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Sentenza 15 marzo 2024
Sentenza 15 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 15/03/2024, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2024 |
Testo completo
N. 2503/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
SEZIONE UNICA CIVILE
OGGETTO: RICORSO IN OPPOSIZIONE AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI NOTIFICATO IN DATA 21.7.2023 EX ART. 281-DECIES C.P.C. – ARTT. 84 e 170 DPR 115/02 e 15 D.LGS. 150/11
Il Tribunale, nella persona del Presidente dott. Vincenzo Bevilacqua ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 2503 2023 promossa da:
Parte_1 C.F._1 Con l'avv. LEONELLO VINCENZO C.F._2
-ricorrente-
CONTRO
Controparte_1 Con Avvocatura dello Stato
-contumace-
All'esito dell'udienza del 14-3-2024, riservato il deposito della senenza nei termini di legge,
dato atto che le parti all'esito delle discussioni orali hanno assunto le seguenti conclusioni Conclusioni parte ricorrente Voglia l'ILL.MO TRIBUNALE DI IVREA, disattesa ogni contraria istanza, e ritenuta la sussistenza del rito di cui al presente ricorso, vista l'attività di difesa dell'avv.
, svolta a favore del sig. , ritenuta la congruità della quantificazione Parte_1 Controparte_2 delle spese di assistenza legale, pari ad € 3.135,00, oltre spese accessorie 15%, IVA e CPA, già al netto della riduzione ex art. 106bis DPR 115/02, come da nota spese del 23.2.2023, previa sospensione del decreto di liquidazione opposto, liquidi le competenze della ricorrente nella misura indicata dalla medesima nella propria istanza/nota spese, ovvero la veriore somma accertanda, ritenuta di giustizia. Spese come per legge. Conclusioni parte resistente //
1 Si osserva quanto segue.
E' proposto tempestivo gravame avverso il decreto di liquidazione onorari in regime PSS depositato in data 20.7.2023 dal Gip di questo Tribunale notificato il 21.7.2023, con il quale veniva liquidata la somma di € 600,00, oltre rimborso forfettario spese generali, 15%, IVA e CPA, per l'attività di assistenza e difesa espletata dal difensore ricorrente a favore del sig.
, Milano l'11.8.1998, imputato nel procedimento penale n. 4464/2022 RG Controparte_2
NR - n. 3225/2022 RG GIP, ammesso al gratuito patrocinio con provvedimento del 18.10.2022, a fronte dell'istanza di liquidazione presentata il 23.2.2023 dal ricorrente per la somma di € 3.135,00 oltre accessori.
Il ricorrente ricorda che l'assistito era imputato per il reato di maltrattamenti in famiglia ed altro per i quali era stato arrestato in flagranza di reato;
svolta attività nella fase di studio per le udienza, nella fase introduttiva con la redazione e presentazione dell'istanza ammissione al gratuito patrocinio;
nella fase istruttoria -assistenza udienza di convalida- e nelle fasi di studio, introduttiva e decisionale in riferimento al giudizio avanti al Tribunale del Riesame. All'esito era presentata istanza di liquidazione dei compensi indicati in € 3.135,00, oltre accessori ed il Gip liquidava la minor somma di € 600,00 oltre 15%, IVA e CPA escludendo le attività espletate davanti al TL.
Si lamenta quindi che erroneamente è stata esclusa la fase de libertate ex 309 cpc e che incongruamente è stata liquidata una somma eccessivamente esigua.
Dichiarata la contumacia del non costituito, lo scrivente ritiene che il Controparte_1 ricorso meriti parziale accoglimento.
Il procedimento avanti al TL è fase incidentale e di conseguenza la sua liquidazione rientra nell'ambito della decisione all'esito della fase gip in cui si inserisce, conseguendo la riforma della diversa statuizione assunta dal provvedimento impugnato.
Relativamente alla liquidazione va detto che non è fatta questione dell'esistenza di presupposti di permanenza del benefico del PSS;
la difesa aveva in corso di convalida fatto riserva di presentazione dell'ammissione al beneficio, sicchè gli effetti dell'ammissione retroagiscono a tale indicazione temporale.
