Ordinanza cautelare 29 gennaio 2021
Sentenza 1 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, ordinanza cautelare 29/01/2021, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/01/2021
N. 00047/2021 REG.PROV.CAU.
N. 00021/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 21 del 2021, proposto da
AU ER, in proprio ed in qualità di titolare della omonima Ditta Individuale e ZI HI, rappresentati e difesi dagli avvocati Bruno Barel, Mario Panzarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Malcesine, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Brighenti, Francesco Vicenzoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Vicenzoni in Verona, via del Pontiere 23;
nei confronti
AV BO, Costruzioni Debiasi S.r.l. non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento di data 3 novembre 2020, prot. n. 13626, a firma del Sindaco e Responsabile dell'Area Edilizia Privata e Urbanistica, con cui si è disposto l'annullamento in via di autotutela dei permessi di costruire nn. 03-2018 rilasciato il 1/03/2018, 42-2018 rilasciato il 17/12/2018, 19-2019 rilasciato il 25/02/2019 e 12-2019 rilasciato il 21/03/2019 ed ordinato di provvedere alla demolizione e ripristino di volumetrie “che non potevano essere autorizzate” e di altre opere pretesamente realizzate in difformità e/o assenza di titolo abilitativo nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, anche non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Malcesine;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2021 la dottoressa Mariagiovanna Amorizzo e trattenuta la causa in decisione, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, come specificato nel verbale;
Considerato che ad un primo e sommario esame, proprio della fase cautelare, risulta assistito da sufficiente fumus boni iuris il primo motivo del ricorso, poiché il titolo edilizio che sostiene l’ampliamento, oggetto di annullamento (insieme alle successive varianti) è stato rilasciato nel marzo 2018, a distanza di più di 18 mesi dal provvedimento di annullamento in autotutela impugnato;
Ritenuto di dover rinviare al merito ogni approfondimento sulla qualificabilità delle attestazioni contenute nelle istanze dei titoli edilizi oggetto di autotutela come dichiarazioni false;
Ritenuta la sussistenza del periculum in mora ;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), accoglie la domanda cautelare, e per l'effetto, sospende il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso la seconda udienza pubblica del mese di gennaio 2022.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 28 gennaio 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati;
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO