Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bergamo, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 41
CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026

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  • Accolto
    Mancata riassunzione del processo a seguito di interruzione

    Il giudice ha ritenuto che l'onere di nominare un nuovo legale entro il termine perentorio di 6 mesi fosse a carico del ricorrente. Poiché tale nomina non è avvenuta, il processo è stato dichiarato estinto ai sensi dell'art. 94, comma 1 del D. Lgs. n. 175/2024.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bergamo, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 41
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bergamo
    Numero : 41
    Data del deposito : 29 gennaio 2026

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