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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bergamo, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bergamo |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 41/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 2, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MAURINI GIACOMINO, Presidente e Relatore
STEFANINI NICOLA, Giudice
PAVONE ENRICO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 614/2023 depositato il 02/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bergamo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01976202300000228000 IVA-ALTRO 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO
Il sig. Ricorrente_1 ricorre contro una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria dell'importo complessivo di euro 411.237,77 emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER) di Bergamo.
Nelle more del procedimento il difensore del ricorrente è deceduto in data 19 giugno 2024, motivo per cui questa Corte con Ordinanza del 13 febbraio 2025 ha dichiarato l'interruzione del processo, invitando il ricorrente a nominare un nuovo difensore e assegnando per tale scopo un termine di 6 mesi, termine scaduto il 14 settembre 2025 senza che la nuova nomina sia stata adempiuta.
Con atto del 30 settembre 2025 l'ADER ha quindi chiesto a questa Corte di dichiarare l'estinzione del presente giudizio per mancata tempestiva riassunzione del processo, ai sensi degli artt. 43 e 45 del D.
Lgs. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte, premesso che:
a) l'art. 94, comma 1 del D. Lgs. n. 175/2024, sostitutivo dell'art. 45 del D. Lgs. n. 546/1992, prevede che:
“Il processo si estingue nei casi in cui le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo”;
b) nel caso in esame risultava onere del ricorrente nominare il nuovo legale entro la data del 14 settembre 2025 stabilita da questa Corte;
c) il ricorrente non ha ancora provveduto alla data odierna, e comunque entro il termine improrogabile di cui sopra, alla nomina del legale;
tutto ciò premesso,
questa Corte dichiara l'estinzione del presente processo ai sensi della norma citata, così come richiesto anche dall'Ente resistente. Quanto alle spese processuali, considerato che l'art. 94, comma 2 del decreto legislativo citato prevede che, nel caso di estinzione del processo ai sensi dell'art. 94, comma 1, esse debbano restare a carico delle parti che le hanno anticipate, nulla dispone sulle stesse.
P.Q.M.
Estinzione del giudizio. Nulla sulle spese.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 2, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MAURINI GIACOMINO, Presidente e Relatore
STEFANINI NICOLA, Giudice
PAVONE ENRICO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 614/2023 depositato il 02/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bergamo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01976202300000228000 IVA-ALTRO 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO
Il sig. Ricorrente_1 ricorre contro una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria dell'importo complessivo di euro 411.237,77 emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER) di Bergamo.
Nelle more del procedimento il difensore del ricorrente è deceduto in data 19 giugno 2024, motivo per cui questa Corte con Ordinanza del 13 febbraio 2025 ha dichiarato l'interruzione del processo, invitando il ricorrente a nominare un nuovo difensore e assegnando per tale scopo un termine di 6 mesi, termine scaduto il 14 settembre 2025 senza che la nuova nomina sia stata adempiuta.
Con atto del 30 settembre 2025 l'ADER ha quindi chiesto a questa Corte di dichiarare l'estinzione del presente giudizio per mancata tempestiva riassunzione del processo, ai sensi degli artt. 43 e 45 del D.
Lgs. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte, premesso che:
a) l'art. 94, comma 1 del D. Lgs. n. 175/2024, sostitutivo dell'art. 45 del D. Lgs. n. 546/1992, prevede che:
“Il processo si estingue nei casi in cui le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo”;
b) nel caso in esame risultava onere del ricorrente nominare il nuovo legale entro la data del 14 settembre 2025 stabilita da questa Corte;
c) il ricorrente non ha ancora provveduto alla data odierna, e comunque entro il termine improrogabile di cui sopra, alla nomina del legale;
tutto ciò premesso,
questa Corte dichiara l'estinzione del presente processo ai sensi della norma citata, così come richiesto anche dall'Ente resistente. Quanto alle spese processuali, considerato che l'art. 94, comma 2 del decreto legislativo citato prevede che, nel caso di estinzione del processo ai sensi dell'art. 94, comma 1, esse debbano restare a carico delle parti che le hanno anticipate, nulla dispone sulle stesse.
P.Q.M.
Estinzione del giudizio. Nulla sulle spese.