Per quanto riguarda il quantum della liquidazione va ricordato che ai sensi della normativa vigente i valori mediani dei parametri costituiscono il massimo liquidabile in regime di PSS, che i valori di cui ai parametri devono essere abbattuti di un terzo, che la vicenda processuale non evidenzia profili di complessità ulteriori e particolari, sicchè è congruo come di seguito liquidare in misura di poco superiore ai valori minimi rispetto alle voci indicate dal ricorrente nella istanza di liquidazione:
Fase gip Compenso
Fase di studio della controversia, (valori prossimi ai minimi) € 460,00
Fase introduttiva del giudizio, (valori prossimi ai minimi) € 390,00
Fase istruttoria e/o dibattimentale, (valori prossimi ai minimi) € 600,00
Compenso tabellare già ridotto di 1/3 per gratuito patrocinio (art. 106 bis Dpr
966,6€ 115/02)
Fase TL Compenso
2 Fase di studio della controversia, (valori prossimi ai minimi) € 140,00
Fase introduttiva del giudizio, (valori prossimi ai minimi) € 410,00
Fase decisionale, (valori prossimi ai minimi) € 480,00
Compenso tabellare già ridotto di 1/3 per gratuito patrocinio (art. 106 bis Dpr
686,6 € 115/02)
Compenso totale euro 1653,2
Relativamente alle spese nulla si dispone nella parziale soccombenza, la contumacia del convenuto e rispetto alla natura del procedimento.
P.Q.M
.
Il Tribunale definitivamente pronunciando contrariis reiectis
In parziale riforma del decreto n. 4464/2022 RG NR - n. 3225/2022 RG GIP di liquidazione onorari in regime PSS in data 20.7.2023 Gip Tribunale Ivrea notificato il 21.7.2023, liquida all'avv.to ricorrente a titolo di onorari per l'attività prestata nel predetto Parte_1 procedimento euro 1653,2 (di cui n 686,6 € proc avanti al TL ed euro 966,6€ fase gip), oltre al 15% spese forfettarie, Iva e CP
Nulla sulle spese.
Ivrea, lì 15/03/2024
IL PRESIDENTE
(V M Bevilacqua)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
SEZIONE UNICA CIVILE
OGGETTO: RICORSO IN OPPOSIZIONE AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI NOTIFICATO IN DATA 21.7.2023 EX ART. 281-DECIES C.P.C. – ARTT. 84 e 170 DPR 115/02 e 15 D.LGS. 150/11
Il Tribunale, nella persona del Presidente dott. Vincenzo Bevilacqua ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 2503 2023 promossa da:
Parte_1 C.F._1 Con l'avv. LEONELLO VINCENZO C.F._2
-ricorrente-
CONTRO
Controparte_1 Con Avvocatura dello Stato
-contumace-
All'esito dell'udienza del 14-3-2024, riservato il deposito della senenza nei termini di legge,
dato atto che le parti all'esito delle discussioni orali hanno assunto le seguenti conclusioni Conclusioni parte ricorrente Voglia l'ILL.MO TRIBUNALE DI IVREA, disattesa ogni contraria istanza, e ritenuta la sussistenza del rito di cui al presente ricorso, vista l'attività di difesa dell'avv.
, svolta a favore del sig. , ritenuta la congruità della quantificazione Parte_1 Controparte_2 delle spese di assistenza legale, pari ad € 3.135,00, oltre spese accessorie 15%, IVA e CPA, già al netto della riduzione ex art. 106bis DPR 115/02, come da nota spese del 23.2.2023, previa sospensione del decreto di liquidazione opposto, liquidi le competenze della ricorrente nella misura indicata dalla medesima nella propria istanza/nota spese, ovvero la veriore somma accertanda, ritenuta di giustizia. Spese come per legge. Conclusioni parte resistente //
1 Si osserva quanto segue.
E' proposto tempestivo gravame avverso il decreto di liquidazione onorari in regime PSS depositato in data 20.7.2023 dal Gip di questo Tribunale notificato il 21.7.2023, con il quale veniva liquidata la somma di € 600,00, oltre rimborso forfettario spese generali, 15%, IVA e CPA, per l'attività di assistenza e difesa espletata dal difensore ricorrente a favore del sig.
