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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/05/2025, n. 4418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4418 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 46036/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Francesca Iori ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 46036/2022 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. , rappresentato e difeso dall'avv. BILOTTI Parte_1 C.F._1
FERDINANDO ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti, PARTE ATTRICE contro
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
SABBADIN KILIAN ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
PARTE CONVENUTA
(C.F./P.I. ), residente in [...], Controparte_2 C.F._2
Settimo Milanese,
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per l'attore:
“Voglia il Giudice Ill.mo, contrariis rejectis e previ gli accertamenti e le pronunce del caso NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare che l'incidente de quo si è verificato ed è stato causato per esclusivo fatto e colpa del veicolo Ford ES targato DT269PE e conseguentemente condannare, in via solidale tra loro, e a Controparte_1 Controparte_2 corrispondere all'esponente le seguenti somme: - € 327,30 quanto ai pregiudizi per le spese mediche sostenute e riconosciute congrue in sede di CTU;
- € 2806,00 per quanto versato per la redazione di pagina 1 di 18 parere medico legale di parte, per quanto versato come fondo spese e saldo alla CTU dott.ssa e per quanto versato a favore del dott. per l'assistenza medico-legale prestata Per_1 Per_2 durante le operazioni peritali;
- quanto al danno non patrimoniale inteso nelle voci descrittive di pregiudizio biologico e morale, e comunque relativo alla lesione di interessi costituzionalmente garantiti in favore dell'esponente nella somma, circa la sorte capitale, pari ad € 67.093,50 da cui detrarre l'importo ricevuto da parte di in data 9.12.2021 di € 11.400,00 e quello ricevuto da CP_1 parte di in data 13.10.2021 di € 6.433,30 a titolo di danno biologico così la sorte capitale residua CP_3 di € 48.865,74 alla luce delle risultanze della svolta consulenza tecnica medico-legale sulla persona dell'odierno attore o che sarà ritenuta giusta ed equa. NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che l'incidente de quo si è verificato ed è stato causato per responsabilità prevalente di parte convenuta e di conseguenza graduare la domanda. La presente difesa precisa che le richieste analitiche tendono ad ottenere il risarcimento totale del danno reale, e che pertanto si intendono estese ad eventuali poste integrative considerate dalla giurisprudenza evolutiva nel corso della lite, senza che ciò determini alcun mutamento della domanda risarcitoria in merito al medesimo fatto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria per la parte non coperta da questi ultimi dalla data del sinistro all'effettivo saldo. IN VIA ISTRUTTORIA Previa revoca di ogni precedente ordinanza solo occorrendo e senza inversione del relativo onere, i seguenti capitoli di prova per testi: Pt_2 7) vero che dopo l'infarto subito circa 10 anni fa il signor doveva assumere un Parte_1 medicinale anticoagulante;
8) vero che durante e dopo le cure delle lesioni subite nel sinistro del
27.07.2021 il medicinale anticoagulante veniva sostituito dalla eparina;
9) vero che il signor T_ mi confidava di essere preoccupato e temere per la propria salute per aver sostituito il
[...] medicinale anticoagulante con l'eparina; 10) vero che attualmente il signor si Parte_1 lamenta di soffrire di un dolore articolare alla spalla destra durante i movimenti e nel sollevamento di pesi anche modesti;
11) vero che attualmente il signor si lamenta di soffrire di Parte_1 disturbi della memoria e di improvvisi attacchi di cefalea;
12) Vero che prima del sinistro del 27.07.2021 il signor andava da solo a fare la spesa mentre dopo l'incidente vi si Parte_1 reca sempre accompagnato per essere aiutato nel trasportare i pesi;
13) vero che prima del sinistro del
27.07.2021 il signor utilizzava lo scooter per spostarsi dalla propria abitazione sita Parte_1 in Certosa di Pavia al luogo di lavoro sito in Cusago;
14) vero che negli anni precedenti al sinistro del
27.07.2021 il signor era solito fare gite ed escursioni nei fine settimana con la
Parte_1 moglie e amici;
15) vero che dopo il sinistro del 27.07.2021 il signor ha
Parte_1 abbandonato l'uso del mezzo a due ruote;
16) vero che il signor rievoca spesso nelle
Parte_1 conversazioni con parenti e amici quanto le è accaduto il 27.07.2021, evidenziando come quel sinistro le ha cambiato la vita ed i rapporti con i parenti e amici;
17) vero che dopo il sinistro del 27.07.2021 il signor è caduto in uno stato di profonda prostrazione e raramente esce di casa,
Parte_1 evitando le frequentazioni con gli amici di sempre e con i parenti;
18) vero che dopo le lesioni subite nel sinistro del 27.07.2021 il signor è una persona completamente diversa sia nel
Parte_1 rapporto con i parenti che nel rapporto con gli amici ed ha abbandonato le abituali frequentazioni precedenti;
Si indica a teste sui capitoli da 7 a 18 della presente memoria i signori Testimone_1 residente in Certosa di Pavia, residente in Milano, residente in Milano, Persona_3 Testimone_2
Si indica a testimone sui capitoli da 14 a 18 della presente memoria il signor Persona_4 residente in [...]. Si indica a testimone sui capitoli n. 13 e 15 della presente memoria il signor residente in [...]. IN OGNI CASO Spese e compensi delle Testimone_3 prestazioni professionali forensi rifuse, oltre al 15% di spese generali, oltre ad anticipazioni sostenute pagina 2 di 18 per € 23,40 per costi di notifica citazione;
€ 6,80 per costo notifica intimazione a teste;
€ 804,00 per contributo unificato e marca, così come disposto dal Decreto Ministeriale n. 55/2014, oltre Iva e CPA come per legge”
Per Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via principale rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, comunque non provata. Con vittoria delle spese e competenze di lite. In subordine, accertata e graduata il concorso colposo dell'attore ex art. 1227 c.c., ovvero applicata la presunzione di pari corresponsabilità ex art. 2054 c.c., condannare la Compagnia al risarcimento del danno dimostrato in corso di causa, proporzionato al grado di responsabilità attribuita al convenuto Sig. detratte le somme già percepite dall'attore, così come meglio CP_2 specificate in atti. Con compensazione almeno parziale delle spese e competenze di lite. In via istruttoria, si chiede di essere ammessi a prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli di prova, premessi dalle parole “Vero che”: 1) in data 27/07/2021 in Trezzano sul Naviglio il Sig. a bordo del suo motociclo DA 150 tg. EB93681 procedeva lungo viale Parte_1
Rosselli in direzione via Morona;
2) giunto all'intersezione con via F.lli Rosselli, il Sig. non si T_ avvedeva della manovra di immissione eseguita dal Sig. a bordo della sua Ford Controparte_2
ES, al quale veniva concessa una precedenza di cortesia da un veicolo in coda, affinchè il medesimo Sig. potesse attraversare la strada e procedere in senso contrario;
3) il Sig. CP_2 CP_2 si immetteva a bassa velocità e non poteva avvistare il Sig. , poiché la visuale era ostruita dai T_ veicoli in coda. Sui capitoli di prova summenzionati si indica a teste il Sig. , Testimone_4 residente a [...]”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale e in qualità Controparte_2 Controparte_1
rispettivamente di proprietario-conducente e impresa assicuratrice per la r.c.a. del veicolo Ford ES, targato DT269PE, per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lui patiti a causa del sinistro stradale in cui è rimasto coinvolto in data 27.7.2021 a Trezzano Sul Naviglio (MI).
A fondamento della domanda l'attore ha allegato:
pagina 3 di 18 - che in data 27.7.2021 stava percorrendo viale Europa con direzione via Morona a Trezzano Sul
Naviglio a bordo del proprio motociclo DA 150, targato EB93681, superando, all'interno della propria corsia di marcia ed in prossimità della linea di mezzeria, “la fila dei veicoli incolonnati”;
- che, giunto all'incrocio con via Rosselli, veniva urtato dalla vettura Ford ES sopra identificata, condotta da il quale, “usufruendo di precedenza di cortesia”, si immetteva Controparte_2
nella circolazione stradale senza concedere la precedenza al motociclo attoreo;
- che, a seguito del violento urto, è stato trasportato presso il Pronto Soccorso Parte_1 dell'Ospedale San Carlo Borromeo di Milano, ove gli veniva diagnosticata “emorragia sub aracnoidea consecutiva a traumatismo senza menzione di ferita intracranica esposta, con breve, meno di un'ora, perdita di coscienza - frattura chiusa di cinque costole - frattura pluriframmentaria scomposta del corpo della scapola destra. Frattura scomposta al tratto medio della III costa destra, fratture sostanzialmente composte all'arco medio delle coste di destra dalla quarta alla settima. Ematoma lombare inferiore dx e gluteo con sanguinamento attivo nel contesto dell'ematoma. Frattura del processo trasverso destro di L3”, con necessità di sottoporsi a numerose cure mediche e fisioterapiche;
- che il consulente di parte, dott. , ha riscontrato postumi permanenti nella misura del Persona_5
18% ed un periodo di inabilità temporanea assoluta di 8 giorni, di inabilità temporanea al 75% di 40 giorni, al 50% di 30 giorni e al 25% di 20 giorni;
- che i postumi permanenti ed in particolare l'applicazione di un tutore per un lungo periodo hanno causato all'attore, non solo dolore, ma anche depressione, frustrazione e vergogna, limitando la partecipazione ad eventi conviviali e le attività ludico sportive (quali ad esempio le gite e le escursioni con la famiglia), nonché l'utilizzo del ciclomotore, sì da giustificare una personalizzazione del danno alla persona;
- che, a dicembre 2021, ha versato ante causam all'attore la somma di Controparte_1 euro 11.400,00 da quest'ultimo trattenuta a titolo di acconto su quanto dovuto;
- che, non essendo stato possibile addivenire ad un componimento bonario della presente controversia,
l'attore è stato costretto ad instaurare il presente giudizio (cfr. per tutto atto di citazione).
