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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 20/06/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 112/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr.ssa Lucia DALL'ARMELLINA Consigliere
Dr. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 26 febbraio 2023 da
(c.f.: ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Luigi Elefante, giusta procura allegata all'atto di appello, con domicilio digitale PEC: Email_1
-appellante-
Contro
(c.f.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura CP_2
Distrettuale dello Stato di Venezia, presso cui per legge è domiciliato, in
Email_2
- appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 398/22 del Tribunale di Treviso – sezione Lavoro
In punto: benefici in qualità di vittima del dovere.
Causa trattata all'udienza del 24 aprile 2025.
Conclusioni per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di
Venezia respinta e disattesa ogni avversa deduzione ed eccezione in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento dei dedotti motivi, accogliere integralmente la domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado diretta al riconoscimento dei benefici assistenziali di legge parametrati al grado di invalidità complessiva determinata in applicazione dei criteri dettati dal D.P.R.181/2009 e conseguentemente accertato un grado di invalidità pari o superiore al 25%,
• Condannare l'Amministrazione resistente a riconoscere all'appellante, i seguenti benefici economici assistenziali : Speciale Elargizione in percentuale in relazione al grado di effettiva invalidità complessiva;
Assegno vitalizio mensile non reversibile di importo originario pari ad euro
258,23 art. 2 comma 1 L. n. 407/ 98 elevato ad euro 500,00 ex art. 4 comma 238 L.n.350/2003 a far data dall'1.1.2006 e lo Speciale assegno vitalizio mensile non reversibile di 1033 euro (articolo 2 comma 105 della legge 25 dicembre 2007 n.244) a decorrere dall'1.1.2008 con corresponsione per entrambi i benefici degli arretrati e degli accessori di legge. • Condannare l'Amministrazione appellata al pagamento delle spese pag. 2/14 e competenze di primo grado nell'importo intero oltre spese ed accessori di legge, escludendo ogni compensazione con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario. • Condannare l'Amministrazione appellata al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario.
• Ogni altro provvedimento di Giustizia e di Legge.
[…]
IN VIA ISTRUTTORIA…”
Conclusioni per parte appellata: “Alla luce di quanto argomentato e dedotto, si chiede dunque il rigetto dell'appello, con conferma della
Sentenza di Primo grado.
Spese rifuse.”
Svolgimento del processo
Con appello depositato in data 26 febbraio 2023 impugnava Parte_1
la sentenza n. 398/22 del Giudice del lavoro del Tribunale di Treviso con la quale veniva parzialmente accolto il ricorso dallo stesso formulato nei confronti del , accertando l'effettiva invalidità Controparte_1
complessiva riportata dall'odierno appellante quale vittima del dovere nella diversa e maggiore misura del 21% (inizialmente calcolata nella misura del
15%). In ragione di ciò era dichiarato sussistente il diritto alla rideterminazione della speciale elargizione già riconosciuta in suo favore in misura corrispondente al maggiore grado di invalidità complessiva, con conseguente condanna dell'Amministrazione resistente a liquidare le relative differenze, oltre interessi legali, detratto quanto già corrispostogli a tale titolo in forza della minore quantificazione di invalidità.
pag. 3/14 Con memoria depositata il 27 aprile 2024 si costituiva il CP_1
appellato, chiedendo il rigetto dell'avversa impugnazione.
La causa, a seguito di un rinvio fuori udienza per ragione di carattere organizzativo e previa riassegnazione della medesima con provvedimento del 10 marzo 2025, in quanto incompatibile il giudice assegnatario, è stata discussa e decisa all'odierna udienza sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate, con lettura contestuale del dispositivo.
Motivi della decisione
1) La controversia trae origine dalla domanda proposta dal signor Pt_1
volta ad ottenere l'accertamento della maggior percentuale di invalidità ritenuta sussistente rispetto a quella del 15% originariamente riconosciuta in data 9.03.2008 (Verbale modello BL/G - n. ACMO II074488 del
Dipartimento Militare di medicina legale Tipo A di Padova – C.M.O. 2° sezione), per l'incidente che l'ha visto coinvolto il 15.03.1996 in occasione del suo intervento di soccorso nella qualità di Vigile del Fuoco presso lo stabilimento Butan Gas di Treviso.
