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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 11/12/2025, n. 2052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2052 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6040/2024
TRIBUNALE DI CAGLIARI
- seconda sezione civile -
VERBALE della causa iscritta al n. 6040/2024 R.G.A.C. tra
, rappresentata e difesa dagli avvocati Caterina Mocci e Parte_1
SA OR;
- ricorrente -
E
. - convenuta contumace - Controparte_1
Oggi 11 dicembre 2025, davanti alla dott.ssa Ermanna Grossi, in servizio presso il tribunale di Cosenza, ma applicata a distanza al tribunale di Cagliari ai sensi dell'art 3 del d.l. n. 117/2025 e in virtù della delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 1/10/2025, prot. n. P15555/2025, è chiamata, mediante collegamento audiovisivo a distanza, la causa iscritta al n. 6040/2024 R.G. Sono presenti per la ricorrente gli avvocati Caterina Mocci e SA OR. Si dà atto della dichiarazione di identità dei presenti i quali assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. Entrambi i difensori della parte ricorrente precisano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, discutono la causa e chiedono che venga decisa. Il giudice si ritira in camera di consiglio oscurando il video e silenziando il microfono, ma mantenendo il collegamento attivo. Rientrato, decide come da separata sentenza che definisce il giudizio e di cui dà lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
Il giudice dott.ssa Ermanna Grossi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cagliari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ermanna Grossi, applicata a distanza ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 117/2025 e in virtù della delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 1/10/2025, prot. n. P15555/2025, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6040/2024 R.G.A.C. vertente TRA (c.f. ), rappresentata e difesa, Parte_1 CodiceFiscale_1 gata dagli avvocati Caterina Mocci e SA OR ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Cagliari, alla via A. Loru, n. 41; -ricorrente- E (c.f. ), residente in Assemini, Controparte_1 CodiceFiscale_2 alla via dei Platani, n. 1. -convenuta contumace-
Oggetto: risarcimento danni da infiltrazioni.
Conclusioni delle parti Per la ricorrente (conclusioni rassegnate nelle note conclusive depositate in data 2/12/2025): “1) accertare e dichiarare l'esistenza nell'immobile di proprietà dell'attrice sito in Assemini nella Via Kitzmuller n. 53, piano terra, delle infiltrazioni e danni di cui alla superiore premessa, così come riscontrati dal CTU Ing. nel procedimento per ATP R.g. n. 4392/2019del Giudice di Pace di Persona_1
Cagliari e dal Geom. OR nella relazione tecnica del 24.07.2024; 2) accertare e dichiarare che le infiltrazioni e i conseguenti danni sono da ascrivere alla cattiva tenuta del manto di impermeabilizzazione che costituisce la pavimentazione della terrazza, oltre che alla precarietà del sistema di smaltimento delle acque meteoriche, così come descritto nella relazione dell' Ing. nel procedimento per ATP R.G. n. 4392/2019 Giudice di Per_1
Pace di Cagliari e nella relazione tecnica integrativa a firma del Geom. del Persona_2
24.07.2024; 3) condannare la convenuta ad eseguire le opere, volte all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni, così come descritte nella CTU a firma dell' Ing. alle Per_1 pagine 6 e 7 e nella relazione tecnica integrativa a firma del Geom. del Persona_2
24.07.2024; 4) condannare la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dalla ricorrente, costituiti dal costo delle opere di risanamento già determinate in sede di ATP per un importo di € 2.160,00 oltre I.V.A, oltre a quelle necessarie per il ripristino dei danni derivanti dalle nuove infiltrazioni occorse per € 1.200,00 oltre I.V.A., dal costo degli arredi
Pagina 2 di 11 e beni mobili danneggiati per l'importo complessivo di € 1.256,00, dal mancato godimento dell'immobile per un importo di € 450,00 al mese con decorrenza da ottobre 2022, dalle spese di CTP per la somma di € 3.488,44, dalle spese e competenze del giudizio per accertamento tecnico preventivo di € 1.093,95, dalle competenze dell'ausiliario del Giudice nell'ATP di € 1.530,88, o quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa;
5) con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre spese generali ed accessori come per legge”.
Causa decisa all'udienza dell'11 dicembre 2025, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della discussione orale delle parti ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., depositato in data 30/9/2024 e ritualmente notificato, ha premesso di essere proprietaria di Parte_1 un appartamento per civile abitazione posto al piano terra di un fabbricato più ampio, sito nel Comune di Assemini, alla via Kitzmuller n. 53, riportato in catasto al foglio 23, p.lla 2285, sub. 3 (già 62 sub. 1), per averlo acquistato con atto pubblico di compravendita per notar del 6/4/2009 Persona_3
(rep. n. 10.554 - racc. 34.014). La ricorrente ha dedotto che l'immobile di sua proprietà è interessato da copiose infiltrazioni di acqua meteorica che hanno compromesso lo stato del solaio e delle pareti, riconducibili in via esclusiva a difetti di manutenzione del manto di impermeabilizzazione della terrazza ed alla precarietà del sistema di smaltimento delle acque meteoriche derivanti dall'appartamento sovrastante di proprietà di catastalmente Controparte_1 identificato al foglio 23, p.lla 2285, sub. 2 e attualmente costituito da una unità in corso di costruzione a seguito di demolizione di precedente struttura. La ricorrente ha precisato che i fenomeni infiltrativi si sono verificati sin dall'anno 2017 in occasione delle forti piogge, creando ammaloramenti specie in corrispondenza della canna fumaria del camino ubicato nel soggiorno dell'abitazione e del solaio orizzontale, totalmente privo di isolamento impermeabile e di scarichi idraulici, con conseguenti gravi danni alle tinteggiature e il proliferare di muffe che hanno reso l'ambiente insalubre. Ha riferito che tale situazione persisteva nel 2019, in cui aveva incaricato il geom. di eseguire una relazione tecnica stragiudiziale per la verifica e Persona_2 le stima dei danni cagionati al proprio immobile dalle infiltrazioni d'acqua provenienti dall'abitazione sita al piano primo e di aver sollecitato più volte sia la proprietaria, , che l'allora usufruttuaria, a Controparte_1 Controparte_2 porvi rimedio, senza però ottenere alcun risultato, così da essere costretta ad incardinare un procedimento di accertamento tecnico preventivo davanti al giudice di pace di Cagliari, iscritto al n 4392/2019 R.G., all'esito del quale, il nominato consulente tecnico, ing. , nel mese di novembre Persona_1