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio e ha Controparte_1
chiesto il rigetto delle domande attoree ritenendo satisfattive le somme corrisposte ante causam all'attore sulla base di un suo concorso prevalente nella causazione del sinistro. In particolare, la pagina 4 di 18 compagnia assicurativa ha eccepito che ha eseguito una manovra di sorpasso delle Parte_1
vetture incolonnate, oltrepassando la linea di mezzeria, violando così l'art. 148 C.d.s. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, Controparte_1 ha chiesto comunque di accertare il concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro e di
[...] detrarre, dall'importo che sarà riconosciuto a titolo di risarcimento all'attore, non solo la somma già versata ante causam da , ma anche quella corrisposta dall' (cfr. Controparte_1 CP_3
comparsa di costituzione).
All'udienza ex art. 183 c.p.c. il Giudice, rilevata la regolarità della notifica nei confronti di
[...]
ne ha dichiarato la contumacia e ha concesso i termini per il deposito delle memorie ex Controparte_2
art. 183 comma 6 c.p.c.
La causa è stata istruita documentalmente, mediante l'escussione di un testimone, attraverso ordine di esibizione ex art. 213 c.p.c. all' nonché mediante ctu medico legale sulla persona dell'attore con CP_3
incarico conferito alla Dott.ssa Persona_6
Il Giudice ha fissato l'udienza del 5.2.2025 per la precisazione delle conclusioni, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
con ordinanza del 7.2.2025 il giudice ha dato atto della precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, come sopra riportate, e ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
La domanda attorea è fondata e dev'essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.
Va premesso che l'attore ha agito in giudizio nei confronti di e di Controparte_1
promuovendo azione diretta ex art. 144 cod. ass. priv. nei confronti Controparte_2 dell'assicurazione del veicolo antagonista e facendo valere una responsabilità ex art. 2054 c.c. nei confronti del conducente- proprietario del veicolo Ford ES sopra identificato.
In particolare, l'attore nell'atto introduttivo ha chiesto di accertare la responsabilità esclusiva di nella determinazione del sinistro per cui è causa e condannare i convenuti, in Controparte_2
solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da lui patiti.
Tanto premesso si osserva che nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli (art.
pagina 5 di 18 2054, comma 2, c.c.). La presunzione del concorso di colpa ha però carattere sussidiario, operando soltanto in difetto di prova contraria (Cass. sent. n. 6483/2013), dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro: è quindi possibile che la ripartizione delle singole responsabilità dei conducenti segua un criterio diverso, fino a giungere all'esclusione della colpa dell'uno con accertamento di quella esclusiva dell'altro, ma il corrispondente onere probatorio grava su chi ne contesti l'applicazione. Tale prova liberatoria può essere acquisita con qualsiasi mezzo, anche in via presuntiva, ovvero indiretta, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo, o assorbente dell'evento dannoso al comportamento dell'altro conducente (Cass. ord. 13672/2019).
Ciò precisato, nel caso di specie, la dinamica del sinistro può essere ricostruita sulla base della relazione di sinistro stradale redatta dagli agenti della Polizia Locale di Trezzano Sul Naviglio intervenuti sul luogo del sinistro (cfr. doc. 1), nonché delle dichiarazioni del testimone oculare escusso nel presente giudizio.
Dal verbale di sinistro stradale risulta che gli agenti della Polizia Municipale intervenuti in loco hanno constatato:
- che il giorno 27.7.2021, all'incrocio tra viale Europa e via Rosselli a Trezzano sul Naviglio il motociclo DA 150 e la vettura Ford ES sono entrati in collisione;
- che il motociclo si trovava nella posizione di quiete assunta dopo l'urto, mentre il veicolo Ford ES era stato spostato e che al suolo non erano visibili tracce di frenata;
- che il conducente della Ford ES ha dichiarato ai verbalizzanti nell'immediatezza del sinistro che, provenendo da via Rosselli, giunto all'intersezione con viale Europa, dopo essersi fermato al segnale di
STOP ha iniziato la manovra di immissione. ha infatti riferito: “un'autovettura Controparte_2
si è fermata per farmi passare facendomi cenno con la mano, quindi ho lentamente iniziato la manovra di svolta a sinistra quando è giunto in sorpasso un motociclo che non potevo vedere e a velocità abbastanza sostenuta che mi urtava e di conseguenza rovinava a terra nell'altra corsia di marcia”;
- che l'odierno attore è stato trasportato all'Ospedale San Carlo di Milano e alcuni giorni dopo il sinistro ha riferito agli agenti verbalizzanti “.. circolavo su viale Europa con direzione via
Morona…dato il traffico intenso nella mia direzione di marcia e le auto ferme in colonna al semaforo rosso superavo sulla sinistra la fila di veicoli, ma non ricordo se nella mia corsia o meno. Giunto in
pagina 6 di 18 prossimità dell'intersezione con via Rosselli vedevo un'automobile uscire improvvisamente tra due auto in colonna sulla mia destra ed istintivamente provavo a deviare l'impatto deviando a sinistra, ma non riuscivo e venivo urtato rovinando a terra.” (cfr. verbale di sinistro stradale).
Alla luce dei rilievi degli agenti verbalizzanti e delle dichiarazioni rese dai conducenti dei veicoli coinvolti alla Polizia Locale, al fine di appurare fondamentalmente se , nel superare i Parte_1
veicoli incolonnati, abbia oltrepassato la linea di mezzeria, come eccepito dalla parte convenuta, all'udienza del 27 settembre 2023 è stato escusso il teste oculare Testimone_4
Quest'ultimo, che al momento del sinistro stava procedendo pochi metri dietro al motociclo condotto da , ha confermato la prospettazione attorea della dinamica del sinistro e la Parte_1 ricostruzione operata dagli agenti della Polizia Locale, dichiarando: “la ES si è immessa perché una macchina davanti a noi si è fermata per farla passare, ma non doveva immettersi nel nostro senso di marcia, bensì svoltare a sinistra. Quando è sbucata col muso dopo le macchine, sopraggiungeva il sig.
e l'ha urtato”. Il teste ha inoltre confermato che “la DA era all'interno della linea di T_ mezzeria e percorreva la propria corsia di marcia”, precisando altresì che la moto non stava procedendo a velocità elevata “anche perché poco prima c'era il semaforo” (cfr. verbale di udienza del
27.9. 2023).
Ebbene, sulla base delle emergenze processuali e della deposizione del teste, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, si reputa che la dinamica del sinistro vada ricostruita come segue: T_
, a bordo del motociclo DA, stava percorrendo la via Europa in direzione Cusago e stava
[...] sorpassando, pur rimanendo sempre all'interno della propria corsia di marcia, le auto ferme in colonna.
Giunto all'intersezione con via Rosselli, l'attore è stato urtato dalla vettura Ford ES condotta da il quale si è immesso su viale Europa nella direzione opposta a quella Controparte_2
percorsa dal motociclo, approfittando della precedenza concessa dal conducente di uno dei veicoli incolonnati.
Orbene, alla luce del compendio probatorio in atti si reputa indubbia la responsabilità di
[...] nella causazione del sinistro, in quanto quest'ultimo non ha tenuto una condotta Controparte_2
prudente e, in ogni caso, conforme alle norme previste dal codice della strada. Si osserva, infatti, che il conducente della Ford ES, non ha usato la dovuta accortezza e prudenza nell'immettersi nel flusso veicolare. L'articolo 154 comma 4 del Codice della Strada prevede infatti che i conducenti che si pagina 7 di 18 immettono nel flusso della circolazione, eseguendo una manovra per cambiare senso di marcia, devono assicurarsi di non creare pericolo agli altri utenti della strada e dare la precedenza ai veicoli in marcia
(cfr. art. 154 comma 4 “1. I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione”).
Nel caso di specie, nonostante risulti che si sia dapprima fermato per Controparte_2
concedere la precedenza ai veicoli provenienti da Viale Europa e abbia iniziato la manovra di attraversamento a seguito della precedenza concessa da un veicolo fermo in colonna, si reputa che il convenuto avrebbe comunque dovuto ispezionare in maniera più accorta il campo stradale per CP_2
verificare che nessun altro veicolo sopraggiungesse. Peraltro, dalle rappresentazioni fotografiche dello stato dei luoghi versate in atti dalla parte attrice, in particolare dall'immagine sub doc. 40 (cfr. in ogni caso anche doc. 39 di parte attrice), si evince che l'incrocio aveva una visuale limitata dalla presenza di edifici sia sul lato destro che sul lato sinistro, sì che le autovetture per verificare prudentemente che nessun veicolo stesse sopraggiungendo su viale Europa avrebbero dovuto sporgersi oltre il segnale di
STOP. Tale operazione, soprattutto in caso di immissione nel flusso veicolare con svolta a sinistra e quindi necessità di attraversamento della carreggiata, dev'essere compiuta con particolare accortezza;
la concessione della precedenza da parte di un altro veicolo senza dubbio non esime il conducente dal verificare attentamente che nessun altro utente della strada stesse sopraggiungendo in quel momento.
