Sentenza 15 febbraio 2003
Massime • 1
La valutazione del giudice di merito, che escluda la sussistenza dei presupposti per una legittima irrogazione di sanzione disciplinare estintiva del rapporto di lavoro nel caso di sottrazione di merce di modesto valore (nella specie, alcune confezioni di lamette da barba) da parte di dipendente immune da precedenti rilievi e addetto a mansioni non fiduciarie in senso stretto (nella specie, compiti generici di addetto al magazzino di un supermercato), è conforme a criteri di logicità e rappresenta un'applicazione del principio di proporzionalità tra infrazioni disciplinari e sanzioni posto dall'art. 2106 cod. civ. e dei principi in materia di presupposti dei licenziamenti per giusta causa e giustificato motivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/02/2003, n. 2336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2336 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Consigliere -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S.S.C. SOCIETÀ SVILUPPO COMMERCIALE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI N. 288 presso lo studio dell'avvocato SILVANO PICCININNO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE MANCA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DE SA SA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI 209, presso lo studio dell'avvocato FABIO BUFFONI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CORRADO NAPOLITANI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2323/99 del Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE, depositata il 16/07/99 - R.G.N. 1003/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/06/02 dal Consigliere Dott. Filippo CURCURUTO;
udito l'Avvocato PICCININNO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del secondo motivo ed assorbito il primo motivo del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di ER LV De SA premesso che la SSC s.r.l Società Gruppo Carrefour lo aveva licenziato il 24 gennaio 1997 dopo avergli contestato l'appropriazione di un pacchetto di lamette da barba, senza accettare le giustificazioni da lui fornite, impugnò il licenziamento in quanto privo di giusta causa, in considerazione della non intenzionale appropriazione della merce trovata in suo possesso e della mancanza di proporzionalità rispetto all'illecito.
Il ricorso fu accolto e il licenziamento fu dichiarato illegittimo, con ordine di reintegrazione e con le consequenziali pronunzie risarcitorie.
La decisione, appellata dalla società, è stata confermata dal Tribunale di SM Capua Vetere con sentenza 16 luglio 1999. Il Tribunale ha premesso che, in linea di fatto, era stato accertato o era comunque pacifico che:
il 15 gennaio 1997 verso le h. 20,10 al passaggio del De SA attraverso le apposite barriere, il sistema antitaccheggio aveva segnalato la presenza di un oggetto non smagnetizzato;
sulla persona del lavoratore, condotto nell'ufficio del responsabile della sicurezza, era stata rinvenuta all'interno del marsupio in suo possesso un astuccio di ricariche per rasoi, sconfezionato ma recante all'interno l'apposito bollino antitaccheggio;
dalle relazioni redatte, nell'imminenza del fatto, dall'addetto alla sorveglianza e dal capo settore della società, risultava che il De SA aveva dichiarato inizialmente al sorvegliante di aver acquistato la merce la sera prima, ma subito dopo aveva ammesso di averla prelevata dai contenitori di merce sconfezionata, siti nel deposito del centro commerciale;
nelle successive giustificazioni scritte, il De SA non aveva negato le circostanze riportate nelle relazioni suddette. Aveva affermato tuttavia di aver prelevato l'astuccio dal pavimento del locale deposito, senza intenzione di sottrarlo, e al fine di sistemarlo, in un secondo momento, nei contenitori, riponendolo poi, momentaneamente, nel marsupio, poiché in quel momento era stato chiamato alla cassa per una specifica incombenza.
