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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 11/02/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1895/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Campobasso, così composto: dott. Enrico Di Dedda Presidente dott.ssa Claudia Carissimi Giudice dott.ssa Emanuela Luciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1895/2022, promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giuseppina Cennamo, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Campobasso, via Matteotti n. 7 ricorrente
CONTRO
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Stefania Bocchini, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Campobasso, via Principe di Piemonte n. 22 resistente con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.11.2022 adiva l'intestato Parte_1
Tribunale per vedersi pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il 30.06.2007, essendo decorsi i Controparte_1 termini previsti dall'art. 3, co. 2, n. 8 L. 898/1970 dalla sentenza di separazione consensuale pronunciata dal Tribunale di Campobasso in data 3.01.2022.
Rappresentava che dall'unione coniugale sono nate tre figlie: Per_1
(7.03.2003), (20.07.2004) e (03.10.2017). Per_2 PE
Chiedeva sostanzialmente confermarsi le condizioni concordate in sede di separazione, con le seguenti differenze:
1 N. R.G. 1895/2022
- affidamento congiunto (con collocazione presso la madre) e regolamentazione del diritto di visita da prevedersi solo relativamente alla figlia minore , atteso PE il sopravvenuto raggiungimento della maggiore età da parte della figlia;
Per_2
- aumento dell'assegno di mantenimento mensile posto a carico del resistente in favore delle tre figlie, dall'importo totale di euro 300,00 (previsto in sede di separazione) a quello di euro 450,00 (oltre al 50% delle spese straordinarie) attese le loro crescenti esigenze.
Dichiarava poi di volersi assumere l'impegno a trasferire alle tre figlie, , Per_1
e (a quest'ultima previa autorizzazione del Giudice Tutelare) la Per_2 PE sua quota di proprietà indivisa dell'abitazione in comproprietà con il CP_1
Si costituiva in giudizio aderendo sia alla domanda di Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, sia alle ulteriori richieste della controparte circa l'affidamento (condiviso, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre) e la regolamentazione del diritto di visita della figlia minore , nonché alla condizione (già prevista in sede di separazione) secondo PE cui egli avrebbe dovuto continuare ad onorare l'intera rata del mutuo relativo all'ex abitazione coniugale (sita in Cercepiccola alla via Case Nuove n. 21), a lui assegnata, con spese ordinarie a suo carico e spese straordinarie ripartite tra i comproprietari. Prendeva poi atto dell'impegno della controparte a trasferire alle figlie la sua quota di comproprietà sulla predetta abitazione, dichiarando di non opporsi.
Contestava soltanto la richiesta della controparte avente ad oggetto l'aumento del quantum del mantenimento in favore delle figlie, chiedendo confermarsi sul punto quanto previsto in sede di separazione, non essendo stata documentata la sussistenza di esigenze sopravvenute giustificanti la relativa rimodulazione.
Riferiva altresì che le proprie condizioni patrimoniali, incisivamente gravate dalla rata del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione, nonché da finanziamenti contratti prima della separazione coniugale, non gli consentono di aumentare l'importo dell'assegno posto a suo carico.
Con ordinanza presidenziale dell'11.04.2023 veniva disposto l'aumento ad euro 150,00 mensili dell'assegno di mantenimento in favore della figlia minore PE
, lasciando invece immutato il quantum da versare a titolo di mantenimento
[...] in favore delle altre due figlie maggiorenni.