Posto che non è in discussione il riconoscimento dello status, la pretesa dell'odierno appellante attiene alla liquidazione delle provvidenze assistenziali correlate al superiore grado percentuale invalidante rivendicato, secondo i criteri di cui al d.P.R. n. 181/2009.
2) In premessa il giudice riteneva applicabile l'art. 4 d.P.R. n.181 del
2009: l'esclusione della voce di danno morale dalla percentuale complessiva di invalidità permanente nei casi di nuova determinazione, ovvero di rivalutazione di invalidità già riconosciuta ed erogata dopo l'entrata in vigore della legge finanziaria del 2006, infatti, avrebbe determinato un'ingiusta ed ingiustificata disparità di trattamento tra pag. 4/14 situazioni simili, in ragione del solo fattore temporale (in termini circa lo spettri temporale di applicabilità dei criteri di cui al d.P.R. n.181 del 2009, richiamava Cass. sez. un., n. 6215/2022).
Per quanto rileva in tale sede, il giudice trevigiano, istruita la causa documentalmente nonché mediante l'espletamento di consulenza medico- legale, motivava la propria decisione rifacendosi alle risultanze della valutazione del proprio ausiliario, in forza della quale veniva posto a fondamento della determinazione del grado di infermità complessiva - acclarato nella misura del 21% - un'invalidità permanente da incapacità lavorativa pari all'11%, corrispondente al valore minimo di fascia rappresentato nella tabella B di cui all'allegato 1 art. 3 d.P.R. n. 181/2009.
Ha nel merito ritenuto di non accogliere le osservazioni mosse dal sig. avverso la risposta al quesito, con riferimento alla lamentata erronea Pt_1
quantificazione del grado di invalidità permanente, osservando come non fosse dovuto il preteso maggiore grado di fascia (20%), posto che una
“volta individuato il valore più favorevole secondo il disposto dell'art. 3
DPR n. 181/09 sopra riportato – e nel caso di specie appare pacifico che sia quello ricavabile dalla tabella B, non essendo contestata la prospettazione attorea sul punto – è necessario compiere le valutazioni medico legali che consentano di scegliere all'interno del range offerto dalla tabella il valore concretamente corrispondente alle menomazioni subite dal ricorrente tenuto conto della concreta gravità delle menomazioni.”.
Pertanto, ha accertato il riconoscimento del grado di invalidità complessiva conformemente all'indicazione del consulente dell'Ufficio – attesa l'assoluta genericità della prospettazione offerta dall'infortunato dinanzi ad un accertamento diagnostico dal giudice ritenuto completo e persuasivo.
pag. 5/14 Riteneva allo stesso tempo insussistente il diritto alla percezione da parte del ricorrente dei rivendicati assegni vitalizi mensili non reversibili ex art. 2 della Legge n. 407/1998 ed ex art. 5, comma 3 della Legge n. 206/2004, atteso il mancato superamento della soglia minima di invalidità complessiva pari al 25%, cui le suddette provvidenze assistenziali sono ancorate per il loro conseguimento.
Sulla base dell'esito complessivo della controversia, tenuto conto del solo parziale accoglimento del ricorso, il Giudice provvedeva alla compensazione parziale delle spese, con condanna al pagamento della parte restante e delle spese della CTU in capo al resistente. CP_1
3) Propone appello , sulla scorta dei seguenti motivi. Parte_1
3.1) Con il primo ed articolato motivo l'appellante lamenta l'erronea valutazione compiuta dall'ausiliario del Giudice con riferimento al valore percentuale di invalidità permanente.
Nel ribadire anzitutto la tempestività delle osservazioni critiche mosse all'esito dell'indagine operata dal consulente (richiama in questo senso
Cass. n. 5624/2002), deduce la carenza motivazionale nelle conclusioni ivi rassegnate, tanto in relazione all'accertamento della categoria cui è stata ricondotta la patologia sofferta (tra quelle contemplate dalle tabelle allegate al d.P.R. n.915 del 1978, quanto al riconoscimento del valore minimo di fascia (11%-20%) previsto nella tabella B allegata al d.P.R. n.181/09, addirittura inferiore alla misura del 15% riconosciuta inizialmente in via amministrativa.
