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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 16/12/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 947/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale di Terni in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa CH SI, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al R.g. n. 947, dell'anno 2024, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., tra:
, elettivamente domiciliato in Terni – Via Parte_1 dell'Annunziata n. 3, presso lo studio dell'avvocato Daniele Ciuffoletti, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo Ricorrente
E
Controparte_1 in persona del direttore reggente p.t.
[...]
per procura generale alle liti per atto del notaio in Roma, del Persona_1
17.12.2010, rep. 87595, racc. 38040, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Righetti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura in Terni, CP_1
Via Turati n. 18/20 Resistente
OGGETTO: riconoscimento malattia professionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16 settembre 2024, ritualmente notificato, Parte_1 ha convenuto in giudizio avanti al tribunale di Terni, l'
[...] [...]
Controparte_2
in persona del direttore reggente p.t. e, premesso di aver esperito
[...] infruttuosamente la procedura amministrativa, ha chiesto al giudice di accertare che, a causa dell'attività lavorativa svolta, ha contratto le patologie Spondilodiscopatie del tratto lombare con ernie discali multiple e, per l'effetto, ha chiesto di condannare l' all'erogazione in suo favore dei benefici CP_1 previdenziali previsti, nella misura di legge. A fondamento del ricorso, deduceva: - Di aver lavorato alle dipendenze di
[...]
poi divenuta Controparte_3 CP_4
[...
fin dal Gennaio 1997; - Di aver svolto mansioni che hanno comportato molteplici rischi professionali come le vibrazioni e le posture incongrue come risultanti dalla cartella sanitaria e di rischio e dai certificati d'idoneità alla mansione redatti dal medico del lavoro (Cfr. All. 1 al ricorso); - Che l'esposizione ai rischi professionali delle vibrazioni e delle posture incongrue sono stati aggravati dalla tipologia di mezzi di trasporto vetusti e privi di dispositivi di ausilio alla guida nonché privi di servosterzo e posto guida ergonomico e ammortizzato;
- Che l'esposizione a tali rischio ha determinato l'insorgenza della malattia Spondilodiscopatie del tratto lombare con ernie discali multiple, come evidenziata dall'esame RM del 30.11.2022 (Cfr. All. 2 al ricorso); - Di aver presentato, in data 11.04.2023, domanda amministrativa all' (n. 519472049) per il riconoscimento dell'origine professionale della CP_1 indicata malattia professionale (Cfr. All. 3 al ricorso); – Che l' , con nota CP_1 dell'8.08.2023, comunicava l'archiviazione dell'istanza per assenza di rischio specifico di contrarre la malattia denunciata nell'attività lavorativa svolta dall'assicurato (Cfr. All. 4 al ricorso); - Di aver proposto opposizione avverso tale provvedimento, rimasta priva di riscontro da parte dell' (Cfr. All. 5 al CP_1 ricorso). Conveniva in giudizio l davanti al giudice del lavoro di Terni, CP_1 chiedendo di accertare la natura professionale della malattia “Spondilodiscopatie del tratto lombare con ernie discali multiple” e per l'effetto, di condannare l a corrispondere i benefici richiesti. CP_1
Si costituiva in giudizio l'
[...]