Nelle memorie integrative, successivamente depositate dalle parti:
a) parte ricorrente (memoria del 9.06.2023) insisteva nelle deduzioni di cui al ricorso introduttivo;
b) parte resistente (memoria del 14.07.2023) insisteva nelle conclusioni precedentemente rassegnate, con le seguenti aggiunte/precisazioni:
- sul diritto di visita: il sig. trascorrerà con la figlia due weekend al CP_1 PE mese alternati con la madre, dalle ore 16.00 del sabato fino alle ore 20.00 della domenica, salva diversa intesa fra le parti, in relazione alle esigenze lavorative e familiari di entrambi, tre pomeriggi alla settimana (lunedì, mercoledì e venerdì in luogo del giovedì, come di fatto già avviene), dalle ore 17.00 alle ore 20.00, salvo diversi accordi tra i genitori e tenuto conto delle esigenze della minore. Durante le vacanze estive, da luglio a settembre, la piccola starà 15 giorni con la PE madre e 15 gg con il padre anche non consecutivi;
i genitori comunicheranno 2 N. R.G. 1895/2022
entro la fine di giugno di ogni anno le ferie. Durante le festività natalizie, ad anni alterni, la figlia permarrà con un genitore dal 24 al 30 dicembre e con l'altro dal 31 dicembre al 6 gennaio. Durante le festività pasquali, sempre ad anni alterni, la minore trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì in Albis con l'altro; il giorno del compleanno della piccola i genitori si alterneranno a pranzo e cena per i festeggiamenti. In caso di malattia della figlia coincidente con il diritto di visita del padre quest'ultimo avrà diritto di recuperare i giorni e potrà far visita alla minore stessa presso la casa materna. Il sig. potrà interloquire CP_1 telefonicamente con la figlia quotidianamente;
- trasferimento della quota di proprietà della sull'immobile in Parte_1 comproprietà tra i coniugi, in favore delle tre figlie;
- ripartizione dell'assegno unico nella misura del 50% tra le parti.
Con sentenza parziale n. 699/2023 del 23.09.2023 l'adito Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, rimettendo la causa sul ruolo dello scrivente giudice relatore per il prosieguo dell'istruttoria sulle questioni accessorie.
La causa veniva istruita in via esclusivamente documentale, in assenza di richieste istruttorie.
All'udienza del 23.09.2024, sostituita dal deposito in telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni, riportandosi alle richieste già formulate in atti.
Lo scrivente giudice relatore, in data 24.09.2024, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. ed ordinando la trasmissione degli atti al P.M.
Il P.M., in data 25.09.2024, esprimeva parere favorevole alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
***
I. Preso atto della sentenza parziale n. 699/2023 del 23.09.2023, con cui questo Tribunale ha già dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti, il presente giudizio pende allo stato per le sole questioni accessorie.
II. Considerata la concorde richiesta delle parti sul punto, ed in difetto di ragioni ostative, deve essere confermato l'affido condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore , che rimarrà collocata in via prevalente presso l'abitazione della PE madre, sita in Cercepiccola (CB) alla c.da Fontana Vecchia n. 2.
Quanto al regime di visita della minore, tenuto conto del suo superiore interesse ed in mancanza di specifiche contestazioni da parte della ricorrente, si ritiene di poter recepire le condizioni indicate dal resistente nella memoria integrativa del 14.07.2023.
Pertanto, i tempi e le modalità di visita si intendono regolamentati come segue:
- il sig. trascorrerà con la figlia due weekend al mese, alternati con CP_1 PE la madre, dalle ore 16:00 del sabato fino alle ore 20:00 della domenica, salvo diversa intesa fra le parti, nonchè tre pomeriggi a settimana (lunedì, mercoledì e
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venerdì) dalle ore 17:00 alle ore 20:00, salvo diversi accordi tra i genitori e tenuto conto delle esigenze della minore;
- durante le vacanze estive, da luglio a settembre, la minore trascorrerà 15 giorni con la madre e 15 giorni con il padre, anche non consecutivi;
i genitori comunicheranno le relative ferie entro la fine di giugno di ogni anno;
- durante le festività natalizie, ad anni alterni, la minore permarrà con un genitore dal 24 al 30 dicembre e con l'altro dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- durante le festività pasquali, ad anni alterni, la minore trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì in Albis con l'altro;
- nel giorno del compleanno della figlia, i genitori si alterneranno a pranzo e cena per i festeggiamenti;
- in caso di malattia della figlia coincidente con i giorni di visita del padre, questi potranno essere recuperati, ed il padre potrà far visita alla minore presso la casa materna;
- il sig. potrà interloquire telefonicamente con la figlia quotidianamente. CP_1
III. In merito alle questioni economiche deve essere disposto quanto segue.
Come visto, parte ricorrente chiede che la somma da porsi mensilmente a carico del resistente a titolo di mantenimento delle tre figlie venga aumentata ad euro 450,00, tenuto conto delle crescenti esigenze legate alla loro età; il resistente si oppone.