Aveva aggiunto anche, a riprova della buona fede, che il marsupio, benché di sua proprietà, era utilizzato per ragioni di servizio e alla fine del turno sarebbe stato lasciato in magazzino;
Ciò premesso il Tribunale ha considerato:
che non poteva configurarsi sottrazione della marce per il semplice fatto che questa fosse stata trovata nel marsupio di proprietà del De SA, tenuto conto che dalle testimonianze risultava il consenso della società all'uso di marsupi personali, dato anche l'insufficiente numero di quelli forniti dall'azienda;
che il De SA, non contestando nella lettere di giustificazione il contenuto della relazione dei due incaricati dell'azienda, e non fornendo spiegazioni sul comportamento assunto nell'immediatezza del fatto, aveva finito con l'ammettere, benché per implicito, di essersi appropriato, della merce e di aver fornito con l'avvenuto acquisto delle lamette una prima giustificazione non veritiera;
che solo nel ricorso introduttivo egli aveva affermato per la prima volta di esser stato indotto a fornire all'epoca una spiegazione non vera e ad ammettere la sottrazione in quanto preso alla sprovvista e frastornato, per il caos creatosi, a causa della sua timidezza, emotività e impressionabilità; spiegazione, però, certamente incredibile e in ogni caso priva di serio riscontro;
che sebbene la versione fornita dal De SA nelle giustificazioni scritte fosse più attendibile, non poteva non tenersi conto, quale elemento indicativo della sua responsabilità che egli al momento del fatto aveva fornito giustificazioni non veritiere ed ammesso l'appropriazione della merce, non potendosi ritenere che l'emozione del momento lo avesse indotto, da innocente, a fare ammissioni di colpa;
che, tuttavia a favore della buona fede, e non solo dell'ingenuità, del lavoratore deponeva il fatto che egli aveva attraversato la barriera antitaccheggio ben consapevole della sua esistenza, ancorché il valore di tale circostanza in favore del De SA fosse stata attenuta dalle dichiarazioni del legale rappresentante della società, il quale aveva fatto presente che la protezione antitaccheggio è normalmente esposta sull'esterno della confezione mentre l'astuccio trovato in possesso del De SA non era più confezionato e recava anche all'interno una protezione ignota anche ai dipendenti;
che al momento del fatto il De SA si trovava ancora in servizio all'interno del centro commerciale, onde non poteva escludersi che egli avrebbe potuto riporre nei contenitori il pacchetto di lamette in suo possesso.
Ad avviso del giudice d'appello emergevano quindi per un verso elementi probatori indicativi della responsabilità del De SA, per altro verso elementi che pur senza svalutare totalmente i primi apparivano indicativi della buona fede del lavoratore. La conseguente impossibilità di operare una sicura ricostruzione della vicenda, in presenza di risultanze probatorie suscettibili di interpretazioni opposte ma egualmente valide si risolveva pertanto in una carenza di prova sull'esistenza della giusta causa del licenziamento.
Il Tribunale esaminava anche il profilo della proporzionalità fra la sanzione e l'illecito, negata dal primo giudice e riaffermata dall'appellante con specifico motivo di gravame.
In proposito, premesso che ai fini della sussistenza della giusta causa la modesta entità del danno patrimoniale cagionato al datore di lavoro non impediva il venir meno del requisito della fiducia e che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, non si poteva attribuire rilievo decisivo alla scarso valore del bene sottratto, il Tribunale ha tuttavia affermato che la tenuità del danno poteva esser considerata ai fini della valutazione di proporzionalità, e che, d'altra parte, l'adeguatezza della sanzione irrogata non poteva trovare automatico fondamento nella circostanza che il fatto integrasse anche un'ipotesi di reato, poiché ciò era indice di gravita ma non necessariamente di una gravita tale da legittimare il recesso. Secondo il giudice d'appello occorreva quindi valutare da un lato la gravità dei fatti addebitati in relazione alla loro portata oggettiva e soggettiva, alle circostanze in cui erano stati commessi, all'intensità dell'elemento intenzionale, e dall'altro stabilire se la lesione dell'elemento fiduciario fosse in concreto tale da giustificare la massima sanzione disciplinare definitivamente espulsiva. Al riguardo il Tribunale richiamava ancora una volta la modesta entità oggettiva del danno, rappresentato nella specie dalla sottrazione di un astuccio di lamette di poche migliaia di lire;
osservando come tale elemento nel settore penale avesse rilievo anche ai fini della graduazione della pena, ed aggiungeva che in sede di contrattazione collettiva si tiene conto della maggiore o minore gravità degli effetti negativi anche di natura patrimoniale sul datore di lavoro.