in persona del direttore Controparte_2 pro tempore, sostenendo che le lavorazioni cui è stato adibito il ricorrente non risultano essere comprese nelle tabelle predisposte dalla legge in relazione alle patologie lamentate;
che, comunque, dagli accertamenti effettuati dall'istituto in via amministrativa, non risultava che le malattie denunciate (ernia discale lombare) abbiano origine professionale, stante la non idoneità del rischio morbigeno come risultante dal DVR aziendale allegato in atti, insisteva per il rigetto del ricorso. L'istruttoria si articolava nell'escussione dei testi indicati dal ricorrente, limitatamente ai capitoli indicati nell'ordinanza di ammissione e, all'esito, veniva ammessa ed espletata consulenza medico legale al fine di valutare l'eziologia della patologia denunciata e la conseguente invalidità permanente derivatane. Quindi, sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta, la causa viene decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è infondato e, pertanto, non può trovare accoglimento per quanto di ragione. In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie CP_1 contratte nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
L'indagine a cui è chiamato il giudice nell'accertamento della natura professionale di una malattia differisce a seconda che questa sia o meno
“tabellata”. Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia, infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta, “con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' . Nel CP_1 caso, viceversa, di malattia non tabellata la prova del nesso causale è a carico del lavoratore (cfr. Cassazione civile sez. lav., 05/09/2017, n. 20769) e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità (cfr. Cassazione civile sez. lav., 08/10/2007, n. 21021; 21/06/2006, n. 14308; 01/03/2006, n. 4520; 11/06/2004, n. 11128; 25/05/2004, n. 10042). Nella fattispecie in esame, l' ha archiviato in via amministrativa la CP_1 pratica di riconoscimento della natura professionale della malattia sofferta dalla parte ricorrente per inidoneità del rischio lavorativo a provocare la stessa. Il ricorrente ha contestato la valutazione effettuata dall' convenuto CP_1 sostenendo, al contrario, l'origine professionale della patologia contratta e che la stessa debba ritenersi produttiva di un danno biologico permanente valutabile nella misura del 16% o, in subordine, nella misura inferiore al 16% e superiore al 6% (Cfr. parere medico legale di parte dr. – All. 9 al ricorso) CP_5
Dalla documentazione allegata al ricorso (Cfr. All.ti 6 e 7 – Certificati idoneità mansione e cartella sanitaria di rischio) e dalle dichiarazioni dei testimoni escussi, è emersa conferma che il ricorrente ha lavorato per i periodi indicati nel ricorso e di aver svolto le lavorazioni per come dallo stesso descritte. Tali circostanze, infatti, oltre ad essere state confermate dai testi escussi, non sono state inficiate nel corso del giudizio da elementi probatori di segno contrario. Il primo teste escusso, , collega del ricorrente, in merito Testimone_1 alla tipologia degli automezzi condotti dallo stesso, ha dichiarato: “Il servosterzo c'era ma i sedili erano ammortizzati ma andavano a “pacco”, gli ammortizzatori in alcuni autobus erano quelli balestrati che davano molti problemi, anche io ho l'ernia al disco… Si è vero i mezzi che utilizzavamo erano usurati da oltre venti anni” ed ha confermato anche la circostanza della necessità di svolgere turni straordinari di lavoro. Il teste ha, altresì, confermato la circostanza che il ricorrente, come gli altri dipendenti, pur segnalando guasti alle sospensioni ed allo sterzo degli automezzi, era costretto ugualmente al loro utilizzo. (Cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 26.02.2025) Il secondo teste escusso, , meccanico presso la stessa Testimone_2 azienda ove lavora il ricorrente, ha ugualmente confermato le circostanze dedotte in ricorso sia in merito alle caratteristiche tecniche sia riguardo l'usura degli automezzi condotti e, in particolare, ha dichiarato: “Il servosterzo all'epoca (1997,98,99 2000) non c'era, i sedili erano tipo le sdraiette che c'erano una volta, c'erano le corde di nylon ed erano ammortizzati con le molle, sul mezzo gli ammortizzatori c'erano…Si è vero i mezzi che utilizzava erano usurati da oltre venti anni”. (Cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 26.02.2025 – in atti). Confermata dalle prove orali la verosimile esposizione del ricorrente al rischio di contrarre la patologia oggetto del ricorso, veniva disposta ed espletata consulenza medico legale. Il C.T.U. nominato, dottor sulla base dell'indagine Persona_2 clinico anamnestica e dall'esame della documentazione sanitaria in atti, ha accertato, con congrua e logica motivazione, che il ricorrente è affetto da
“Discopatie multiple del rachide lombo-sacrale”. Al fine dell'inquadramento della patologia riscontrata, il CTU ha precisato che “…la patologia presentata dal ricorrente non possa giovarsi del principio della presunzione legale d'origine” e, pertanto, “il lavoratore deve dimostrare i fatti che costituiscono fondamento del diritto che intende esercitare, cioè l'esistenza di una malattia contratta nell'esercizio ed a causa dell'attività lavorativa prestata”. L'ausiliario del giudice, invero, ha evidenziato che i fattori di rischio lavorativo per il rachide lombare, attualmente conosciuti ed evidenziati negli studi sperimentali e statistico-epidemiologici, sono rappresentati da: “1. Vibrazioni trasmesse a tutto il corpo (WBV).