In punto di diritto giova considerare che il dovere di mantenere i figli ha fondamento nell'art. 337-ter c.c., che nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al loro reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Ebbene, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti giustificanti un leggero aumento del quantum dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie, da porsi a carico di in quanto, sebbene non emerga dagli atti alcun Controparte_1 aumento stipendiale dai tempi della separazione, di fatto la sua situazione reddituale è comunque migliorata.
Emerge infatti documentalmente che sono ormai decorsi i 15 anni entro i quali egli doveva rimborsare la somma presa a mutuo con contratto del 17.12.2009, ragion per cui deve ritenersi che il mutuo sia stato ormai estinto (cfr. all. 3 comparsa di costituzione). Non essendo dunque il suo stipendio più gravato dalla relativa rata mensile, pari a circa euro 350, il resistente potrà corrispondere alle sue figlie almeno una piccola parte della predetta somma, in precedenza destinata alla rata del mutuo.
Il Collegio ritiene di conseguenza di dover confermare l'importo di euro 150,00, già previsto per la figlia minorenne in sede di ordinanza presidenziale, e PE di dover aumentare l'importo previsto in favore delle figlie e , Per_1 Per_2 che sarà d'ora in poi pari ad euro 130,00 ciascuna.
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L'assegno di mantenimento (rivalutabile secondo gli indici ISTAT) che il resistente verserà in favore delle figlie sarà dunque pari ad euro 410,00 mensili.
Quanto alle figlie maggiorenni, ma non ancora economicamente autosufficienti, si precisa che l'aumento si giustifica (oltre che sulla base delle migliorate condizioni economiche del padre) sulla base della circostanza per cui, come emerge dagli atti, esse sono attualmente studentesse universitarie, e dunque le loro esigenze economiche sono di certo già aumentate rispetto al momento in cui è stata pronunciata la separazione.
Non si giustifica tuttavia il medesimo aumento del quantum dell'assegno di mantenimento che si è ritenuto di disporre per la figlia minorenne (che PE ha solo 7 anni), in quanto le sue sorelle maggiorenni, in ragione della loro età e del percorso di studi intrapreso, sono già proiettate verso la piena autonomia, che a breve di certo raggiungeranno.
Con riguardo alle spese straordinarie, rilevato che le parti non controvertono sul punto, si dispone che ciascun genitore sarà tenuto a contribuire in misura pari al 50%, con classificazione delle spese secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Milano.
IV. Con riferimento alla questione relativa all'assegno unico si osserva quanto segue.
In base all'art. 2, d.lgs. 29 dicembre 2021, n. 230, istitutivo dell'assegno unico e universale per i figli a carico, beneficiari dell'assegno sono “i nuclei familiari”, e l'assegno spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5. Il comma 4 prevede che l'assegno viene corrisposto dall' ed erogato al CP_2 richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale;
che in caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Il Legislatore ha inteso dunque ricollegare (come già fatto in passato per gli assegni familiari) la spettanza per intero dell'assegno unico per i figli a carico ad uno solo dei genitori alla condizione dell'affidamento esclusivo a uno solo di loro (oltre che alla mancanza di accordo tra loro), mentre ha in via generale affermato (questa volta, espressamente), che l'assegno spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale.
Ciò posto, nel caso di specie non può che farsi applicazione del dato normativo, ragion per cui l'assegno unico dovrà essere corrisposto in pari misura a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale: esso spetterà dunque per il 50% alla madre e per l'altro 50% al padre.
V. Deve essere rigettata la domanda proposta da tesa ad Controparte_1 ottenere il trasferimento della quota del 50% dell'immobile in comproprietà da parte della ricorrente in favore delle figlie.
Sul punto giova rammentare che, in base al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudice può disporre il trasferimento della proprietà di immobili nell'ambito dei giudizi di separazione e di divorzio, recependo l'accordo dei coniugi che, inserito nel verbale di udienza, costituisce valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c., in quanto atto pubblico ex art. 2699 c.c.
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In mancanza di accordo tra le parti, tuttavia, come nel caso di specie, alcun trasferimento può essere disposto.
Invero, parte ricorrente non ha espresso alcuna volontà valorizzabile ai fini dell'immediato trasferimento del diritto, da porre in essere in questa sede, essendosi limitata ad affermare di volersi impegnare a realizzare il relativo trasferimento in futuro (previa autorizzazione del Giudice Tutelare, quanto alla figlia ) nel corpo del ricorso introduttivo, senza peraltro più operare alcun PE riferimento a tale intenzione nelle conclusioni dell'atto.