Pagina 3 di 11 2021, all'esito del sopralluogo, oltre a confermare la presenza delle infiltrazioni e dei danni nel fabbricato di sua proprietà, ha ricondotto la provenienza di tali fenomeni all'appartamento posto al primo piano a causa del deterioramento della guaina impermeabilizzante che costituisce la pavimentazione delle terrazze, alla precarietà del sistema di smaltimento delle acque meteoriche ed alla precarietà della struttura di copertura costituita da lastre in cemento amianto, individuando gli interventi necessari per la soluzione del problema. La ricorrente ha precisato che gli interventi indicati dal c.t.u. per il ripristino della fruibilità del proprio immobile non sono stati portati a termine dalla resistente, che non ha nemmeno risarcito i danni patrimoniali per come quantificati dall'ausiliario del giudice in sede di a.t.p. e che il persistere di tale situazione ha peggiorato le condizioni del proprio immobile, tanto che il geom. OR, nella relazione integrativa del 24/7/2024, ha riscontrato un aggravamento dello stato dei luoghi a causa delle forti piogge avvenute negli ultimi anni, specie a seguito dell'evento meteorico del 13/10/2022, che ha provocato ulteriori danni, così quantificati: € 800,00 oltre iva per gli arredi, € 280,00 alla collezione di fumetti ed € 1.200,00 oltre iva per trattamento di pulizia e ripristino delle pareti. Ha dedotto, infine, che la persistenza di tale situazione di degrado e dei ponteggi ivi installati, che ancora occupano la parte posteriore della proprietà, hanno reso l'abitazione ancora più inservibile, imponendo una condanna anche al risarcimento del danno a titolo di mancato godimento dell'immobile, quantificato attraverso la determinazione del canone di locazione per il periodo di indisponibilità del bene, per € 450,00 al mese, con decorrenza dal mese di ottobre 2022. Per tali ragioni, la ricorrente ha chiesto al tribunale di accertare e dichiarare l'esistenza delle infiltrazioni e dei danni nell'immobile di sua proprietà, con individuazione delle cause e delle responsabilità per come descritto nella c.t.u. depositata a completamento del procedimento per a.t.p. e nella relazione integrativa a firma del geom. OR del 24/7/2024, con condanna della convenuta all'esecuzione degli interventi necessari volti all'eliminazione delle cause, cosi come descritte nella c.t.u. e nella c.t.p., nonché al risarcimento dei danni patrimoniali subiti, costituiti dal costo delle opere di risanamento già determinate in sede di a.t.p. per un importo di € 2.160,00 oltre I.V.A, oltre a quelle necessarie per il ripristino dei danni derivanti dalle nuove infiltrazioni occorse per € 1.200,00 oltre iva, al costo degli arredi e beni mobili danneggiati per l'importo complessivo di € 1.256,00, al mancato godimento dell'immobile per un importo di € 450,00 al mese con decorrenza da ottobre 2022, alle spese di c.t.p. per la somma di € 3.488,44, alle spese e competenze del giudizio per accertamento tecnico preventivo di € 1.093,95, alle competenze dell'ausiliario del giudice nell'a.t.p. di € 1.530,88, o quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa.
Pagina 4 di 11 Con ordinanza del 7/7/2025, il precedente magistrato titolare del ruolo, ha dichiarato la contumacia di , stante la ritualità della notifica del Controparte_1 ricorso, rinviando la causa /3/2026 per la precisazione delle conclusioni e l'eventuale discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., assegnando alle parti termine per il deposito di scritti conclusivi fino a 25 giorni prima. Con decreto del 30/10/2025, lo scrivente magistrato, applicata a distanza al tribunale di Cagliari ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 117/2025 e in virtù della delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 1/10/2025, prot. n. P15555/2025, ha anticipato l'udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. alla data dell'11/12/2025, assegnando alle parti termine sino al 4/12/2025 per il deposito di scritti conclusivi. All'odierna udienza, svoltasi mediante collegamento audiovisivo a distanza ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c., entrambi i difensori della ricorrente hanno reiterato le proprie richieste, insistendo per l'accoglimento delle proprie pretese.
2. La domanda risarcitoria è fondata e in quanto tale deve essere accolta. Il paradigma normativo che si attaglia alla fattispecie in esame è quello di cui all'art. 2051 c.c.: grava, pertanto, sul custode l'onere di dimostrare l'inidoneità in concreto della situazione a provocare l'incidente o la colpa del danneggiato, ovvero l'esistenza di altri fatti idonei ad interrompere il nesso causale fra le condizioni del bene ed il danno (cfr., ex pluribus, cass. n. 26751/2009). Ed infatti la responsabilità per danni di cui all'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, in quanto si fonda sul mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa (come il proprietario, il possessore o anche il detentore) e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode. A tal fine, occorre, da un lato, che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni e, dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno. Pertanto, l'attore deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il caso fortuito, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode (cfr. cass. n. 25243/2006). Ciò posto, va premesso che deve ritenersi provata l'appartenenza alla convenuta contumace dell'immobile immediatamente sovrastante a quello della ricorrente, per come desumibile dalla relazione di c.t.u. depositata nel
Pagina 5 di 11 fascicolo di a.t.p. nel contraddittorio con la parte convenuta, che ha partecipato al sopralluogo. E invero, dalla relazione del c.t.u., ing. , depositata nel Persona_1 giudizio di a.t.p. iscritto al n. 4392/2019 R.G. del giudice di pace di Cagliari, sicuramente utilizzabile nel presente procedimento, trattandosi di prova costituita nel contraddittorio fra le parti, risulta che i fenomeni infiltrativi subiti dall'immobile, di cui ha documentato di essere proprietaria, Parte_1 provengono dall'appartamento posto al piano superiore di proprietà di
. Controparte_1
Nella relazione si legge: “L'immobile di proprietà del ricorrente è ubicato in Assemini (CA) nella via Kitzmuller n. 53 (Allegato 3 documentazione fotografica foto 1-2-3), piano terra, distinto nel NCEU al Foglio 23 particella 2285 subalterno 3 (Allegato 1 Planimetrie catastali) è parte di un fabbricato che si sviluppa su due livelli fuori terra (Allegato 3 documentazione fotografica foto 4-5-6-7). Alla data dei sopralluoghi l'immobile si presentava arredato e abitato. L'immobile sovrastante, di proprietà della parte ricorrente