Del resto, non è evento imprevedibile che un motociclo, su una strada cittadina con auto incolonnate, compia una manovra di sorpasso dei veicoli fermi in colonna. Deve dunque ritenersi che il convenuto, anche in relazione al giorno e all'ora in cui è avvenuto il sinistro (giorno feriale ore 17.40) e della presenza di traffico intenso, non abbia adottato tutte le cautele e le misure prudenziali che la situazione imponeva a tutela della sicurezza della circolazione. avrebbe dunque dovuto Controparte_2
esaminare in maniera più prudente il campo stradale, tenuto conto della visibilità limitata non solo per la presenza di elementi di disturbo in loco (auto incolonnate e edifici a lato della carreggiata), ma anche pagina 8 di 18 perché egli si stava immettendo sulla carreggiata, compiendo una manovra di svolta a sinistra, più complessa e più lenta della contraria manovra di svolta a destra.
Alla luce di tutto quanto esposto si reputa quindi sussistente un una responsabilità di Controparte_2 nella causazione del sinistro, il quale non si è attenuto al disposto di cui all'art. 154 C.d.S.
[...]
Del resto secondo consolidato indirizzo della Suprema Corte “il conducente di un veicolo, per il solo fatto che goda del diritto di precedenza e ciò vale anche e ancor di più in relazione al conducente che si sia avvalso della cosiddetta precedenza di cortesia - non è esentato dall'obbligo di usare la dovuta attenzione, anche in relazione ai pericoli derivanti da comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada” (cfr. Cass. n. 7026 del 2022 e in senso conforme Cass. n. 3775 del 7/11/1975: “l'art 105 codice stradale impone l'Obbligo di dare la precedenza a tutti i veicoli che percorrono la strada la cui circolazione e favorita dall'apposito segnale e che possono venirsi a trovare nell'area d'incrocio contemporaneamente al veicolo proveniente da una strada laterale. Nel caso in cui alcuni di tali veicoli non si avvalgano della precedenza, arrestandosi all'incrocio, per cortesia o per altri motivi, il cennato dovere, se viene meno rispetto ad essi, persiste nei confronti dei veicoli che non si sono arrestati e, pertanto, l'eventuale imprudenza del conducente che, in luogo di arrestarsi quando i veicoli che lo precedono si sono fermati, impegni ugualmente l'incrocio non esclude, per il conducente del veicolo proveniente dalla strada laterale, la violazione dell'Obbligo di dare la precedenza, poiché quest'Obbligo non sussiste soltanto a favore dei veicoli che si presentano, per primi, allo incrocio, ma anche di quelli che li seguono. Ne consegue che il conducente, il quale si avvalga della situazione determinata dalla cortesia di altri guidatori che si gli hanno dato la precedenza nell'attraversamento dell'incrocio, deve, pur sempre, tener conto della possibilità che altri si comportino in modo diverso ed
e ,quindi, tenuto a regolare la sua condotta di guida in modo da non recar danno a questi ultimi”).
La prova delle violazioni del codice della strada da parte di non esime, Controparte_2
tuttavia, dal verificare se si sia attenuto a tutte le prescrizioni in materia di Parte_1
circolazione stradale.
Nel caso di specie, si osserva che anche il conducente del motociclo DA non ha tenuto una condotta prudente e conforme alle norme del codice della strada.
si stava, infatti, approssimando ad un'intersezione stradale in un tratto di strada che, Parte_1
seppur rettilineo, presentava una visibilità limitata a causa delle autovetture ferme ed incolonnate sul pagina 9 di 18 lato destro della corsia di marcia. Tenuto conto dell'intenso traffico veicolare e dell'approssimarsi ad un incrocio stradale, l'attore, nell'effettuare la manovra di sorpasso delle autovetture avrebbe dovuto prestare particolare attenzione e, in ogni caso, adeguare la velocità allo stato dei luoghi. Nonostante
l'attore stesse effettuando la manovra di sorpasso all'interno della corsia di sua pertinenza, si reputa che non abbia comunque rispettato l'art. 148 commi 2 lett. a) e 12 codice della strada, i quali prevedono che nell'effettuare la manovra di sorpasso di veicoli “in movimento o fermi sulla corsia o sulla parte della carreggiata destinata normalmente alla circolazione”, i conducenti devono prestare particolare attenzione e accertarsi di non costituire pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada e che è vietato il sorpasso in prossimità delle intersezioni. Nel caso di specie, , avrebbe dovuto Parte_1
effettuare la vietata manovra di sorpasso delle auto ferme in colonna con estrema prudenza tenuto conto del traffico intenso, della visuale limitata e della presenza di un incrocio. L'attore ha dunque violato l'art. 148 commi 2 lett. a) e 12, nonché l'art. 141 codice della strada comma 3 (cfr. art. 141 comma 3: “il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati
o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici”).
In definitiva, alla luce degli elementi complessivamente considerati, si reputa che a Parte_1
debba essere attribuita una responsabilità del 30% nella causazione del sinistro, mentre a
[...] dev'essere imputato un concorso colposo del 70%. Controparte_2
Ciò premesso in punto di an, occorre procedere alla liquidazione dei danni lamentati analizzandoli partitamente.
Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona connesso alle lesioni, va, preliminarmente, tenuto presente l'indirizzo assunto negli ultimi anni dalla Corte di Cassazione enunciabile, in sintesi, mediante il richiamo alla pronuncia della stessa Suprema Corte (v. ord. n. 7513/2018, Cass. Civ. sent.
n. 25164/2020), che ha riassunto con estrema chiarezza l'approdo giurisprudenziale al quale è pervenuta la giurisprudenza di legittimità mediante il travagliato iter susseguito alle sentenze emesse a
Sezioni Unite nell'anno 2008 (Cass. SS.UU. novembre 2008 nn. 26972-26973-26974-26975).
pagina 10 di 18 Secondo i principi enunciati, integralmente condivisi dalla scrivente Giudice “1) l'ordinamento prevede
e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale. 2) Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non unitaria. 3) "Categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.). 4) Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. 5)
In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto
e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come
e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio. 6) In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente
(quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). 7) In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose de/tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. 8) In presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura,
pagina 11 di 18 la disperazione). 9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale")”.
Sulla scorta di tali enunciazioni di principio, per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, questo giudice ritiene di dover orientare la liquidazione equitativa in base ai criteri adottati dal Tribunale di Milano con le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico - fisica aggiornate al tempo della decisione (edizione 2024), riconosciute dalla Suprema Corte di Cassazione, in alcune recenti decisioni, quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale (es. Cass. 7/6/2011 n. 12408).
Nel caso di specie, occorre fare riferimento alle conclusioni della esperita consulenza tecnica medico- legale depositata dalla dott.ssa che vanno integralmente condivise per congruità e Persona_6
logicità della stessa. La ctu ha accertato:
- che l'attore in conseguenza del sinistro ha riportato “fratture costali multiple a destra dalla III alla VII (la prima scomposta, le altre composte), frattura scapola destra (frattura pluriframmentata scomposta del corpo scapolare in sede sottospinosa estesa dal margine ascellare al margine mediale), ematoma gluteo destro con sanguinamento attivo rilevato strumentalmente all'angiotac e trattato conservativamente, trauma cranico produttivo di stravaso ematico sottodurale e subaracnoideo temporo frontale, con emoventricolo e dubbia petecchia intraprenchimale (menzionata solo alla TAC del 29-7) , frattura del processo trasverso di L3.”, in nesso di causalità con il sinistro (cfr. consulenza medico legale);
- che da tali lesioni è derivato un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 8, parziale al
75% di 30 giorni, di giorni 40 al 50% e per ulteriori 20 giorni al 25% con un grado di sofferenza media;
- che sono residuati postumi permanenti nella misura del 18%, con un grado di sofferenza lievissima (cfr. consulenza medico legale);
- spese mediche in nesso di causalità con il sinistro pari ad euro 327,30, oltre a spese per la relazione medico legale pari ad euro 366,00 (cfr. consulenza medico legale).
pagina 12 di 18 Alla luce delle conclusioni da parte della dott.ssa avuto riguardo al caso concreto, Persona_6 tenuto conto delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento della stabilizzazione dei postumi permanenti (61 anni) e dell'entità di questi ultimi, in via equitativa è possibile liquidare per il danno non patrimoniale la somma di euro 68.051,00, comprensiva della somma di euro 60.281,00 per le conseguenze personali riferibili ai postumi permanenti e della somma di euro 7.770,00 per ciò che riguarda l'inabilità temporanea, (presa a parametro la somma giornaliera di in media euro 140,00 tenuto conto delle allegazioni della parte in punto di sofferenza e di quando stimato dal CTU).
ha chiesto altresì il riconoscimento di una personalizzazione del danno non Parte_1
patrimoniale, tenuto conto che le lesioni subite hanno determinato una spiccata sofferenza fisica, ma anche depressione, frustrazione e preoccupazione per il suo stato di salute e hanno determinato la limitazione delle attività ludico sportive svolte ante sinistro (ad esempio, escursioni in montagna), sia limitazioni all'utilizzo del ciclomotore.
Con particolare riferimento alla “personalizzazione” del danno non patrimoniale deve richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui “il grado di invalidità permanente espresso da un barème medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima. Pertanto, una volta liquidato il danno biologico convertendo in denaro il grado di invalidità permanente, una liquidazione separato del danno estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale, è possibile soltanto in presenza di circostanza specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Tali circostanze debbono essere tempestivamente allegate dal danneggiato, ed analiticamente indicate nella motivazione, senza rifugiarsi in formule di stile o stereotipe del tipo 'tenuto conto della gravità delle lesioni” (Cass. 23778/2014, Cass. 28988/2019; Cass. 7513/2018).
