, s u b 144-145, di proprietà di entrambi i coniugi costituirà, invece, la nuova residenza del SI. La SI.ra si farà integralmente carico delle spese Controparte_2 CP_1
straordinarie del predetto immobile, mentre le spese ordinarie saranno ad esclusivo carico del SI.
. Quest'ultimo potrà utilizzare, facendosi carico integrale dei costi di gestione il box auto sito in CP_2
BEINASCO (TO), Via Amendola, n. 12 piano S1, censita al NCEU presso il Comune di BEINASCO (TO) al foglio 8, particella 226, sub 108, cat C/6.
Dà atto che il contratto di mutuo acceso dai coniugi per l'acquisto dell'immobile di Via Amendola, n. 12 piano 2-S1, censita al NCEU presso il Comune di BEINASCO (TO) al foglio8, particella 226, sub 144-145 continuerà ad essere onorato da entrambi i coniugi per il 50% ciascuno.
Dà atto che i ricorrenti concordemente dichiarano che il cointestato conto corrente bancario n. 13513 dal quale viene attualmente prelevata la rata del contratto di mutuo, verrà estinto entro 60 giorni dal deposito del ricorso. Detta rata a far data dal mese di luglio 2024 viene prelevata dal conto corrente n. 1000/00016740 intestato al solo SI. recentemente costituito presso l'Istituto INTESA SANPAOLO di Controparte_2
Beinasco. Le parti saranno mensilmente onerate dal garantire sul predetto ultimo conto corrente, entro il giorno 30 di ciascun mese, la propria quota di compartecipazione alla rata del mutuo fondiario, oltre alla quota parte di spese di gestione del conto corrente. Il coniuge che si renderà responsabile del ritardo nella corresponsione della propria quota (sia essa riferita al mutuo, oppure ai costi di gestione), si farà integralmente carico, con sostanze proprie, di eventuali sanzioni, more ed interessi, manlevando il coniuge adempiente.
Dà atto che consapevoli della particolare importanza – per la serena ed equilibrata crescita psicofisica della figlia – del mantenimento di uno stretto rapporto di frequentazione con entrambe le figure genitoriali, i ricorrenti si impegnano a collaborare tra loro nel modo più ampio possibile per consentire l'attuazione di tale finalità. Anche a tal fine i ricorrenti concordano di non coinvolgerla per un periodo di almeno dodici mesi in nuove relazioni sentimentali, previo accordo sulle modalità di comunicazione nel momento in cui uno dei due genitori dovesse intraprendere una stabile e duratura relazione sentimentale;
Dà atto che rispettando le volontà della minore, il SI. avrà la facoltà di vedere e tenere con sé CP_2
secondo accordi tra i ricorrenti e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità: Per_1
TURNAZIONE ORDINARIA:
-fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita della scuola fino al lunedì mattina quando la riaccompagnerà
a scuola;
pagina 3 di 6 -infrasettimanale: il mercoledì la settimana successiva al week end di competenza del padre;
il martedì ed il mercoledì successivi al fine settimana trascorso con la madre. In entrambe le ipotesi, il padre prenderà con sé la figlia dall'uscita della scuola/centro estivo (ovvero dalle 16:30 qualora presso l'abitazione della madre) fino alle ore 21:00.
-VACANZE NATALIZIE: ad anni alternati la minore trascorrerà dalle ore 18:00 del 24 dicembre fino alle ore 17:00 del 25 dicembre con un genitore e dal 25 dicembre al 26 dicembre ore 21:00 con l'altro genitore.
Ad anni alternati il 30, 31 dicembre e 1 gennaio con un genitore e
5 e 6 gennaio con l'altro.
-VACANZE DI PASQUA: in alternanza tra genitori la domenica di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo.
-VACANZE ESTIVE: nel periodo estivo la minore potrà trascorrere con ciascun genitore tre settimane, di cui due settimane consecutive tra loro;
in tali settimane si attuerà la sospensione del tempo di permanenza con l'altro genitore, mentre nelle altre settimane si osserverà il calendario ordinario, come sopra descritto e la minore, salvo che non frequenti un centro estivo, prolungherà la permanenza con il genitore con il quale ha pernottato o con persona di fiducia di entrambi i genitori, fino alle ore 16:00. Il periodo in cui la minore trascorrerà con i genitori il periodo estivo, dovrà essere concordato entro il 31 maggio di ogni anno.