2. Movimentazione manuale di carichi (MMC).
3. Posture incongrue (fisse/protratte).
4. Movimenti e torsioni (abnormi/ripetuti) del tronco”. Dopo aver precisato che solo per i primi due fattori di rischio esistono norme tecniche e valori limite di riferimento, mentre, per i rischi da posture incongrue e da movimenti abnormi ripetuti del tronco, non essendo disponibili né linee guida tecniche né specifiche norme, il CTU ha evidenziato che, per le patologie non tabellate, come quella oggi in esame, deve essere il lavoratore a fornire la prova del rischio e della sua esposizione, e invero, ha rilevato che dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni dei testi escussi, non è dato rilevare alcun elemento oggettivo che supporti la richiesta del ricorrente. L'ausiliario del giudice, quindi, all'esito della valutazione medico legale e sulla base della documentazione allegata, ha accertato con congrua e logica motivazione, che il ricorrente è sì affetto dalla patologia denunciata, ma non ha riscontrato l'esistenza del nesso di con-causalità efficiente con l'attività lavorativa da egli svolta. Al contrario, il dottor ha evidenziato che “Per quanto riguarda le Per_2
WBV, dalla lettura del DVR si evince come la valutazione dell'esposizione a vibrazioni meccaniche trasmesse al corpo intero per i mezzi utilizzati abbia evidenziato valori conformi al limite di azione e di esposizione” e che “essendo il rischio WBV funzione della durata e dell'intensità dell'esposizione, per avere efficacia patogenetica questo deve avere quel carattere continuativo che un malfunzionamento, più o meno frequente, certamente non integra. Inoltre, è altamente improbabile che il malfunzionamento del sedile, atteso il livello d'azione inferiore al valore soglia, possa causare vibrazioni di entità tale da eccedere il limite d'esposizione”. Alla luce di tali considerazioni ed alla luce degli esiti processuali il CTU ha, in sintesi, escluso che la patologia “discopatie multiple del rachide lombo- sacrale” abbia origine professionale. Trasmesso l'elaborato peritale alle parti, al CTU sono giunte note discordi da parte del consulente del ricorrente, dottor il quale ha evidenziato CP_5
l'inadeguatezza del DVR come mezzo di prova ai fini della valutazione della esposizione al rischio lavorativo. L'ausiliario del giudice, in replica alle contestazioni sollevate dal consulente di parte ricorrente, ha evidenziato che, sebbene “il DVR, in generale, ha prevalentemente carattere prevenzionale di controllo dell'esposizione al rischio, ma questo non significa che non abbia alcuna rilevanza ai fini della ricostruzione dell'esposizione a rischio professionale”. Il ctu ha già esaurientemente replicato alle note critiche del ctp di parte ricorrente riproposte dal procuratore di parte ricorrente evidenziando che “Se nel 2007 l'indagine di RM aveva evidenziato una grossolana formazione erniaria in L5-S1, un'analoga indagine strumentale eseguita nel 2022 mette in evidenza esclusivamente protrusioni discali multiple. E' un'apparente contraddizione. Il disco intervertebrale, in estrema sintesi, è costituito da un involucro, l'anulus, nel quale è contenuto il nucleo polposo. La fuoriuscita di quest'ultimo dall'anulus è ciò che si definisce ernia discale….. Pertanto non deve affatto meravigliare come un'ernia discale, ancorché voluminosa, presente in un esame del 2007 non appaia più in uno del 2022. Si tratta, in ogni caso, di questione di lana caprina in quanto protrusioni discali ed ernia discale sono aspetti anatomo-patologici diversi della stessa patologia, la spondilodiscopatia degenerativa. Il lamentato nocumento derivante dalla mancata applicazione del criterio della presunzione legale d'origine in conseguenza della ridefinizione diagnostica è assolutamente fuori luogo, in quanto se è vero che l'ernia discale è patologia tabellata, e che quindi può avvalersi di tale istituto giuridico, è altrettanto vero come tale istituto giuridico richieda un'altra condizione, ovvero che la patologia sia contratta in una lavorazione tabellata…. Si è detto, anche, dei limiti dei dati provenienti dal DVR e dalle banche