Nel caso di specie, l'attore non ha documentato la sussistenza di circostanze particolari in termini di conseguenze dinamico relazionali o peculiare patimento, tali da giustificare un aumento personalizzato di quanto già liquidato a titolo di danno biologico, né ha formulato ammissibili e rilevanti richieste di prova orale aventi ad oggetto specifiche abitudini o passioni, che ha dovuto rinunciare a coltivare a causa del sinistro;
la mera sofferenza e la preoccupazione per il decorso della malattia non possono pagina 13 di 18 essere infatti ritenute circostanze particolari tali da giustificare un aumento del danno biologico già riconosciuto. Peraltro, la dott.ssa ha verificato la permanenza a postumi stabilizzati di una Per_1
sofferenza lievissima e non ha constatato particolari limitazioni della quotidianità o di attività ludico sportive (cfr. consulenza medico legale). Nessun aumento può dunque essere riconosciuto a titolo di personalizzazione.
Il danno non patrimoniale complessivamente patito da va liquidato, all'attualità, in Parte_1
euro 68.051,00, da ridursi in ragione del concorso colposo del danneggiato a euro 47.635,70.
Dall'importo indicato devono essere decurtate le somme ricevute da ante causam da Parte_1
e dall' per i postumi permanenti riportati a seguito del sinistro. Sul Controparte_1 CP_3
punto occorre richiamare il principio di compensatio lucri cum damno, rispetto al quale si sono recentemente espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nelle sentenze gemelle del 2018 (n.
12564; n. 12565; n. 12566; n. 12567), chiarendo che nel procedere all'accertamento dei danni causati da un determinato fatto illecito si deve tener conto anche dei vantaggi eventualmente scaturiti dallo stesso;
invero, la tutela risarcitoria deve essere finalizzata a ripristinare la situazione del danneggiato antecedente al verificarsi del fatto illecito e non deve trasformarsi in un'occasione di ingiustificato arricchimento del danneggiato. Nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, il danneggiato abbia già ricevuto delle somme di denaro a titolo indennitario, infatti, le Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 12565/2018 hanno statuito che: “il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto”. Tanto premesso in termini generali, nel caso di specie alle somme già percepite ante causam si applica il principio della compensatio lucri cum damno e, pertanto, le stesse devono essere sottratte in sede di liquidazione del danno nell'ipotesi in cui venga riconosciuto il diritto al risarcimento del danneggiato. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità con orientamento chiaro e del tutto condivisibile ai fini dell'applicazione del principio della compensatio lucri cum damno vanno decurtate somme che facciano riferimento solo a poste omogenee di danno
(Cass. Sez. L, Sentenza n. 20807 del 14/10/2016, secondo cui “In tema di liquidazione del danno biologico cd. differenziale, di cui il datore di lavoro è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa in termini coerenti con la struttura bipolare del danno-conseguenza, va CP_3 operato un computo per poste omogenee”).
pagina 14 di 18 Alla luce delle considerazioni che precedono, ne consegue che dalla somma di euro 47.635,70 deve essere decurtata la somma di euro 13.018,80 (pari alla somma di euro 11.400,00, rivalutata dal 6 dicembre 2021 (cfr. doc.34 parte attrice) - alla data della presente pronuncia per consentire la sottrazione di importi omogenei), versata ante causam da a titolo di Controparte_1
danno non patrimoniale, nonché la somma di euro 7.450,75 (pari alla somma di euro 6.456,46 - euro
6.433,30+ euro 32,16 ) rivalutata dal 13 ottobre 2021 (cfr. prospetto alla data della presente CP_3
pronuncia per consentire la sottrazione di importi omogenei) versata ante causam da a titolo di CP_3
danno biologico.
Quanto alle somme erogate dall' è opportuno precisare che dal prospetto depositato risulta un CP_3 versamento di euro 5.329,50 da parte dell'ente assistenziale all'attore a titolo di indennità temporanea per il periodo di assenza dal lavoro dal 31 luglio 2021 al 13 ottobre 2021, commisurata alla retribuzione percepita. Tale somma è stata erogata ai sensi dell'art. 68 del D.P.R. del 30 giugno 1965, n. 1124, il quale prevede la corresponsione di una somma di denaro per il periodo di tempo durante il quale il lavoratore non ha potuto attendere alle sue mansioni (Cfr. art. 68 del D.P.R. 1124 del 1965, “A decorrere dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'infortunio o si è manifestata la malattia professionale e fino a quando dura l'inabilità assoluta, che impedisca totalmente e di fatto all'infortunato di attendere al lavoro è corrisposta all'infortunato stesso un'indennità giornaliera nella misura del sessanta per cento della retribuzione giornaliera calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120. A tal proposito si osserva che il danno biologico risarcibile dall' è solo CP_3 quello per l'invalidità permanente e non il danno per l'inabilità temporanea”). Si tratta evidentemente di un'erogazione che va a ristorare un danno non di natura dinamico relazionale, bensì patrimoniale, che nel corso del presente giudizio non è stato richiesto dall'attore. Pertanto, tenuto conto che sulla base del principio della compensatio lucri cum damno, lo scomputo delle somme versate ante causam dev'essere effettuato per poste omogenee di danno, nel caso di specie l'indennizzo a titolo di CP_3
indennità temporanea non dev'essere scomputato dai danni come sopra liquidati atteso che si riferiscono al solo danno dinamico relazionale patito dall'attore.
L'attore a titolo di danno biologico ha dunque percepito ante causam la somma di euro 20.469,55. Tale somma deve essere detratta dall'importo di euro 47.635,70 sì che il residuo danno non patrimoniale è pari ad euro 27.166,15.
pagina 15 di 18 Sulle somme riconosciute sono inoltre dovuti gli interessi compensativi per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno, posto che, nelle obbligazioni di valore, il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno;
peraltro, avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, nè sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale fino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi. Ai soli fini del calcolo degli interessi compensativi, sulla somma pari al danno liquidato all'attualità deve essere, anzitutto, operata la devalutazione alla data del fatto (27.7.2021);
l'importo così devalutato deve essere, quindi, rivalutato secondo la variazione degli indici Istat del costo vita per le famiglie di operai e impiegati, dalla data del fatto a quella del primo pagamento
(13.10.2021); sulla somma via via rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale dalla data del fatto a quella del primo pagamento parziale per poi operare la decurtazione dell'importo ricevuto;
sulla residua somma via via rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale dalla data del fatto a quella del riconoscimento della somma successiva somma (6.12.2021), oltre la rivalutazione progressiva, per poi operare la successiva decurtazione. Operata la decurtazione dell'importo già corrisposto, sulla residua somma si deve applicare il medesimo meccanismo dalla data del 6.12.2021 alla data di pronuncia della presente sentenza. Sono altresì dovuti gli interessi legali dalla sentenza al saldo.
Quanto al danno patrimoniale compete all'attore il rimborso delle spese mediche sostenute, che devono ritenersi dimostrate, in quanto documentate ed in connessione eziologica con il sinistro di causa e ritenute congrue dal ctu nella complessiva misura di euro 327,30 (cfr. relazione medico legale), oltre alla somma di euro 366,00 per la relazione medico legale di parte attrice, Dott. (cfr. Per_2
relazione medico legale e doc. 28), per un totale di euro 485,31 (concorso di colpa del 30% sulla somma di euro 693,30).
Il danno patrimoniale patito dall'attore va liquidato in complessivi euro 485,31, oltre agli interessi compensativi, calcolati secondo il criterio sopra menzionato (cfr. sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione) dalla data delle singole fatture/data del fatto per quanto riguarda gli pagina 16 di 18 indumenti ed il casco danneggiato - senza operare la devalutazione alla data del fatto e mantenendo come valore base gli importi attuali alla data di emissione del documento/data del fatto - alla presente pronuncia, oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo.
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza, sì che, tenuto conto che è stato accertato un concorso colposo prevalente in capo al convenuto, si reputa congruo compensare le spese tra le suddette parti nella misura di 1/3 e condannare la convenuta a rifondere in favore dell'attore i restanti
2/3 delle spese di lite;
dette spese si liquidano in dispositivo, sulla base dei parametri indicati dal DM n.
147/2022, tenuto conto del valore della controversia (calcolato sull'importo riconosciuto all'esito del giudizio a titolo risarcitorio ex art. 5 del DM), della difficoltà delle questioni trattate, nonché dell'attività difensiva concretamente svolta (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), e dunque con applicazione dei valori medi di riferimento.
Le spese di ctu, come liquidate in corso di causa, vanno definitivamente poste a carico dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o respinta, così provvede:
1. accerta la concorrente responsabilità di e di nella Parte_1 Controparte_2
determinazione del sinistro per cui è causa, occorso il 27.7.2021, nella misura rispettivamente del 30% e del 70%;
2. condanna e in solido tra loro e nelle Controparte_2 Controparte_1
rispettive qualità, al risarcimento del 70% dei danni patrimoniali e non patrimoniali subìti dall'attore , che, detratte le somme versate ante causam, si liquidano Parte_1
rispettivamente in euro 485,31 ed in euro 27.166,15, oltre rivalutazione ed interessi come indicato in parte motiva
3. compensa tra la parte attrice , da un lato, e le parti convenute Parte_1 Controparte_2
e dall'altro, le spese di lite del presente procedimento
[...] Controparte_1
nella misura di 1/3 e condanna le parti convenute, in solido tra loro e nelle rispettive qualità, a rifondere in favore dell'attore i restanti 2/3 delle spese di lite, che si liquidano nella misura di euro 5.077,33 per compensi, in euro 548,33 per le spese, nonché in euro 650,67 per le spese di pagina 17 di 18 ctp, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A;
4. pone definitivamente le spese della ctu medico legale, come liquidate in corso di causa, a carico delle parti convenute.
