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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/11/2025, n. 2365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2365 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio Attanasio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n.222/23 di R.G. avente ad oggetto “opposizione a decreto
ingiuntivo”
tra
Parte_1
(rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Adeo Ostillio, come da procura allegata all'atto di citazione)
OPPONENTE
e
CP_1
(rappresentata e difesa dall'avv. Maddalena Quero, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta)
OPPOSTA
* * * * * * *
Conclusioni delle parti: precisate come da verbale d'udienza del 1.7.25 e qui da aversi richiamate e trascritte.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia trae origine dalla domanda azionata in via monitoria dalla per il CP_1
pagamento di euro 14.560,00 che assume dovuto dalla quale residuo corrispettivo, debitamente Parte_1
fatturato, dei lavori edili eseguiti presso il cantiere sito in Mottola tra via Palagianello e via Parini ricadente nel sub comparto C 2.3.A Lotti 5 e 21 e dall'opposizione alla relativa ingiunzione (la n.1969/22 del
16.11.2022) proposta dall'intimata società, la quale ha contestato l'avversa pretesa, assumendo di aver interamente pagato i lavori previsti dal contratto di appalto e quelli eseguiti per varianti in corso d'opera mercè i nove bonifici per complessivi euro 385.840,00 delle fatture emesse Parte_2
dall'appaltatore nell'arco temporale gennaio 2021 - febbraio 2022.
La ha ribadito la legittimità della propria pretesa, derivante dai lavori extra contratto eseguiti su CP_1
incarico verbale della controparte, che si era poi rifiutata di versare l'ultima tranche portata dalla fattura n.38 del 27.10.2022.
* * * * * * *
La domanda attrice merita accoglimento.
I) La proprietaria dei predetti lotti edificatori, ha affidato all'impresa i lavori di costruzione del Pt_1 CP_1
rustico di un fabbricato ad uso residenziale dettagliati nel capitolato allegato al contratto del 3.12.20 dietro pagamento di un corrispettivo a corpo di euro 320.000,00 oltre iva tendenzialmente fisso salvo “maggiori quantità” di lavoro in corso d'opera “che eccedano l'alea contrattuale fissata e concordata al 5%” (clausola n.4 del contratto).
E'emerso processualmente che sono state apportate variazioni progettuali oggetto di SCIA - inerenti pure l'aumento del solaio di copertura (v. deposizione testimoniale dell'architetto - eseguite dalla Tes_1 CP_1
al pari degli altri lavori aggiuntivi indicati dall'impresa, concordati verbalmente (cfr. testimonianze del
, capo cantiere e socio della e degli operai e , ed a tale titolo Tes_2 CP_1 Per_1 Per_2
2 l'appaltatrice ha chiesto un compenso supplementare di complessivi euro 65.000,00 al netto di iva (v.
conteggio analitico allegato).
II) La non nega lo svolgimento dei lavori ma ritiene che alcune opere (v. interventi ai solai) non siano Pt_1
extracontrattuali e/o non comportino maggiorazione del prezzo e che perciò stesso il versamento di euro
385.840,00 (comprensivo dell'iva al 4%) sia totalmente satisfattivo delle ragioni dell'appaltatore.
L'assunto non è condivisibile.
L'approfondimento peritale ha acclarato il diritto dell'appaltatore al compenso anche per le modificazioni quantitative apportate ai solai dell'edificio. Segnatamente, il c.t.u. ha riscontrato che il terzo solaio o impalcato è esteso mq. 585,98 a fronte dei 365 mq. previsti in capitolato mentre il solaio di copertura o quarto impalcato, comprendente il prolungamento del balcone (sporto), misura 23,28 mq. in più delle previsioni iniziali, eccedenza anch'essa superiore al margine di tolleranza del 5% pattuito dai contraenti.
L'ausiliario, nel rilevare che le variazioni si traducono in lavorazioni extra contratto, ne ha stimato il corrispettivo rispettivamente in euro 18.783,00 ed euro 2.176,70, e quindi ha valutato il costo delle opere aggiuntive (incluse quelle non contestate) in complessivi euro 68.299,70.
Di conseguenza, il quadro economico dell'intero appalto è asceso ad euro 388.299,70 oltre iva.
Il giudicante non ha motivo di discostarsi dall'indagine estimativa, il cui iter, non viziato da errori logici o tecnico-valutativi, richiama integralmente ai fini decisori.
