CA
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 24/03/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dr. Maura STASSANO Presidente
Dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere relatore
Dr. Mariagrazia PISAPIA Consigliere
ha pronunziato in data 24/03/2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 455/2024 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Olimpia Ferrara, in Parte_1
virtù di mandato in atti, ed elettivamente domiciliato come da pec;
APPELLANTE
E
1
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Lelio Maritato, in virtù di procura generale ad lites del
22/03/2024 per notaio di Fiumicino, ed elettivamente Per_1
domiciliato con pec;
APPELLATO
OGGETTO: reddito di cittadinanza – restituzione indebito.
Appello avverso la sentenza n. 301/2024 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di RA RI.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: dichiarare non sussistente l'indebito; condannare l' CP_1
al pagamento della prestazione a decorrere dalla revoca, con vittoria di spese.
Per l'appellato: rigettare l'appello, vinte le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20/05/2023 premesso che in Parte_1
data 20/04/2023 l' comunicava la revoca del reddito di cittadinanza e CP_1
chiedeva la restituzione delle somme indebitamente erogate nel periodo da novembre 2020 a febbraio 2022 (€ 7.087,90) per difetto del requisito della
2 permanenza in Italia per almeno 10 anni;
che detto requisito invece sussisteva;
adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di RA RI,
chiedendo di dichiarare non sussistente l'indebito e di condannare l' CP_1
al pagamento della prestazione a decorrere dalla revoca, con vittoria di spese.
Nel costituirsi in giudizio l' deduceva l'infondatezza del ricorso e ne CP_1
chiedeva il rigetto.
Con sentenza depositata in data 29/02/2024 il Giudice di primo grado rigettava il ricorso e compensava le spese.
Avverso tale pronunzia proponeva appello con ricorso Parte_1
depositato in data 03/09/2024.
L'appellante ribadiva il possesso del requisito della residenza continuativa nel territorio italiano per almeno 10 anni, e chiedeva l'accoglimento delle domande di cui al ricorso introduttivo.
L appellato si costituiva in data 12/03/2025 e chiedeva il rigetto CP_1
del gravame.
La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc,
sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 L'appello è inammissibile in quanto tardivo.
In difetto di notifica della sentenza di primo grado, va pacificamente considerato il termine c.d. “lungo” di 6 mesi previsto dall'art. 327 c.p.c.
(come novellato dall'art. 46, co. 17, legge n. 69/2009 con effetto, ex art. 58, co. 1, della stessa legge, per i giudizi instaurati successivamente al
04/07/2009 quale il presente), decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza del Tribunale (pubblicazione nella specie avvenuta in data
29/02/2024).
Attesa la natura della controversia, il predetto termine non è soggetto alla sospensione per il periodo feriale, ai sensi dell'art. 3 legge n. 742/1969.
Inoltre, a prescindere dall'oggetto della domanda proposta in giudizio, nel rito del lavoro non si applica comunque la sospensione feriale dei termini.
“Ove pure non si trattasse di controversia riguardante un rapporto
compreso tra quelli indicati dall'art. 409 o dall'art. 442 c.p.c., ma trattata
con il rito del lavoro, non sarebbe comunque applicabile il regime della
sospensione dei termini di impugnazione nel periodo feriale, giacché il
rito adottato dal giudice assume una funzione enunciativa della natura
della controversia, indipendentemente dall'esattezza della relativa
valutazione, e perciò detto rito costituisce per le parti criterio di
4 riferimento anche ai fini del computo dei termini per la proposizione
dell'impugnazione, secondo il regime previsto dall'art. 3 della legge 7
ottobre 1969, n. 742” (Cass. Sez. Un. n. 10978/2001; Cass. n.
24649/2007).
Nel caso di specie, a fronte della data di deposito della sentenza di primo grado del Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno in data 29/02/2024
(giovedì), il gravame doveva essere proposto da entro il Parte_1
29/08/2024 (giovedì).
Il presente appello è stato invece depositato oltre tale data, cioè il
03/09/2024 alle ore 14,10 (martedì), come si evince dal fascicolo telematico di secondo grado.
Ai fini della tempestività, infatti, nel rito del lavoro occorre tenere conto della data di deposito dell'atto nella cancelleria del giudice adito (Cass.
civ., Sez. III, 08/02/2013, n. 3077).
Giova precisare che il termine di sei mesi di cui all'art. 327 cpc va computato a prescindere dalla durata dei singoli mesi (30 o 31 giorni, o 28
giorni per febbraio), onde nel caso di specie i 6 mesi, decorrenti dal
29/02/2024, scadevano comunque in data 29/08/2024.
