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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/05/2025, n. 2460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2460 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.3434/2025 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. LUNA ALESSANDRO)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(avv. DI GLORIA MARCO)
- resistente -
Avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
All'udienza di discussione del 27/05/2025 ha pronunziato
SENTENZA dando lettura del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio che liquida in euro CP_2
1.706,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 5.3.2025 la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio chiedendone la condanna al pagamento dell'assegno ordinario di invalidità riconosciuto CP_2 con decreto di omologa del 29.11.2024.
Costituitosi in giudizio, rilevava che la prestazione era stata liquidata. CP_2 All'udienza odierna i procuratori delle parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contenere, senza accordo sulle spese.
***
Preso atto della circostanza che l'ente previdenziale ha riconosciuto le ragioni della parte ricorrente, provvedendo alla liquidazione della prestazione richiesta, sia pure in data successiva alla proposizione del ricorso, va dichiarata cessata la materia del contendere. CP_ Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza virtuale, vanno poste a carico dell' e si liquidano come in dispositivo, disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Palermo, il 27/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.3434/2025 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. LUNA ALESSANDRO)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(avv. DI GLORIA MARCO)
- resistente -
Avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
All'udienza di discussione del 27/05/2025 ha pronunziato
SENTENZA dando lettura del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio che liquida in euro CP_2
1.706,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 5.3.2025 la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio chiedendone la condanna al pagamento dell'assegno ordinario di invalidità riconosciuto CP_2 con decreto di omologa del 29.11.2024.
Costituitosi in giudizio, rilevava che la prestazione era stata liquidata. CP_2 All'udienza odierna i procuratori delle parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contenere, senza accordo sulle spese.
***
Preso atto della circostanza che l'ente previdenziale ha riconosciuto le ragioni della parte ricorrente, provvedendo alla liquidazione della prestazione richiesta, sia pure in data successiva alla proposizione del ricorso, va dichiarata cessata la materia del contendere. CP_ Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza virtuale, vanno poste a carico dell' e si liquidano come in dispositivo, disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Palermo, il 27/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno