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1 gennaio 2006
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30 giugno 2015
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1 ottobre 2018
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Art. 120. (( (Informazione precontrattuale).)) (( 1. Gli intermediari assicurativi iscritti al registro di cui all'articolo 109, comma 2, prima della conclusione del contratto e in caso di successive modifiche di rilievo o di rinnovo, forniscono al contraente le seguenti informazioni:
a) nome, cognome o denominazione sociale, indirizzo della sede dell'attivita' e lo status di intermediario assicurativo;
b) se fornisce sui prodotti assicurativi offerti la consulenza di cui all'articolo 119-ter, comma 3;
c) le procedure di cui all'articolo 7 e relative disposizioni di attuazione che consentono ai contraenti e agli altri interessati di presentare reclamo nei confronti degli intermediari assicurativi nonche' le procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 187-ter e relative disposizioni di attuazione;
d) la sezione del registro in cui e' iscritto e i mezzi esperibili per verificare che sia effettivamente registrato;
e) se l'intermediario agisce su incarico del cliente o se agisce in nome e per conto di una o piu' imprese di assicurazione.
2. Le imprese di assicurazione prima della conclusione del contratto e in caso di successive modifiche di rilievo o di rinnovo, forniscono al contraente le seguenti informazioni:
a) denominazione sociale, indirizzo della sede legale e lo status di impresa di assicurazione;
b) se fornisce sui prodotti assicurativi offerti la consulenza di cui all'articolo 119-ter, comma 2;
c) le procedure di cui all'articolo 7 e relative disposizioni di attuazione che consentono ai contraenti e agli altri interessati di presentare reclamo nei confronti delle imprese di assicurazione nonche' le procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 187-ter e relative disposizioni di attuazione.
3. Il distributore consegna al contraente, prima della conclusione del contratto e in caso di successive modifiche di rilievo o di rinnovo, la documentazione di cui all'articolo 185.
4. Agli intermediari a titolo accessorio si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), c) e d).
5. Sono esclusi dagli obblighi informativi di cui al presente articolo e agli articoli 119-ter, 120-bis e 120-ter i distributori di prodotti assicurativi che operano nei grandi rischi e gli intermediari riassicurativi.
6. L'IVASS, con regolamento, individua le modalita' applicative del presente articolo. )) ((45)) -------------- AGGIORNAMENTO (45)
Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio , che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".
a) nome, cognome o denominazione sociale, indirizzo della sede dell'attivita' e lo status di intermediario assicurativo;
b) se fornisce sui prodotti assicurativi offerti la consulenza di cui all'articolo 119-ter, comma 3;
c) le procedure di cui all'articolo 7 e relative disposizioni di attuazione che consentono ai contraenti e agli altri interessati di presentare reclamo nei confronti degli intermediari assicurativi nonche' le procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 187-ter e relative disposizioni di attuazione;
d) la sezione del registro in cui e' iscritto e i mezzi esperibili per verificare che sia effettivamente registrato;
e) se l'intermediario agisce su incarico del cliente o se agisce in nome e per conto di una o piu' imprese di assicurazione.
2. Le imprese di assicurazione prima della conclusione del contratto e in caso di successive modifiche di rilievo o di rinnovo, forniscono al contraente le seguenti informazioni:
a) denominazione sociale, indirizzo della sede legale e lo status di impresa di assicurazione;
b) se fornisce sui prodotti assicurativi offerti la consulenza di cui all'articolo 119-ter, comma 2;
c) le procedure di cui all'articolo 7 e relative disposizioni di attuazione che consentono ai contraenti e agli altri interessati di presentare reclamo nei confronti delle imprese di assicurazione nonche' le procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 187-ter e relative disposizioni di attuazione.
3. Il distributore consegna al contraente, prima della conclusione del contratto e in caso di successive modifiche di rilievo o di rinnovo, la documentazione di cui all'articolo 185.
4. Agli intermediari a titolo accessorio si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), c) e d).
5. Sono esclusi dagli obblighi informativi di cui al presente articolo e agli articoli 119-ter, 120-bis e 120-ter i distributori di prodotti assicurativi che operano nei grandi rischi e gli intermediari riassicurativi.
6. L'IVASS, con regolamento, individua le modalita' applicative del presente articolo. )) ((45)) -------------- AGGIORNAMENTO (45)
Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio , che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".
Commentari • 38
- 1. Fra opacità e regole tossiche: il ruolo degli scenari probabilisticiDiritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 17 febbraio 2016 · 41.71247
[…] E ciò a prescindere dalla nettezza della norma: basti pensare alla distribuzione di prodotti assicurativi, nella vigenza dell'art. 120 cod. ass., che presenta una formulazione molto ‘forte' dell'obbligo. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 432
- 1. Trib. Castrovillari, sentenza 14/05/2024, n. 879Provvedimento: […] Devono risultare adempiuti gli obblighi di informazione ex art. 120 Cod. Ass. (che riguarda il broker assicurativo) e gli art. 183 (“Nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti le imprese e gli intermediari devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati;Leggi di più...
- art. 1453 c.c.·
- art. 1223 c.c.·
- restituzione premi assicurativi·
- mancata consegna polizza assicurativa·
- risoluzione contratto per inadempimento·
- doveri di informazione precontrattuale·
- art. 2697 c.c.·
- art. 1218 c.c.·
- art. 1429 c.c.·
- onere della prova