5 Infatti, “In tema dei termini processuali, a norma dell'art. 155 c.p.c., i
termini a mese (o ad anno) si computano non ex numero, bensì ex
nominatione dierum, senza tenere conto del dies a quo;
ne consegue che la
scadenza del termine coincide con lo spirare del giorno corrispondente a
quello di decorrenza dello stesso, senza tenere conto del numero di giorni
intercorrenti, ma solo del numero di mesi e di anni calcolati con
riferimento al calendario comune” (Cass. n. 12935/2000).
Il decorso del tempo si verifica, dunque, indipendentemente dal numero dei giorni compresi nel periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale.
Il presente appello, a fronte del deposito della sentenza del Tribunale
avvenuto pacificamente in data 29/02/2024, è stato depositato – come si evince dal fascicolo telematico - il giorno 03/09/2024 (martedì) alle ore
14,10.
Si aggiunge che l'inammissibilità dell'appello non può essere sanata dalla costituzione dell'appellato, in quanto la tardività dell'impugnazione implica il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (Cass. n.
10440/2013).
6 Non assume pertanto rilevanza sanante nel caso di specie l'avvenuta costituzione in secondo grado dell . CP_1
Né può farsi decorrere il termine di 6 mesi per l'impugnazione dalla data di comunicazione della sentenza tramite pec al difensore ad opera della
Cancelleria del Tribunale di RA RI (comunicazione nel caso di specie avvenuta il 07/03/2024).
Di regola il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono, e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati,
dovendosi identificare tale momento con quello di venuta ad esistenza della sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione (Cass. Sez. Un. n. 18569/2016).
“Il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano
nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina
l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico, con assegnazione del
numero identificativo: in quel momento la sentenza diviene conoscibile e
dunque impugnabile ai sensi dell'art. 327 c.p.c.. Ove i due momenti del
deposito e della pubblicazione risultino impropriamente scissi, il giudice
7 deve accertare - mediante istruttoria documentale, o, nel caso, attraverso
presunzioni semplici o secondo la regola che, ex art. 2697 c.c., impone
alla parte di provare la tempestività dell'impugnazione - il momento in cui
la sentenza sia divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale con
l'inserimento nell'elenco cronologico e l'assegnazione del numero
identificativo. Una sentenza può dirsi depositata solo a seguito del suo
inserimento nell'elenco cronologico, con conseguente assegnazione del
numero identificativo” (Cass. ord. n. 3536/2020).
Nel caso di specie costituisce circostanza pacifica e altresì documentata il deposito in data 29/02/2024 della sentenza cartacea di primo grado n.
301/2024, cioè quella qui impugnata, che reca in calce la firma autografa del Giudice nonchè il timbro di deposito e la firma del Cancelliere con data “29 feb 2024”; la stessa, scansionata e inserita nel fascicolo telematico, reca altresì in alto su ciascun foglio la stringa orizzontale con la dicitura “sentenza n. 301/2024 pubbl. il 29/02/2024”.
Tale sentenza risulta regolarmente acquisita dal sistema informatico sempre in data 29/02/2024, con contestuale attribuzione del numero cronologico di sentenza n. 301/2024.
8 Trattasi di sentenza emessa e depositata ai sensi dell'art. 281 sexies cpc con motivazione contestuale in data 29/02/2024.
La mera comunicazione della sentenza ai difensori in data 07/03/2024 da parte della Cancelleria del Tribunale, inoltre, non è comunque idonea a far slittare in avanti il termine semestrale per proporre l'appello.
La S.C. ha infatti statuito che “in materia di controversie soggette al rito
del lavoro, l'art. 429, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 53,
comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 133 del
2008 – applicabile “ratione temporis” – prevede che il giudice all'udienza
di discussione decide la causa e procede alla lettura del dispositivo e delle
ragioni in fatto e diritto della decisione, sicché, in analogia con lo schema
dell'art. 281-sexies c.p.c., il termine “lungo” per proporre
l'impugnazione, ex art. 327 c.p.c., decorre dalla data della pronuncia, che
equivale, unitamente alla sottoscrizione del relativo verbale da parte del
giudice, alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall'art. 133 c.p.c.,
con esonero, quindi, della cancelleria dalla comunicazione della
sentenza” (Cass. ord. n. 17286/2022, che richiama Cass. n. 3394/2021 e n.
13617/2017).
9 La tardività in cui è incorsa la parte qui appellante, poi, non può ritenersi incolpevole e tale da giustificare la rimessione in termini.
“Il termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ. decorre dalla pubblicazione
della sentenza mediante deposito in cancelleria, a prescindere dal rispetto,
da parte della cancelleria medesima, degli obblighi di comunicazione alle
parti; inoltre, rientra nei compiti del difensore attivarsi per verificare se
siano state compiute attività processuali a sua insaputa” (Cass. n.
5946/2017).
“L'art. 327 cod. proc. civ. opera un non irragionevole bilanciamento tra
l'indispensabile esigenza di tutela della certezza delle situazioni giuridiche
e il diritto di difesa, poiché l'ampiezza del termine consente al
soccombente di informarsi tempestivamente della decisione che lo
riguarda e la decorrenza, fissata avuto riguardo alla pubblicazione,
costituisce corollario del principio secondo cui, dopo un certo lasso di
tempo, la cosa giudicata si forma indipendentemente dalla notificazione
della sentenza ad istanza di parte, sicché lo spostamento del dies a quo
dalla data di pubblicazione a quella di comunicazione non solo sarebbe
contraddittorio con la logica del processo, ma restringerebbe
irrazionalmente il campo di applicazione del termine lungo di
10 impugnazione alle parti costituite in giudizio, alle quali soltanto la
sentenza è comunicata ex officio” (Cass. n. 26402/2014).
Nel caso che ci occupa il termine semestrale decorreva dalla data di deposito della sentenza n. 301/2024, cioè dal 29/02/2024, giorno in cui il
Tribunale aveva depositato la sentenza in formato cartaceo munita di firma autografa e la stessa era stata anche regolarmente acquisita dalla
Cancelleria e inserita nel fascicolo telematico con attribuzione del relativo numero cronologico.
Del resto, anche la copia della sentenza allegata al ricorso di appello reca chiaramente – nella parte superiore di ciascuna pagina - la stringa orizzontale che riporta la dicitura “sentenza n. 301/2024 pubbl. il
29/02/2024”, onde nel caso di specie non risulta alcuna discrasia fra la data di deposito e quella della pubblicazione.
L'appello, depositato solo in data 03/09/2024, risulta pertanto inammissibile in quanto tardivo.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza, non applicandosi l'esonero ex art. 152 disp att cpc.
Come affermato dalla S.C., “l'esonero dal pagamento delle spese
processuali non è posto in riferimento a tutti i giudizi previdenziali, ma
11 solo in relazione a quelli promossi per ottenere prestazioni previdenziali”;
“è necessario che il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della
domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed
eventuale di un diverso accertamento” (Cass. n. 16676/2020, che richiama
Cass. n. 25759/2008).
La disciplina dell'esenzione dal pagamento delle spese di cui all'art. 152
disp. att. c.p.c. non è pertanto applicabile alla controversia relativa all'indebito previdenziale, atteso che tale azione non è diretta ad ottenere prestazioni previdenziali od assistenziali.
Trattandosi di pronunzia di inammissibilità, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all' art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002.
Come affermato dalla S.C., “al giudice la norma dell'art. 13-quater
richiede solo l'attestazione dell'avere adottato una decisione incasellabile
o come pronuncia di inammissibilità o improcedibilità o come di
<> … competendo poi esclusivamente
all'Amministrazione (cioè alla cancelleria dell'ufficio ricevente
l'impugnazione) valutare se nonostante l'attestato tenore della pronuncia,
che evidenzia il presupposto giurisdizionale dell'esito del processo di
12 impugnazione legittimante in astratto la debenza del doppio contributo, in
concreto la doppia contribuzione spetti” … essendo il Giudice civile
“privo di un vero e proprio potere decisionale sulla debenza del
contributo e del doppio del contributo e, dunque su una vicenda di natura
tributaria” (così da ultimo Cass. n. 26907/2018).
Infatti, il pagamento del Contributo Unificato (laddove esistenti i requisiti di legge) è un atto dovuto, non collegato alla condanna alle spese ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (Cass. Sez. Un. n. 22035/2014).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa n. 455/2024
R.G. appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza n. Parte_1 CP_1
301/2024 del Giudice del lavoro del Tribunale di RA RI, così
provvede:
13 1)dichiara inammissibile l'appello;
2)condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell' , delle spese del CP_1
secondo grado, liquidate in € 1.984,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CNA come per legge;
3)dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-
quater, DPR n. 115/2002.