[rectius: convenuta], sito al piano terra e primo, è distinto nel NCEU al Foglio 23 particella 2285 subalterno 2. Alla data del sopralluogo l'immobile si presentava parzialmente arredato e disabitato. Dalla disamina della documentazione presente agli atti e per quanto dedotto durante le operazioni peritali è stato riscontrato il seguente stato di conservazione: Immobile sito al piano terra di proprietà della parte ricorrente. A seguito degli accessi effettuati sono state riscontrate macchie di umidità con sfogliamento della tinteggiatura nella porzione di prospetto principale in corrispondenza della tettoia (Allegato 3 documentazione fotografica foto 8), nel soffitto e nelle pareti del soggiorno erano presenti macchie di umidità e muffa (Allegato 3 documentazione fotografica foto 9-10-11-12-13- 14), nelle pareti e nel soffitto della cucina sono stati riscontrati rigonfiamenti, macchie di umidità e muffa (Allegato 3 documentazione fotografica foto 15-16-17). Dalla disamina della documentazione presente agli atti e per quanto dedotto durante le operazioni peritali è emerso che l'immobile di proprietà della parte resistente, sovrastante l'immobile di proprietà della ricorrente, versa in totale stato di abbandono (Allegato 3 documentazione fotografica foto 17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27) e presenta, oltre che l'assenza di porzioni di finitura di intonaco sia all'interno, in particolare nel locale di sgombero sulla destra, con accesso dalla terrazza prospettante sulla via Kitzmuller (Allegato e documentazione fotografica foto 21-22) che all'esterno (Allegato 3 documentazione fotografica foto 6), evidenti segni di degrado dell'intonaco, delle coperture, e del sistema di smaltimento delle acque meteoriche (Allegato 3 documentazione fotografica foto 4-5-18-19-20-24-29) e fessurazioni lungo le pareti (Allegato 3 documentazione fotografica foto 24-26). Dal confronto con la documentazione fotografica in allegato alla perizia tecnica (foto da 8 a 18 doc. 4 fascicolo di parte ricorrente) redatta dal CTP geom. è emerso che Persona_2
l'immobile della parte resistente è stato interessato da opere di ripristino, nel periodo tra la data in cui sono state scattate le foto allegate alla perizia di parte e la data del sopralluogo del 15.06.2021, consistenti in rappezzi di guaina impermeabilizzante relativamente al perimetro delle terrazze (Allegato 3 documentazione fotografica foto 28-29-30). Mentre per
Pagina 6 di 11 quanto riguarda il locale di sgombero sulla destra, con accesso dalla terrazza prospettante sulla via Kitzmuller, del quale non sono state allegate foto nella perizia di parte allegata agli atti, sono stati riscontrati segni di rappezzi nel perimetro e nei giunti di dilatazione della guaina (Allegato 3 documentazione fotografica foto 21-22-27). Per quanto dedotto durante le operazioni peritali è risultato che le macchie di umidità, di muffa, i rigonfiamenti e le spellature della tinteggiatura si trovano prevalentemente in corrispondenza delle sovrastanti terrazze e di una porzione del locale di sgombero dell'immobile di proprietà della parte resistente. Dalla disamina della documentazione presente agli atti e per quanto desunto a seguito degli accessi effettuati è emerso che negli anni si sono verificate infiltrazioni d'acqua meteorica nel sottostante immobile di proprietà della ricorrente, atteso che, presumibilmente a causa del cattivo stato della guaina impermeabilizzante e del sistema di raccolta e deflusso delle acque meteoriche e della precarietà della copertura del locale di sgombero (foto da 8 a 13 doc. 4 fascicolo di parte ricorrente), le acque infiltratesi hanno attraversato il solaio, sono percolate sui soffitti e sulle pareti, all'interno dell'immobile della ricorrente. Come sopra evidenziato le infiltrazioni sono state riscontrate nel prospetto principale in corrispondenza della tettoia, nel locale soggiorno e nel locale cucina, in corrispondenza delle sovrastanti terrazze e porzione del locale di sgombero dell'immobile di proprietà della parte resistente. Pertanto, per quanto sopra esposto, i fenomeni di infiltrazione riscontrati nell'immobile della ricorrente, sito al piano terra, paiono ascrivibili alla cattiva tenuta del manto di impermeabilizzazione, che costituisce la pavimentazione delle terrazze, oltre che alla precarietà del sistema di smaltimento delle acque meteoriche e alla precarietà della struttura di copertura, costituita da lastre in cemento amianto, del locale di sgombero prospettante sulla via Kitzmuller, dell'immobile sito al piano terra e primo, di proprietà della parte resistente. Si specifica che la mancata eliminazione delle cause delle infiltrazioni pregiudica l'utilizzo di una parte dell'appartamento della parte ricorrente e ne impedisce la completa fruizione in considerazione che il perdurare delle infiltrazioni fa venire meno la condizione di salubrità dei locali necessaria a consentire la permanenza continuativa delle persone”. Conseguentemente, deve ritenersi raggiunta la prova dell'esistenza di un nesso causale tra l'evento dannoso ed il bene in custodia, per come accertato dal c.t.u., le cui conclusioni il giudicante condivide. Il c.t.u. ha accertato che, al fine di eliminare le cause delle infiltrazioni, è necessaria l'esecuzione, da parte della resistente, delle opere di seguito indicate: rimozione della struttura di copertura e sostituzione con nuova copertura nel locale di sgombero prospettante la via Kitzmuller;
realizzazione di adeguato sistema di smaltimento delle acque meteoriche;
rimozione e rifacimento di nuovo manto di impermeabilizzazione delle terrazze, quantificando i relativi costi a corpo in circa € 20.000,00, maggiorati forfettariamente del 20% pari a circa € 4.000,00 per disbrigo pratiche amministrative e sottoscrizione dei relativi documenti da parte di professionisti abilitati per l'ottenimento di concessioni ed autorizzazioni in materia urbanistica, direzione lavori e imprevisti, per un totale di € 24.000,00.
Pagina 7 di 11 Il c.t.u. ha, altresì, accertato che, al fine di ripristinare lo stato dei luoghi e sanare la situazione di degrado rilevata nell'unità immobiliare della ricorrente, è necessaria l'esecuzione delle opere riportate nella relazione e così descritte:
“Svuotamento dei locali e accantonamento del mobilio in altra stanza, protezione, riposizionamento e pulizia finale;
igienizzazione delle pareti e dei soffitti;
rimozione di strati tinteggiatura e, previa verifica, rimozione e ripristino di eventuali porzioni di intonaco in distacco;
tinteggiatura di soffitti e pareti interne con idropittura traspirante antibatterica previa preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante”. Il c.t.u. ha quantificato in € 1.800,00, IVA esclusa, il costo delle opere sopra descritte, cui ha aggiunto una maggiorazione del 20% pari a circa € 360,00 per imprevisti, disbrigo pratiche amministrative e direzione lavori, per un totale di
€ 2.160,00. Questo importo, aggiornato alla data del 26/11/2021 in cui è stata depositata la relazione di c.t.u., va rivalutato all'attualità in € 2.480,00. Non è possibile aggiungere all'importo così liquidato le somme quantificate dal c.t. di parte, geom. nella relazione del 24/7/2024, per danni Persona_2 agli arredi (pari ad € 800,00), ad una non meglio specificata collezione di fumetti (pari ad € 280,00) e per quelli conseguenti a nuove infiltrazioni verificatesi in data 13/10/2022 e 14/4/2024 (pari ad € 1.200,00 oltre IVA). E invero, pur volendo prescindere dal fatto che la perizia non risulta nemmeno giurata, la mera relazione di un tecnico di parte non può formare prova dei danni asseritamente cagionati ad arredi, che non risultano nemmeno descritti e specificatamente individuati, e ad una non meglio specificata collezione di fumetti. La stessa sussistenza di nuove infiltrazioni nelle date del 13/10/2022 e del 14/4/2022 che avrebbero aggravato le già precarie condizioni dell'immobile non risulta documentata, né la parte ha richiesto di provarla. Con riferimento alla domanda di risarcimento del danno da mancato godimento dell'immobile, deve richiamarsi la nota decisione delle sezioni unite della corte di cassazione del 15/11/2022, n. 33645, che, in tema di prova del danno da perdita di godimento del bene, ha ammesso la prova presuntiva. Con la citata sentenza, le sezioni unite hanno optato per una mediazione fra la teoria normativa del danno, emersa nella giurisprudenza della seconda sezione civile, e quella della teoria causale, sostenuta dalla terza sezione civile, confermando la linea evolutiva della giurisprudenza della seconda sezione civile, nel senso che la locuzione “danno in re ipsa” va sostituita con quella di