Dovevano poi valutarsi come indici di minore gravità soggettiva del fatto, - sempre secondo il Tribunale - oltre alla sottrazione dell'astuccio non dai banchi di vendita ma da un contenitore ove era accantonata la merce sconfezionata e quindi non più presentabile per la vendita, la circostanza, non contestata, che il lavoratore non avesse mai riportato altre sanzioni disciplinari e non avesse neppure quegli specifici obblighi di sorveglianza che avrebbero potuto portare a valutare ben diversamente e più gravemente il fatto contestato.
Contro questa sentenza la SSC s.r.l. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Il De SA resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo denunziando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia nonché falsa ed errata applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 5 della legge 15 luglio 1966, n. 604, la ricorrente si duole che il Tribunale abbia ritenuto impossibile operare una esatta ricostruzione della vicenda e sia quindi pervenuto ad escludere che fosse stata provata la giusta causa del recesso, sulla base di una motivazione palesemente contraddittoria, nella quale da un lato si dava per provato il fatto che il lavoratore avesse ammesso di essersi appropriato della merce e dall'altro si accreditava la sua buona fede.
Con ulteriore profilo del motivo la ricorrente addebita inoltre al Tribunale di aver fatto mal governo delle norme in tema di prova della giusta causa, posto che era stato dedotto e dimostrato per testi sia il fatto oggettivo che la malafede del lavoratore, mentre la versione data da quest'ultimo era rimasta priva di riscontro. Con il secondo motivo, denunziando contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia e falsa ed errata applicazione dell'art. 2119 c.c. la ricorrente deduce, innanzitutto, che il giudice d'appello, contraddicendosi, ha affermato da un lato l'ininfluenza, ai fini della configurabilità di una giusta causa di licenziamento, dell'assenza o della modesta entità di un danno patrimoniale a carico del datore di lavoro, quando il comportamento illecito abbia determinato il venir meno della fiducia, essendo sufficiente che il lavoratore abbia posto in essere una situazione di pericolo di danno purché di concreto rilievo, concluso, d'altro lato, che comunque il requisito della modesta entità del danno assume valenza ai fini della valutazione della gravita del fatto addebitato e della proporzionalità della sanzione. Con un secondo profilo del motivo in esame la ricorrente assume che il giudice d'appello, nel valutare la gravita del fatto, non avrebbe tenuto conto del principio per cui in caso di appropriazione di beni aziendali si verifica sempre una lesione del vincolo fiduciario, senza che in contrario possa aver rilievo il fatto che si tratti di una mancanza isolata.
Il motivo è infondato in entrambi i profili.
Le affermazioni del Tribunale riportate nel ricorso vanno inquadrate nell'intero percorso argomentativo seguito dal giudice di merito, e in tale contesto perdono la loro apparente contraddittorietà. Con la prima di esse il Tribunale ha inteso esplicitamente prender le distanze dalla motivazione del Pretore, non a caso valutata come "concisa", nella quale, erroneamente secondo del giudice d'appello, era stato considerato automaticamente decisivo ai fini del giudizio sulla gravita del fatto la tenuità del danno.