Rispetto a tale ultimo rilievo, sostiene infatti che “laddove le norme lascino la facoltà di determinare la percentuale di invalidità tra i limiti minimo e massimo da esse stabiliti, sia onere, con particolare riguardo alla CTU, del pag. 6/14 consulente esplicitare il percorso logico che l'ha condotto a indicare quella ritenuta pertinente alla specifica patologia: ciò tanto più laddove, come nella specie, il CTU, ritenga di determinare una percentuale di invalidità corrispondente all'interno dei margini di legge, alla soglia minima.” (pag.
11 ricorso).
Tale denunciata carenza si riflette sulla pronuncia oggetto dell'odierna impugnazione: aderendo in maniera del tutto acritica alla fallace valutazione offerta dal consulente, il primo giudice ha chiaramente omesso di operare quel necessario giudizio comparativo tra le conclusioni a cui è pervenuto il suo consulente e le osservazioni mosse da quello di parte, incorrendo pertanto sia nella violazione del combinato disposto degli artt.
115 e 116 c.p.c., per aver erroneamente valutato le risultanze probatorie, sia nella violazione dell'art. 112 c.p.c., per non aver adeguatamente motivato con riguardo alle predette contestazioni.
3.2) Con il secondo motivo, infine, censura la pronuncia nella parte in cui provvede alla ripartizione delle spese di lite, osservando come l'accoglimento dell'odierno gravame comporterà, quale logica conseguenza, la riforma di quanto statuito sul punto, “escludendo ogni compensazione per parziale soccombenza”.
4) L'appello è infondato per quanto di ragione più sotto precisato.
4.1) Va, anzitutto, disatteso il preliminare rilevo sollevato dal CP_1
con riguardo al deposito in modo intempestivo delle contestazioni promosse dal consulente dell'odierno appellante.
Si ritiene infatti che il secondo termine previsto dall'art. 195 c.p.c., così come modificato dalla L. n. 61/2009, abbia natura ordinatoria e funzione acceleratoria ed esaurisce dunque il suo scopo nel subprocedimento che si pag. 7/14 conclude con il deposito della relazione peritale da parte dell'ausiliare.
Pertanto, la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici (purché non riguardanti nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, ma al più ascrivibili all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u., volti a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio), non preclude alla parte di poterle sollevare nel successivo corso del giudizio, nel quale la controparte ha avuto possibilità di interloquire (in tale senso si richiama Cass. 18657 del
2020).
Tanto chiarito, nella fattispecie in disamina, la prospettazione offerta dall'appellante nel primo motivo di gravame si ritiene, nel complesso, non
è meritevole di accoglimento.
Si osserva che il signor limitandosi a reiterare anche in tale sede il Pt_1
riconoscimento del maggior valore di fascia percentuale di invalidità permanente per cui è causa, abbia tuttavia tralasciato un adeguato confronto con la ratio decidendi dell'impugnata sentenza.
Va in merito evidenziato che il consulente dell'Ufficio, dottor con Per_1
nota integrativa al proprio elaborato depositata il 10.06.2022, all'esito del riesame delle patologie risultanti dalla documentazione medica in atti – cui peraltro il collegio ritiene di condividere e far proprio, in quanto sorretto da adeguata motivazione medico legale e del tutto immune da vizi logico- giuridici – ha ribadito come la sintomatologia valutata non abbia determinato una significativa incidenza rispetto alla capacità lavorativa del sig. con puntuali e risolutive considerazioni nei termini testuali che Pt_1
meritano di essere ripresi: “
1- Esiti di lesione distrattiva inserzionale del tendine del muscolo retto anteriore della coscia sinistra: detta
pag. 8/14 menomazione non è prevista nelle infermità individuate nella tabella del
DPR n.349 del 20.0.194, né in quelle individuate del DM del 5,2,1992 trattandosi di condizione menomativa di modesta entità caratterizzata esclusivamente da un deficit di flessione della coscia sinistra controresistenza, con riferito dolore in sede inguinale, tale da giustificare la persistenza di una pur apprezzabile iponotrofia del quadricipite femorale. Adottando un criterio di equivalenza rispetto ad altre indicazioni tabellari- Guida alla valutazione medico legale dell'invalidità permanente
Giuffré 1990- si ritiene di poter riconoscere per Persona_2
tale componente menomativa ed in via estensiva e favorevole al ricorrente, una percentuale di invalidità permanente stimabile- secondo precedente criteriologia- nella misura non superiore al 5%.