“danno presunto” o “danno normale”, privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato. La sentenza definisce, altresì, la nozione di danno risarcibile in presenza di una violazione del contenuto del diritto di proprietà, che riguarda non la cosa ma il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa, sicché il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di
Pagina 8 di 11 godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno-conseguenza da risarcire. Nel caso in cui la prova sia fornita attraverso presunzioni, l'attore ha l'onere di allegare il pregiudizio subito, anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza. Per come affermato anche di recente dalla corte di cassazione, il principio enunciato dalle sezioni unite, riferito alla perdita della disponibilità/godimento dell'immobile per la diversa ipotesi di occupazione senza titolo da parte di un terzo, trova applicazione anche nelle ipotesi, come quella di specie, in cui la perdita della disponibilità/godimento sia dovuta alla inagibilità dell'immobile in conseguenza dell'attività colposa di terzi (cfr. cass. n. 30791/2024). Nel caso di specie è documentato che le infiltrazioni erano presenti alla data del 29/3/2021 a cui risale il primo sopralluogo eseguito dal c.t.u. nominato dal giudice di pace di Cagliari. Lo stato di degrado dell'immobile, registrato dal c.t.u. a quella data, è rimasto inalterato per lunghi anni sì da impedire il godimento dell'immobile sia in forma diretta da parte del proprietario, che indiretta mediante locazione, per essere l'appartamento obiettivamente inabitabile, per come si evince dalla documentazione fotografica allegata alla relazione di c.t.u. e, a maggior ragione, alla relazione integrativa del 24/7/2024, a causa del vistoso ammaloramento delle strutture del vano ingresso‐soggiorno, delle macchie di umidità sul soffitto e sulle pareti, di evidenti macchie di muffa di colore scuro che hanno generato lesioni all'intonaco dei soffitti e delle pareti con conseguenti danni alla pittura e provocato, in alcuni casi, distacchi e cadute di porzioni di intonaco. Alla quantificazione del danno può pervenirsi sulla base del criterio suggerito dalle sezioni unite della corte di cassazione nella sopra richiamata sentenza, vale a dire facendo riferimento al cosiddetto danno figurativo e, quindi, al valore locativo del cespite usurpato. Tale valore può determinarsi nella somma di € 450,00, corrispondente a quello indicato dalla ricorrente e da ritenersi congruo in relazione alle caratteristiche dell'appartamento, situato nel Comune di Assemini ad alta vocazione turistica, posto che – per come è dato evincere dalle fotografie allegate alla relazione di c.t.p. del 24/7/2024 – le infiltrazioni proseguite negli anni successivi al sopralluogo eseguito dal c.t.u. ing. , stante la mancata Persona_1 esecuzione dei lavori finalizzati alla ause da parte della convenuta, hanno completamente impedito la fruizione dell'immobile da parte della proprietaria. Tuttavia, non avendo la ricorrente provato, né richiesto di provare che l'immobile è divenuto completamente inabitabile sin dal mese di
Pagina 9 di 11 ottobre 2022, non essendo sufficiente al riguardo la relazione di c.t.p. redatta circa due anni dopo, il danno da mancato godimento dell'immobile può quantificarsi nella somma di € 8.100,00 (pari al prodotto di € 450,00 per 18 mesi da luglio 2024 a dicembre 2025 in cui la presente sentenza viene pubblicata). Di conseguenza, deve essere condannata al pagamento in Controparte_1 favore di della somma complessiva di € 10.580,00 (€ Parte_1
2.480,00 + € 8.100,00). Vanno poi applicati gli interessi, al tasso legale, a titolo di danno da lucro cessante, sulla somma così liquidata, devalutata al momento del verificarsi della stabilizzazione del danno, da individuarsi nella data del 29/3/2021 a cui risale il primo sopralluogo del c.t.u., e successivamente rivalutata di anno in anno dalla medesima data fino a quella di pubblicazione della presente sentenza (complessivamente pari ad € 1.086,50) per un valore finale totale di € 11.666,50 (= € 10.580,00 + € 1.086,50). Dalla data di pubblicazione della sentenza (che liquida il danno e lo converte in debito di valuta) fino all'effettivo soddisfo, dovranno poi essere calcolati gli interessi legali sulla somma come sopra determinata.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi, di cui alla tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/2014, per lo scaglione corrispondente al valore della presente causa (da contenersi nello scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00), diminuiti fino al 50% per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, in ragione del valore e del grado di difficoltà della controversia in cui la controparte è rimasta contumace. Vanno posti a carico della controparte soccombente anche i compensi dovuti al difensore per l'attività espletata nel giudizio di a.t.p. iscritto al n. 4392/2019 R.G. del giudice di pace di Cagliari, pure liquidati come in dispositivo sulla base dei valori medi, di cui alla tabella n. 9 (procedimenti di istruzione preventiva) allegata al D.M. n. 55/2014 nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dal D.M. n. 147/2022 per essersi l'attività difensiva esaurita antecedentemente alla sua entrata in vigore, per lo scaglione corrispondente al valore della causa (da contenersi in € 5.000,00 pari alla competenza del giudice di pace), per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria. I convenuti vanno infine condannati al rimborso in favore di Parte_1 delle spese di c.t.u., liquidate nel procedimento iscritto al n. 4392/2019 R.G. per l'importo di € 1.530,88 corrispondente alla somma degli importi di cui alle fatture n. 06/2021E del 25/3/2021 (per la somma di € 520,00) e n. 03/2022E del 3/2/2022 (per la somma di € 1.010,88) emesse dal c.t.u. nei confronti della ricorrente, a carico del quale era stato posto l'onere di pagamento nel giudizio di a.t.p.; onere cui la ricorrente ha documentato di aver adempiuto mediante la produzione delle ricevute di bonifico bancario. Infatti, per costante
Pagina 10 di 11 insegnamento della corte di cassazione, le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam, poste a conclusione della procedura necessariamente a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, devono essere prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli articoli 91 e 92 c.p.c., e possono dunque essere poste a carico della parte risultata soccombente. Non può procedersi, per contro, al rimborso della spesa asseritamente sostenuta dalla ricorrente per il proprio c.t.p. e quantificata in € 3.488,44, non risultando la prova del relativo esborso, per essersi la ricorrente limitata alla produzione di due fatture pro-forma da parte del professionista incaricato.
P.Q.M.