VI. Si conferma, per il resto, quanto già previsto nella sentenza di separazione del 3.01.2022, che ha richiamato l'accordo raggiunto dalle parti, in assenza di contrasto tra loro in relazione agli ulteriori aspetti, diversi da quelli sinora espressamente affrontati.
VII. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c., sia in virtù della soccombenza reciproca, sia in considerazione della convergenza delle parti sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e sulla conferma di gran parte degli accordi già raggiunti in sede di separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando, così decide:
- DISPONE l'affido condiviso ad entrambi i genitori della minore , che PE rimarrà collocata in via prevalente presso l'abitazione della madre, sita in Cercepiccola (CB) alla c.da Fontana Vecchia n. 2;
- DISPONE che il padre potrà incontrare la minore secondo il calendario descritto nella parte motiva del presente provvedimento;
- PONE a carico di l'obbligo di corrispondere un assegno di Controparte_1 mantenimento mensile per le figlie e Persona_4 Persona_5 pari ad euro 410,00 (di cui euro 150,00 per la figlia Parte_2 PE
ed euro 130,00 cadauna per le altre due figlie), rivalutabile secondo gli
[...] indici ISTAT, da versare alla madre entro il giorno 30 Parte_1 di ogni mese;
- DISPONE che le spese straordinarie per le figlie graveranno su ciascun genitore nella misura della metà, e saranno regolate nei modi e termini di cui alle Linee guida spese straordinarie del Tribunale di Milano;
- DISPONE che l'assegno unico per i figli a carico sarà percepito per il 50% dalla madre e per l'altro 50% dal padre;
- RIGETTA la domanda di trasferimento immobiliare formulata da CP_1
[...]
- CONFERMA per il resto le statuizioni rese in sede di separazione;
- DISPONE l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio dell'8 febbraio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Emanuela LUCIANI dott. Enrico DI DEDDA
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Campobasso, così composto: dott. Enrico Di Dedda Presidente dott.ssa Claudia Carissimi Giudice dott.ssa Emanuela Luciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1895/2022, promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giuseppina Cennamo, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Campobasso, via Matteotti n. 7 ricorrente
CONTRO
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Stefania Bocchini, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Campobasso, via Principe di Piemonte n. 22 resistente con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.11.2022 adiva l'intestato Parte_1
Tribunale per vedersi pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il 30.06.2007, essendo decorsi i Controparte_1 termini previsti dall'art. 3, co. 2, n. 8 L. 898/1970 dalla sentenza di separazione consensuale pronunciata dal Tribunale di Campobasso in data 3.01.2022.
Rappresentava che dall'unione coniugale sono nate tre figlie: Per_1
(7.03.2003), (20.07.2004) e (03.10.2017). Per_2 PE
Chiedeva sostanzialmente confermarsi le condizioni concordate in sede di separazione, con le seguenti differenze:
1 N. R.G. 1895/2022
- affidamento congiunto (con collocazione presso la madre) e regolamentazione del diritto di visita da prevedersi solo relativamente alla figlia minore , atteso PE il sopravvenuto raggiungimento della maggiore età da parte della figlia;
Per_2
- aumento dell'assegno di mantenimento mensile posto a carico del resistente in favore delle tre figlie, dall'importo totale di euro 300,00 (previsto in sede di separazione) a quello di euro 450,00 (oltre al 50% delle spese straordinarie) attese le loro crescenti esigenze.
Dichiarava poi di volersi assumere l'impegno a trasferire alle tre figlie, , Per_1
e (a quest'ultima previa autorizzazione del Giudice Tutelare) la Per_2 PE sua quota di proprietà indivisa dell'abitazione in comproprietà con il CP_1
Si costituiva in giudizio aderendo sia alla domanda di Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, sia alle ulteriori richieste della controparte circa l'affidamento (condiviso, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre) e la regolamentazione del diritto di visita della figlia minore , nonché alla condizione (già prevista in sede di separazione) secondo PE cui egli avrebbe dovuto continuare ad onorare l'intera rata del mutuo relativo all'ex abitazione coniugale (sita in Cercepiccola alla via Case Nuove n. 21), a lui assegnata, con spese ordinarie a suo carico e spese straordinarie ripartite tra i comproprietari. Prendeva poi atto dell'impegno della controparte a trasferire alle figlie la sua quota di comproprietà sulla predetta abitazione, dichiarando di non opporsi.