dati, per cui l'indagine in ordine all'eziologia professionale non potrà esaurirsi nella pedissequa accettazione di questi” Quanto al DVR ha evidenziato che “E' vero che il DVR, in generale, ha prevalentemente carattere prevenzionale di controllo dell'esposizione al rischio, ma questo non significa che non abbia alcuna rilevanza ai fini della ricostruzione dell'esposizione a rischio professionale. Il c.t. di parte attrice cita una relazione dell Sovraintendenza Sanitaria regionale delle Marche, del 2018 secondo CP_1 la quale il DVR “...non assume finalità medico-legali, quanto elettivamente a carattere prevenzionale e di controllo dell'esposizione a rischio”. Ciò non toglie che la sua analisi possa essere utile per individuare la presenza di eventuali fattori eziologici”.
Riguardo, infine, al dato epidemiologico generale che, a detta del prof.
avvalorerebbe la sussistenza del nesso causale tra guida dei veicoli CP_5 adibiti al trasporto in comune di persone e patologia allegata, il ctu evidenzia “Si tratta, innanzitutto, prevalentemente di studi trasversali e non longitudinali. Sono gli studi, cioè, nei quali i dati di ogni soggetto rappresentano essenzialmente un momento del tempo. Questi dati possono corrispondere alla presenza, assenza o differenti gradi di una caratteristica malattia. Questi progetti non permettono di abbordare lo studio di una presunta relazione causa-effetto. Gli studi trasversali, in conclusione, sono per definizione descrittivi…. In definitiva, il dato epidemiologico seppur positivo per l'associazione tra esposizione a WBV e, più in generale, alla mansione di autista professionale e lombalgia non è altrettanto conclusivo nei riguardi dell'ernia discale lombare e, più in generale, delle discopatie” (cfr relazione medico legale, in atti). L'ausiliario del giudice, quindi, all'esito della dialettica processuale tra consulenti, cui ha reso riscontro ribadendo le proprie considerazioni, ha escluso che la malattia “discopatie multiple del rachide lombo-sacrale”, di cui risulta affetto il ricorrente, abbia origine professionale, con la conseguenza che appaiono nella fattispecie insussistenti i presupposti medico legali per poter riconoscere il beneficio richiesto. Ritiene il Tribunale che il perito del giudice abbia effettuato un esame del caso attento ed approfondito e che le sue conclusioni siano frutto di valutazioni coerenti rispetto alle premesse di fatto note e, allo stesso tempo, prive di errori sul piano logico e su quello giuridico, sicché, sia rispetto all'origine professionale della patologia denunciata sia rispetto alla determinazione dello stato invalidante, possono essere fatte proprie in questa sede dallo scrivente. In conclusione, non potendo ravvisarsi la sussistenza di alcun nesso causale tra la patologia sofferta e l'attività lavorativa svolta dal ricorrente, il ricorso non può essere accolto. L'effettiva sussistenza della patologia “discopatie multiple del rachide lombo-sacrale” e che ha indotto il ricorrente ad agire in giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite. Le spese di CTU medico legale, liquidate con separato decreto, tuttavia, vengono poste definitivamente a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Così, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
, nella causa iscritta al n. 947/2024, disattesa ogni altra eccezione e
[...] deduzione: a) Rigetta il ricorso;
b) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
c) Pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di consulenza tecnica medico legale, liquidate con separato decreto. Terni, 16 dicembre 2025 Il giudice
CH SI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale di Terni in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa CH SI, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al R.g. n. 947, dell'anno 2024, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., tra:
, elettivamente domiciliato in Terni – Via Parte_1 dell'Annunziata n. 3, presso lo studio dell'avvocato Daniele Ciuffoletti, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo Ricorrente
E
Controparte_1 in persona del direttore reggente p.t.
