Art. 8. (Conferimento delle mansioni di operatore al personale ausiliario degli uffici locali)
Al primo comma dell'articolo 27; dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29 , dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
c) al personale ausiliario degli uffici locali l'incarico di mansioni proprie della qualifica iniziale degli operatori di esercizio degli uffici stessi, sentita la commissione centrale per gli uffici locali.
Al primo comma dell'articolo 27; dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29 , dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
c) al personale ausiliario degli uffici locali l'incarico di mansioni proprie della qualifica iniziale degli operatori di esercizio degli uffici stessi, sentita la commissione centrale per gli uffici locali.