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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIX, sentenza 02/02/2026, n. 1527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1527 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1527/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
TORCHIA GIORGIO, Giudice monocratico in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15027/2024 depositato il 30/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240107591314000 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12113/2025 depositato il
02/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente impugnava la cartella di pagamento emessa ex art. 36 ter del DPR 600/73 relativa all'anno di imposta 2019 con la quale l'ufficio non riconosceva la detrazione fiscali per interventi di risparmio energetico.
Al contribuente veniva contestata la tardiva comunicazione all'Società_1 delle informazioni sugli interventi eseguiti prevista dalla normativa vigente e da ciò scaturiva il mancato riconoscimento della detrazione.
Si costituiva l'Ufficio che insisteva per il rigetto del ricorso sostenendo che vi fosse un obbligo di comunicazione nei confronti dell'Società_1, principalmente di due documenti: 1) copia dell'attestato di certificazione energetica e 2) la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.
La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso merita accoglimento visto che in tema di riqualificazione energetica degli edifici la mancata osservanza del termine per la trasmissione all'Società_1 dei dati e della documentazione relativi agli interventi eseguiti non comporta la decadenza del contribuente dal diritto di usufruire della detrazione.
Le ordinanze della Corte di Cassazione n. 12422 e n.2426 depositate il 10 maggio 2025, riaffermano e consolidano l'orientamento ermeneutico prevalente in materia di detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. “Ecobonus”). Il principio di diritto da ultimo statuito è che l'omissione o la mancata osservanza del termine per la trasmissione all'Società_1 dei dati e della documentazione relativi agli interventi eseguiti non comporta la decadenza del contribuente dal diritto di usufruire della detrazione.
La comunicazione all'Società_1 è in realtà un obbligo previsto a fini essenzialmente statistici, di monitoraggio e valutazione del risparmio energetico conseguito, e non è da ritenersi requisito sostanziale o condizione sospensiva per l'accesso al beneficio fiscale medesimo.
Il diritto alla detrazione è, viceversa, subordinato alla dimostrazione da parte del contribuente del possesso dei requisiti previsti dalla normativa primaria, e segnatamente dall'articolo 1, comma 348, della Legge n.
296/2006, ossia l'asseverazione da parte di un tecnico abilitato e l'acquisizione della certificazione o attestato di qualificazione energetica, ma questo profilo non è stato contestato da parte resistente.
Di conseguenza, si accoglie il ricorso e condanna la DP3 di Roma alle spese di giudizio da distrarsi a favore di ciascuno degli avv. Difensore_1 e avv. Difensore_2 dichiaratesi antistatarie nella misura di Euro 800,00 oltre oneri di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma , nella sua composizione monocratica , accoglie il ricorso e condanna la DP3 di Roma alle spese di giudizio da distrarsi a favore di ciascuno degli avv.
Difensore_1 e avv. Difensore_2 dichiaratesi antistatarie nella misura di Euro 800,00 oltre oneri di legge. Roma 26 novembre 2025 Il Giudice Giorgio Torchia
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
TORCHIA GIORGIO, Giudice monocratico in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15027/2024 depositato il 30/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240107591314000 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12113/2025 depositato il
02/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente impugnava la cartella di pagamento emessa ex art. 36 ter del DPR 600/73 relativa all'anno di imposta 2019 con la quale l'ufficio non riconosceva la detrazione fiscali per interventi di risparmio energetico.
Al contribuente veniva contestata la tardiva comunicazione all'Società_1 delle informazioni sugli interventi eseguiti prevista dalla normativa vigente e da ciò scaturiva il mancato riconoscimento della detrazione.
Si costituiva l'Ufficio che insisteva per il rigetto del ricorso sostenendo che vi fosse un obbligo di comunicazione nei confronti dell'Società_1, principalmente di due documenti: 1) copia dell'attestato di certificazione energetica e 2) la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.
La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso merita accoglimento visto che in tema di riqualificazione energetica degli edifici la mancata osservanza del termine per la trasmissione all'Società_1 dei dati e della documentazione relativi agli interventi eseguiti non comporta la decadenza del contribuente dal diritto di usufruire della detrazione.
Le ordinanze della Corte di Cassazione n. 12422 e n.2426 depositate il 10 maggio 2025, riaffermano e consolidano l'orientamento ermeneutico prevalente in materia di detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. “Ecobonus”). Il principio di diritto da ultimo statuito è che l'omissione o la mancata osservanza del termine per la trasmissione all'Società_1 dei dati e della documentazione relativi agli interventi eseguiti non comporta la decadenza del contribuente dal diritto di usufruire della detrazione.
La comunicazione all'Società_1 è in realtà un obbligo previsto a fini essenzialmente statistici, di monitoraggio e valutazione del risparmio energetico conseguito, e non è da ritenersi requisito sostanziale o condizione sospensiva per l'accesso al beneficio fiscale medesimo.
Il diritto alla detrazione è, viceversa, subordinato alla dimostrazione da parte del contribuente del possesso dei requisiti previsti dalla normativa primaria, e segnatamente dall'articolo 1, comma 348, della Legge n.
296/2006, ossia l'asseverazione da parte di un tecnico abilitato e l'acquisizione della certificazione o attestato di qualificazione energetica, ma questo profilo non è stato contestato da parte resistente.
Di conseguenza, si accoglie il ricorso e condanna la DP3 di Roma alle spese di giudizio da distrarsi a favore di ciascuno degli avv. Difensore_1 e avv. Difensore_2 dichiaratesi antistatarie nella misura di Euro 800,00 oltre oneri di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma , nella sua composizione monocratica , accoglie il ricorso e condanna la DP3 di Roma alle spese di giudizio da distrarsi a favore di ciascuno degli avv.
Difensore_1 e avv. Difensore_2 dichiaratesi antistatarie nella misura di Euro 800,00 oltre oneri di legge. Roma 26 novembre 2025 Il Giudice Giorgio Torchia