[...]
per procura generale alle liti per atto del notaio in Roma, del Persona_1
17.12.2010, rep. 87595, racc. 38040, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Righetti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura in Terni, CP_1
Via Turati n. 18/20 Resistente
OGGETTO: riconoscimento malattia professionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16 settembre 2024, ritualmente notificato, Parte_1 ha convenuto in giudizio avanti al tribunale di Terni, l'
[...] [...]
Controparte_2
in persona del direttore reggente p.t. e, premesso di aver esperito
[...] infruttuosamente la procedura amministrativa, ha chiesto al giudice di accertare che, a causa dell'attività lavorativa svolta, ha contratto le patologie Spondilodiscopatie del tratto lombare con ernie discali multiple e, per l'effetto, ha chiesto di condannare l' all'erogazione in suo favore dei benefici CP_1 previdenziali previsti, nella misura di legge. A fondamento del ricorso, deduceva: - Di aver lavorato alle dipendenze di
[...]
poi divenuta Controparte_3 CP_4
[...
fin dal Gennaio 1997; - Di aver svolto mansioni che hanno comportato molteplici rischi professionali come le vibrazioni e le posture incongrue come risultanti dalla cartella sanitaria e di rischio e dai certificati d'idoneità alla mansione redatti dal medico del lavoro (Cfr. All. 1 al ricorso); - Che l'esposizione ai rischi professionali delle vibrazioni e delle posture incongrue sono stati aggravati dalla tipologia di mezzi di trasporto vetusti e privi di dispositivi di ausilio alla guida nonché privi di servosterzo e posto guida ergonomico e ammortizzato;
- Che l'esposizione a tali rischio ha determinato l'insorgenza della malattia Spondilodiscopatie del tratto lombare con ernie discali multiple, come evidenziata dall'esame RM del 30.11.2022 (Cfr. All. 2 al ricorso); - Di aver presentato, in data 11.04.2023, domanda amministrativa all' (n. 519472049) per il riconoscimento dell'origine professionale della CP_1 indicata malattia professionale (Cfr. All. 3 al ricorso); – Che l' , con nota CP_1 dell'8.08.2023, comunicava l'archiviazione dell'istanza per assenza di rischio specifico di contrarre la malattia denunciata nell'attività lavorativa svolta dall'assicurato (Cfr. All. 4 al ricorso); - Di aver proposto opposizione avverso tale provvedimento, rimasta priva di riscontro da parte dell' (Cfr. All. 5 al CP_1 ricorso). Conveniva in giudizio l davanti al giudice del lavoro di Terni, CP_1 chiedendo di accertare la natura professionale della malattia “Spondilodiscopatie del tratto lombare con ernie discali multiple” e per l'effetto, di condannare l a corrispondere i benefici richiesti. CP_1
Si costituiva in giudizio l'
[...]