Milano, 30.5.2025
Il giudice
Lucia Francesca Iori
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Francesca Iori ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 46036/2022 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. , rappresentato e difeso dall'avv. BILOTTI Parte_1 C.F._1
FERDINANDO ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti, PARTE ATTRICE contro
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
SABBADIN KILIAN ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
PARTE CONVENUTA
(C.F./P.I. ), residente in [...], Controparte_2 C.F._2
Settimo Milanese,
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per l'attore:
“Voglia il Giudice Ill.mo, contrariis rejectis e previ gli accertamenti e le pronunce del caso NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare che l'incidente de quo si è verificato ed è stato causato per esclusivo fatto e colpa del veicolo Ford ES targato DT269PE e conseguentemente condannare, in via solidale tra loro, e a Controparte_1 Controparte_2 corrispondere all'esponente le seguenti somme: - € 327,30 quanto ai pregiudizi per le spese mediche sostenute e riconosciute congrue in sede di CTU;
- € 2806,00 per quanto versato per la redazione di pagina 1 di 18 parere medico legale di parte, per quanto versato come fondo spese e saldo alla CTU dott.ssa e per quanto versato a favore del dott. per l'assistenza medico-legale prestata Per_1 Per_2 durante le operazioni peritali;
- quanto al danno non patrimoniale inteso nelle voci descrittive di pregiudizio biologico e morale, e comunque relativo alla lesione di interessi costituzionalmente garantiti in favore dell'esponente nella somma, circa la sorte capitale, pari ad € 67.093,50 da cui detrarre l'importo ricevuto da parte di in data 9.12.2021 di € 11.400,00 e quello ricevuto da CP_1 parte di in data 13.10.2021 di € 6.433,30 a titolo di danno biologico così la sorte capitale residua CP_3 di € 48.865,74 alla luce delle risultanze della svolta consulenza tecnica medico-legale sulla persona dell'odierno attore o che sarà ritenuta giusta ed equa. NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che l'incidente de quo si è verificato ed è stato causato per responsabilità prevalente di parte convenuta e di conseguenza graduare la domanda. La presente difesa precisa che le richieste analitiche tendono ad ottenere il risarcimento totale del danno reale, e che pertanto si intendono estese ad eventuali poste integrative considerate dalla giurisprudenza evolutiva nel corso della lite, senza che ciò determini alcun mutamento della domanda risarcitoria in merito al medesimo fatto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria per la parte non coperta da questi ultimi dalla data del sinistro all'effettivo saldo. IN VIA ISTRUTTORIA Previa revoca di ogni precedente ordinanza solo occorrendo e senza inversione del relativo onere, i seguenti capitoli di prova per testi: Pt_2 7) vero che dopo l'infarto subito circa 10 anni fa il signor doveva assumere un Parte_1 medicinale anticoagulante;
8) vero che durante e dopo le cure delle lesioni subite nel sinistro del
27.07.2021 il medicinale anticoagulante veniva sostituito dalla eparina;
9) vero che il signor T_ mi confidava di essere preoccupato e temere per la propria salute per aver sostituito il
[...] medicinale anticoagulante con l'eparina; 10) vero che attualmente il signor si Parte_1 lamenta di soffrire di un dolore articolare alla spalla destra durante i movimenti e nel sollevamento di pesi anche modesti;
11) vero che attualmente il signor si lamenta di soffrire di Parte_1 disturbi della memoria e di improvvisi attacchi di cefalea;
12) Vero che prima del sinistro del 27.07.2021 il signor andava da solo a fare la spesa mentre dopo l'incidente vi si Parte_1 reca sempre accompagnato per essere aiutato nel trasportare i pesi;
13) vero che prima del sinistro del
27.07.2021 il signor utilizzava lo scooter per spostarsi dalla propria abitazione sita Parte_1 in Certosa di Pavia al luogo di lavoro sito in Cusago;
14) vero che negli anni precedenti al sinistro del
27.07.2021 il signor era solito fare gite ed escursioni nei fine settimana con la
Parte_1 moglie e amici;
15) vero che dopo il sinistro del 27.07.2021 il signor ha
Parte_1 abbandonato l'uso del mezzo a due ruote;
16) vero che il signor rievoca spesso nelle
Parte_1 conversazioni con parenti e amici quanto le è accaduto il 27.07.2021, evidenziando come quel sinistro le ha cambiato la vita ed i rapporti con i parenti e amici;
17) vero che dopo il sinistro del 27.07.2021 il signor è caduto in uno stato di profonda prostrazione e raramente esce di casa,
Parte_1 evitando le frequentazioni con gli amici di sempre e con i parenti;
18) vero che dopo le lesioni subite nel sinistro del 27.07.2021 il signor è una persona completamente diversa sia nel
Parte_1 rapporto con i parenti che nel rapporto con gli amici ed ha abbandonato le abituali frequentazioni precedenti;
Si indica a teste sui capitoli da 7 a 18 della presente memoria i signori Testimone_1 residente in Certosa di Pavia, residente in Milano, residente in Milano, Persona_3 Testimone_2
Si indica a testimone sui capitoli da 14 a 18 della presente memoria il signor Persona_4 residente in [...]. Si indica a testimone sui capitoli n. 13 e 15 della presente memoria il signor residente in [...]. IN OGNI CASO Spese e compensi delle Testimone_3 prestazioni professionali forensi rifuse, oltre al 15% di spese generali, oltre ad anticipazioni sostenute pagina 2 di 18 per € 23,40 per costi di notifica citazione;
€ 6,80 per costo notifica intimazione a teste;
€ 804,00 per contributo unificato e marca, così come disposto dal Decreto Ministeriale n. 55/2014, oltre Iva e CPA come per legge”
Per Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via principale rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, comunque non provata. Con vittoria delle spese e competenze di lite. In subordine, accertata e graduata il concorso colposo dell'attore ex art. 1227 c.c., ovvero applicata la presunzione di pari corresponsabilità ex art. 2054 c.c., condannare la Compagnia al risarcimento del danno dimostrato in corso di causa, proporzionato al grado di responsabilità attribuita al convenuto Sig. detratte le somme già percepite dall'attore, così come meglio CP_2 specificate in atti. Con compensazione almeno parziale delle spese e competenze di lite. In via istruttoria, si chiede di essere ammessi a prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli di prova, premessi dalle parole “Vero che”: 1) in data 27/07/2021 in Trezzano sul Naviglio il Sig. a bordo del suo motociclo DA 150 tg. EB93681 procedeva lungo viale Parte_1
Rosselli in direzione via Morona;
2) giunto all'intersezione con via F.lli Rosselli, il Sig. non si T_ avvedeva della manovra di immissione eseguita dal Sig. a bordo della sua Ford Controparte_2
ES, al quale veniva concessa una precedenza di cortesia da un veicolo in coda, affinchè il medesimo Sig. potesse attraversare la strada e procedere in senso contrario;
3) il Sig. CP_2 CP_2 si immetteva a bassa velocità e non poteva avvistare il Sig. , poiché la visuale era ostruita dai T_ veicoli in coda. Sui capitoli di prova summenzionati si indica a teste il Sig. , Testimone_4 residente a [...]”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale e in qualità Controparte_2 Controparte_1
rispettivamente di proprietario-conducente e impresa assicuratrice per la r.c.a. del veicolo Ford ES, targato DT269PE, per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lui patiti a causa del sinistro stradale in cui è rimasto coinvolto in data 27.7.2021 a Trezzano Sul Naviglio (MI).
A fondamento della domanda l'attore ha allegato:
pagina 3 di 18 - che in data 27.7.2021 stava percorrendo viale Europa con direzione via Morona a Trezzano Sul
Naviglio a bordo del proprio motociclo DA 150, targato EB93681, superando, all'interno della propria corsia di marcia ed in prossimità della linea di mezzeria, “la fila dei veicoli incolonnati”;
- che, giunto all'incrocio con via Rosselli, veniva urtato dalla vettura Ford ES sopra identificata, condotta da il quale, “usufruendo di precedenza di cortesia”, si immetteva Controparte_2
nella circolazione stradale senza concedere la precedenza al motociclo attoreo;
- che, a seguito del violento urto, è stato trasportato presso il Pronto Soccorso Parte_1 dell'Ospedale San Carlo Borromeo di Milano, ove gli veniva diagnosticata “emorragia sub aracnoidea consecutiva a traumatismo senza menzione di ferita intracranica esposta, con breve, meno di un'ora, perdita di coscienza - frattura chiusa di cinque costole - frattura pluriframmentaria scomposta del corpo della scapola destra. Frattura scomposta al tratto medio della III costa destra, fratture sostanzialmente composte all'arco medio delle coste di destra dalla quarta alla settima. Ematoma lombare inferiore dx e gluteo con sanguinamento attivo nel contesto dell'ematoma. Frattura del processo trasverso destro di L3”, con necessità di sottoporsi a numerose cure mediche e fisioterapiche;
- che il consulente di parte, dott. , ha riscontrato postumi permanenti nella misura del Persona_5
18% ed un periodo di inabilità temporanea assoluta di 8 giorni, di inabilità temporanea al 75% di 40 giorni, al 50% di 30 giorni e al 25% di 20 giorni;
- che i postumi permanenti ed in particolare l'applicazione di un tutore per un lungo periodo hanno causato all'attore, non solo dolore, ma anche depressione, frustrazione e vergogna, limitando la partecipazione ad eventi conviviali e le attività ludico sportive (quali ad esempio le gite e le escursioni con la famiglia), nonché l'utilizzo del ciclomotore, sì da giustificare una personalizzazione del danno alla persona;
- che, a dicembre 2021, ha versato ante causam all'attore la somma di Controparte_1 euro 11.400,00 da quest'ultimo trattenuta a titolo di acconto su quanto dovuto;
- che, non essendo stato possibile addivenire ad un componimento bonario della presente controversia,
l'attore è stato costretto ad instaurare il presente giudizio (cfr. per tutto atto di citazione).