Il tribunale di Cagliari, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte, nel contraddittorio tra le parti, in accoglimento della domanda attorea:
- condanna all'esecuzione dei lavori indicati dal c.t.u. Controparte_1 nominato nel giudizio di accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 4392/2019 R.G. del giudice di pace di Cagliari a pag. 7 della relazione datata 26/11/2021 e meglio indicati in parte motiva;
- condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di € 11.666,50, in moneta attuale e già comprensiva degli interessi compensativi, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre agli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
- condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese relative al giudizio di accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 4392/2019 R.G. del giudice di pace di Cagliari che liquida nella somma complessiva di € 936,17 (di cui € 131,17 per esborsi ed € 805,00 per compensi professionali), oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché alla refusione in favore di della somma di € 1.530,88 per spese vive di Parte_1 compenso al c.t.u. in quella sede nominato;
- condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese relative al presente giudizio che liquida nella somma complessiva di € 2.819,44 (di cui € 15,44 per spese di notifica, € 264,00 per spese di contributo unificato e anticipazione forfettaria ed € 2.540,00 per compensi professionali), oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Cagliari, 11 dicembre 2025
Il giudice
dott.ssa Ermanna Grossi
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TRIBUNALE DI CAGLIARI
- seconda sezione civile -
VERBALE della causa iscritta al n. 6040/2024 R.G.A.C. tra
, rappresentata e difesa dagli avvocati Caterina Mocci e Parte_1
SA OR;
- ricorrente -
E
. - convenuta contumace - Controparte_1
Oggi 11 dicembre 2025, davanti alla dott.ssa Ermanna Grossi, in servizio presso il tribunale di Cosenza, ma applicata a distanza al tribunale di Cagliari ai sensi dell'art 3 del d.l. n. 117/2025 e in virtù della delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 1/10/2025, prot. n. P15555/2025, è chiamata, mediante collegamento audiovisivo a distanza, la causa iscritta al n. 6040/2024 R.G. Sono presenti per la ricorrente gli avvocati Caterina Mocci e SA OR. Si dà atto della dichiarazione di identità dei presenti i quali assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. Entrambi i difensori della parte ricorrente precisano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, discutono la causa e chiedono che venga decisa. Il giudice si ritira in camera di consiglio oscurando il video e silenziando il microfono, ma mantenendo il collegamento attivo. Rientrato, decide come da separata sentenza che definisce il giudizio e di cui dà lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
Il giudice dott.ssa Ermanna Grossi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cagliari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ermanna Grossi, applicata a distanza ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 117/2025 e in virtù della delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 1/10/2025, prot. n. P15555/2025, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6040/2024 R.G.A.C. vertente TRA (c.f. ), rappresentata e difesa, Parte_1 CodiceFiscale_1 gata dagli avvocati Caterina Mocci e SA OR ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Cagliari, alla via A. Loru, n. 41; -ricorrente- E (c.f. ), residente in Assemini, Controparte_1 CodiceFiscale_2 alla via dei Platani, n. 1. -convenuta contumace-
Oggetto: risarcimento danni da infiltrazioni.
Conclusioni delle parti Per la ricorrente (conclusioni rassegnate nelle note conclusive depositate in data 2/12/2025): “1) accertare e dichiarare l'esistenza nell'immobile di proprietà dell'attrice sito in Assemini nella Via Kitzmuller n. 53, piano terra, delle infiltrazioni e danni di cui alla superiore premessa, così come riscontrati dal CTU Ing. nel procedimento per ATP R.g. n. 4392/2019del Giudice di Pace di Persona_1
Cagliari e dal Geom. OR nella relazione tecnica del 24.07.2024; 2) accertare e dichiarare che le infiltrazioni e i conseguenti danni sono da ascrivere alla cattiva tenuta del manto di impermeabilizzazione che costituisce la pavimentazione della terrazza, oltre che alla precarietà del sistema di smaltimento delle acque meteoriche, così come descritto nella relazione dell' Ing. nel procedimento per ATP R.G. n. 4392/2019 Giudice di Per_1
Pace di Cagliari e nella relazione tecnica integrativa a firma del Geom. del Persona_2
24.07.2024; 3) condannare la convenuta ad eseguire le opere, volte all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni, così come descritte nella CTU a firma dell' Ing. alle Per_1 pagine 6 e 7 e nella relazione tecnica integrativa a firma del Geom. del Persona_2
24.07.2024; 4) condannare la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dalla ricorrente, costituiti dal costo delle opere di risanamento già determinate in sede di ATP per un importo di € 2.160,00 oltre I.V.A, oltre a quelle necessarie per il ripristino dei danni derivanti dalle nuove infiltrazioni occorse per € 1.200,00 oltre I.V.A., dal costo degli arredi
Pagina 2 di 11 e beni mobili danneggiati per l'importo complessivo di € 1.256,00, dal mancato godimento dell'immobile per un importo di € 450,00 al mese con decorrenza da ottobre 2022, dalle spese di CTP per la somma di € 3.488,44, dalle spese e competenze del giudizio per accertamento tecnico preventivo di € 1.093,95, dalle competenze dell'ausiliario del Giudice nell'ATP di € 1.530,88, o quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa;
5) con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre spese generali ed accessori come per legge”.
Causa decisa all'udienza dell'11 dicembre 2025, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della discussione orale delle parti ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., depositato in data 30/9/2024 e ritualmente notificato, ha premesso di essere proprietaria di Parte_1 un appartamento per civile abitazione posto al piano terra di un fabbricato più ampio, sito nel Comune di Assemini, alla via Kitzmuller n. 53, riportato in catasto al foglio 23, p.lla 2285, sub. 3 (già 62 sub. 1), per averlo acquistato con atto pubblico di compravendita per notar del 6/4/2009 Persona_3
(rep. n. 10.554 - racc. 34.014). La ricorrente ha dedotto che l'immobile di sua proprietà è interessato da copiose infiltrazioni di acqua meteorica che hanno compromesso lo stato del solaio e delle pareti, riconducibili in via esclusiva a difetti di manutenzione del manto di impermeabilizzazione della terrazza ed alla precarietà del sistema di smaltimento delle acque meteoriche derivanti dall'appartamento sovrastante di proprietà di catastalmente Controparte_1 identificato al foglio 23, p.lla 2285, sub. 2 e attualmente costituito da una unità in corso di costruzione a seguito di demolizione di precedente struttura. La ricorrente ha precisato che i fenomeni infiltrativi si sono verificati sin dall'anno 2017 in occasione delle forti piogge, creando ammaloramenti specie in corrispondenza della canna fumaria del camino ubicato nel soggiorno dell'abitazione e del solaio orizzontale, totalmente privo di isolamento impermeabile e di scarichi idraulici, con conseguenti gravi danni alle tinteggiature e il proliferare di muffe che hanno reso l'ambiente insalubre. Ha riferito che tale situazione persisteva nel 2019, in cui aveva incaricato il geom. di eseguire una relazione tecnica stragiudiziale per la verifica e Persona_2 le stima dei danni cagionati al proprio immobile dalle infiltrazioni d'acqua provenienti dall'abitazione sita al piano primo e di aver sollecitato più volte sia la proprietaria, , che l'allora usufruttuaria, a Controparte_1 Controparte_2 porvi rimedio, senza però ottenere alcun risultato, così da essere costretta ad incardinare un procedimento di accertamento tecnico preventivo davanti al giudice di pace di Cagliari, iscritto al n 4392/2019 R.G., all'esito del quale, il nominato consulente tecnico, ing. , nel mese di novembre Persona_1
