CASS
Sentenza 4 maggio 2023
Sentenza 4 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/05/2023, n. 18746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18746 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AT OS nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/01/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA citican=conclus3Fish~ro (` Il PG conclude eitt4;b4 A A, -) i 444 11J il;
e-J•4-o udita N difensore L'avv. NESPOLA Alessandro si riporta alle motivazioni espresse nella memoria già depositata, deposita in udienza conclusioni e nota spese;
L'avv. GULLINO Alberto insiste per l'accoglimento del ricorso, riportandosi ai motivi. Penale Sent. Sez. 1 Num. 18746 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 10/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. AT ST ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina del 12 gennaio 2022, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Patti del 30 novembre 2020, con la quale era stato condannato alla pena di anni dodici di reclusione, in ordine al reato di tentato omicidio premeditato di AN AB, ai sensi degli artt. 56, 575 e 577, primo comma, n. 3, cod. pen., perché il 4 ottobre 2014 in Capo d'Orlando aveva posto in essere un agguato ai danni della vittima, dopo averla attesa in orario notturno sotto la sua abitazione, per colpirla ripetutamente alla testa con l'uso di una leva metallica di cm 48 circa e all'addome per mezzo di un tubo metallico di cm 98, ponendo quindi in essere atti diretti in modo non equivoco a cagionarne la morte, evento non verificatosi per la pronta reazione della vittima e per l'intervento delle cure mediche. 2. Il ricorrente articola cinque motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 56, 575, 577 cod. pen., 521 e 522 cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe omesso di considerare che la diversità tra il fatto contestato (mancato verificarsi dell'evento morte per le tempestive cure mediche) e il fatto accertato (mancato verificarsi dell'evento morte per la reazione della vittima) aveva interessato un elemento costitutivo dell'addebito, sul quale l'imputato non aveva potuto difendersi. In particolare, il ricorrente evidenzia che la prima ipotesi era relativa a un tentativo per mancato verificarsi dell'evento, la seconda a un tentativo per mancato compimento dell'azione, circostanza che, quindi, avrebbe richiesto da parte del giudice di appello una specifica motivazione circa l'idoneità e l'univocità della condotta interrotta. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 56, 575, 577 cod. pen. e 192 cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe omesso di effettuare una rigorosa e attenta verifica sull'attendibilità, intrinseca e estrinseca, delle dichiarazioni della parte offesa, anche considerando che la stessa, suggestionata da quanto riferitogli dalla compagna, era portatrice di interessi personali ed economici, perché legata sentimentalmente con la moglie dell'imputato. In particolare, la Corte di appello avrebbe omesso di considerare che la parte offesa aveva mentito quando aveva dichiarato che la via nella quale era avvenuta l'aggressione era illuminata, quando aveva dichiarato che, nel 2 / momento in cui era avvenuta l'aggressione, non stava piovendo e quando aveva dichiarato di aver lasciato un tubo fuori dalla propria abitazione per eventuali fini difensivi. Tali affermazioni, infatti, erano state smentite dal teste ET e dallo stesso contenuto della querela (nella quale la parte offesa aveva dichiarato che, al momento dell'aggressione, era buio, che vi era una pioggia battente e che si era accorto per caso della presenza di un tubo). Inoltre, nel ricorso si evidenzia che la parte offesa aveva mentito quando aveva ricollegato l'episodio del taglio dei freni alle minacce che ES aveva affermato di aver ricevuto dal marito, posto che il primo episodio era precedente rispetto al secondo. Secondo il ricorrente, poi, il giudice di merito, senza fornire sul punto valida motivazione, avrebbe ritenuto insufficiente l'alibi fornito, senza considerare che, nel momento in cui era avvenuta l'aggressione, era certo che l'imputato si trovasse presso il distributore di benzina. 