Il Tribunale, dichiarando di concordare, in linea di principio, con le critiche mosse sul punto dall'appellante, ha invece sviluppato, sulla base della constatata modestia del bene aziendale di cui si trattava, un più complesso ragionamento in ordine alle conseguenze che tale constatazione imponeva una volta che essa fosse inserita nel novero di tutti gli altri elementi di valutazione del fatto, ed ha fatto richiamo alla costante giurisprudenza di questa Corte sulla necessità di valutare la gravita dei fatti addebitati al lavoratore nella loro concreta complessiva portata e nella loro capacità di lesione dell'elemento fiduciario. Muovendosi in tale ordine di idee il giudice d'appello ha infatti contestato la tesi dell'appellata, secondo cui il carattere di illecito penale del fatto era di per sè idoneo a interrompere il rapporto fiduciario, ha ricordato l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui, anche nel caso di previsione diretta di fatti integranti giusta causa da parte della disciplina collettiva, il giudice ha obbligo di valutare la gravita del comportamento nella sua interezza, e ha sottolineato che anche nel settore penale il valore del bene sottratto ha rilievo ai fini della gradazione della pena e della concessione delle attenuanti. In definitiva, una lettura complessiva della sentenza impugnata, conduce ad escludere che il Tribunale abbia affermato e negato al tempo stesso la rilevanza della tenuità del danno ai fini della valutazione della giusta causa del licenziamento, incorrendo così nella contraddittorietà denunziata con il motivo in esame. Quanto al secondo profilo di tale motivo, vale ricordare innanzitutto che il licenziamento per giusta causa, essendo la più grave delle sanzioni disciplinari, può considerarsi legittimo solo se, valutato ogni aspetto del caso concreto, la mancanza del lavoratore, minando profondamente l'elemento fiduciario costituente il presupposto fondamentale della collaborazione tra le parti del rapporto di lavoro, sia di tale gravita che ogni altra sanzione risulti insufficiente a tutelare l'interesse del datore di lavoro (per tutte, Cass. 25 febbraio 2000 n. 2176). E tale principio vale ovviamente a ricondurre nei suoi esatti limiti il profilo della eventuale tenuità del danno patrimoniale, nel caso specifico di sottrazione di beni aziendali. Se la modestia del danno non può infatti impedire, di per sè, di riconoscere la sussistenza di una giusta causa, resta pur sempre l'esigenza che a tal fine, siano valutate tutte le caratteristiche del caso concreto, accertandosi le infrazioni commesse dal lavoratore, la loro gravitarla loro conseguente idoneità costituire giusta causa di recesso,:
accertamento e valutazione demandati al giudice di merito e incensurabili in cassazione se privi di errori logici o giuridici (Cass. 19 aprile 2000 n. 5157; 16 ottobre 2000, n. 13738; e, con specifico riferimento al giudizio di proporzionalità tra fatto addebitato e licenziamento, Cass. 4 aprile 2000, n. 4138). Ora il giudice di merito oltre ad avere messo in luce, nei termini ed ai fini sopraindicati, il fatto che l'appropriazione avesse avuto ad oggetto una confezione di lamette da barba di poche migliaia di lire, ha tenuto presente come elemento di minore gravita dal punto di vista soggettivo il fatto che si trattava di merce non più presentabile per la vendita, ha considerato che sul dipendente non incombevano specifici obblighi di sorveglianza che avrebbero potuto indurre ad una diversa valutazione della condotta, ed ha, infine, fatto riferimento al carattere isolato della mancanza commessa dal dipendente, determinata da un momentaneo stato di smarrimento. Si tratta di motivazione nel complesso idonea a giustificare il giudizio di sproporzione fra l'addebito e la sanzione espulsiva, e che, contrariamente all'assunto della ricorrente, non è certo inficiata dalla considerazione dell'assenza di precedenti da parte del lavoratore. Infatti la valutazione del giudice di merito che escluda la sussistenza dei presupposti per una legittima irrogazione di sanzione disciplinare estintiva del rapporto di lavoro nel caso di sottrazione di merce di modesto valore (alcune confezioni di lamette da barba) da parte di dipendente immune da precedenti rilievi e addetto a mansioni non fiduciarie in senso stretto (in quanto genericamente addetto al magazzino di un supermercato) è conforme a criteri di logicità e rappresenta un'applicazione del principio di proporzionalità tra infrazioni disciplinari e sanzioni posto dall'art. 2106 cod. civ. e dei principi in materia di presupposti dei licenziamenti per giusta causa e giustificato motivo.(Cass. 28 settembre 1998, n. 9692). Ovviamente, poiché la proporzionalità della sanzione del licenziamento rispetto alla gravita del fatto addebitato al lavoratore e dallo stesso commesso, attiene all'accertamento di un elemento costitutivo della fattispecie giustificativa del recesso (Cass. 16 maggio 1997 n. 4379) il negativo riscontro di tale proporzionalità, rendendo in ogni caso illegittimo il licenziamento, determina, nella specie, l'assorbimento del primo motivo di ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 22,00 oltre ad euro 3000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 3 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2003