in persona del direttore Controparte_2 pro tempore, sostenendo che le lavorazioni cui è stato adibito il ricorrente non risultano essere comprese nelle tabelle predisposte dalla legge in relazione alle patologie lamentate;
che, comunque, dagli accertamenti effettuati dall'istituto in via amministrativa, non risultava che le malattie denunciate (ernia discale lombare) abbiano origine professionale, stante la non idoneità del rischio morbigeno come risultante dal DVR aziendale allegato in atti, insisteva per il rigetto del ricorso. L'istruttoria si articolava nell'escussione dei testi indicati dal ricorrente, limitatamente ai capitoli indicati nell'ordinanza di ammissione e, all'esito, veniva ammessa ed espletata consulenza medico legale al fine di valutare l'eziologia della patologia denunciata e la conseguente invalidità permanente derivatane. Quindi, sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta, la causa viene decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è infondato e, pertanto, non può trovare accoglimento per quanto di ragione. In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie CP_1 contratte nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
L'indagine a cui è chiamato il giudice nell'accertamento della natura professionale di una malattia differisce a seconda che questa sia o meno
“tabellata”. Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia, infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta, “con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' . Nel CP_1 caso, viceversa, di malattia non tabellata la prova del nesso causale è a carico del lavoratore (cfr. Cassazione civile sez. lav., 05/09/2017, n. 20769) e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità (cfr. Cassazione civile sez. lav., 08/10/2007, n. 21021; 21/06/2006, n. 14308; 01/03/2006, n. 4520; 11/06/2004, n. 11128; 25/05/2004, n. 10042). Nella fattispecie in esame, l' ha archiviato in via amministrativa la CP_1 pratica di riconoscimento della natura professionale della malattia sofferta dalla parte ricorrente per inidoneità del rischio lavorativo a provocare la stessa. Il ricorrente ha contestato la valutazione effettuata dall' convenuto CP_1 sostenendo, al contrario, l'origine professionale della patologia contratta e che la stessa debba ritenersi produttiva di un danno biologico permanente valutabile nella misura del 16% o, in subordine, nella misura inferiore al 16% e superiore al 6% (Cfr. parere medico legale di parte dr. – All. 9 al ricorso) CP_5
Dalla documentazione allegata al ricorso (Cfr. All.ti 6 e 7 – Certificati idoneità mansione e cartella sanitaria di rischio) e dalle dichiarazioni dei testimoni escussi, è emersa conferma che il ricorrente ha lavorato per i periodi indicati nel ricorso e di aver svolto le lavorazioni per come dallo stesso descritte. Tali circostanze, infatti, oltre ad essere state confermate dai testi escussi, non sono state inficiate nel corso del giudizio da elementi probatori di segno contrario. Il primo teste escusso, , collega del ricorrente, in merito Testimone_1 alla tipologia degli automezzi condotti dallo stesso, ha dichiarato: “Il servosterzo c'era ma i sedili erano ammortizzati ma andavano a “pacco”, gli ammortizzatori in alcuni autobus erano quelli balestrati che davano molti problemi, anche io ho l'ernia al disco… Si è vero i mezzi che utilizzavamo erano usurati da oltre venti anni” ed ha confermato anche la circostanza della necessità di svolgere turni straordinari di lavoro. Il teste ha, altresì, confermato la circostanza che il ricorrente, come gli altri dipendenti, pur segnalando guasti alle sospensioni ed allo sterzo degli automezzi, era costretto ugualmente al loro utilizzo. (Cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 26.02.2025) Il secondo teste escusso, , meccanico presso la stessa Testimone_2 azienda ove lavora il ricorrente, ha ugualmente confermato le circostanze dedotte in ricorso sia in merito alle caratteristiche tecniche sia riguardo l'usura degli automezzi condotti e, in particolare, ha dichiarato: “Il servosterzo all'epoca (1997,98,99 2000) non c'era, i sedili erano tipo le sdraiette che c'erano una volta, c'erano le corde di nylon ed erano ammortizzati con le molle, sul mezzo gli ammortizzatori c'erano…Si è vero i mezzi che utilizzava erano usurati da oltre venti anni”. (Cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 26.02.2025 – in atti). Confermata dalle prove orali la verosimile esposizione del ricorrente al rischio di contrarre la patologia oggetto del ricorso, veniva disposta ed espletata consulenza medico legale. Il C.T.U. nominato, dottor sulla base dell'indagine Persona_2 clinico anamnestica e dall'esame della documentazione sanitaria in atti, ha accertato, con congrua e logica motivazione, che il ricorrente è affetto da
“Discopatie multiple del rachide lombo-sacrale”. Al fine dell'inquadramento della patologia riscontrata, il CTU ha precisato che “…la patologia presentata dal ricorrente non possa giovarsi del principio della presunzione legale d'origine” e, pertanto, “il lavoratore deve dimostrare i fatti che costituiscono fondamento del diritto che intende esercitare, cioè l'esistenza di una malattia contratta nell'esercizio ed a causa dell'attività lavorativa prestata”. L'ausiliario del giudice, invero, ha evidenziato che i fattori di rischio lavorativo per il rachide lombare, attualmente conosciuti ed evidenziati negli studi sperimentali e statistico-epidemiologici, sono rappresentati da: “1. Vibrazioni trasmesse a tutto il corpo (WBV).