-altre FESTIVITÀ secondo il criterio dell'alternanza;
-COMPLEANNO DELLA MINORE: previo accordo dei ricorrenti, i compleanni di saranno Per_1
festeggiati dai genitori congiuntamente;
in difetto di accordo, nello stesso giorno dovrà essere consentito a ciascun genitore – anche non collocatario in quel momento – di trascorrere con la figlia una parte della giornata (durante i giorni feriali: merenda ovvero cena.
Durante i giorni festivi: mattina fino alle 16:00 ovvero dalle 16:00 in poi).
-COMPLEANNO DEI GENITORI – FESTA DELLA MAMMA E DEL PAPA' : verrà consentito al genitore festeggiato – anche non collocatario in quel momento – di trascorrere con la figlia una parte della giornata (durante i giorni feriali: merenda ovvero cena. Durante i giorni festivi: mattina fino alle 16:00 ovvero dalle 16:00 in poi). I ricorrenti acconsentono a che la minore, a prescindere dalla collocazione del momento, possa partecipare alla festa che verrà organizzata nel fine settimana successivo.
pagina 4 di 6 I genitori convengono, inoltre, che nei rispettivi periodi di visita o convivenza con la figlia minore, ove si rendesse necessario o opportuno, potranno incaricare propri famigliari o persone di fiducia per la compagnia o custodia della medesima
Tutti i suindicati periodi di visita si intendono suscettibili di variazione, purché debitamente concordata fra i genitori.
Entrambi i genitori si faranno carico del mantenimento, cura, educazione della minore nei periodi in cui ella permane presso ciascuno di essi.
Dispone che il SI. corrisponderà alla SI.ra a decorrere dal mese di CP_2 CP_1
allontanamento dall'abitazione coniugale l'assegno di mantenimento in favore della figlia, quantificato in €
300,00 (trecento/00) mensili. La predetta somma dovrà essere corrisposta entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese e sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Per quanto concerne il pagamento delle spese extra assegno di mantenimento i coniugi richiamano integralmente le disposizioni e le modalità di cui al Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c. del Tribunale di TORINO, derogando allo stesso in ordine alle spese relative ai centri estivi (rispetto ai quali i genitori concordano fin da ora la frequenza e la compartecipazione alla spesa). Le spese extra assegno verranno suddivise al 50% tra i coniugi.
Dà atto che il SI. dichiara di rinunciare all'assegno unico, ovvero eventuali futuri emolumenti CP_2
analoghi e/o in sostituzione, autorizzando ora e per sempre la SI.ra percepire il 100% dello CP_1
stesso.
Dà atto che il veicolo FIAT 500L Tg. GC967HW intestato alla SI.ra verrà alla medesima CP_1
definitivamente assegnato in piena proprietà, mentre il veicolo JEEP COMPASS Tg. GF109NC intestato alla SI.ra errà definitivamente assegnato in piena proprietà al SI. . Ne consegue, CP_1 CP_2
pertanto, che entrambi i coniugi rinunciano al controvalore della quota di proprietà del veicolo assegnato in via definitiva all'altro, dichiarando di farsi, ciascuno per proprio conto, integralmente carico dei costi e degli adempimenti relativi alla voltura degli stessi e di collaborare congiuntamente, ove richiesto, al perfezionamento del presente articolo.
Dà atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla reciprocamente a pretendere a titolo di mantenimento personale. Le sostanze economiche presenti all'interno dei conti correnti intestati esclusivamente a ciascuno di essi si intendono di competenza del solo titolare e non dovranno essere divisi.
pagina 5 di 6 Dà atto che il coniuge che percepisce l'importo integrale delle detrazioni si impegna a far conseguire all'altro coniuge l'importo corrispondente al 50% delle detrazioni fiscali, tutte in essere, obbligandosi a rimborsare la somma con denari propri in caso di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi.
Dà atto che i ricorrenti si prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o carta d'identità della figlia, acconsentendo a concedere reciproca autorizzazione al rilascio del passaporto.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 9/4/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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