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio e ha Controparte_1
chiesto il rigetto delle domande attoree ritenendo satisfattive le somme corrisposte ante causam all'attore sulla base di un suo concorso prevalente nella causazione del sinistro. In particolare, la pagina 4 di 18 compagnia assicurativa ha eccepito che ha eseguito una manovra di sorpasso delle Parte_1
vetture incolonnate, oltrepassando la linea di mezzeria, violando così l'art. 148 C.d.s. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, Controparte_1 ha chiesto comunque di accertare il concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro e di
[...] detrarre, dall'importo che sarà riconosciuto a titolo di risarcimento all'attore, non solo la somma già versata ante causam da , ma anche quella corrisposta dall' (cfr. Controparte_1 CP_3
comparsa di costituzione).
All'udienza ex art. 183 c.p.c. il Giudice, rilevata la regolarità della notifica nei confronti di
[...]
ne ha dichiarato la contumacia e ha concesso i termini per il deposito delle memorie ex Controparte_2
art. 183 comma 6 c.p.c.
La causa è stata istruita documentalmente, mediante l'escussione di un testimone, attraverso ordine di esibizione ex art. 213 c.p.c. all' nonché mediante ctu medico legale sulla persona dell'attore con CP_3
incarico conferito alla Dott.ssa Persona_6
Il Giudice ha fissato l'udienza del 5.2.2025 per la precisazione delle conclusioni, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
con ordinanza del 7.2.2025 il giudice ha dato atto della precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, come sopra riportate, e ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
La domanda attorea è fondata e dev'essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.
Va premesso che l'attore ha agito in giudizio nei confronti di e di Controparte_1
promuovendo azione diretta ex art. 144 cod. ass. priv. nei confronti Controparte_2 dell'assicurazione del veicolo antagonista e facendo valere una responsabilità ex art. 2054 c.c. nei confronti del conducente- proprietario del veicolo Ford ES sopra identificato.
In particolare, l'attore nell'atto introduttivo ha chiesto di accertare la responsabilità esclusiva di nella determinazione del sinistro per cui è causa e condannare i convenuti, in Controparte_2
solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da lui patiti.
Tanto premesso si osserva che nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli (art.
pagina 5 di 18 2054, comma 2, c.c.). La presunzione del concorso di colpa ha però carattere sussidiario, operando soltanto in difetto di prova contraria (Cass. sent. n. 6483/2013), dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro: è quindi possibile che la ripartizione delle singole responsabilità dei conducenti segua un criterio diverso, fino a giungere all'esclusione della colpa dell'uno con accertamento di quella esclusiva dell'altro, ma il corrispondente onere probatorio grava su chi ne contesti l'applicazione. Tale prova liberatoria può essere acquisita con qualsiasi mezzo, anche in via presuntiva, ovvero indiretta, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo, o assorbente dell'evento dannoso al comportamento dell'altro conducente (Cass. ord. 13672/2019).
Ciò precisato, nel caso di specie, la dinamica del sinistro può essere ricostruita sulla base della relazione di sinistro stradale redatta dagli agenti della Polizia Locale di Trezzano Sul Naviglio intervenuti sul luogo del sinistro (cfr. doc. 1), nonché delle dichiarazioni del testimone oculare escusso nel presente giudizio.
Dal verbale di sinistro stradale risulta che gli agenti della Polizia Municipale intervenuti in loco hanno constatato:
- che il giorno 27.7.2021, all'incrocio tra viale Europa e via Rosselli a Trezzano sul Naviglio il motociclo DA 150 e la vettura Ford ES sono entrati in collisione;
- che il motociclo si trovava nella posizione di quiete assunta dopo l'urto, mentre il veicolo Ford ES era stato spostato e che al suolo non erano visibili tracce di frenata;
- che il conducente della Ford ES ha dichiarato ai verbalizzanti nell'immediatezza del sinistro che, provenendo da via Rosselli, giunto all'intersezione con viale Europa, dopo essersi fermato al segnale di
STOP ha iniziato la manovra di immissione. ha infatti riferito: “un'autovettura Controparte_2
si è fermata per farmi passare facendomi cenno con la mano, quindi ho lentamente iniziato la manovra di svolta a sinistra quando è giunto in sorpasso un motociclo che non potevo vedere e a velocità abbastanza sostenuta che mi urtava e di conseguenza rovinava a terra nell'altra corsia di marcia”;
- che l'odierno attore è stato trasportato all'Ospedale San Carlo di Milano e alcuni giorni dopo il sinistro ha riferito agli agenti verbalizzanti “.. circolavo su viale Europa con direzione via
Morona…dato il traffico intenso nella mia direzione di marcia e le auto ferme in colonna al semaforo rosso superavo sulla sinistra la fila di veicoli, ma non ricordo se nella mia corsia o meno. Giunto in
pagina 6 di 18 prossimità dell'intersezione con via Rosselli vedevo un'automobile uscire improvvisamente tra due auto in colonna sulla mia destra ed istintivamente provavo a deviare l'impatto deviando a sinistra, ma non riuscivo e venivo urtato rovinando a terra.” (cfr. verbale di sinistro stradale).
Alla luce dei rilievi degli agenti verbalizzanti e delle dichiarazioni rese dai conducenti dei veicoli coinvolti alla Polizia Locale, al fine di appurare fondamentalmente se , nel superare i Parte_1
veicoli incolonnati, abbia oltrepassato la linea di mezzeria, come eccepito dalla parte convenuta, all'udienza del 27 settembre 2023 è stato escusso il teste oculare Testimone_4
Quest'ultimo, che al momento del sinistro stava procedendo pochi metri dietro al motociclo condotto da , ha confermato la prospettazione attorea della dinamica del sinistro e la Parte_1 ricostruzione operata dagli agenti della Polizia Locale, dichiarando: “la ES si è immessa perché una macchina davanti a noi si è fermata per farla passare, ma non doveva immettersi nel nostro senso di marcia, bensì svoltare a sinistra. Quando è sbucata col muso dopo le macchine, sopraggiungeva il sig.
e l'ha urtato”. Il teste ha inoltre confermato che “la DA era all'interno della linea di T_ mezzeria e percorreva la propria corsia di marcia”, precisando altresì che la moto non stava procedendo a velocità elevata “anche perché poco prima c'era il semaforo” (cfr. verbale di udienza del
27.9. 2023).
Ebbene, sulla base delle emergenze processuali e della deposizione del teste, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, si reputa che la dinamica del sinistro vada ricostruita come segue: T_
, a bordo del motociclo DA, stava percorrendo la via Europa in direzione Cusago e stava
[...] sorpassando, pur rimanendo sempre all'interno della propria corsia di marcia, le auto ferme in colonna.
Giunto all'intersezione con via Rosselli, l'attore è stato urtato dalla vettura Ford ES condotta da il quale si è immesso su viale Europa nella direzione opposta a quella Controparte_2
percorsa dal motociclo, approfittando della precedenza concessa dal conducente di uno dei veicoli incolonnati.
Orbene, alla luce del compendio probatorio in atti si reputa indubbia la responsabilità di
[...] nella causazione del sinistro, in quanto quest'ultimo non ha tenuto una condotta Controparte_2
prudente e, in ogni caso, conforme alle norme previste dal codice della strada. Si osserva, infatti, che il conducente della Ford ES, non ha usato la dovuta accortezza e prudenza nell'immettersi nel flusso veicolare. L'articolo 154 comma 4 del Codice della Strada prevede infatti che i conducenti che si pagina 7 di 18 immettono nel flusso della circolazione, eseguendo una manovra per cambiare senso di marcia, devono assicurarsi di non creare pericolo agli altri utenti della strada e dare la precedenza ai veicoli in marcia
(cfr. art. 154 comma 4 “1. I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione”).
Nel caso di specie, nonostante risulti che si sia dapprima fermato per Controparte_2
concedere la precedenza ai veicoli provenienti da Viale Europa e abbia iniziato la manovra di attraversamento a seguito della precedenza concessa da un veicolo fermo in colonna, si reputa che il convenuto avrebbe comunque dovuto ispezionare in maniera più accorta il campo stradale per CP_2
verificare che nessun altro veicolo sopraggiungesse. Peraltro, dalle rappresentazioni fotografiche dello stato dei luoghi versate in atti dalla parte attrice, in particolare dall'immagine sub doc. 40 (cfr. in ogni caso anche doc. 39 di parte attrice), si evince che l'incrocio aveva una visuale limitata dalla presenza di edifici sia sul lato destro che sul lato sinistro, sì che le autovetture per verificare prudentemente che nessun veicolo stesse sopraggiungendo su viale Europa avrebbero dovuto sporgersi oltre il segnale di
STOP. Tale operazione, soprattutto in caso di immissione nel flusso veicolare con svolta a sinistra e quindi necessità di attraversamento della carreggiata, dev'essere compiuta con particolare accortezza;
la concessione della precedenza da parte di un altro veicolo senza dubbio non esime il conducente dal verificare attentamente che nessun altro utente della strada stesse sopraggiungendo in quel momento.
