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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/03/2025, n. 1185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1185 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Nicoletta Aloj, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2232/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
(c.f. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Fabrizio Maffiodo e Chiara Bonavero
ATTORE
E
(c.f. ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Mario Magliano
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso richiamando le istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. e nel merito come segue:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo:
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Previe le declaratorie che meglio;
1 Previo accertamento, in caso di contestazione, in capo al OR Pt_1
della qualità di erede legittimo del OR :
[...] Persona_1
Accertare e dichiarare che il documento descritto nel “verbale di deposito e pubblicazione di testamento olografo del OR a rogito Persona_1
notaio in data 23.3.2023 (repertorio 741, raccolta 528) non Persona_2
costituisce testamento olografo contenente le ultime volontà del OR
[...]
, per tutti i motivi di cui in narrativa;
Per_1
Conseguentemente accertare e dichiarare che il OR non ha Controparte_1
acquistato la proprietà degli immobili siti nel territorio del Comune di Virle
Piemonte e così descritti e censiti:
- Catasto Terreni, foglio 14, mappali 116, 133 e 143;
- Catasto Terreni, foglio 14, mappali 42 e 74;
- Catasto Terreni, foglio 14, mappale 105;
- Catasto Terreni, foglio 21, mappale 98.
Per l'effetto:
- accertare dichiarare che il OR è proprietario, a seguito Parte_1
della successione legittima del defunto OR , dei terreni Persona_1
siti nel territorio del Comune di Virle Piemonte e così descritti e censiti:
- Catasto Terreni, foglio 14, mappali 116, 133 e 143;
- Catasto Terreni, foglio 14, mappali 42 e 74;
- Catasto Terreni, foglio 14, mappale 105;
- Catasto Terreni, foglio 21, mappale 98.
- dichiarare tenuto e condannare il OR alla immediata Controparte_1
restituzione in favore del OR dei terreni siti nel territorio Parte_1
del Comune di Virle Piemonte e così descritti e censiti:
- Catasto Terreni, foglio 14, mappali 116, 133 e 143;
- Catasto Terreni, foglio 14, mappali 42 e 74;
- Catasto Terreni, foglio 14, mappale 105;
- Catasto Terreni, foglio 21, mappale 98,
2 dichiarando tenuto e condannare il OR , ex art. 614 bis c.p.c., Controparte_1
al pagamento di una somma, non inferiore ad euro 1.000,00, per ogni giorno di ritardo nella restituzione, od altra determinanda in corso di causa.
Ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari di Pinerolo di effettuare ogni annotazione, cancellazione e trascrizione opportuna.
Con vittoria di spese ed onorari di patrocinio IVA e CPA comprese.”.
Parte convenuta conclude richiamando le istanze istruttorie di cui alle memorie ex art. 171 ter n. 2 e 3 c.p.c. e nel merito:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via istruttoria: con riserva di ulteriormente produrre documenti, dedurre e capitolare la prova orale entro i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.; nel merito: rigettare integralmente le domande formulate dall'attore perché infondate in fatto e in diritto, mandando parte convenuta assolta da ogni avversa pretesa, per i motivi di cui in atto;
in ogni caso: con vittoria di spese legali giudiziali e stragiudiziali di mediazione, oltre accessori di legge ed eventuali spese di C.T.U. e C.T.P.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato l'8.02.2024 conveniva in Parte_1
giudizio esponendo, in sintesi: Controparte_1
- che in data 2.10.2022 decedeva , residente in [...]Persona_1
Piemonte, di cui l'attore è erede legittimo in quanto figlio di Persona_1
sorella del de cuius;
[...]
- che i rapporti tra l'attore e il de cuius erano improntati alla cordialità e collaborazione, in particolare negli ultimi anni di vita dello zio, durante i quali l'attore gli era stato di supporto e di aiuto;
3 - che in particolare, a partire dal luglio del 2020, a seguito di un ricovero ospedaliero, si era reso necessario il ricovero dello zio presso L'Istituto
San Vincenzo de' Paoli di Virle Piemonte sino al decesso;
- che nel mese di febbraio 2021 il de cuius aveva rilasciato all'attore procura generale in ragione della fiducia che nutriva nei suoi confronti;
- che al decesso del de cuis l'attore, quale unico erede del de cuius, presentava la dichiarazione di successione;
- di aver stipulato in data 8.02.2023 un contratto preliminare per la vendita di alcuni appezzamenti di terreno dei quali era divenuto proprietario per successione di;
Persona_1
- di aver ricevuto in data 12.04.2023 dal promissario acquirente notizia del fatto che sugli immobili risultava già trascritto un acquisto in favore di
, in forza di legato a seguito di pubblicazione di Controparte_1
testamento olografo del defunto;
Persona_1
di essere quindi venuto a sapere che in data 23.03.2023 il convenuto aveva richiesto la pubblicazione di un documento nel quale dichiarava essere contenute le ultime volontà di , dal seguente Persona_1
tenore letterale:
“21.7 2020
Io Propritario Dei miei Persona_1
Terreni in Virle Lasio A
Per_1 CP_1
; Persona_1
- di essersi stupito dell'esistenza di tale documento, in considerazione dello stretto rapporto che aveva con lo zio e della continua manifestazione di volontà di questi di voler lasciare tutte le proprie sostanze al nipote, e considerato anche che il de cuius aveva anni prima subito un'aggressione da parte del convenuto e di suo fratello per futili motivi;
Per_3
4 - che dall'analisi del documento si comprendeva come esso non contenesse alcuna volontà del de cuius di disporre dei propri beni, tantomeno per il tempo successivo alla propria morte, non contenendo i requisiti minimi di legge per poter essere considerato un testamento;
- che in particolare il citato documento non conteneva l'indicazione di una volontà di disporre del proprio patrimonio, non indicava l'oggetto della disposizione, non identificava con certezza il beneficiario della stessa;
- che la circostanza che il de cuius avesse successivamente rilasciato procura generale a vendere a favore dell'attore e che in forza di detta procura fossero stati effettivamente venduti dei terreni in Virle con l'assenso del de cuius era in contrasto con l'interpretazione del preteso testamento sostenuta dalla controparte;
- di aver svolto il tentativo di mediazione senza che lo stesso avesse avuto un buon esito;
- di voler richiedere l'accertamento della titolarità in capo a sé dei terreni siti in Virle già di proprietà del de cuius;
e concludeva come indicato in epigrafe.
2. In data 30.04.2024 si costituiva il convenuto, esponendo:
- di essere cugino (nipote del fratello del padre) del defunto
[...]
; Per_1
- di essere proprietario di un immobile e di diversi terreni nel Comune di
Virle Piemonte confinanti con alcuni terreni già di proprietà del de cuius
e oggi dallo stesso ereditati;
- che da molti anni gli aveva concesso in Persona_1
comodato/uso gratuito parte di una tettoia di sua proprietà affinché questi vi tenesse alcuni macchinari e del fieno;
- che il convenuto, visto il rapporto di parentela e gli ottimi rapporti con il de cuius, negli anni aveva eseguito molteplici lavori di manutenzione straordinaria nell'immobile dello stesso (fognature, bagno, tetto, ecc.);
5 - che in particolare nel luglio 2020, prima del ricovero nella casa di riposo, il convenuto aveva riparato parte del tetto della proprietà del de cuius;
- che il 21.07.2020, al termine della giornata di lavoro presso l'abitazione di , questi lo chiamò e gli consegnò il testamento, Persona_1
manifestandogli la volontà che qualche sua proprietà rimanesse agli
; Per_1
- che alla morte del de cuius il convenuto non si ricordò immediatamente di avere il testamento, e successivamente, preso dal suo lavoro e sapendo che non vi era un termine breve, fece pubblicare il testamento a sue mani solo nel marzo del 2023;
- che la vicenda dell'aggressione subita da era Persona_1
accaduta oltre venticinque anni prima, ed era stata del tutto superata da entrambe le parti, che intrattenevano rapporti di cortesia e collaborazione;
- che il documento datato 21.07.2020 contiene tutti i requisiti del testamento olografo;
- che l'espressione “lascio” indica incontrovertibilmente la volontà di testare;
- che l'unico oggetto indicato nel testamento erano i terreni in Virle;
- che la circostanza che dopo la redazione del testamento parte dei terreni in Virle fosse stata venduta dal de cuius a mezzo del suo procuratore generale non era incompatibile con la volontà testamentaria;
- che vi sono dubbi in ordine alla effettiva partecipazione del de cuius alla decisione di vendere parte dei terreni in Virle e che la vendita degli stessi era avvenuta solo dieci giorni prima della sua morte, allorché il de cuius, che non aveva mai venduto dei terreni in precedenza, non aveva alcun bisogno di liquidità, inducendo a ritenere che il fosse in realtà a Pt_1
conoscenza della esistenza del testamento e abbia inteso sottrarre i beni venduti alla disposizione a titolo di legato a favore dell'odierno convenuto;
6 - quanto alla identificazione del beneficiario della disposizione, che il convenuto, al momento della redazione del testamento, era l'unico soggetto iscritto nei registri anagrafici del Comune di Virle Piemonte con il nome , ed è l'unica persona che porta il nome Controparte_1 CP_1
nella famiglia;
Per_1
- che, valutando congiuntamente l'elemento letterale e quello logico, tenuto conto del principio di conservazione dell'atto, l'unica possibile interpretazione dello scritto a firma del 21.07.2020 è Persona_1
quella di considerarlo un testamento olografo con il quale il de cuius ha inteso attribuire al cugino, , quale legato, la proprietà di Controparte_1
tutti i suoi terreni in Virle Piemonte;
chiedendo pertanto il rigetto delle domande attoree.
3. Alla prima udienza le parti insistevano per l'ammissione delle rispettive istanze istruttorie e il Giudice si riservava.
Sciogliendo la riserva, il Giudice non ammetteva le istanze istruttorie e fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale.
All'udienza del 20.02.2025 le parti precisavano le rispettive conclusioni, discutevano la causa e il Giudice si riservava di pronunciare la sentenza.
*****
4. La domanda proposta è infondata.
Il testamento olografo di cui si discute è dotato di tutti gli elementi formali per poterlo qualificare come tale, ossia l'autografia, la data, la sottoscrizione.
Non risulta infatti in alcun modo posta in discussione la provenienza della scrittura dal de cuius, ciò che rende irrilevanti le considerazioni esposte dall'attore in ordine alla circostanza che il convenuto si sia “ricordato” del testamento sei mesi dopo il decesso del de cuius, allorché il aveva Pt_1
reperito un acquirente per il terreno (cfr. la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. di parte attrice).
7 Del pari, non risultano poste in discussione la capacità del testatore né la genuinità della sua volontà, derivandone che del tutto irrilevanti sono le allegazioni relative alla circostanza che il de cuius avesse timore di CP_1
(cfr. la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. di parte attrice).
[...]
La questione oggetto del contendere è relativa, oltre che alla possibilità di qualificare lo scritto a firma quale testamento olografo, alla Persona_1
interpretazione del testamento, ossia alla possibilità o meno di considerare lo stesso come attributivo di legato a favore di avente ad oggetto i Controparte_1
terreni siti in Virle.
Occorre premettere che all'interpretazione del testamento sono applicabili in linea di principio le regole di ermeneutica dettate dal codice civile in tema di contratti, con la sola eccezione di quelle incompatibili con la natura di atto unilaterale non recettizio del negozio mortis causa. Inoltre, trattandosi di atto mortis causa, l'interpretazione è caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una più penetrante ricerca, al di là della dichiarazione, della volontà del testatore, la quale, alla stregua dell'art. 1362 c.c., va individuata con riferimento ad elementi intrinseci alla scheda testamentaria, sulla base dell'esame globale della scheda stessa e non di ciascuna singola disposizione, e solo ove dal testo dell'atto non emergano con certezza l'effettiva intenzione del de cuius e la portata della disposizione, il giudice può fare ricorso ad elementi estrinseci al testamento, ma pur sempre riferibili al testatore, quali, ad esempio, la personalità dello stesso, la sua mentalità, cultura o condizione sociale o il suo ambiente di vita (così Cass.
Sez. 2 n. 10882/2018).
Occorre dunque partire dagli elementi intrinseci della scheda testamentaria, sulla base dell'esame globale della stessa, potendosi ricorrere a elementi estrinseci - quali ad esempio la personalità, la condizione sociale e l'ambiente di vita del testatore – solo in via sussidiaria, ove dal testo dell'atto non emerga con certezza l'effettiva intenzione del de cuius (così Cass. Sez. 2 n. 10075/2018 e Cass. Sez. n.
2 n. 25521/2023).
8 Costituisce poi principio giurisprudenziale consolidato quello secondo il quale “il giudice di merito deve accertare, secondo il principio generale ex art. 1362 c.c.,
l'effettiva volontà del testatore, comunque espressa, valutando congiuntamente e in modo coordinato l'elemento letterale e quello logico dell'atto mortis causa, nel rispetto del principio di conservazione, sicché viola l'art. 1367 c.c. il giudice che opti immotivatamente per l'interpretazione invalidante di una disposizione testamentaria in realtà suscettibile di interpretazioni alternative” (Cass. Sez. 2 n.
5487/2024).
La prima questione posta dalla parte attrice è relativa alla circostanza che nello scritto in esame non vi sarebbe alcuna indicazione di una volontà di disporre del proprio patrimonio, posto che l'espressione “lascio” sarebbe di per sé neutra, priva di particolare valenza, potendosi con essa intendere, ad esempio, la concessione in comodato.
La tesi non può essere condivisa, essendo l'espressione “lascio” significativa della volontà di testare, ossia di disporre delle proprie sostanze per il tempo successivo alla propria morte, posto che nell'espressione “lascio” può leggersi in via implicita il riferimento all'allontanamento del disponente (che in questo caso assume il significato di morte) allorché la disposizione produca i suoi effetti.
Da ciò discende che lo scritto in esame può certamente essere qualificato come testamento proprio in virtù dell'utilizzo dell'espressione “lasio”, che sta per
“lascio”.
Si richiama la giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale “Perché un atto costituisca disposizione testamentaria, è necessario che lo scritto contenga la manifestazione di una volontà definitiva dell'autore, compiutamente e incondizionatamente formata, diretta allo scopo di disporre attualmente dei suoi beni, in tutto o in parte, per il tempo successivo alla propria morte;
pertanto, ai fini della configurabilità di una scrittura privata come testamento non è sufficiente il riscontro dei requisiti di forma, occorrendo, altresì, l'accertamento dell'oggettiva riconoscibilità nella scrittura della volontà attuale del suo autore
9 di compiere non già un mero progetto, ma un atto di disposizione del proprio patrimonio per il tempo successivo al suo decesso (…)” (Cass. Sez.
6-2 n.
25936/2021).
E d'altra parte, come è stato chiarito dalla stessa giurisprudenza citata anche dalla parte convenuta, la circostanza che nello scritto in esame non sia fatto espresso riferimento all'evento morte del testatore non impedisce di qualificare lo stesso quale testamento, atteso che “non è necessario che il dichiarante faccia espresso riferimento alla sua morte ed all'intento di disporre dei suoi beni dopo la sua scomparsa, essendo sufficiente che lo scritto sia espressione di una volontà definitiva dell'autore, compiutamente e incondizionatamente manifestata allo scopo di disporre attualmente dei suoi beni, in tutto o in parte, per il tempo successivo alla propria morte” (Cass. Sez. 2 n. 150/2014).
La seconda questione è relativa all'oggetto della disposizione, posto che a dire dell'attore non sarebbe possibile comprendere ed individuare cosa si sarebbe inteso lasciare, essendo dunque l'ipotetico testamento monco, ossia privo dell'oggetto del lascito, ed essendo l'interpretazione proposta dal convenuto “ad usum delphini” e comunque contraddetta dal fatto che successivamente al luglio
2020 non solo il de cuius aveva conferito al procura generale a vendere, Pt_1
ma in forza di detta procura erano stati venduti terreni in Virle, vendita della quale il de cuius era a perfetta conoscenza, avendo concordato la stessa con il nipote.
La scheda testamentaria, è bene ribadirlo, così dispone:
“21.7 2020
Io Propitario Dei miei Persona_1
Terreni in Virle Lasio A
Per_1 CP_1
. Persona_1
Al di là della forma linguistica non propriamente corretta, che peraltro può essere agevolmente spiegata con la circostanza, non contestata tra le parti, che
10 di 86 anni al momento della redazione del testamento, Persona_1
aveva frequentato solo le scuole elementari e per tutta la vita era stato un agricoltore, è agevole osservare che gli unici beni indicati nello stringato atto in esame sono i terreni in Virle, cosicché non può ragionevolmente dubitarsi che il testatore abbia inteso fare riferimento ad essi, dei quali aveva sentito la necessità di rimarcare la titolarità in capo a sé all'atto di disporne mediante legato.
La circostanza che la menzione dei terreni in Virle preceda e non segua la disposizione “lascio”, diversamente da quella che è la normale costruzione della frase nella lingua italiana, che prevede in linea di massima l'ordine soggetto – predicato – complemento (là dove i terreni in Virle sono il complemento), non è ostativa alla interpretazione del lascito come riferito ai terreni stessi, atteso che in tal senso depone logicamente la scheda testamentaria nella sua interezza, e atteso che si tratta di interpretazione non in contrasto con il dato letterale, oltre che la sola che consente di salvaguardare il principio di conservazione dell'efficacia della disposizione, che costituisce principio cardine nella interpretazione degli atti di ultima volontà (si veda la giurisprudenza sopra citata).
La circostanza che successivamente alla disposizione in esame parte dei terreni in
Virle prima appartenenti al de cuius venne venduta a terzi a mezzo del procuratore , odierno attore, al quale il de cuius aveva rilasciato Parte_1
procura generale successivamente alla redazione del testamento, non può ritenersi in contrasto con la volontà espressa nel testamento di legare i terreni ad
. Controparte_1
Invero, in primo luogo può osservarsi che, considerata la non contestualità della redazione del testamento (in data 21.07.2020) e del rilascio della procura generale (avvenuto il 18.02.2021) e della successiva vendita, tale ultimo atto avrebbe potuto al più essere preso in esame quale revoca tacita della disposizione, revoca che tuttavia non può ritenersi verificata, posto che è pacifico che la vendita non abbia avuto ad oggetto la totalità dei beni legati, e che i beni che il convenuto sostiene di avere acquistato a causa di morte sono quelli che non
11 vennero alienati a terzi dal de cuius (mediante il procuratore speciale). Dunque, con riferimento ai beni acquistati a titolo di legato da non si è Controparte_1
verificata la fattispecie di revoca del legato di cui all'art. 686 c.c., revoca che è limitata, per espressa disposizione del citato articolo “a ciò che è stato alienato”, conseguendone che non può essere posto in dubbio che la disposizione abbia conservato la propria efficacia con riferimento ai terreni che non furono oggetto di vendita a mezzo del procuratore generale e che dunque appartenevano al de cuius al momento della morte.
Né può sostenersi che il semplice rilascio di una procura generale a favore del abbia determinato la revoca della disposizione testamentaria a favore Pt_1 dell' , non trattandosi di atto incompatibile con la volontà Per_1
precedentemente espressa dal testatore.
La terza questione posta dall'attore è relativa all'identificazione del beneficiario, essendo lo stesso indicato semplicemente come “ ” senza ulteriori Controparte_1
indicazioni, non essendovi alcun elemento che permetta di identificare il beneficiario con l'odierno convenuto nato a [...] il Controparte_1
7.01.1972.
Tuttavia l'attore non indica un soggetto diverso che abbia il medesimo nome dell'odierno convenuto, che può ritenersi univocamente identificato mediante l'indicazione del nome e del cognome, in assenza, per quanto consta, di omonimie tra le persone conosciute dal de cuius,.
E d'altra parte risulta incontestato che avesse con il de cuius un Controparte_1
rapporto di parentela e di vicinato, potendo inoltre attribuirsi significato alla circostanza che era proprio ad essere nel possesso del Controparte_1
testamento, che fu da lui consegnato al Notaio per la pubblicazione.
Nessuna rilevanza può infine essere attribuita alla circostanza che Persona_1
avesse presentato denuncia-querela con la quale lamentava di aver
[...]
subito minacce, percosse e lesioni da parte di , atteso che gli Controparte_1
elementi testuali che emergono dal testamento sono sufficienti al fine di
12 affermare che il de cuius abbia voluto legare i terreni ad , e come Controparte_1
si è detto il ricorso ad elementi estrinseci può ritenersi consentito solo in presenza di una incertezza in ordine all'interpretazione dell'atto, incertezza che nel caso di specie non si riscontra.
Peraltro, la denuncia di cui si discute appare scarsamente significativa se si considera che la stessa è stata presentata ventisei anni prima della redazione del testamento, dunque eventuali dissapori esistenti nei confronti di Controparte_1
potevano certamente essere stati superati dal de cuius in considerazione del lunghissimo tempo trascorso.
Per tutte le ragioni esposte le domande attoree non possono trovare accoglimento.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2015 e successive modifiche e integrazioni considerato il valore indeterminabile e la media complessità della causa in punto di diritto, ai valori medi per le fasi di studio e introduttiva e ai valori minimi per le fasi istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande attoree;
2) condanna alla rifusione a favore di delle Parte_1 Controparte_1
spese di lite, che liquida in 7.202,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a.
Così deciso in Torino l'11.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Nicoletta Aloj
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