Contestava soltanto la richiesta della controparte avente ad oggetto l'aumento del quantum del mantenimento in favore delle figlie, chiedendo confermarsi sul punto quanto previsto in sede di separazione, non essendo stata documentata la sussistenza di esigenze sopravvenute giustificanti la relativa rimodulazione.
Riferiva altresì che le proprie condizioni patrimoniali, incisivamente gravate dalla rata del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione, nonché da finanziamenti contratti prima della separazione coniugale, non gli consentono di aumentare l'importo dell'assegno posto a suo carico.
Con ordinanza presidenziale dell'11.04.2023 veniva disposto l'aumento ad euro 150,00 mensili dell'assegno di mantenimento in favore della figlia minore PE
, lasciando invece immutato il quantum da versare a titolo di mantenimento
[...] in favore delle altre due figlie maggiorenni.
Nelle memorie integrative, successivamente depositate dalle parti:
a) parte ricorrente (memoria del 9.06.2023) insisteva nelle deduzioni di cui al ricorso introduttivo;
b) parte resistente (memoria del 14.07.2023) insisteva nelle conclusioni precedentemente rassegnate, con le seguenti aggiunte/precisazioni:
- sul diritto di visita: il sig. trascorrerà con la figlia due weekend al CP_1 PE mese alternati con la madre, dalle ore 16.00 del sabato fino alle ore 20.00 della domenica, salva diversa intesa fra le parti, in relazione alle esigenze lavorative e familiari di entrambi, tre pomeriggi alla settimana (lunedì, mercoledì e venerdì in luogo del giovedì, come di fatto già avviene), dalle ore 17.00 alle ore 20.00, salvo diversi accordi tra i genitori e tenuto conto delle esigenze della minore. Durante le vacanze estive, da luglio a settembre, la piccola starà 15 giorni con la PE madre e 15 gg con il padre anche non consecutivi;
i genitori comunicheranno 2 N. R.G. 1895/2022
entro la fine di giugno di ogni anno le ferie. Durante le festività natalizie, ad anni alterni, la figlia permarrà con un genitore dal 24 al 30 dicembre e con l'altro dal 31 dicembre al 6 gennaio. Durante le festività pasquali, sempre ad anni alterni, la minore trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì in Albis con l'altro; il giorno del compleanno della piccola i genitori si alterneranno a pranzo e cena per i festeggiamenti. In caso di malattia della figlia coincidente con il diritto di visita del padre quest'ultimo avrà diritto di recuperare i giorni e potrà far visita alla minore stessa presso la casa materna. Il sig. potrà interloquire CP_1 telefonicamente con la figlia quotidianamente;
- trasferimento della quota di proprietà della sull'immobile in Parte_1 comproprietà tra i coniugi, in favore delle tre figlie;
- ripartizione dell'assegno unico nella misura del 50% tra le parti.
Con sentenza parziale n. 699/2023 del 23.09.2023 l'adito Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, rimettendo la causa sul ruolo dello scrivente giudice relatore per il prosieguo dell'istruttoria sulle questioni accessorie.
La causa veniva istruita in via esclusivamente documentale, in assenza di richieste istruttorie.
All'udienza del 23.09.2024, sostituita dal deposito in telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni, riportandosi alle richieste già formulate in atti.
Lo scrivente giudice relatore, in data 24.09.2024, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. ed ordinando la trasmissione degli atti al P.M.
Il P.M., in data 25.09.2024, esprimeva parere favorevole alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
***
I. Preso atto della sentenza parziale n. 699/2023 del 23.09.2023, con cui questo Tribunale ha già dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti, il presente giudizio pende allo stato per le sole questioni accessorie.
II. Considerata la concorde richiesta delle parti sul punto, ed in difetto di ragioni ostative, deve essere confermato l'affido condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore , che rimarrà collocata in via prevalente presso l'abitazione della PE madre, sita in Cercepiccola (CB) alla c.da Fontana Vecchia n. 2.
Quanto al regime di visita della minore, tenuto conto del suo superiore interesse ed in mancanza di specifiche contestazioni da parte della ricorrente, si ritiene di poter recepire le condizioni indicate dal resistente nella memoria integrativa del 14.07.2023.
Pertanto, i tempi e le modalità di visita si intendono regolamentati come segue:
- il sig. trascorrerà con la figlia due weekend al mese, alternati con CP_1 PE la madre, dalle ore 16:00 del sabato fino alle ore 20:00 della domenica, salvo diversa intesa fra le parti, nonchè tre pomeriggi a settimana (lunedì, mercoledì e
3 N. R.G. 1895/2022
venerdì) dalle ore 17:00 alle ore 20:00, salvo diversi accordi tra i genitori e tenuto conto delle esigenze della minore;
- durante le vacanze estive, da luglio a settembre, la minore trascorrerà 15 giorni con la madre e 15 giorni con il padre, anche non consecutivi;
i genitori comunicheranno le relative ferie entro la fine di giugno di ogni anno;
- durante le festività natalizie, ad anni alterni, la minore permarrà con un genitore dal 24 al 30 dicembre e con l'altro dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- durante le festività pasquali, ad anni alterni, la minore trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì in Albis con l'altro;
- nel giorno del compleanno della figlia, i genitori si alterneranno a pranzo e cena per i festeggiamenti;
- in caso di malattia della figlia coincidente con i giorni di visita del padre, questi potranno essere recuperati, ed il padre potrà far visita alla minore presso la casa materna;
- il sig. potrà interloquire telefonicamente con la figlia quotidianamente. CP_1
III. In merito alle questioni economiche deve essere disposto quanto segue.
Come visto, parte ricorrente chiede che la somma da porsi mensilmente a carico del resistente a titolo di mantenimento delle tre figlie venga aumentata ad euro 450,00, tenuto conto delle crescenti esigenze legate alla loro età; il resistente si oppone.
In punto di diritto giova considerare che il dovere di mantenere i figli ha fondamento nell'art. 337-ter c.c., che nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al loro reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Ebbene, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti giustificanti un leggero aumento del quantum dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie, da porsi a carico di in quanto, sebbene non emerga dagli atti alcun Controparte_1 aumento stipendiale dai tempi della separazione, di fatto la sua situazione reddituale è comunque migliorata.
Emerge infatti documentalmente che sono ormai decorsi i 15 anni entro i quali egli doveva rimborsare la somma presa a mutuo con contratto del 17.12.2009, ragion per cui deve ritenersi che il mutuo sia stato ormai estinto (cfr. all. 3 comparsa di costituzione). Non essendo dunque il suo stipendio più gravato dalla relativa rata mensile, pari a circa euro 350, il resistente potrà corrispondere alle sue figlie almeno una piccola parte della predetta somma, in precedenza destinata alla rata del mutuo.
Il Collegio ritiene di conseguenza di dover confermare l'importo di euro 150,00, già previsto per la figlia minorenne in sede di ordinanza presidenziale, e PE di dover aumentare l'importo previsto in favore delle figlie e , Per_1 Per_2 che sarà d'ora in poi pari ad euro 130,00 ciascuna.
4 N. R.G. 1895/2022
L'assegno di mantenimento (rivalutabile secondo gli indici ISTAT) che il resistente verserà in favore delle figlie sarà dunque pari ad euro 410,00 mensili.
Quanto alle figlie maggiorenni, ma non ancora economicamente autosufficienti, si precisa che l'aumento si giustifica (oltre che sulla base delle migliorate condizioni economiche del padre) sulla base della circostanza per cui, come emerge dagli atti, esse sono attualmente studentesse universitarie, e dunque le loro esigenze economiche sono di certo già aumentate rispetto al momento in cui è stata pronunciata la separazione.
Non si giustifica tuttavia il medesimo aumento del quantum dell'assegno di mantenimento che si è ritenuto di disporre per la figlia minorenne (che PE ha solo 7 anni), in quanto le sue sorelle maggiorenni, in ragione della loro età e del percorso di studi intrapreso, sono già proiettate verso la piena autonomia, che a breve di certo raggiungeranno.