Pagina 3 di 11 2021, all'esito del sopralluogo, oltre a confermare la presenza delle infiltrazioni e dei danni nel fabbricato di sua proprietà, ha ricondotto la provenienza di tali fenomeni all'appartamento posto al primo piano a causa del deterioramento della guaina impermeabilizzante che costituisce la pavimentazione delle terrazze, alla precarietà del sistema di smaltimento delle acque meteoriche ed alla precarietà della struttura di copertura costituita da lastre in cemento amianto, individuando gli interventi necessari per la soluzione del problema. La ricorrente ha precisato che gli interventi indicati dal c.t.u. per il ripristino della fruibilità del proprio immobile non sono stati portati a termine dalla resistente, che non ha nemmeno risarcito i danni patrimoniali per come quantificati dall'ausiliario del giudice in sede di a.t.p. e che il persistere di tale situazione ha peggiorato le condizioni del proprio immobile, tanto che il geom. OR, nella relazione integrativa del 24/7/2024, ha riscontrato un aggravamento dello stato dei luoghi a causa delle forti piogge avvenute negli ultimi anni, specie a seguito dell'evento meteorico del 13/10/2022, che ha provocato ulteriori danni, così quantificati: € 800,00 oltre iva per gli arredi, € 280,00 alla collezione di fumetti ed € 1.200,00 oltre iva per trattamento di pulizia e ripristino delle pareti. Ha dedotto, infine, che la persistenza di tale situazione di degrado e dei ponteggi ivi installati, che ancora occupano la parte posteriore della proprietà, hanno reso l'abitazione ancora più inservibile, imponendo una condanna anche al risarcimento del danno a titolo di mancato godimento dell'immobile, quantificato attraverso la determinazione del canone di locazione per il periodo di indisponibilità del bene, per € 450,00 al mese, con decorrenza dal mese di ottobre 2022. Per tali ragioni, la ricorrente ha chiesto al tribunale di accertare e dichiarare l'esistenza delle infiltrazioni e dei danni nell'immobile di sua proprietà, con individuazione delle cause e delle responsabilità per come descritto nella c.t.u. depositata a completamento del procedimento per a.t.p. e nella relazione integrativa a firma del geom. OR del 24/7/2024, con condanna della convenuta all'esecuzione degli interventi necessari volti all'eliminazione delle cause, cosi come descritte nella c.t.u. e nella c.t.p., nonché al risarcimento dei danni patrimoniali subiti, costituiti dal costo delle opere di risanamento già determinate in sede di a.t.p. per un importo di € 2.160,00 oltre I.V.A, oltre a quelle necessarie per il ripristino dei danni derivanti dalle nuove infiltrazioni occorse per € 1.200,00 oltre iva, al costo degli arredi e beni mobili danneggiati per l'importo complessivo di € 1.256,00, al mancato godimento dell'immobile per un importo di € 450,00 al mese con decorrenza da ottobre 2022, alle spese di c.t.p. per la somma di € 3.488,44, alle spese e competenze del giudizio per accertamento tecnico preventivo di € 1.093,95, alle competenze dell'ausiliario del giudice nell'a.t.p. di € 1.530,88, o quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa.
Pagina 4 di 11 Con ordinanza del 7/7/2025, il precedente magistrato titolare del ruolo, ha dichiarato la contumacia di , stante la ritualità della notifica del Controparte_1 ricorso, rinviando la causa /3/2026 per la precisazione delle conclusioni e l'eventuale discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., assegnando alle parti termine per il deposito di scritti conclusivi fino a 25 giorni prima. Con decreto del 30/10/2025, lo scrivente magistrato, applicata a distanza al tribunale di Cagliari ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 117/2025 e in virtù della delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 1/10/2025, prot. n. P15555/2025, ha anticipato l'udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. alla data dell'11/12/2025, assegnando alle parti termine sino al 4/12/2025 per il deposito di scritti conclusivi. All'odierna udienza, svoltasi mediante collegamento audiovisivo a distanza ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c., entrambi i difensori della ricorrente hanno reiterato le proprie richieste, insistendo per l'accoglimento delle proprie pretese.
2. La domanda risarcitoria è fondata e in quanto tale deve essere accolta. Il paradigma normativo che si attaglia alla fattispecie in esame è quello di cui all'art. 2051 c.c.: grava, pertanto, sul custode l'onere di dimostrare l'inidoneità in concreto della situazione a provocare l'incidente o la colpa del danneggiato, ovvero l'esistenza di altri fatti idonei ad interrompere il nesso causale fra le condizioni del bene ed il danno (cfr., ex pluribus, cass. n. 26751/2009). Ed infatti la responsabilità per danni di cui all'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, in quanto si fonda sul mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa (come il proprietario, il possessore o anche il detentore) e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode. A tal fine, occorre, da un lato, che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni e, dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno. Pertanto, l'attore deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il caso fortuito, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode (cfr. cass. n. 25243/2006). Ciò posto, va premesso che deve ritenersi provata l'appartenenza alla convenuta contumace dell'immobile immediatamente sovrastante a quello della ricorrente, per come desumibile dalla relazione di c.t.u. depositata nel
Pagina 5 di 11 fascicolo di a.t.p. nel contraddittorio con la parte convenuta, che ha partecipato al sopralluogo. E invero, dalla relazione del c.t.u., ing. , depositata nel Persona_1 giudizio di a.t.p. iscritto al n. 4392/2019 R.G. del giudice di pace di Cagliari, sicuramente utilizzabile nel presente procedimento, trattandosi di prova costituita nel contraddittorio fra le parti, risulta che i fenomeni infiltrativi subiti dall'immobile, di cui ha documentato di essere proprietaria, Parte_1 provengono dall'appartamento posto al piano superiore di proprietà di
. Controparte_1
Nella relazione si legge: “L'immobile di proprietà del ricorrente è ubicato in Assemini (CA) nella via Kitzmuller n. 53 (Allegato 3 documentazione fotografica foto 1-2-3), piano terra, distinto nel NCEU al Foglio 23 particella 2285 subalterno 3 (Allegato 1 Planimetrie catastali) è parte di un fabbricato che si sviluppa su due livelli fuori terra (Allegato 3 documentazione fotografica foto 4-5-6-7). Alla data dei sopralluoghi l'immobile si presentava arredato e abitato. L'immobile sovrastante, di proprietà della parte ricorrente
[rectius: convenuta], sito al piano terra e primo, è distinto nel NCEU al Foglio 23 particella 2285 subalterno 2. Alla data del sopralluogo l'immobile si presentava parzialmente arredato e disabitato. Dalla disamina della documentazione presente agli atti e per quanto dedotto durante le operazioni peritali è stato riscontrato il seguente stato di conservazione: Immobile sito al piano terra di proprietà della parte ricorrente. A seguito degli accessi effettuati sono state riscontrate macchie di umidità con sfogliamento della tinteggiatura nella porzione di prospetto principale in corrispondenza della tettoia (Allegato 3 documentazione fotografica foto 8), nel soffitto e nelle pareti del soggiorno erano presenti macchie di umidità e muffa (Allegato 3 documentazione fotografica foto 9-10-11-12-13- 14), nelle pareti e nel soffitto della cucina sono stati riscontrati rigonfiamenti, macchie di umidità e muffa (Allegato 3 documentazione fotografica foto 15-16-17). Dalla disamina della documentazione presente agli atti e per quanto dedotto durante le operazioni peritali è emerso che l'immobile di proprietà della parte resistente, sovrastante l'immobile di proprietà della ricorrente, versa in totale stato di abbandono (Allegato 3 documentazione fotografica foto 17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27) e presenta, oltre che l'assenza di porzioni di finitura di intonaco sia all'interno, in particolare nel locale di sgombero sulla destra, con accesso dalla terrazza prospettante sulla via Kitzmuller (Allegato e documentazione fotografica foto 21-22) che all'esterno (Allegato 3 documentazione fotografica foto 6), evidenti segni di degrado dell'intonaco, delle coperture, e del sistema di smaltimento delle acque meteoriche (Allegato 3 documentazione fotografica foto 4-5-18-19-20-24-29) e fessurazioni lungo le pareti (Allegato 3 documentazione fotografica foto 24-26). Dal confronto con la documentazione fotografica in allegato alla perizia tecnica (foto da 8 a 18 doc. 4 fascicolo di parte ricorrente) redatta dal CTP geom. è emerso che Persona_2