Salerno, 24/03/2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Lia DI BENEDETTO Il Presidente
Dr. Maura STASSANO
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dr. Maura STASSANO Presidente
Dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere relatore
Dr. Mariagrazia PISAPIA Consigliere
ha pronunziato in data 24/03/2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 455/2024 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Olimpia Ferrara, in Parte_1
virtù di mandato in atti, ed elettivamente domiciliato come da pec;
APPELLANTE
E
1
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Lelio Maritato, in virtù di procura generale ad lites del
22/03/2024 per notaio di Fiumicino, ed elettivamente Per_1
domiciliato con pec;
APPELLATO
OGGETTO: reddito di cittadinanza – restituzione indebito.
Appello avverso la sentenza n. 301/2024 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di RA RI.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: dichiarare non sussistente l'indebito; condannare l' CP_1
al pagamento della prestazione a decorrere dalla revoca, con vittoria di spese.
Per l'appellato: rigettare l'appello, vinte le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20/05/2023 premesso che in Parte_1
data 20/04/2023 l' comunicava la revoca del reddito di cittadinanza e CP_1
chiedeva la restituzione delle somme indebitamente erogate nel periodo da novembre 2020 a febbraio 2022 (€ 7.087,90) per difetto del requisito della
2 permanenza in Italia per almeno 10 anni;
che detto requisito invece sussisteva;
adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di RA RI,
chiedendo di dichiarare non sussistente l'indebito e di condannare l' CP_1
al pagamento della prestazione a decorrere dalla revoca, con vittoria di spese.
Nel costituirsi in giudizio l' deduceva l'infondatezza del ricorso e ne CP_1
chiedeva il rigetto.
Con sentenza depositata in data 29/02/2024 il Giudice di primo grado rigettava il ricorso e compensava le spese.
Avverso tale pronunzia proponeva appello con ricorso Parte_1
depositato in data 03/09/2024.
L'appellante ribadiva il possesso del requisito della residenza continuativa nel territorio italiano per almeno 10 anni, e chiedeva l'accoglimento delle domande di cui al ricorso introduttivo.
L appellato si costituiva in data 12/03/2025 e chiedeva il rigetto CP_1
del gravame.
La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc,
sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 L'appello è inammissibile in quanto tardivo.
In difetto di notifica della sentenza di primo grado, va pacificamente considerato il termine c.d. “lungo” di 6 mesi previsto dall'art. 327 c.p.c.
(come novellato dall'art. 46, co. 17, legge n. 69/2009 con effetto, ex art. 58, co. 1, della stessa legge, per i giudizi instaurati successivamente al
04/07/2009 quale il presente), decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza del Tribunale (pubblicazione nella specie avvenuta in data
29/02/2024).
Attesa la natura della controversia, il predetto termine non è soggetto alla sospensione per il periodo feriale, ai sensi dell'art. 3 legge n. 742/1969.
Inoltre, a prescindere dall'oggetto della domanda proposta in giudizio, nel rito del lavoro non si applica comunque la sospensione feriale dei termini.
“Ove pure non si trattasse di controversia riguardante un rapporto
compreso tra quelli indicati dall'art. 409 o dall'art. 442 c.p.c., ma trattata
con il rito del lavoro, non sarebbe comunque applicabile il regime della
sospensione dei termini di impugnazione nel periodo feriale, giacché il
rito adottato dal giudice assume una funzione enunciativa della natura
della controversia, indipendentemente dall'esattezza della relativa
valutazione, e perciò detto rito costituisce per le parti criterio di
4 riferimento anche ai fini del computo dei termini per la proposizione
dell'impugnazione, secondo il regime previsto dall'art. 3 della legge 7
ottobre 1969, n. 742” (Cass. Sez. Un. n. 10978/2001; Cass. n.
24649/2007).
Nel caso di specie, a fronte della data di deposito della sentenza di primo grado del Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno in data 29/02/2024
(giovedì), il gravame doveva essere proposto da entro il Parte_1
29/08/2024 (giovedì).
Il presente appello è stato invece depositato oltre tale data, cioè il
03/09/2024 alle ore 14,10 (martedì), come si evince dal fascicolo telematico di secondo grado.
Ai fini della tempestività, infatti, nel rito del lavoro occorre tenere conto della data di deposito dell'atto nella cancelleria del giudice adito (Cass.
civ., Sez. III, 08/02/2013, n. 3077).
Giova precisare che il termine di sei mesi di cui all'art. 327 cpc va computato a prescindere dalla durata dei singoli mesi (30 o 31 giorni, o 28
giorni per febbraio), onde nel caso di specie i 6 mesi, decorrenti dal
29/02/2024, scadevano comunque in data 29/08/2024.
