Articolo 15 della Legge 3 febbraio 1963, n. 530
Articolo 14Articolo 16
Versione
11 maggio 1963
Art. 15.
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1953-54 sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate
accertate per la competenza propria dell'e-
sercizio finanziario 1953-54 (articolo 11). L. 8.056.321.544 - Somme rimaste da riscuotere sui residui
degli esercizi precedenti (articolo 13).... L. 20.194.926 - Somme riscosse e non versate (colonna s
del riepilogo della entrata................ " 209.074.131 -
----------------- Residui attivi al 30 giugno 1954... L. 8.285.590.601 -
-----------------
Entrata in vigore il 11 maggio 1963