Le obiezioni di parte convenuta non colgono nel segno perché la maggiore estensione del terzo impalcato trova riscontro peritale nel progetto “in variante” e nei relativi elaborati grafici allegati alla SCIA (non risulta
per tabulas che il progetto originario assentito dall'autorità comunale riportava le stesse misure). Per altro verso, il dato letterale depone non per la previsione negoziale di una franchigia di euro 16.000 (5% del corrispettivo d'appalto) su tutte le opere extra contratto ma per un mero margine di tolleranza
“quantitativa” riferito alle singole lavorazioni commesse in appalto (di riflesso, il superamento della “soglia”
del 5% legittima l'appaltatore a pretendere il compenso per l'intervento aggiuntivo).
3 III) Gli importi versati dalla Sedec a saldo delle fatture emesse sino a febbraio '22 sono naturalmente al lordo dell'iva (lo riconosce la stessa opponente).
La committente ha pagato per i lavori contrattuali ed “extra” l'importo di euro 371.000 (320.000 + 51.000)
oltre iva al 4% ragion per cui sarebbe debitrice del saldo di euro 17.299,70 oltre l'iva.
La ha comunque rivendicato il “minor” credito di euro 14.560,00 iva inclusa (portato dalla fattura CP_1
n.38/2022), ed entro tali limiti va accolta la domanda di adempimento, visto il disposto dell'art.112 cpc.
* * * * * * * *
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri aggiornati al d.m. n.122/07.
Anche gli oneri della c.t.u., liquidati con decreto del 8.7.24, vanno addebitati alla parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, così definitivamente provvede:
- rigetta l'opposizione della e, per l'effetto, dichiara l'esecutorietà del decreto ingiuntivo Parte_1
n.1969/22 del 16.11.2022;
- condanna l'opponente a rifondere alla controparte i compensi di lite, che liquida in euro 3.977,00 oltre rsg, iva e cap e distrae in favore dell'avv. Maddalena Quero, dichiaratasi antistataria.
- pone gli oneri di c.t.u. definitivamente a carico della s.r.l. Pt_1
Taranto, 6.11.2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Attanasio)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio Attanasio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n.222/23 di R.G. avente ad oggetto “opposizione a decreto
ingiuntivo”
tra
Parte_1
(rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Adeo Ostillio, come da procura allegata all'atto di citazione)
OPPONENTE
e
CP_1
(rappresentata e difesa dall'avv. Maddalena Quero, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta)
OPPOSTA
* * * * * * *
Conclusioni delle parti: precisate come da verbale d'udienza del 1.7.25 e qui da aversi richiamate e trascritte.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia trae origine dalla domanda azionata in via monitoria dalla per il CP_1
pagamento di euro 14.560,00 che assume dovuto dalla quale residuo corrispettivo, debitamente Parte_1
fatturato, dei lavori edili eseguiti presso il cantiere sito in Mottola tra via Palagianello e via Parini ricadente nel sub comparto C 2.3.A Lotti 5 e 21 e dall'opposizione alla relativa ingiunzione (la n.1969/22 del
16.11.2022) proposta dall'intimata società, la quale ha contestato l'avversa pretesa, assumendo di aver interamente pagato i lavori previsti dal contratto di appalto e quelli eseguiti per varianti in corso d'opera mercè i nove bonifici per complessivi euro 385.840,00 delle fatture emesse Parte_2
dall'appaltatore nell'arco temporale gennaio 2021 - febbraio 2022.
La ha ribadito la legittimità della propria pretesa, derivante dai lavori extra contratto eseguiti su CP_1
incarico verbale della controparte, che si era poi rifiutata di versare l'ultima tranche portata dalla fattura n.38 del 27.10.2022.
* * * * * * *
La domanda attrice merita accoglimento.
I) La proprietaria dei predetti lotti edificatori, ha affidato all'impresa i lavori di costruzione del Pt_1 CP_1
rustico di un fabbricato ad uso residenziale dettagliati nel capitolato allegato al contratto del 3.12.20 dietro pagamento di un corrispettivo a corpo di euro 320.000,00 oltre iva tendenzialmente fisso salvo “maggiori quantità” di lavoro in corso d'opera “che eccedano l'alea contrattuale fissata e concordata al 5%” (clausola n.4 del contratto).