2. Movimentazione manuale di carichi (MMC).
3. Posture incongrue (fisse/protratte).
4. Movimenti e torsioni (abnormi/ripetuti) del tronco”. Dopo aver precisato che solo per i primi due fattori di rischio esistono norme tecniche e valori limite di riferimento, mentre, per i rischi da posture incongrue e da movimenti abnormi ripetuti del tronco, non essendo disponibili né linee guida tecniche né specifiche norme, il CTU ha evidenziato che, per le patologie non tabellate, come quella oggi in esame, deve essere il lavoratore a fornire la prova del rischio e della sua esposizione, e invero, ha rilevato che dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni dei testi escussi, non è dato rilevare alcun elemento oggettivo che supporti la richiesta del ricorrente. L'ausiliario del giudice, quindi, all'esito della valutazione medico legale e sulla base della documentazione allegata, ha accertato con congrua e logica motivazione, che il ricorrente è sì affetto dalla patologia denunciata, ma non ha riscontrato l'esistenza del nesso di con-causalità efficiente con l'attività lavorativa da egli svolta. Al contrario, il dottor ha evidenziato che “Per quanto riguarda le Per_2
WBV, dalla lettura del DVR si evince come la valutazione dell'esposizione a vibrazioni meccaniche trasmesse al corpo intero per i mezzi utilizzati abbia evidenziato valori conformi al limite di azione e di esposizione” e che “essendo il rischio WBV funzione della durata e dell'intensità dell'esposizione, per avere efficacia patogenetica questo deve avere quel carattere continuativo che un malfunzionamento, più o meno frequente, certamente non integra. Inoltre, è altamente improbabile che il malfunzionamento del sedile, atteso il livello d'azione inferiore al valore soglia, possa causare vibrazioni di entità tale da eccedere il limite d'esposizione”. Alla luce di tali considerazioni ed alla luce degli esiti processuali il CTU ha, in sintesi, escluso che la patologia “discopatie multiple del rachide lombo- sacrale” abbia origine professionale. Trasmesso l'elaborato peritale alle parti, al CTU sono giunte note discordi da parte del consulente del ricorrente, dottor il quale ha evidenziato CP_5
l'inadeguatezza del DVR come mezzo di prova ai fini della valutazione della esposizione al rischio lavorativo. L'ausiliario del giudice, in replica alle contestazioni sollevate dal consulente di parte ricorrente, ha evidenziato che, sebbene “il DVR, in generale, ha prevalentemente carattere prevenzionale di controllo dell'esposizione al rischio, ma questo non significa che non abbia alcuna rilevanza ai fini della ricostruzione dell'esposizione a rischio professionale”. Il ctu ha già esaurientemente replicato alle note critiche del ctp di parte ricorrente riproposte dal procuratore di parte ricorrente evidenziando che “Se nel 2007 l'indagine di RM aveva evidenziato una grossolana formazione erniaria in L5-S1, un'analoga indagine strumentale eseguita nel 2022 mette in evidenza esclusivamente protrusioni discali multiple. E' un'apparente contraddizione. Il disco intervertebrale, in estrema sintesi, è costituito da un involucro, l'anulus, nel quale è contenuto il nucleo polposo. La fuoriuscita di quest'ultimo dall'anulus è ciò che si definisce ernia discale….. Pertanto non deve affatto meravigliare come un'ernia discale, ancorché voluminosa, presente in un esame del 2007 non appaia più in uno del 2022. Si tratta, in ogni caso, di questione di lana caprina in quanto protrusioni discali ed ernia discale sono aspetti anatomo-patologici diversi della stessa patologia, la spondilodiscopatia degenerativa. Il lamentato nocumento derivante dalla mancata applicazione del criterio della presunzione legale d'origine in conseguenza della ridefinizione diagnostica è assolutamente fuori luogo, in quanto se è vero che l'ernia discale è patologia tabellata, e che quindi può