, Milano l'11.8.1998, imputato nel procedimento penale n. 4464/2022 RG Controparte_2
NR - n. 3225/2022 RG GIP, ammesso al gratuito patrocinio con provvedimento del 18.10.2022, a fronte dell'istanza di liquidazione presentata il 23.2.2023 dal ricorrente per la somma di € 3.135,00 oltre accessori.
Il ricorrente ricorda che l'assistito era imputato per il reato di maltrattamenti in famiglia ed altro per i quali era stato arrestato in flagranza di reato;
svolta attività nella fase di studio per le udienza, nella fase introduttiva con la redazione e presentazione dell'istanza ammissione al gratuito patrocinio;
nella fase istruttoria -assistenza udienza di convalida- e nelle fasi di studio, introduttiva e decisionale in riferimento al giudizio avanti al Tribunale del Riesame. All'esito era presentata istanza di liquidazione dei compensi indicati in € 3.135,00, oltre accessori ed il Gip liquidava la minor somma di € 600,00 oltre 15%, IVA e CPA escludendo le attività espletate davanti al TL.
Si lamenta quindi che erroneamente è stata esclusa la fase de libertate ex 309 cpc e che incongruamente è stata liquidata una somma eccessivamente esigua.
Dichiarata la contumacia del non costituito, lo scrivente ritiene che il Controparte_1 ricorso meriti parziale accoglimento.
Il procedimento avanti al TL è fase incidentale e di conseguenza la sua liquidazione rientra nell'ambito della decisione all'esito della fase gip in cui si inserisce, conseguendo la riforma della diversa statuizione assunta dal provvedimento impugnato.
Relativamente alla liquidazione va detto che non è fatta questione dell'esistenza di presupposti di permanenza del benefico del PSS;
la difesa aveva in corso di convalida fatto riserva di presentazione dell'ammissione al beneficio, sicchè gli effetti dell'ammissione retroagiscono a tale indicazione temporale.
Per quanto riguarda il quantum della liquidazione va ricordato che ai sensi della normativa vigente i valori mediani dei parametri costituiscono il massimo liquidabile in regime di PSS, che i valori di cui ai parametri devono essere abbattuti di un terzo, che la vicenda processuale non evidenzia profili di complessità ulteriori e particolari, sicchè è congruo come di seguito liquidare in misura di poco superiore ai valori minimi rispetto alle voci indicate dal ricorrente nella istanza di liquidazione:
Fase gip Compenso
Fase di studio della controversia, (valori prossimi ai minimi) € 460,00
Fase introduttiva del giudizio, (valori prossimi ai minimi) € 390,00
Fase istruttoria e/o dibattimentale, (valori prossimi ai minimi) € 600,00
Compenso tabellare già ridotto di 1/3 per gratuito patrocinio (art. 106 bis Dpr
966,6€ 115/02)
Fase TL Compenso
2 Fase di studio della controversia, (valori prossimi ai minimi) € 140,00
Fase introduttiva del giudizio, (valori prossimi ai minimi) € 410,00
Fase decisionale, (valori prossimi ai minimi) € 480,00
Compenso tabellare già ridotto di 1/3 per gratuito patrocinio (art. 106 bis Dpr
686,6 € 115/02)
Compenso totale euro 1653,2
Relativamente alle spese nulla si dispone nella parziale soccombenza, la contumacia del convenuto e rispetto alla natura del procedimento.
P.Q.M
.
Il Tribunale definitivamente pronunciando contrariis reiectis
In parziale riforma del decreto n. 4464/2022 RG NR - n. 3225/2022 RG GIP di liquidazione onorari in regime PSS in data 20.7.2023 Gip Tribunale Ivrea notificato il 21.7.2023, liquida all'avv.to ricorrente a titolo di onorari per l'attività prestata nel predetto Parte_1 procedimento euro 1653,2 (di cui n 686,6 € proc avanti al TL ed euro 966,6€ fase gip), oltre al 15% spese forfettarie, Iva e CP
Nulla sulle spese.
Ivrea, lì 15/03/2024
IL PRESIDENTE
(V M Bevilacqua)
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