5 Infatti, “In tema dei termini processuali, a norma dell'art. 155 c.p.c., i
termini a mese (o ad anno) si computano non ex numero, bensì ex
nominatione dierum, senza tenere conto del dies a quo;
ne consegue che la
scadenza del termine coincide con lo spirare del giorno corrispondente a
quello di decorrenza dello stesso, senza tenere conto del numero di giorni
intercorrenti, ma solo del numero di mesi e di anni calcolati con
riferimento al calendario comune” (Cass. n. 12935/2000).
Il decorso del tempo si verifica, dunque, indipendentemente dal numero dei giorni compresi nel periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale.
Il presente appello, a fronte del deposito della sentenza del Tribunale
avvenuto pacificamente in data 29/02/2024, è stato depositato – come si evince dal fascicolo telematico - il giorno 03/09/2024 (martedì) alle ore
14,10.
Si aggiunge che l'inammissibilità dell'appello non può essere sanata dalla costituzione dell'appellato, in quanto la tardività dell'impugnazione implica il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (Cass. n.
10440/2013).
6 Non assume pertanto rilevanza sanante nel caso di specie l'avvenuta costituzione in secondo grado dell . CP_1
Né può farsi decorrere il termine di 6 mesi per l'impugnazione dalla data di comunicazione della sentenza tramite pec al difensore ad opera della
Cancelleria del Tribunale di RA RI (comunicazione nel caso di specie avvenuta il 07/03/2024).
Di regola il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono, e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati,
dovendosi identificare tale momento con quello di venuta ad esistenza della sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione (Cass. Sez. Un. n. 18569/2016).
“Il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano
nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina
l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico, con assegnazione del
numero identificativo: in quel momento la sentenza diviene conoscibile e
dunque impugnabile ai sensi dell'art. 327 c.p.c.. Ove i due momenti del
deposito e della pubblicazione risultino impropriamente scissi, il giudice
7 deve accertare - mediante istruttoria documentale, o, nel caso, attraverso
presunzioni semplici o secondo la regola che, ex art. 2697 c.c., impone
alla parte di provare la tempestività dell'impugnazione - il momento in cui
la sentenza sia divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale con
l'inserimento nell'elenco cronologico e l'assegnazione del numero
identificativo. Una sentenza può dirsi depositata solo a seguito del suo
inserimento nell'elenco cronologico, con conseguente assegnazione del
numero identificativo” (Cass. ord. n. 3536/2020).
Nel caso di specie costituisce circostanza pacifica e altresì documentata il deposito in data 29/02/2024 della sentenza cartacea di primo grado n.
301/2024, cioè quella qui impugnata, che reca in calce la firma autografa del Giudice nonchè il timbro di deposito e la firma del Cancelliere con data “29 feb 2024”; la stessa, scansionata e inserita nel fascicolo telematico, reca altresì in alto su ciascun foglio la stringa orizzontale con la dicitura “sentenza n. 301/2024 pubbl. il 29/02/2024”.
Tale sentenza risulta regolarmente acquisita dal sistema informatico sempre in data 29/02/2024, con contestuale attribuzione del numero cronologico di sentenza n. 301/2024.
8 Trattasi di sentenza emessa e depositata ai sensi dell'art. 281 sexies cpc con motivazione contestuale in data 29/02/2024.
La mera comunicazione della sentenza ai difensori in data 07/03/2024 da parte della Cancelleria del Tribunale, inoltre, non è comunque idonea a far slittare in avanti il termine semestrale per proporre l'appello.
La S.C. ha infatti statuito che “in materia di controversie soggette al rito
del lavoro, l'art. 429, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 53,
comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 133 del
2008 – applicabile “ratione temporis” – prevede che il giudice all'udienza
di discussione decide la causa e procede alla lettura del dispositivo e delle
ragioni in fatto e diritto della decisione, sicché, in analogia con lo schema
dell'art. 281-sexies c.p.c., il termine “lungo” per proporre
l'impugnazione, ex art. 327 c.p.c., decorre dalla data della pronuncia, che
equivale, unitamente alla sottoscrizione del relativo verbale da parte del
giudice, alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall'art. 133 c.p.c.,
con esonero, quindi, della cancelleria dalla comunicazione della
sentenza” (Cass. ord. n. 17286/2022, che richiama Cass. n. 3394/2021 e n.
13617/2017).