Del resto, non è evento imprevedibile che un motociclo, su una strada cittadina con auto incolonnate, compia una manovra di sorpasso dei veicoli fermi in colonna. Deve dunque ritenersi che il convenuto, anche in relazione al giorno e all'ora in cui è avvenuto il sinistro (giorno feriale ore 17.40) e della presenza di traffico intenso, non abbia adottato tutte le cautele e le misure prudenziali che la situazione imponeva a tutela della sicurezza della circolazione. avrebbe dunque dovuto Controparte_2
esaminare in maniera più prudente il campo stradale, tenuto conto della visibilità limitata non solo per la presenza di elementi di disturbo in loco (auto incolonnate e edifici a lato della carreggiata), ma anche pagina 8 di 18 perché egli si stava immettendo sulla carreggiata, compiendo una manovra di svolta a sinistra, più complessa e più lenta della contraria manovra di svolta a destra.
Alla luce di tutto quanto esposto si reputa quindi sussistente un una responsabilità di Controparte_2 nella causazione del sinistro, il quale non si è attenuto al disposto di cui all'art. 154 C.d.S.
[...]
Del resto secondo consolidato indirizzo della Suprema Corte “il conducente di un veicolo, per il solo fatto che goda del diritto di precedenza e ciò vale anche e ancor di più in relazione al conducente che si sia avvalso della cosiddetta precedenza di cortesia - non è esentato dall'obbligo di usare la dovuta attenzione, anche in relazione ai pericoli derivanti da comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada” (cfr. Cass. n. 7026 del 2022 e in senso conforme Cass. n. 3775 del 7/11/1975: “l'art 105 codice stradale impone l'Obbligo di dare la precedenza a tutti i veicoli che percorrono la strada la cui circolazione e favorita dall'apposito segnale e che possono venirsi a trovare nell'area d'incrocio contemporaneamente al veicolo proveniente da una strada laterale. Nel caso in cui alcuni di tali veicoli non si avvalgano della precedenza, arrestandosi all'incrocio, per cortesia o per altri motivi, il cennato dovere, se viene meno rispetto ad essi, persiste nei confronti dei veicoli che non si sono arrestati e, pertanto, l'eventuale imprudenza del conducente che, in luogo di arrestarsi quando i veicoli che lo precedono si sono fermati, impegni ugualmente l'incrocio non esclude, per il conducente del veicolo proveniente dalla strada laterale, la violazione dell'Obbligo di dare la precedenza, poiché quest'Obbligo non sussiste soltanto a favore dei veicoli che si presentano, per primi, allo incrocio, ma anche di quelli che li seguono. Ne consegue che il conducente, il quale si avvalga della situazione determinata dalla cortesia di altri guidatori che si gli hanno dato la precedenza nell'attraversamento dell'incrocio, deve, pur sempre, tener conto della possibilità che altri si comportino in modo diverso ed
e ,quindi, tenuto a regolare la sua condotta di guida in modo da non recar danno a questi ultimi”).
La prova delle violazioni del codice della strada da parte di non esime, Controparte_2
tuttavia, dal verificare se si sia attenuto a tutte le prescrizioni in materia di Parte_1
circolazione stradale.
Nel caso di specie, si osserva che anche il conducente del motociclo DA non ha tenuto una condotta prudente e conforme alle norme del codice della strada.
si stava, infatti, approssimando ad un'intersezione stradale in un tratto di strada che, Parte_1
seppur rettilineo, presentava una visibilità limitata a causa delle autovetture ferme ed incolonnate sul pagina 9 di 18 lato destro della corsia di marcia. Tenuto conto dell'intenso traffico veicolare e dell'approssimarsi ad un incrocio stradale, l'attore, nell'effettuare la manovra di sorpasso delle autovetture avrebbe dovuto prestare particolare attenzione e, in ogni caso, adeguare la velocità allo stato dei luoghi. Nonostante
l'attore stesse effettuando la manovra di sorpasso all'interno della corsia di sua pertinenza, si reputa che non abbia comunque rispettato l'art. 148 commi 2 lett. a) e 12 codice della strada, i quali prevedono che nell'effettuare la manovra di sorpasso di veicoli “in movimento o fermi sulla corsia o sulla parte della carreggiata destinata normalmente alla circolazione”, i conducenti devono prestare particolare attenzione e accertarsi di non costituire pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada e che è vietato il sorpasso in prossimità delle intersezioni. Nel caso di specie, , avrebbe dovuto Parte_1
effettuare la vietata manovra di sorpasso delle auto ferme in colonna con estrema prudenza tenuto conto del traffico intenso, della visuale limitata e della presenza di un incrocio. L'attore ha dunque violato l'art. 148 commi 2 lett. a) e 12, nonché l'art. 141 codice della strada comma 3 (cfr. art. 141 comma 3: “il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati
o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici”).
In definitiva, alla luce degli elementi complessivamente considerati, si reputa che a Parte_1
debba essere attribuita una responsabilità del 30% nella causazione del sinistro, mentre a
[...] dev'essere imputato un concorso colposo del 70%. Controparte_2
Ciò premesso in punto di an, occorre procedere alla liquidazione dei danni lamentati analizzandoli partitamente.
Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona connesso alle lesioni, va, preliminarmente, tenuto presente l'indirizzo assunto negli ultimi anni dalla Corte di Cassazione enunciabile, in sintesi, mediante il richiamo alla pronuncia della stessa Suprema Corte (v. ord. n. 7513/2018, Cass. Civ. sent.
n. 25164/2020), che ha riassunto con estrema chiarezza l'approdo giurisprudenziale al quale è pervenuta la giurisprudenza di legittimità mediante il travagliato iter susseguito alle sentenze emesse a
Sezioni Unite nell'anno 2008 (Cass. SS.UU. novembre 2008 nn. 26972-26973-26974-26975).
pagina 10 di 18 Secondo i principi enunciati, integralmente condivisi dalla scrivente Giudice “1) l'ordinamento prevede
e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale. 2) Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non unitaria. 3) "Categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.). 4) Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. 5)
In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto
e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come
e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio. 6) In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente
(quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). 7) In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose de/tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. 8) In presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura,
pagina 11 di 18 la disperazione). 9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale")”.
Sulla scorta di tali enunciazioni di principio, per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, questo giudice ritiene di dover orientare la liquidazione equitativa in base ai criteri adottati dal Tribunale di Milano con le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico - fisica aggiornate al tempo della decisione (edizione 2024), riconosciute dalla Suprema Corte di Cassazione, in alcune recenti decisioni, quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale (es. Cass. 7/6/2011 n. 12408).
Nel caso di specie, occorre fare riferimento alle conclusioni della esperita consulenza tecnica medico- legale depositata dalla dott.ssa che vanno integralmente condivise per congruità e Persona_6
logicità della stessa. La ctu ha accertato:
- che l'attore in conseguenza del sinistro ha riportato “fratture costali multiple a destra dalla III alla VII (la prima scomposta, le altre composte), frattura scapola destra (frattura pluriframmentata scomposta del corpo scapolare in sede sottospinosa estesa dal margine ascellare al margine mediale), ematoma gluteo destro con sanguinamento attivo rilevato strumentalmente all'angiotac e trattato conservativamente, trauma cranico produttivo di stravaso ematico sottodurale e subaracnoideo temporo frontale, con emoventricolo e dubbia petecchia intraprenchimale (menzionata solo alla TAC del 29-7) , frattura del processo trasverso di L3.”, in nesso di causalità con il sinistro (cfr. consulenza medico legale);
- che da tali lesioni è derivato un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 8, parziale al
75% di 30 giorni, di giorni 40 al 50% e per ulteriori 20 giorni al 25% con un grado di sofferenza media;
- che sono residuati postumi permanenti nella misura del 18%, con un grado di sofferenza lievissima (cfr. consulenza medico legale);
- spese mediche in nesso di causalità con il sinistro pari ad euro 327,30, oltre a spese per la relazione medico legale pari ad euro 366,00 (cfr. consulenza medico legale).
pagina 12 di 18 Alla luce delle conclusioni da parte della dott.ssa avuto riguardo al caso concreto, Persona_6 tenuto conto delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento della stabilizzazione dei postumi permanenti (61 anni) e dell'entità di questi ultimi, in via equitativa è possibile liquidare per il danno non patrimoniale la somma di euro 68.051,00, comprensiva della somma di euro 60.281,00 per le conseguenze personali riferibili ai postumi permanenti e della somma di euro 7.770,00 per ciò che riguarda l'inabilità temporanea, (presa a parametro la somma giornaliera di in media euro 140,00 tenuto conto delle allegazioni della parte in punto di sofferenza e di quando stimato dal CTU).
ha chiesto altresì il riconoscimento di una personalizzazione del danno non Parte_1
patrimoniale, tenuto conto che le lesioni subite hanno determinato una spiccata sofferenza fisica, ma anche depressione, frustrazione e preoccupazione per il suo stato di salute e hanno determinato la limitazione delle attività ludico sportive svolte ante sinistro (ad esempio, escursioni in montagna), sia limitazioni all'utilizzo del ciclomotore.
Con particolare riferimento alla “personalizzazione” del danno non patrimoniale deve richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui “il grado di invalidità permanente espresso da un barème medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima. Pertanto, una volta liquidato il danno biologico convertendo in denaro il grado di invalidità permanente, una liquidazione separato del danno estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale, è possibile soltanto in presenza di circostanza specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Tali circostanze debbono essere tempestivamente allegate dal danneggiato, ed analiticamente indicate nella motivazione, senza rifugiarsi in formule di stile o stereotipe del tipo 'tenuto conto della gravità delle lesioni” (Cass. 23778/2014, Cass. 28988/2019; Cass. 7513/2018).