l'immobile della parte resistente è stato interessato da opere di ripristino, nel periodo tra la data in cui sono state scattate le foto allegate alla perizia di parte e la data del sopralluogo del 15.06.2021, consistenti in rappezzi di guaina impermeabilizzante relativamente al perimetro delle terrazze (Allegato 3 documentazione fotografica foto 28-29-30). Mentre per
Pagina 6 di 11 quanto riguarda il locale di sgombero sulla destra, con accesso dalla terrazza prospettante sulla via Kitzmuller, del quale non sono state allegate foto nella perizia di parte allegata agli atti, sono stati riscontrati segni di rappezzi nel perimetro e nei giunti di dilatazione della guaina (Allegato 3 documentazione fotografica foto 21-22-27). Per quanto dedotto durante le operazioni peritali è risultato che le macchie di umidità, di muffa, i rigonfiamenti e le spellature della tinteggiatura si trovano prevalentemente in corrispondenza delle sovrastanti terrazze e di una porzione del locale di sgombero dell'immobile di proprietà della parte resistente. Dalla disamina della documentazione presente agli atti e per quanto desunto a seguito degli accessi effettuati è emerso che negli anni si sono verificate infiltrazioni d'acqua meteorica nel sottostante immobile di proprietà della ricorrente, atteso che, presumibilmente a causa del cattivo stato della guaina impermeabilizzante e del sistema di raccolta e deflusso delle acque meteoriche e della precarietà della copertura del locale di sgombero (foto da 8 a 13 doc. 4 fascicolo di parte ricorrente), le acque infiltratesi hanno attraversato il solaio, sono percolate sui soffitti e sulle pareti, all'interno dell'immobile della ricorrente. Come sopra evidenziato le infiltrazioni sono state riscontrate nel prospetto principale in corrispondenza della tettoia, nel locale soggiorno e nel locale cucina, in corrispondenza delle sovrastanti terrazze e porzione del locale di sgombero dell'immobile di proprietà della parte resistente. Pertanto, per quanto sopra esposto, i fenomeni di infiltrazione riscontrati nell'immobile della ricorrente, sito al piano terra, paiono ascrivibili alla cattiva tenuta del manto di impermeabilizzazione, che costituisce la pavimentazione delle terrazze, oltre che alla precarietà del sistema di smaltimento delle acque meteoriche e alla precarietà della struttura di copertura, costituita da lastre in cemento amianto, del locale di sgombero prospettante sulla via Kitzmuller, dell'immobile sito al piano terra e primo, di proprietà della parte resistente. Si specifica che la mancata eliminazione delle cause delle infiltrazioni pregiudica l'utilizzo di una parte dell'appartamento della parte ricorrente e ne impedisce la completa fruizione in considerazione che il perdurare delle infiltrazioni fa venire meno la condizione di salubrità dei locali necessaria a consentire la permanenza continuativa delle persone”. Conseguentemente, deve ritenersi raggiunta la prova dell'esistenza di un nesso causale tra l'evento dannoso ed il bene in custodia, per come accertato dal c.t.u., le cui conclusioni il giudicante condivide. Il c.t.u. ha accertato che, al fine di eliminare le cause delle infiltrazioni, è necessaria l'esecuzione, da parte della resistente, delle opere di seguito indicate: rimozione della struttura di copertura e sostituzione con nuova copertura nel locale di sgombero prospettante la via Kitzmuller;
realizzazione di adeguato sistema di smaltimento delle acque meteoriche;
rimozione e rifacimento di nuovo manto di impermeabilizzazione delle terrazze, quantificando i relativi costi a corpo in circa € 20.000,00, maggiorati forfettariamente del 20% pari a circa € 4.000,00 per disbrigo pratiche amministrative e sottoscrizione dei relativi documenti da parte di professionisti abilitati per l'ottenimento di concessioni ed autorizzazioni in materia urbanistica, direzione lavori e imprevisti, per un totale di € 24.000,00.
Pagina 7 di 11 Il c.t.u. ha, altresì, accertato che, al fine di ripristinare lo stato dei luoghi e sanare la situazione di degrado rilevata nell'unità immobiliare della ricorrente, è necessaria l'esecuzione delle opere riportate nella relazione e così descritte:
“Svuotamento dei locali e accantonamento del mobilio in altra stanza, protezione, riposizionamento e pulizia finale;
igienizzazione delle pareti e dei soffitti;
rimozione di strati tinteggiatura e, previa verifica, rimozione e ripristino di eventuali porzioni di intonaco in distacco;
tinteggiatura di soffitti e pareti interne con idropittura traspirante antibatterica previa preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante”. Il c.t.u. ha quantificato in € 1.800,00, IVA esclusa, il costo delle opere sopra descritte, cui ha aggiunto una maggiorazione del 20% pari a circa € 360,00 per imprevisti, disbrigo pratiche amministrative e direzione lavori, per un totale di
€ 2.160,00. Questo importo, aggiornato alla data del 26/11/2021 in cui è stata depositata la relazione di c.t.u., va rivalutato all'attualità in € 2.480,00. Non è possibile aggiungere all'importo così liquidato le somme quantificate dal c.t. di parte, geom. nella relazione del 24/7/2024, per danni Persona_2 agli arredi (pari ad € 800,00), ad una non meglio specificata collezione di fumetti (pari ad € 280,00) e per quelli conseguenti a nuove infiltrazioni verificatesi in data 13/10/2022 e 14/4/2024 (pari ad € 1.200,00 oltre IVA). E invero, pur volendo prescindere dal fatto che la perizia non risulta nemmeno giurata, la mera relazione di un tecnico di parte non può formare prova dei danni asseritamente cagionati ad arredi, che non risultano nemmeno descritti e specificatamente individuati, e ad una non meglio specificata collezione di fumetti. La stessa sussistenza di nuove infiltrazioni nelle date del 13/10/2022 e del 14/4/2022 che avrebbero aggravato le già precarie condizioni dell'immobile non risulta documentata, né la parte ha richiesto di provarla. Con riferimento alla domanda di risarcimento del danno da mancato godimento dell'immobile, deve richiamarsi la nota decisione delle sezioni unite della corte di cassazione del 15/11/2022, n. 33645, che, in tema di prova del danno da perdita di godimento del bene, ha ammesso la prova presuntiva. Con la citata sentenza, le sezioni unite hanno optato per una mediazione fra la teoria normativa del danno, emersa nella giurisprudenza della seconda sezione civile, e quella della teoria causale, sostenuta dalla terza sezione civile, confermando la linea evolutiva della giurisprudenza della seconda sezione civile, nel senso che la locuzione “danno in re ipsa” va sostituita con quella di
“danno presunto” o “danno normale”, privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato. La sentenza definisce, altresì, la nozione di danno risarcibile in presenza di una violazione del contenuto del diritto di proprietà, che riguarda non la cosa ma il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa, sicché il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di