9 La tardività in cui è incorsa la parte qui appellante, poi, non può ritenersi incolpevole e tale da giustificare la rimessione in termini.
“Il termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ. decorre dalla pubblicazione
della sentenza mediante deposito in cancelleria, a prescindere dal rispetto,
da parte della cancelleria medesima, degli obblighi di comunicazione alle
parti; inoltre, rientra nei compiti del difensore attivarsi per verificare se
siano state compiute attività processuali a sua insaputa” (Cass. n.
5946/2017).
“L'art. 327 cod. proc. civ. opera un non irragionevole bilanciamento tra
l'indispensabile esigenza di tutela della certezza delle situazioni giuridiche
e il diritto di difesa, poiché l'ampiezza del termine consente al
soccombente di informarsi tempestivamente della decisione che lo
riguarda e la decorrenza, fissata avuto riguardo alla pubblicazione,
costituisce corollario del principio secondo cui, dopo un certo lasso di
tempo, la cosa giudicata si forma indipendentemente dalla notificazione
della sentenza ad istanza di parte, sicché lo spostamento del dies a quo
dalla data di pubblicazione a quella di comunicazione non solo sarebbe
contraddittorio con la logica del processo, ma restringerebbe
irrazionalmente il campo di applicazione del termine lungo di
10 impugnazione alle parti costituite in giudizio, alle quali soltanto la
sentenza è comunicata ex officio” (Cass. n. 26402/2014).
Nel caso che ci occupa il termine semestrale decorreva dalla data di deposito della sentenza n. 301/2024, cioè dal 29/02/2024, giorno in cui il
Tribunale aveva depositato la sentenza in formato cartaceo munita di firma autografa e la stessa era stata anche regolarmente acquisita dalla
Cancelleria e inserita nel fascicolo telematico con attribuzione del relativo numero cronologico.
Del resto, anche la copia della sentenza allegata al ricorso di appello reca chiaramente – nella parte superiore di ciascuna pagina - la stringa orizzontale che riporta la dicitura “sentenza n. 301/2024 pubbl. il
29/02/2024”, onde nel caso di specie non risulta alcuna discrasia fra la data di deposito e quella della pubblicazione.
L'appello, depositato solo in data 03/09/2024, risulta pertanto inammissibile in quanto tardivo.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza, non applicandosi l'esonero ex art. 152 disp att cpc.
Come affermato dalla S.C., “l'esonero dal pagamento delle spese
processuali non è posto in riferimento a tutti i giudizi previdenziali, ma
11 solo in relazione a quelli promossi per ottenere prestazioni previdenziali”;
“è necessario che il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della
domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed
eventuale di un diverso accertamento” (Cass. n. 16676/2020, che richiama
Cass. n. 25759/2008).
La disciplina dell'esenzione dal pagamento delle spese di cui all'art. 152
disp. att. c.p.c. non è pertanto applicabile alla controversia relativa all'indebito previdenziale, atteso che tale azione non è diretta ad ottenere prestazioni previdenziali od assistenziali.
Trattandosi di pronunzia di inammissibilità, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all' art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002.
Come affermato dalla S.C., “al giudice la norma dell'art. 13-quater
richiede solo l'attestazione dell'avere adottato una decisione incasellabile
o come pronuncia di inammissibilità o improcedibilità o come di
<
all'Amministrazione (cioè alla cancelleria dell'ufficio ricevente
l'impugnazione) valutare se nonostante l'attestato tenore della pronuncia,
che evidenzia il presupposto giurisdizionale dell'esito del processo di
12 impugnazione legittimante in astratto la debenza del doppio contributo, in
concreto la doppia contribuzione spetti” … essendo il Giudice civile
“privo di un vero e proprio potere decisionale sulla debenza del
contributo e del doppio del contributo e, dunque su una vicenda di natura
tributaria” (così da ultimo Cass. n. 26907/2018).
Infatti, il pagamento del Contributo Unificato (laddove esistenti i requisiti di legge) è un atto dovuto, non collegato alla condanna alle spese ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (Cass. Sez. Un. n. 22035/2014).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa n. 455/2024
R.G. appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza n. Parte_1 CP_1
301/2024 del Giudice del lavoro del Tribunale di RA RI, così
provvede:
13 1)dichiara inammissibile l'appello;
2)condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell' , delle spese del CP_1
secondo grado, liquidate in € 1.984,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CNA come per legge;
3)dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-
quater, DPR n. 115/2002.
Salerno, 24/03/2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Lia DI BENEDETTO Il Presidente
Dr. Maura STASSANO
14