Nel caso di specie, l'attore non ha documentato la sussistenza di circostanze particolari in termini di conseguenze dinamico relazionali o peculiare patimento, tali da giustificare un aumento personalizzato di quanto già liquidato a titolo di danno biologico, né ha formulato ammissibili e rilevanti richieste di prova orale aventi ad oggetto specifiche abitudini o passioni, che ha dovuto rinunciare a coltivare a causa del sinistro;
la mera sofferenza e la preoccupazione per il decorso della malattia non possono pagina 13 di 18 essere infatti ritenute circostanze particolari tali da giustificare un aumento del danno biologico già riconosciuto. Peraltro, la dott.ssa ha verificato la permanenza a postumi stabilizzati di una Per_1
sofferenza lievissima e non ha constatato particolari limitazioni della quotidianità o di attività ludico sportive (cfr. consulenza medico legale). Nessun aumento può dunque essere riconosciuto a titolo di personalizzazione.
Il danno non patrimoniale complessivamente patito da va liquidato, all'attualità, in Parte_1
euro 68.051,00, da ridursi in ragione del concorso colposo del danneggiato a euro 47.635,70.
Dall'importo indicato devono essere decurtate le somme ricevute da ante causam da Parte_1
e dall' per i postumi permanenti riportati a seguito del sinistro. Sul Controparte_1 CP_3
punto occorre richiamare il principio di compensatio lucri cum damno, rispetto al quale si sono recentemente espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nelle sentenze gemelle del 2018 (n.
12564; n. 12565; n. 12566; n. 12567), chiarendo che nel procedere all'accertamento dei danni causati da un determinato fatto illecito si deve tener conto anche dei vantaggi eventualmente scaturiti dallo stesso;
invero, la tutela risarcitoria deve essere finalizzata a ripristinare la situazione del danneggiato antecedente al verificarsi del fatto illecito e non deve trasformarsi in un'occasione di ingiustificato arricchimento del danneggiato. Nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, il danneggiato abbia già ricevuto delle somme di denaro a titolo indennitario, infatti, le Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 12565/2018 hanno statuito che: “il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto”. Tanto premesso in termini generali, nel caso di specie alle somme già percepite ante causam si applica il principio della compensatio lucri cum damno e, pertanto, le stesse devono essere sottratte in sede di liquidazione del danno nell'ipotesi in cui venga riconosciuto il diritto al risarcimento del danneggiato. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità con orientamento chiaro e del tutto condivisibile ai fini dell'applicazione del principio della compensatio lucri cum damno vanno decurtate somme che facciano riferimento solo a poste omogenee di danno
(Cass. Sez. L, Sentenza n. 20807 del 14/10/2016, secondo cui “In tema di liquidazione del danno biologico cd. differenziale, di cui il datore di lavoro è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa in termini coerenti con la struttura bipolare del danno-conseguenza, va CP_3 operato un computo per poste omogenee”).
pagina 14 di 18 Alla luce delle considerazioni che precedono, ne consegue che dalla somma di euro 47.635,70 deve essere decurtata la somma di euro 13.018,80 (pari alla somma di euro 11.400,00, rivalutata dal 6 dicembre 2021 (cfr. doc.34 parte attrice) - alla data della presente pronuncia per consentire la sottrazione di importi omogenei), versata ante causam da a titolo di Controparte_1
danno non patrimoniale, nonché la somma di euro 7.450,75 (pari alla somma di euro 6.456,46 - euro
6.433,30+ euro 32,16 ) rivalutata dal 13 ottobre 2021 (cfr. prospetto alla data della presente CP_3
pronuncia per consentire la sottrazione di importi omogenei) versata ante causam da a titolo di CP_3
danno biologico.
Quanto alle somme erogate dall' è opportuno precisare che dal prospetto depositato risulta un CP_3 versamento di euro 5.329,50 da parte dell'ente assistenziale all'attore a titolo di indennità temporanea per il periodo di assenza dal lavoro dal 31 luglio 2021 al 13 ottobre 2021, commisurata alla retribuzione percepita. Tale somma è stata erogata ai sensi dell'art. 68 del D.P.R. del 30 giugno 1965, n. 1124, il quale prevede la corresponsione di una somma di denaro per il periodo di tempo durante il quale il lavoratore non ha potuto attendere alle sue mansioni (Cfr. art. 68 del D.P.R. 1124 del 1965, “A decorrere dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'infortunio o si è manifestata la malattia professionale e fino a quando dura l'inabilità assoluta, che impedisca totalmente e di fatto all'infortunato di attendere al lavoro è corrisposta all'infortunato stesso un'indennità giornaliera nella misura del sessanta per cento della retribuzione giornaliera calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120. A tal proposito si osserva che il danno biologico risarcibile dall' è solo CP_3 quello per l'invalidità permanente e non il danno per l'inabilità temporanea”). Si tratta evidentemente di un'erogazione che va a ristorare un danno non di natura dinamico relazionale, bensì patrimoniale, che nel corso del presente giudizio non è stato richiesto dall'attore. Pertanto, tenuto conto che sulla base del principio della compensatio lucri cum damno, lo scomputo delle somme versate ante causam dev'essere effettuato per poste omogenee di danno, nel caso di specie l'indennizzo a titolo di CP_3
indennità temporanea non dev'essere scomputato dai danni come sopra liquidati atteso che si riferiscono al solo danno dinamico relazionale patito dall'attore.
L'attore a titolo di danno biologico ha dunque percepito ante causam la somma di euro 20.469,55. Tale somma deve essere detratta dall'importo di euro 47.635,70 sì che il residuo danno non patrimoniale è pari ad euro 27.166,15.
pagina 15 di 18 Sulle somme riconosciute sono inoltre dovuti gli interessi compensativi per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno, posto che, nelle obbligazioni di valore, il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno;
peraltro, avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, nè sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale fino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi. Ai soli fini del calcolo degli interessi compensativi, sulla somma pari al danno liquidato all'attualità deve essere, anzitutto, operata la devalutazione alla data del fatto (27.7.2021);
l'importo così devalutato deve essere, quindi, rivalutato secondo la variazione degli indici Istat del costo vita per le famiglie di operai e impiegati, dalla data del fatto a quella del primo pagamento
(13.10.2021); sulla somma via via rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale dalla data del fatto a quella del primo pagamento parziale per poi operare la decurtazione dell'importo ricevuto;
sulla residua somma via via rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale dalla data del fatto a quella del riconoscimento della somma successiva somma (6.12.2021), oltre la rivalutazione progressiva, per poi operare la successiva decurtazione. Operata la decurtazione dell'importo già corrisposto, sulla residua somma si deve applicare il medesimo meccanismo dalla data del 6.12.2021 alla data di pronuncia della presente sentenza. Sono altresì dovuti gli interessi legali dalla sentenza al saldo.
Quanto al danno patrimoniale compete all'attore il rimborso delle spese mediche sostenute, che devono ritenersi dimostrate, in quanto documentate ed in connessione eziologica con il sinistro di causa e ritenute congrue dal ctu nella complessiva misura di euro 327,30 (cfr. relazione medico legale), oltre alla somma di euro 366,00 per la relazione medico legale di parte attrice, Dott. (cfr. Per_2
relazione medico legale e doc. 28), per un totale di euro 485,31 (concorso di colpa del 30% sulla somma di euro 693,30).
Il danno patrimoniale patito dall'attore va liquidato in complessivi euro 485,31, oltre agli interessi compensativi, calcolati secondo il criterio sopra menzionato (cfr. sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione) dalla data delle singole fatture/data del fatto per quanto riguarda gli pagina 16 di 18 indumenti ed il casco danneggiato - senza operare la devalutazione alla data del fatto e mantenendo come valore base gli importi attuali alla data di emissione del documento/data del fatto - alla presente pronuncia, oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo.
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza, sì che, tenuto conto che è stato accertato un concorso colposo prevalente in capo al convenuto, si reputa congruo compensare le spese tra le suddette parti nella misura di 1/3 e condannare la convenuta a rifondere in favore dell'attore i restanti
2/3 delle spese di lite;
dette spese si liquidano in dispositivo, sulla base dei parametri indicati dal DM n.
147/2022, tenuto conto del valore della controversia (calcolato sull'importo riconosciuto all'esito del giudizio a titolo risarcitorio ex art. 5 del DM), della difficoltà delle questioni trattate, nonché dell'attività difensiva concretamente svolta (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), e dunque con applicazione dei valori medi di riferimento.
Le spese di ctu, come liquidate in corso di causa, vanno definitivamente poste a carico dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o respinta, così provvede:
1. accerta la concorrente responsabilità di e di nella Parte_1 Controparte_2
determinazione del sinistro per cui è causa, occorso il 27.7.2021, nella misura rispettivamente del 30% e del 70%;
2. condanna e in solido tra loro e nelle Controparte_2 Controparte_1
rispettive qualità, al risarcimento del 70% dei danni patrimoniali e non patrimoniali subìti dall'attore , che, detratte le somme versate ante causam, si liquidano Parte_1
rispettivamente in euro 485,31 ed in euro 27.166,15, oltre rivalutazione ed interessi come indicato in parte motiva
3. compensa tra la parte attrice , da un lato, e le parti convenute Parte_1 Controparte_2
e dall'altro, le spese di lite del presente procedimento
[...] Controparte_1
nella misura di 1/3 e condanna le parti convenute, in solido tra loro e nelle rispettive qualità, a rifondere in favore dell'attore i restanti 2/3 delle spese di lite, che si liquidano nella misura di euro 5.077,33 per compensi, in euro 548,33 per le spese, nonché in euro 650,67 per le spese di pagina 17 di 18 ctp, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A;
4. pone definitivamente le spese della ctu medico legale, come liquidate in corso di causa, a carico delle parti convenute.
Milano, 30.5.2025
Il giudice
Lucia Francesca Iori
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