Con riguardo alle spese straordinarie, rilevato che le parti non controvertono sul punto, si dispone che ciascun genitore sarà tenuto a contribuire in misura pari al 50%, con classificazione delle spese secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Milano.
IV. Con riferimento alla questione relativa all'assegno unico si osserva quanto segue.
In base all'art. 2, d.lgs. 29 dicembre 2021, n. 230, istitutivo dell'assegno unico e universale per i figli a carico, beneficiari dell'assegno sono “i nuclei familiari”, e l'assegno spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5. Il comma 4 prevede che l'assegno viene corrisposto dall' ed erogato al CP_2 richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale;
che in caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Il Legislatore ha inteso dunque ricollegare (come già fatto in passato per gli assegni familiari) la spettanza per intero dell'assegno unico per i figli a carico ad uno solo dei genitori alla condizione dell'affidamento esclusivo a uno solo di loro (oltre che alla mancanza di accordo tra loro), mentre ha in via generale affermato (questa volta, espressamente), che l'assegno spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale.
Ciò posto, nel caso di specie non può che farsi applicazione del dato normativo, ragion per cui l'assegno unico dovrà essere corrisposto in pari misura a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale: esso spetterà dunque per il 50% alla madre e per l'altro 50% al padre.
V. Deve essere rigettata la domanda proposta da tesa ad Controparte_1 ottenere il trasferimento della quota del 50% dell'immobile in comproprietà da parte della ricorrente in favore delle figlie.
Sul punto giova rammentare che, in base al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudice può disporre il trasferimento della proprietà di immobili nell'ambito dei giudizi di separazione e di divorzio, recependo l'accordo dei coniugi che, inserito nel verbale di udienza, costituisce valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c., in quanto atto pubblico ex art. 2699 c.c.
5 N. R.G. 1895/2022
In mancanza di accordo tra le parti, tuttavia, come nel caso di specie, alcun trasferimento può essere disposto.
Invero, parte ricorrente non ha espresso alcuna volontà valorizzabile ai fini dell'immediato trasferimento del diritto, da porre in essere in questa sede, essendosi limitata ad affermare di volersi impegnare a realizzare il relativo trasferimento in futuro (previa autorizzazione del Giudice Tutelare, quanto alla figlia ) nel corpo del ricorso introduttivo, senza peraltro più operare alcun PE riferimento a tale intenzione nelle conclusioni dell'atto.
VI. Si conferma, per il resto, quanto già previsto nella sentenza di separazione del 3.01.2022, che ha richiamato l'accordo raggiunto dalle parti, in assenza di contrasto tra loro in relazione agli ulteriori aspetti, diversi da quelli sinora espressamente affrontati.
VII. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c., sia in virtù della soccombenza reciproca, sia in considerazione della convergenza delle parti sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e sulla conferma di gran parte degli accordi già raggiunti in sede di separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando, così decide:
- DISPONE l'affido condiviso ad entrambi i genitori della minore , che PE rimarrà collocata in via prevalente presso l'abitazione della madre, sita in Cercepiccola (CB) alla c.da Fontana Vecchia n. 2;
- DISPONE che il padre potrà incontrare la minore secondo il calendario descritto nella parte motiva del presente provvedimento;
- PONE a carico di l'obbligo di corrispondere un assegno di Controparte_1 mantenimento mensile per le figlie e Persona_4 Persona_5 pari ad euro 410,00 (di cui euro 150,00 per la figlia Parte_2 PE
ed euro 130,00 cadauna per le altre due figlie), rivalutabile secondo gli
[...] indici ISTAT, da versare alla madre entro il giorno 30 Parte_1 di ogni mese;
- DISPONE che le spese straordinarie per le figlie graveranno su ciascun genitore nella misura della metà, e saranno regolate nei modi e termini di cui alle Linee guida spese straordinarie del Tribunale di Milano;
- DISPONE che l'assegno unico per i figli a carico sarà percepito per il 50% dalla madre e per l'altro 50% dal padre;
- RIGETTA la domanda di trasferimento immobiliare formulata da CP_1
[...]
- CONFERMA per il resto le statuizioni rese in sede di separazione;
- DISPONE l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio dell'8 febbraio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Emanuela LUCIANI dott. Enrico DI DEDDA
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