2.3. Con il terzo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 56, 575, 577, 582 cod. pen. e 192 cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe erroneamente qualificato i fatti accertati nell'ambito dell'ipotesi di tentato omicidio, senza offrire alcuna valida motivazione in ordine alla potenzialità e attitudine lesiva dell'azione a cagionare l'evento morte e, quindi, in ordine all'idoneità e univocità degli atti. In particolare, il ricorrente evidenzia che, dagli atti, si evinceva che le lesioni cagionate erano lievissime. Inoltre, il ricorrente evidenzia l'illogicità della motivazione, nella parte in cui il giudice di merito afferma che l'attrezzo con punta arrotondata usato dall'aggressore aveva cagionato ferite da punta e da taglio. Per tali ragioni, il giudice di merito non avrebbe potuto escludere la sussistenza del dolo eventuale, circostanza che non gli avrebbe consentito di ritenere integrato l'elemento soggettivo del reato di tentato omicidio nella forma del dolo alternativo. 2.4. Con il quarto motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 56, 575, 577, primo comma, n. 3, cod. pen. e 192 cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che, visti i ridotti tempi a disposizione, l'imputato non avrebbe potuto effettuare un agguato ai danni della vittima. In ogni caso, la sentenza impugnata sarebbe contraddittoria nella parte in cui il giudice di merito ha ritenuto compatibile la volontà omicidiaria premeditata 3 con lo strumento utilizzato dall'aggressore, non idoneo a cagionare danni mortali. 2.5. Con il quinto motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 62, primo comma, n. 2, 62-bis, 90, 133 e 575 cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello non avrebbe correttamente valorizzato lo stato emotivo e passionale nel quale versava l'imputato, al quale la moglie aveva rilevato di avere una relazione sentimentale con AN. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. il ricorso è infondato. 1.1. Il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento in sede di legittimità, poiché ripropone motivi già dedotti dinanzi al giudice di secondo grado e da questi puntualmente disattesi, con decisione conforme a diritto e ineccepibilmente motivata. Giova in diritto premettere che, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non deve esaurirsi nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2020, Carelli, Rv. 248051). In particolare, con riferimento al caso di specie, si evidenzia che questa Corte, in un caso che presenta analogie con quello oggetto del presente procedimento, ha avuto modo di chiarire che, in tema di correlazione tra accusa e sentenza, la non corrispondenza tra il fatto contestato e quello che emerge dalla sentenza rileva solo allorché si verifichi una trasformazione o sostituzione delle condizioni che rappresentano gli elementi costitutivi dell'addebito, e non già quando il mutamento riguardi profili marginali, non essenziali per l'integrazione del reato e sui quali l'imputato abbia avuto modo di difendersi nel corso del processo (Sez. 2, n. 17565 del 15/03/2017, Beretti, Rv. 269569). 4 ,/ Nel caso di specie, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che la divergenza tra imputazione e sentenza abbia riguardato profili marginali del fatto storico. Invero, la non corrispondenza cade esclusivamente sulle ragioni per cui il delitto non era stato portato a compimento, posto che, mentre nel capo d'imputazione si era individuata tale ragione esclusivamente nelle cure approntate presso il Pronto soccorso, nel corso dell'istruzione dibattimentale la stessa ragione era stata altresì individuata nella pronta reazione della vittima nei confronti del suo aggressore. Pertanto, è possibile affermare che il nucleo essenziale del fatto era rimasto inalterato: è del tutto corretta, quindi, l'opzione decisionale laddove la Corte di appello ha evidenziato che non erano intervenuti mutamenti sugli elementi essenziali del fatto storico contestato e che la modifica dell'originaria contestazione aveva interessato profili meramente marginali della dimensione storica del fatto concreto. Tale circostanza, quindi, non aveva arrecato alcun pregiudizio alle prerogative difensive dell'imputato, il quale aveva potuto esplicare pienamente la propria difesa in relazione all'accusa mossa a suo carico. 1.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. A tal fine, si evidenzia che la Corte territoriale, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, ha ben argomentato circa l'attendibilità delle dichiarazioni della parte offesa e ha confutato le eccezioni mosse dalla difesa sul punto. In particolare, in merito all'attendibilità del riconoscimento dell'aggressore nella persona di AT, la Corte di appello ha evidenziato: i) che la parte offesa AN aveva riferito nell'immediatezza dei fatti (sia alla dott.ssa Costanzo che ai Carabinieri intervenuti) che l'aggressione a suo danno era stata perpetrata dall'imputato, circostanza dallo stesso confermata in sede dibattimentale;
li) che AN aveva riferito di non aver alcun interesse a dire il falso;
iii) che la moglie dell'imputato, nell'immediatezza dei fatti, aveva riferito ai Carabinieri la sua convinzione che fosse stato il marito ad aggredire la parte offesa;
iv) che l'imputato aveva un movente, rappresentato dalla gelosia per la relazione extraconiugale della moglie con la parte offesa;
v) la mancanza di un alibi certo a favore dell'imputato, posto che la presenza dello stesso presso il distributore di benzina non escludeva la possibilità di aver commesso il reato (vista la breve distanza tra la stazione di servizio e il luogo dell'aggressione) e che, in ogni caso, non appariva verosimile che taluno 5 "V. potesse uscire da casa a tarda sera per andare a fare rifornimento di carburante, pur non avendo la necessità di doversi recare da alcuna parte. Il ricorrente, invece, sembra riproporre una diversa lettura del compendio probatorio acquisito al giudizio, operazione non consentita in questa sede di legittimità, anche nella parte in cui non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte territoriale ha evidenziato che, per quanto riguarda la questione relativa all'illuminazione, la distanza ravvicinata dalla quale l'aggressore aveva colpito AN era tale da consentirgli di attingerlo con una leva da gommista e doveva considerarsi del tutto idonea a consentire il riconoscimento dell'autore del gesto: anche a voler ammettere, infatti, che non vi fosse un'illuminazione piena, ma del tutto precaria, questa doveva essere tale da consentire all'aggressore di colpire la vittima designata. Il ricorso, quindi, appare meramente confutativo;
a questo proposito il Collegio condivide la linea interpretativa tracciata da questa Corte secondo la quale l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148). 1.3. Il terzo motivo non può trovare accoglimento in sede di legittimità. Giova in diritto premettere che, in tema di delitto tentato, l'accertamento della idoneità degli atti deve essere compiuto dal giudice di merito secondo il criterio di prognosi postuma, con riferimento alla situazione che si presentava all'imputato al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni prevedibili del caso (Sez. 2, n. 36311 del 12/07/2019, Raicevic, Rv. 277032), 't mentre il requisito dell'univocità degli atti va accertato ricostruendo, sulla base delle prove disponibili, la direzione teleologica della volontà dell'agente quale emerge dalle modalità di estrinsecazione concreta della sua azione, allo scopo di accertare quale sia stato il risultato da lui avuto di mira, sì da pervenire con il massimo grado di precisione possibile alla individuazione dello specifico bene giuridico aggredito e concretamente posto in pericolo (Sez. 1, n. 29101 del 18/06/2019, Musicò, Rv. 276401). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha correttamente applicato i richiamati principi giurisprudenziali, avendo fornito sul punto una motivazione coerente con le emergenze fattuali e priva di vizi logici. 6 In particolare, il giudice di secondo grado ha evidenziato che l'idoneità degli atti risultava comprovata avuto riguardo alle parti del corpo della vittima attinte dai colpi (torace, addome e capo, sede di organi vitali), nonché alla molteplicità dei colpi sferrati, che erano stati inferti servendosi di una leva da gommista, strumento che, seppur non dotato di parti taglienti, era stato comunque idoneo a provocare lacerazioni dei tessuti molli. La Corte territoriale, poi, ha evidenziato che sussisteva il requisito dell'univocità degli atti, tenuto conto dell'entità delle lesioni riportate dalla parte offesa, rappresentate da ferite lacerocontuse al cuoio capelluto e trauma cranico, frattura dello sterno e ferita penetrante all'addome cui era conseguita la lacerazione del diaframma. Tali circostanze, quindi, erano in grado di fugare ogni dubbio circa il concreto attentato alla vita della parte offesa perpetrato dall'imputato, non giunto a compimento solo per cause indipendenti dalla volontà dell'agente. Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, si evidenzia che il delitto tentato è compatibile con il dolo alternativo e, quindi, con la previsione e volontà, quale conseguenza della condotta, di due diversi eventi tra loro equipollenti per l'agente ma concretamente incompatibili l'uno con l'altro. È noto, altresì, che, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, ai fini dell'accertamento della sussistenza dell'animus necandi assume valore determinante l'idoneità dell'azione, che va apprezzata in concreto, con una prognosi formulata ex post ma con riferimento alla situazione che si presentava ex ante all'imputato, al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso (Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Comelli, Rv. 275012). Inoltre, per distinguere il reato di lesione personale da quello di tentato omicidio occorre avere riguardo sia al diverso atteggiamento psicologico dell'agente sia alla differente potenzialità dell'azione lesiva, desumibili dalla sede corporea attinta, dall'idoneità dell'arma impiegata, nonché dalle modalità dell'atto lesivo (Sez. 1, n. 24173 del 05/04/2022, Rusu, Rv. 283390). Nel caso in esame, la volontà omicida è stata logicamente ritenuta sussistente dai giudici del merito sulla base di precisi e univoci indicatori fattuali: lo strumento utilizzato, la reiterazione dei colpi e le zone attinte. Si consideri, infine, che, a differenza di quanto dedotto dal ricorrente, in tema di tentato omicidio, la scarsa entità (o anche l'inesistenza) delle lesioni provocate alla persona offesa non sono circostanze idonee ad escludere di per sé l'intenzione omicida, in quanto possono essere rapportabili anche a fattori indipendenti dalla volontà dell'agente, come un imprevisto movimento della 7 vittima, un errato calcolo della distanza o una mira non precisa (Sez. 1, n. 52043 del 10/06/2014, Vaghi, Rv. 261702). 1.4. Il quarto motivo è inammissibile. Giova in diritto premettere che, in tema di omicidio volontario, l'agguato costituisce, in astratto, indice rivelatore della premeditazione, siccome sinonimo di imboscata od insidia preordinata che postula un appostamento, protratto per un tempo più o meno lungo, in attesa della vittima designata ed in presenza di mezzi e modalità tali da non consentire dubbi sul reale intendimento dell'insidia, sicché già il pur breve arco di tempo dell'attesa può valere a soddisfare gli elementi costitutivi della premeditazione: il requisito ideologico - consistente nel perdurare nell'animo del soggetto, senza soluzione di continuità fino alla commissione del reato, di una risoluzione criminosa ferma ed irrevocabile - e quello cronologico - rappresentato dal trascorrere di un intervallo di tempo apprezzabile, fra l'insorgenza e l'attuazione di tale proposito, in concreto sufficiente a far riflettere l'agente sulla decisione presa ed a consentire il prevalere dei motivi inibitori su quelli a delinquere. Spetta al giudice di merito, ai fini della configurabilità dell'aggravante in questione, cogliere ed apprezzare tutte le peculiarità della concreta fattispecie, accertando se i predetti requisiti sussistano o siano, invece, l'uno o l'altro da escludere, come nel caso di avvistamento casuale della vittima o, comunque, di un agguato frutto di iniziativa estemporanea, sicché la risoluzione omicida non sia maturata attraverso lunga riflessione, con possibilità di recesso prima dell'attentato (Sez. 5, n. 26406 del 11/03/2014, Morfei, Rv. 260219). Nel caso di specie, la Corte territoriale, fornendo ampia motivazione, ha evidenziato che gli elementi probatori emersi nel corso dell'istruttoria consentivano di ritenere dimostrata la sussistenza dell'aggravante in oggetto. In particolare, era emerso che l'imputato aveva formulato minacce nei confronti della moglie e della parte offesa, sin da luglio 2014, momento in cui aveva appreso che tra i due era in corso una relazione extraconiugale;
lo stesso, inoltre, aveva atteso la parte offesa, per porre in essere nei suoi confronti un agguato, in quanto si era appostato nei pressi dell'ingresso della sua abitazione, attendendolo armato di un arnese idoneo all'esecuzione del proposito omicidiario. 1.5. Il quinto motivo è inammissibile. La Corte di appello ha evidenziato che non potevano essere csse le circostanze attenuanti generiche, posto che la modalità della condotta, i mezzi utilizzati, le zone attinte, la condotta antecedente concomitante o successiva al reato (con la predisposizione di un alibi) costituivano espressione di una notevole 8 indole criminale dell'imputato, il quale, agendo con fredda determinazione, aveva aspettato che si fosse presentata l'occasione per compiere la propria vendetta. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, pertanto, è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163). 2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, da liquidarsi come da dispositivo, in ragione del contributo offerto al processo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile AN AB, che liquida, come da richiesta, in complessiviy3015,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 10/02/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA citican=conclus3Fish~ro (` Il PG conclude eitt4;b4 A A, -) i 444 11J il;
e-J•4-o udita N difensore L'avv. NESPOLA Alessandro si riporta alle motivazioni espresse nella memoria già depositata, deposita in udienza conclusioni e nota spese;
L'avv. GULLINO Alberto insiste per l'accoglimento del ricorso, riportandosi ai motivi. Penale Sent. Sez. 1 Num. 18746 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 10/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. AT ST ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina del 12 gennaio 2022, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Patti del 30 novembre 2020, con la quale era stato condannato alla pena di anni dodici di reclusione, in ordine al reato di tentato omicidio premeditato di AN AB, ai sensi degli artt. 56, 575 e 577, primo comma, n. 3, cod. pen., perché il 4 ottobre 2014 in Capo d'Orlando aveva posto in essere un agguato ai danni della vittima, dopo averla attesa in orario notturno sotto la sua abitazione, per colpirla ripetutamente alla testa con l'uso di una leva metallica di cm 48 circa e all'addome per mezzo di un tubo metallico di cm 98, ponendo quindi in essere atti diretti in modo non equivoco a cagionarne la morte, evento non verificatosi per la pronta reazione della vittima e per l'intervento delle cure mediche. 2. Il ricorrente articola cinque motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 56, 575, 577 cod. pen., 521 e 522 cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe omesso di considerare che la diversità tra il fatto contestato (mancato verificarsi dell'evento morte per le tempestive cure mediche) e il fatto accertato (mancato verificarsi dell'evento morte per la reazione della vittima) aveva interessato un elemento costitutivo dell'addebito, sul quale l'imputato non aveva potuto difendersi. In particolare, il ricorrente evidenzia che la prima ipotesi era relativa a un tentativo per mancato verificarsi dell'evento, la seconda a un tentativo per mancato compimento dell'azione, circostanza che, quindi, avrebbe richiesto da parte del giudice di appello una specifica motivazione circa l'idoneità e l'univocità della condotta interrotta. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 56, 575, 577 cod. pen. e 192 cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe omesso di effettuare una rigorosa e attenta verifica sull'attendibilità, intrinseca e estrinseca, delle dichiarazioni della parte offesa, anche considerando che la stessa, suggestionata da quanto riferitogli dalla compagna, era portatrice di interessi personali ed economici, perché legata sentimentalmente con la moglie dell'imputato. In particolare, la Corte di appello avrebbe omesso di considerare che la parte offesa aveva mentito quando aveva dichiarato che la via nella quale era avvenuta l'aggressione era illuminata, quando aveva dichiarato che, nel 2 / momento in cui era avvenuta l'aggressione, non stava piovendo e quando aveva dichiarato di aver lasciato un tubo fuori dalla propria abitazione per eventuali fini difensivi. Tali affermazioni, infatti, erano state smentite dal teste ET e dallo stesso contenuto della querela (nella quale la parte offesa aveva dichiarato che, al momento dell'aggressione, era buio, che vi era una pioggia battente e che si era accorto per caso della presenza di un tubo). Inoltre, nel ricorso si evidenzia che la parte offesa aveva mentito quando aveva ricollegato l'episodio del taglio dei freni alle minacce che ES aveva affermato di aver ricevuto dal marito, posto che il primo episodio era precedente rispetto al secondo. Secondo il ricorrente, poi, il giudice di merito, senza fornire sul punto valida motivazione, avrebbe ritenuto insufficiente l'alibi fornito, senza considerare che, nel momento in cui era avvenuta l'aggressione, era certo che l'imputato si trovasse presso il distributore di benzina. 2.3. Con il terzo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 56, 575, 577, 582 cod. pen. e 192 cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe erroneamente qualificato i fatti accertati nell'ambito dell'ipotesi di tentato omicidio, senza offrire alcuna valida motivazione in ordine alla potenzialità e attitudine lesiva dell'azione a cagionare l'evento morte e, quindi, in ordine all'idoneità e univocità degli atti. In particolare, il ricorrente evidenzia che, dagli atti, si evinceva che le lesioni cagionate erano lievissime. Inoltre, il ricorrente evidenzia l'illogicità della motivazione, nella parte in cui il giudice di merito afferma che l'attrezzo con punta arrotondata usato dall'aggressore aveva cagionato ferite da punta e da taglio. Per tali ragioni, il giudice di merito non avrebbe potuto escludere la sussistenza del dolo eventuale, circostanza che non gli avrebbe consentito di ritenere integrato l'elemento soggettivo del reato di tentato omicidio nella forma del dolo alternativo. 2.4. Con il quarto motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 56, 575, 577, primo comma, n. 3, cod. pen. e 192 cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che, visti i ridotti tempi a disposizione, l'imputato non avrebbe potuto effettuare un agguato ai danni della vittima. In ogni caso, la sentenza impugnata sarebbe contraddittoria nella parte in cui il giudice di merito ha ritenuto compatibile la volontà omicidiaria premeditata 3 con lo strumento utilizzato dall'aggressore, non idoneo a cagionare danni mortali. 2.5. Con il quinto motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 62, primo comma, n. 2, 62-bis, 90, 133 e 575 cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello non avrebbe correttamente valorizzato lo stato emotivo e passionale nel quale versava l'imputato, al quale la moglie aveva rilevato di avere una relazione sentimentale con AN. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. il ricorso è infondato. 1.1. Il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento in sede di legittimità, poiché ripropone motivi già dedotti dinanzi al giudice di secondo grado e da questi puntualmente disattesi, con decisione conforme a diritto e ineccepibilmente motivata. Giova in diritto premettere che, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non deve esaurirsi nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2020, Carelli, Rv. 248051). In particolare, con riferimento al caso di specie, si evidenzia che questa Corte, in un caso che presenta analogie con quello oggetto del presente procedimento, ha avuto modo di chiarire che, in tema di correlazione tra accusa e sentenza, la non corrispondenza tra il fatto contestato e quello che emerge dalla sentenza rileva solo allorché si verifichi una trasformazione o sostituzione delle condizioni che rappresentano gli elementi costitutivi dell'addebito, e non già quando il mutamento riguardi profili marginali, non essenziali per l'integrazione del reato e sui quali l'imputato abbia avuto modo di difendersi nel corso del processo (Sez. 2, n. 17565 del 15/03/2017, Beretti, Rv. 269569). 4 ,/ Nel caso di specie, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che la divergenza tra imputazione e sentenza abbia riguardato profili marginali del fatto storico. Invero, la non corrispondenza cade esclusivamente sulle ragioni per cui il delitto non era stato portato a compimento, posto che, mentre nel capo d'imputazione si era individuata tale ragione esclusivamente nelle cure approntate presso il Pronto soccorso, nel corso dell'istruzione dibattimentale la stessa ragione era stata altresì individuata nella pronta reazione della vittima nei confronti del suo aggressore. Pertanto, è possibile affermare che il nucleo essenziale del fatto era rimasto inalterato: è del tutto corretta, quindi, l'opzione decisionale laddove la Corte di appello ha evidenziato che non erano intervenuti mutamenti sugli elementi essenziali del fatto storico contestato e che la modifica dell'originaria contestazione aveva interessato profili meramente marginali della dimensione storica del fatto concreto. Tale circostanza, quindi, non aveva arrecato alcun pregiudizio alle prerogative difensive dell'imputato, il quale aveva potuto esplicare pienamente la propria difesa in relazione all'accusa mossa a suo carico. 1.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. A tal fine, si evidenzia che la Corte territoriale, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, ha ben argomentato circa l'attendibilità delle dichiarazioni della parte offesa e ha confutato le eccezioni mosse dalla difesa sul punto. In particolare, in merito all'attendibilità del riconoscimento dell'aggressore nella persona di AT, la Corte di appello ha evidenziato: i) che la parte offesa AN aveva riferito nell'immediatezza dei fatti (sia alla dott.ssa Costanzo che ai Carabinieri intervenuti) che l'aggressione a suo danno era stata perpetrata dall'imputato, circostanza dallo stesso confermata in sede dibattimentale;
li) che AN aveva riferito di non aver alcun interesse a dire il falso;
iii) che la moglie dell'imputato, nell'immediatezza dei fatti, aveva riferito ai Carabinieri la sua convinzione che fosse stato il marito ad aggredire la parte offesa;
iv) che l'imputato aveva un movente, rappresentato dalla gelosia per la relazione extraconiugale della moglie con la parte offesa;
v) la mancanza di un alibi certo a favore dell'imputato, posto che la presenza dello stesso presso il distributore di benzina non escludeva la possibilità di aver commesso il reato (vista la breve distanza tra la stazione di servizio e il luogo dell'aggressione) e che, in ogni caso, non appariva verosimile che taluno 5 "V. potesse uscire da casa a tarda sera per andare a fare rifornimento di carburante, pur non avendo la necessità di doversi recare da alcuna parte. Il ricorrente, invece, sembra riproporre una diversa lettura del compendio probatorio acquisito al giudizio, operazione non consentita in questa sede di legittimità, anche nella parte in cui non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte territoriale ha evidenziato che, per quanto riguarda la questione relativa all'illuminazione, la distanza ravvicinata dalla quale l'aggressore aveva colpito AN era tale da consentirgli di attingerlo con una leva da gommista e doveva considerarsi del tutto idonea a consentire il riconoscimento dell'autore del gesto: anche a voler ammettere, infatti, che non vi fosse un'illuminazione piena, ma del tutto precaria, questa doveva essere tale da consentire all'aggressore di colpire la vittima designata. Il ricorso, quindi, appare meramente confutativo;
a questo proposito il Collegio condivide la linea interpretativa tracciata da questa Corte secondo la quale l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148). 1.3. Il terzo motivo non può trovare accoglimento in sede di legittimità. Giova in diritto premettere che, in tema di delitto tentato, l'accertamento della idoneità degli atti deve essere compiuto dal giudice di merito secondo il criterio di prognosi postuma, con riferimento alla situazione che si presentava all'imputato al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni prevedibili del caso (Sez. 2, n. 36311 del 12/07/2019, Raicevic, Rv. 277032), 't mentre il requisito dell'univocità degli atti va accertato ricostruendo, sulla base delle prove disponibili, la direzione teleologica della volontà dell'agente quale emerge dalle modalità di estrinsecazione concreta della sua azione, allo scopo di accertare quale sia stato il risultato da lui avuto di mira, sì da pervenire con il massimo grado di precisione possibile alla individuazione dello specifico bene giuridico aggredito e concretamente posto in pericolo (Sez. 1, n. 29101 del 18/06/2019, Musicò, Rv. 276401). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha correttamente applicato i richiamati principi giurisprudenziali, avendo fornito sul punto una motivazione coerente con le emergenze fattuali e priva di vizi logici. 6 In particolare, il giudice di secondo grado ha evidenziato che l'idoneità degli atti risultava comprovata avuto riguardo alle parti del corpo della vittima attinte dai colpi (torace, addome e capo, sede di organi vitali), nonché alla molteplicità dei colpi sferrati, che erano stati inferti servendosi di una leva da gommista, strumento che, seppur non dotato di parti taglienti, era stato comunque idoneo a provocare lacerazioni dei tessuti molli. La Corte territoriale, poi, ha evidenziato che sussisteva il requisito dell'univocità degli atti, tenuto conto dell'entità delle lesioni riportate dalla parte offesa, rappresentate da ferite lacerocontuse al cuoio capelluto e trauma cranico, frattura dello sterno e ferita penetrante all'addome cui era conseguita la lacerazione del diaframma. Tali circostanze, quindi, erano in grado di fugare ogni dubbio circa il concreto attentato alla vita della parte offesa perpetrato dall'imputato, non giunto a compimento solo per cause indipendenti dalla volontà dell'agente. Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, si evidenzia che il delitto tentato è compatibile con il dolo alternativo e, quindi, con la previsione e volontà, quale conseguenza della condotta, di due diversi eventi tra loro equipollenti per l'agente ma concretamente incompatibili l'uno con l'altro. È noto, altresì, che, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, ai fini dell'accertamento della sussistenza dell'animus necandi assume valore determinante l'idoneità dell'azione, che va apprezzata in concreto, con una prognosi formulata ex post ma con riferimento alla situazione che si presentava ex ante all'imputato, al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso (Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Comelli, Rv. 275012). Inoltre, per distinguere il reato di lesione personale da quello di tentato omicidio occorre avere riguardo sia al diverso atteggiamento psicologico dell'agente sia alla differente potenzialità dell'azione lesiva, desumibili dalla sede corporea attinta, dall'idoneità dell'arma impiegata, nonché dalle modalità dell'atto lesivo (Sez. 1, n. 24173 del 05/04/2022, Rusu, Rv. 283390). Nel caso in esame, la volontà omicida è stata logicamente ritenuta sussistente dai giudici del merito sulla base di precisi e univoci indicatori fattuali: lo strumento utilizzato, la reiterazione dei colpi e le zone attinte. Si consideri, infine, che, a differenza di quanto dedotto dal ricorrente, in tema di tentato omicidio, la scarsa entità (o anche l'inesistenza) delle lesioni provocate alla persona offesa non sono circostanze idonee ad escludere di per sé l'intenzione omicida, in quanto possono essere rapportabili anche a fattori indipendenti dalla volontà dell'agente, come un imprevisto movimento della 7 vittima, un errato calcolo della distanza o una mira non precisa (Sez. 1, n. 52043 del 10/06/2014, Vaghi, Rv. 261702). 1.4. Il quarto motivo è inammissibile. Giova in diritto premettere che, in tema di omicidio volontario, l'agguato costituisce, in astratto, indice rivelatore della premeditazione, siccome sinonimo di imboscata od insidia preordinata che postula un appostamento, protratto per un tempo più o meno lungo, in attesa della vittima designata ed in presenza di mezzi e modalità tali da non consentire dubbi sul reale intendimento dell'insidia, sicché già il pur breve arco di tempo dell'attesa può valere a soddisfare gli elementi costitutivi della premeditazione: il requisito ideologico - consistente nel perdurare nell'animo del soggetto, senza soluzione di continuità fino alla commissione del reato, di una risoluzione criminosa ferma ed irrevocabile - e quello cronologico - rappresentato dal trascorrere di un intervallo di tempo apprezzabile, fra l'insorgenza e l'attuazione di tale proposito, in concreto sufficiente a far riflettere l'agente sulla decisione presa ed a consentire il prevalere dei motivi inibitori su quelli a delinquere. Spetta al giudice di merito, ai fini della configurabilità dell'aggravante in questione, cogliere ed apprezzare tutte le peculiarità della concreta fattispecie, accertando se i predetti requisiti sussistano o siano, invece, l'uno o l'altro da escludere, come nel caso di avvistamento casuale della vittima o, comunque, di un agguato frutto di iniziativa estemporanea, sicché la risoluzione omicida non sia maturata attraverso lunga riflessione, con possibilità di recesso prima dell'attentato (Sez. 5, n. 26406 del 11/03/2014, Morfei, Rv. 260219). Nel caso di specie, la Corte territoriale, fornendo ampia motivazione, ha evidenziato che gli elementi probatori emersi nel corso dell'istruttoria consentivano di ritenere dimostrata la sussistenza dell'aggravante in oggetto. In particolare, era emerso che l'imputato aveva formulato minacce nei confronti della moglie e della parte offesa, sin da luglio 2014, momento in cui aveva appreso che tra i due era in corso una relazione extraconiugale;
lo stesso, inoltre, aveva atteso la parte offesa, per porre in essere nei suoi confronti un agguato, in quanto si era appostato nei pressi dell'ingresso della sua abitazione, attendendolo armato di un arnese idoneo all'esecuzione del proposito omicidiario. 1.5. Il quinto motivo è inammissibile. La Corte di appello ha evidenziato che non potevano essere csse le circostanze attenuanti generiche, posto che la modalità della condotta, i mezzi utilizzati, le zone attinte, la condotta antecedente concomitante o successiva al reato (con la predisposizione di un alibi) costituivano espressione di una notevole 8 indole criminale dell'imputato, il quale, agendo con fredda determinazione, aveva aspettato che si fosse presentata l'occasione per compiere la propria vendetta. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, pertanto, è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163). 2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, da liquidarsi come da dispositivo, in ragione del contributo offerto al processo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile AN AB, che liquida, come da richiesta, in complessiviy3015,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 10/02/2023