Pagina 8 di 11 godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno-conseguenza da risarcire. Nel caso in cui la prova sia fornita attraverso presunzioni, l'attore ha l'onere di allegare il pregiudizio subito, anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza. Per come affermato anche di recente dalla corte di cassazione, il principio enunciato dalle sezioni unite, riferito alla perdita della disponibilità/godimento dell'immobile per la diversa ipotesi di occupazione senza titolo da parte di un terzo, trova applicazione anche nelle ipotesi, come quella di specie, in cui la perdita della disponibilità/godimento sia dovuta alla inagibilità dell'immobile in conseguenza dell'attività colposa di terzi (cfr. cass. n. 30791/2024). Nel caso di specie è documentato che le infiltrazioni erano presenti alla data del 29/3/2021 a cui risale il primo sopralluogo eseguito dal c.t.u. nominato dal giudice di pace di Cagliari. Lo stato di degrado dell'immobile, registrato dal c.t.u. a quella data, è rimasto inalterato per lunghi anni sì da impedire il godimento dell'immobile sia in forma diretta da parte del proprietario, che indiretta mediante locazione, per essere l'appartamento obiettivamente inabitabile, per come si evince dalla documentazione fotografica allegata alla relazione di c.t.u. e, a maggior ragione, alla relazione integrativa del 24/7/2024, a causa del vistoso ammaloramento delle strutture del vano ingresso‐soggiorno, delle macchie di umidità sul soffitto e sulle pareti, di evidenti macchie di muffa di colore scuro che hanno generato lesioni all'intonaco dei soffitti e delle pareti con conseguenti danni alla pittura e provocato, in alcuni casi, distacchi e cadute di porzioni di intonaco. Alla quantificazione del danno può pervenirsi sulla base del criterio suggerito dalle sezioni unite della corte di cassazione nella sopra richiamata sentenza, vale a dire facendo riferimento al cosiddetto danno figurativo e, quindi, al valore locativo del cespite usurpato. Tale valore può determinarsi nella somma di € 450,00, corrispondente a quello indicato dalla ricorrente e da ritenersi congruo in relazione alle caratteristiche dell'appartamento, situato nel Comune di Assemini ad alta vocazione turistica, posto che – per come è dato evincere dalle fotografie allegate alla relazione di c.t.p. del 24/7/2024 – le infiltrazioni proseguite negli anni successivi al sopralluogo eseguito dal c.t.u. ing. , stante la mancata Persona_1 esecuzione dei lavori finalizzati alla ause da parte della convenuta, hanno completamente impedito la fruizione dell'immobile da parte della proprietaria. Tuttavia, non avendo la ricorrente provato, né richiesto di provare che l'immobile è divenuto completamente inabitabile sin dal mese di
Pagina 9 di 11 ottobre 2022, non essendo sufficiente al riguardo la relazione di c.t.p. redatta circa due anni dopo, il danno da mancato godimento dell'immobile può quantificarsi nella somma di € 8.100,00 (pari al prodotto di € 450,00 per 18 mesi da luglio 2024 a dicembre 2025 in cui la presente sentenza viene pubblicata). Di conseguenza, deve essere condannata al pagamento in Controparte_1 favore di della somma complessiva di € 10.580,00 (€ Parte_1
2.480,00 + € 8.100,00). Vanno poi applicati gli interessi, al tasso legale, a titolo di danno da lucro cessante, sulla somma così liquidata, devalutata al momento del verificarsi della stabilizzazione del danno, da individuarsi nella data del 29/3/2021 a cui risale il primo sopralluogo del c.t.u., e successivamente rivalutata di anno in anno dalla medesima data fino a quella di pubblicazione della presente sentenza (complessivamente pari ad € 1.086,50) per un valore finale totale di € 11.666,50 (= € 10.580,00 + € 1.086,50). Dalla data di pubblicazione della sentenza (che liquida il danno e lo converte in debito di valuta) fino all'effettivo soddisfo, dovranno poi essere calcolati gli interessi legali sulla somma come sopra determinata.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi, di cui alla tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/2014, per lo scaglione corrispondente al valore della presente causa (da contenersi nello scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00), diminuiti fino al 50% per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, in ragione del valore e del grado di difficoltà della controversia in cui la controparte è rimasta contumace. Vanno posti a carico della controparte soccombente anche i compensi dovuti al difensore per l'attività espletata nel giudizio di a.t.p. iscritto al n. 4392/2019 R.G. del giudice di pace di Cagliari, pure liquidati come in dispositivo sulla base dei valori medi, di cui alla tabella n. 9 (procedimenti di istruzione preventiva) allegata al D.M. n. 55/2014 nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dal D.M. n. 147/2022 per essersi l'attività difensiva esaurita antecedentemente alla sua entrata in vigore, per lo scaglione corrispondente al valore della causa (da contenersi in € 5.000,00 pari alla competenza del giudice di pace), per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria. I convenuti vanno infine condannati al rimborso in favore di Parte_1 delle spese di c.t.u., liquidate nel procedimento iscritto al n. 4392/2019 R.G. per l'importo di € 1.530,88 corrispondente alla somma degli importi di cui alle fatture n. 06/2021E del 25/3/2021 (per la somma di € 520,00) e n. 03/2022E del 3/2/2022 (per la somma di € 1.010,88) emesse dal c.t.u. nei confronti della ricorrente, a carico del quale era stato posto l'onere di pagamento nel giudizio di a.t.p.; onere cui la ricorrente ha documentato di aver adempiuto mediante la produzione delle ricevute di bonifico bancario. Infatti, per costante
Pagina 10 di 11 insegnamento della corte di cassazione, le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam, poste a conclusione della procedura necessariamente a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, devono essere prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli articoli 91 e 92 c.p.c., e possono dunque essere poste a carico della parte risultata soccombente. Non può procedersi, per contro, al rimborso della spesa asseritamente sostenuta dalla ricorrente per il proprio c.t.p. e quantificata in € 3.488,44, non risultando la prova del relativo esborso, per essersi la ricorrente limitata alla produzione di due fatture pro-forma da parte del professionista incaricato.
P.Q.M.
Il tribunale di Cagliari, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte, nel contraddittorio tra le parti, in accoglimento della domanda attorea:
- condanna all'esecuzione dei lavori indicati dal c.t.u. Controparte_1 nominato nel giudizio di accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 4392/2019 R.G. del giudice di pace di Cagliari a pag. 7 della relazione datata 26/11/2021 e meglio indicati in parte motiva;
- condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di € 11.666,50, in moneta attuale e già comprensiva degli interessi compensativi, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre agli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
- condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese relative al giudizio di accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 4392/2019 R.G. del giudice di pace di Cagliari che liquida nella somma complessiva di € 936,17 (di cui € 131,17 per esborsi ed € 805,00 per compensi professionali), oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché alla refusione in favore di della somma di € 1.530,88 per spese vive di Parte_1 compenso al c.t.u. in quella sede nominato;
- condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese relative al presente giudizio che liquida nella somma complessiva di € 2.819,44 (di cui € 15,44 per spese di notifica, € 264,00 per spese di contributo unificato e anticipazione forfettaria ed € 2.540,00 per compensi professionali), oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Cagliari, 11 dicembre 2025
Il giudice
dott.ssa Ermanna Grossi
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