avvalersi di tale istituto giuridico, è altrettanto vero come tale istituto giuridico richieda un'altra condizione, ovvero che la patologia sia contratta in una lavorazione tabellata…. Si è detto, anche, dei limiti dei dati provenienti dal DVR e dalle banche dati, per cui l'indagine in ordine all'eziologia professionale non potrà esaurirsi nella pedissequa accettazione di questi” Quanto al DVR ha evidenziato che “E' vero che il DVR, in generale, ha prevalentemente carattere prevenzionale di controllo dell'esposizione al rischio, ma questo non significa che non abbia alcuna rilevanza ai fini della ricostruzione dell'esposizione a rischio professionale. Il c.t. di parte attrice cita una relazione dell Sovraintendenza Sanitaria regionale delle Marche, del 2018 secondo CP_1 la quale il DVR “...non assume finalità medico-legali, quanto elettivamente a carattere prevenzionale e di controllo dell'esposizione a rischio”. Ciò non toglie che la sua analisi possa essere utile per individuare la presenza di eventuali fattori eziologici”.
Riguardo, infine, al dato epidemiologico generale che, a detta del prof.
avvalorerebbe la sussistenza del nesso causale tra guida dei veicoli CP_5 adibiti al trasporto in comune di persone e patologia allegata, il ctu evidenzia “Si tratta, innanzitutto, prevalentemente di studi trasversali e non longitudinali. Sono gli studi, cioè, nei quali i dati di ogni soggetto rappresentano essenzialmente un momento del tempo. Questi dati possono corrispondere alla presenza, assenza o differenti gradi di una caratteristica malattia. Questi progetti non permettono di abbordare lo studio di una presunta relazione causa-effetto. Gli studi trasversali, in conclusione, sono per definizione descrittivi…. In definitiva, il dato epidemiologico seppur positivo per l'associazione tra esposizione a WBV e, più in generale, alla mansione di autista professionale e lombalgia non è altrettanto conclusivo nei riguardi dell'ernia discale lombare e, più in generale, delle discopatie” (cfr relazione medico legale, in atti). L'ausiliario del giudice, quindi, all'esito della dialettica processuale tra consulenti, cui ha reso riscontro ribadendo le proprie considerazioni, ha escluso che la malattia “discopatie multiple del rachide lombo-sacrale”, di cui risulta affetto il ricorrente, abbia origine professionale, con la conseguenza che appaiono nella fattispecie insussistenti i presupposti medico legali per poter riconoscere il beneficio richiesto. Ritiene il Tribunale che il perito del giudice abbia effettuato un esame del caso attento ed approfondito e che le sue conclusioni siano frutto di valutazioni coerenti rispetto alle premesse di fatto note e, allo stesso tempo, prive di errori sul piano logico e su quello giuridico, sicché, sia rispetto all'origine professionale della patologia denunciata sia rispetto alla determinazione dello stato invalidante, possono essere fatte proprie in questa sede dallo scrivente. In conclusione, non potendo ravvisarsi la sussistenza di alcun nesso causale tra la patologia sofferta e l'attività lavorativa svolta dal ricorrente, il ricorso non può essere accolto. L'effettiva sussistenza della patologia “discopatie multiple del rachide lombo-sacrale” e che ha indotto il ricorrente ad agire in giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite. Le spese di CTU medico legale, liquidate con separato decreto, tuttavia, vengono poste definitivamente a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Così, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
, nella causa iscritta al n. 947/2024, disattesa ogni altra eccezione e
[...] deduzione: a) Rigetta il ricorso;
b) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
c) Pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di consulenza tecnica medico legale, liquidate con separato decreto. Terni, 16 dicembre 2025 Il giudice
CH SI