E'emerso processualmente che sono state apportate variazioni progettuali oggetto di SCIA - inerenti pure l'aumento del solaio di copertura (v. deposizione testimoniale dell'architetto - eseguite dalla Tes_1 CP_1
al pari degli altri lavori aggiuntivi indicati dall'impresa, concordati verbalmente (cfr. testimonianze del
, capo cantiere e socio della e degli operai e , ed a tale titolo Tes_2 CP_1 Per_1 Per_2
2 l'appaltatrice ha chiesto un compenso supplementare di complessivi euro 65.000,00 al netto di iva (v.
conteggio analitico allegato).
II) La non nega lo svolgimento dei lavori ma ritiene che alcune opere (v. interventi ai solai) non siano Pt_1
extracontrattuali e/o non comportino maggiorazione del prezzo e che perciò stesso il versamento di euro
385.840,00 (comprensivo dell'iva al 4%) sia totalmente satisfattivo delle ragioni dell'appaltatore.
L'assunto non è condivisibile.
L'approfondimento peritale ha acclarato il diritto dell'appaltatore al compenso anche per le modificazioni quantitative apportate ai solai dell'edificio. Segnatamente, il c.t.u. ha riscontrato che il terzo solaio o impalcato è esteso mq. 585,98 a fronte dei 365 mq. previsti in capitolato mentre il solaio di copertura o quarto impalcato, comprendente il prolungamento del balcone (sporto), misura 23,28 mq. in più delle previsioni iniziali, eccedenza anch'essa superiore al margine di tolleranza del 5% pattuito dai contraenti.
L'ausiliario, nel rilevare che le variazioni si traducono in lavorazioni extra contratto, ne ha stimato il corrispettivo rispettivamente in euro 18.783,00 ed euro 2.176,70, e quindi ha valutato il costo delle opere aggiuntive (incluse quelle non contestate) in complessivi euro 68.299,70.
Di conseguenza, il quadro economico dell'intero appalto è asceso ad euro 388.299,70 oltre iva.
Il giudicante non ha motivo di discostarsi dall'indagine estimativa, il cui iter, non viziato da errori logici o tecnico-valutativi, richiama integralmente ai fini decisori.
Le obiezioni di parte convenuta non colgono nel segno perché la maggiore estensione del terzo impalcato trova riscontro peritale nel progetto “in variante” e nei relativi elaborati grafici allegati alla SCIA (non risulta
per tabulas che il progetto originario assentito dall'autorità comunale riportava le stesse misure). Per altro verso, il dato letterale depone non per la previsione negoziale di una franchigia di euro 16.000 (5% del corrispettivo d'appalto) su tutte le opere extra contratto ma per un mero margine di tolleranza
“quantitativa” riferito alle singole lavorazioni commesse in appalto (di riflesso, il superamento della “soglia”
del 5% legittima l'appaltatore a pretendere il compenso per l'intervento aggiuntivo).
3 III) Gli importi versati dalla Sedec a saldo delle fatture emesse sino a febbraio '22 sono naturalmente al lordo dell'iva (lo riconosce la stessa opponente).
La committente ha pagato per i lavori contrattuali ed “extra” l'importo di euro 371.000 (320.000 + 51.000)
oltre iva al 4% ragion per cui sarebbe debitrice del saldo di euro 17.299,70 oltre l'iva.
La ha comunque rivendicato il “minor” credito di euro 14.560,00 iva inclusa (portato dalla fattura CP_1
n.38/2022), ed entro tali limiti va accolta la domanda di adempimento, visto il disposto dell'art.112 cpc.
* * * * * * * *
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri aggiornati al d.m. n.122/07.
Anche gli oneri della c.t.u., liquidati con decreto del 8.7.24, vanno addebitati alla parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, così definitivamente provvede:
- rigetta l'opposizione della e, per l'effetto, dichiara l'esecutorietà del decreto ingiuntivo Parte_1
n.1969/22 del 16.11.2022;
- condanna l'opponente a rifondere alla controparte i compensi di lite, che liquida in euro 3.977,00 oltre rsg, iva e cap e distrae in favore dell'avv. Maddalena Quero, dichiaratasi antistataria.
- pone gli oneri di c.t.u. definitivamente a carico della s.r.l. Pt_1
Taranto, 6.11.2025
IL GIUDICE
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