2- esiti di trauma facciale da:
a) persistenza di dolenzia alle arcate dentarie con saltuario disturbo masticatorio che trova riscontro obiettivo in una lieve iperemia del margine gengivale dell'arcata dentaria superiore, valutabile nella misura del 3%-
b) persistente ipoacusia percettiva bilaterale prevalentemente accentuata sulle frequenze dei 6000-8000 Hz, cui corrisponde l'attuale soggettivo riferimento ad un acufene dell'orecchio destro, valutabile, estensivamente secondo precedente criteriologia ed in assenza di riscontri strumentali prodotti in atti nella misura del 3%-
c) residue tenui discromie cutanee rossastre in regione temporo zigomatica destra, al padiglione auricolare omolaterale ed alla base dell'ala nasale destra: condizioni menomative di modesto pregiudizio estetico, non previste nella tabella del DPR n.349 del 20.04.1994 né in quelle
pag. 9/14 individuate nel DM del 5.2.1992, che- in quanto tali apprezzabili- non determinano alcuna ricaduta sulla capacità lavorativa generica.
Procedendo ad una valutazione di tipo indennizzativo, favorevole al periziando si perviene ad individuare una percentuale di invalidità permanente calcolata con criterio di somme -quantificabile nella misura dell'11% che comunque può giustificare l'inserimento delle infermità nella
Tabella b del citato DPR n.349 del 20.04.1994.
Ne consegue che tenuto conto che il danno biologico deve necessariamente ricomprendere anche la pur modesta componente di menomazione dell'efficienza estetica- appare giustificata e motivata la valutazione di un danno biologico rivalutato quale già definito dalla C.M.O. di Padova nella misura del 15% in data 19.03.2008 che il presente CTU condivide. In sintesi, il CTU confermando la componente di danno morale già indicata nel precedente elaborato peritale ritiene di poter ribadire la valutazione già espressa sul grado di IC residuata a carico del sig. e Parte_1
definita nella misura del 21% che deriva dalla seguente somma IC= 15
(DB) + 6(DM)+ (IP-DB)0= 21%”.
Parimenti condivisibili le repliche del consulente in relazione alle osservazioni operate dal consulente di parte, dottor incentrate Per_3
sull'illegittimità della dimessa valutazione per non aver congruamente motivato in ordine all'utilizzo di parametri tabellari ritenuti desueti per il calcolo dell'invalidità permanente, oltre a non aver tenuto in debita considerazione le implicazioni di natura psicologica derivanti dalla portata dell'incidente che ha visto coinvolto l'appellante.
Quanto al primo profilo il consulente, nel ribadire come “[…] le infermità denunciate dal signor ed accertate nel corso dell'indagine Parte_1
pag. 10/14 espletata dalla Commissione ospedaliera Militare dei Padova nel marzo
2008 non hanno trovato alcun riscontro nelle infermità individuate nella tabella del DPR n. 349 del 20.04.1994 né in quella del DM del 5.2.1992”, hai poi osservato che “adottando il previsto criterio di “equivalenza”, il
CTU ha necessariamente fatto riferimento ad un riconosciuto Pt_2
(Tabella Luvoni – – , idoneo ad inquadrare i modesti Per_2 Per_2
esiti “invalidanti” residuati a carico del Ricorrente a seguito dell'evento traumatico subito in data 15.03.1996.”.
Sotto il diverso ed ulteriore profilo invocato dal consulente di parte di una pretesa ripercussione psicologica ha, infine, compiutamente evidenziato che “Per quanto riguarda l'ipotesi di un danno “psichico”, prospettato in sede di contraddittorio tecnico dal CT di Parte Ricorrente, il CTU fa osservare che dall'esame della documentazione sanitaria prodotta ed acquisita non è mai emerso alcun riferimento clinico relativo all'insorgenza di un benché minimo disturbo afferente ad ipotesi di stress post traumatico e/o dell'adattamento cronico connesso all'evento in cui venne coinvolto il Ricorrente e/o ai postumi permanenti accertati in sede di
Commissione Medica ospedaliera di Padova.
Né è conseguita, quindi, l'ovvia impossibilità e l'incompatibilità da parte dello scrivente CTU, nel procedere con un'autonoma indagine tecnica accertativa (percipiente) di un danno psichico mai documentato negli Atti di Causa.”.
Orbene, a fronte di tale specifica ed esaustiva analisi, la critica svolta dal consulente di parte del signor in ordine ai postumi valutati e qui Pt_1
riproposta dalla sua difesa si risolve – a dispetto di quanto sostenuto in ricorso – in una doglianza pressoché generica, scevra da qualsiasi specifico pag. 11/14 rilievo critico ulteriore rispetto alla dimessa documentazione medica, e allo stesso incapace di segnalare fondate omissioni, carenze o deficienze diagnostiche, tantomeno incongruenze tra quanto desunto e l'esame offerto sulle patologie dell'occorso incidente espresso dall'ausiliare; ragion per cui le addotte argomentazioni, non avendo un'apprezzabile capacità di smentita nei termini poc'anzi delineati, costituiscono nella sostanza un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del perito (e, di riflesso, del Giudicante che su quelle argomentazioni si è basato) e che non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
In conclusione, non ritenendosi che emerga alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente dell'Ufficio e, quindi, dal giudice di prime cure, le risultanze del suindicato accertamento devono essere confermate, con conseguente rigetto della richiesta di rinnovo della consulenza medico-legale.
4.1.1) Né ha poi ragione di dolersi la stessa parte di un asserito difetto di motivazione della pronuncia impugnata in ordine al dissenso espresso dal consulente di parte ricorrente, ritenendo come questa abbia aderito in maniera del tutto acritica alle risultanze dell'accertamento peritale.
Sul punto è opportuno rammentare, in linea generale, l'ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte, qui richiamato ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., secondo il quale laddove il giudice, aderendo alle conclusioni del consulente tecnico che abbia a sua volta replicato ai rilievi dei consulenti di parte (come avvenuto nella specie) si esaurisce l'obbligo di motivazione con l'indicazione delle fonti del convincimento del giudice stesso, non dovendo egli necessariamente soffermarsi anche sulle pag. 12/14 contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (cfr. Cass. n. 12195/2024; in tema, Cass. n. 21566/2019, n.
10747/2019 e n. 21504/2018).
Ed invero, il primo giudice non si è limitato a svolgere una “adesione acritica” alla consulenza del proprio ausiliario CTU, ma in modo apprezzabile ha ripreso e fatto propri gli accertamenti effettuati dal tecnico rispetto alle menomazioni riscontrate e, confrontando i relativi risultati con i parametri percentuali di calcolo della soglia invalidante previsti nella tabella di riferimento secondo il disposto dell'art. 3 d.P.R. n. 181 cit., ha ritenuto quindi non provato il rivendicato valore massimo del 20% (vedi pag. 6 sentenza).
4.2) Privo di pregio giuridico, conseguentemente, la seconda (generica) doglianza afferente alla liquidazione spese di lite, atteso il rigetto del primo motivo di gravame.
5) In definitiva, alla luce delle superiori considerazioni, restando assorbita ogni altra questione a sostegno dell'impugnazione, e presupponendo le istanze istruttorie una specifica allegazione dei fatti a fondamento della domanda, l'appello deve essere rigettato.
6) Le spese di lite, quanto al presente di giudizio, seguono in virtù del principio di soccombenza e si liquidano in ragione del valore di causa dichiarato, nei medi, in assenza di attività istruttoria in base ai parametri di pag. 13/14 cui alle tabelle del d.m.10 marzo 2014 n.55, e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 13 agosto 2022.
7) Per il rigetto integrale dell'appello deve darsi atto che ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione o domanda, così provvede;
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di parte appellata liquidate in €.1.984,00 oltre al rimborso forfetario ex lege.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 24 aprile 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
pag. 14/14