TRIB
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/03/2025, n. 1318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1318 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7934/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Luciana Dughetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto a Ruolo Rg. 7934/2022, promosso da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. M. Ponzio, elettivamente domiciliata in Torino presso l'avv. -
[...]
Claudio Antonio Maradei con studio in Torino, via Roasio 16.
Attore
nei confronti di:
, con il patrocinio dell'avv.to P. Fiorio, ed elettivamente domiciliata presso il suo CP_1
studio in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 24.
Convenuto
CONCLUSIONI
Per parte attrice in riassunzione:
“ Reiectis Contrariis, voglia il Tribunale di Torino Ill.mo, per le causali tutte di cui in narrativa, previa ammissione dei mezzi di prova dedotti e deducendi, in via preliminare:
pagina 1 di 13 - respingere l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio e della sua notifica poiché infondata in fatto e in diritto;
- respingere la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa della società e del Controparte_2
SI. poiché infondata;
CP_3 in via principale: - dare atto che in conseguenza del pagamento di € 45.000 ricevuto dal CP_4
garante dopo la notifica del decreto ingiuntivo ha ridotto la propria domanda e Persona_1
dichiarare (c.f.: ) in qualità di garante di tenuta e CP_1 C.F._1 Controparte_2
conseguentemente condannarla per le causali di cui in narrativa al pagamento, in favore di
[...]
dei seguenti importi: Controparte_5
- € 14.657,46 quale esposizione debitoria alla data del 12.05.2021 oltre interessi maturati e maturandi al tasso contrattuale dal 13.05.2021 al saldo relativamente al mutuo chirografario n. 29/28/92852 erogato in data 26.11.2018;
- € 8.000,00 oltre interessi al tasso contrattuale dal 13.5.2021 al saldo relativamente alla linea di credito di € 40.000,00 accesa in data 26.02.2018;
- € 17.368,64 oltre interessi al tasso contrattuale dal 13.5.2021 al saldo relativamente alla linea di credito € 40.000,00 stipulata il 18.02.2019;
- respingere ogni avversaria domanda, anche incidentale e/o riconvenzionale, siccome inammissibile
e/o infondata e mandare quindi assolta la conchiudente da ogni pretesa di controparte.
In ogni caso, con il favore delle spese di lite.”
Per parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni avversa domanda ed eccezione, così giudicare: in via preliminare: previa declaratoria di nullità dell'atto introduttivo del giudizio e della sua notifica;
previa autorizzazione della chiamata in causa ai sensi degli artt. 269 e 106 c.p.c. e dell'art. 1950 c.c., della società in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Controparte_2
Tortona, Corso Romita n. 8/A, c.f. ; ai sensi degli artt. 269 e 106 c.p.c.; P.IVA_1 previa autorizzazione della chiamata in causa ai sensi dell'art. 1954 c.c. del signor c.f. CP_3
nato a [...], il [...] e residente in [...]
10/c; fissare all'attrice un termine per l'avvio della mediazione civile ex art. 5 comma 1° bis d.lgs. 28/2010. in caso di condanna della signora al pagamento di qualsivoglia somma, dichiarare CP_1
tenuta e conseguentemente condannare la società a manlevare integralmente la signora Controparte_2
e a restituire alla medesima ogni somma dalla stessa pagata all'attrice in forza delle CP_1 fideiussioni oggetto di causa, oltre alle spese ed ai costi sostenuti dall'opponente pagina 2 di 13 in caso di condanna della signora al pagamento di qualsivoglia somma, dichiarare CP_1
tenuto e conseguentemente condannare il signor a restituire alla signora la CP_3 CP_1 quota di propria spettanza ai sensi dell'art. 1954 c.c. per ogni somma dalla stessa pagata all'attrice in forza delle fideiussioni oggetto di causa.
In subordine, nel merito: accertata incidentalmente la nullità integrale delle fideiussioni oggetto di causa per i motivi descritti nel presente atto, dichiarare che nulla è dovuto dalla signora in ragione delle CP_1
fideiussioni medesime e conseguentemente rigettare ogni domanda formulata dall'attrice.
In ulteriore subordine: accertata incidentalmente la nullità degli art. 8.6, 2.1 e 2.3. delle fideiussioni oggetto di causa per i motivi descritti nel presente atto, dichiarare decaduta ex art. 1957 c.c. l'attrice dal far valere le fideiussioni e dichiarare che nulla alla stessa è dovuto dalla signora in ragione delle CP_1
fideiussioni oggetto di causa;
accertarsi comunque la vessatorietà e la nullità ai sensi degli artt. 33 e ss. cod. cons. degli art. 8.6, 2.1
e 2.3. delle fideiussioni oggetto di causa, dichiarare decaduta ex art. 1957 c.c. l'attrice dal far valere le fideiussioni e dichiarare che nulla è dovuto dalla signora in ragione delle CP_1
fideiussioni oggetto di causa e conseguentemente respingere la domanda formulata dall'attrice;
in via di estremo subordine: condannare la banca al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti all'adozione da parte della banca delle clausole 8.6, 2.1 e 2.3 in contrasto con il provvedimento della Banca d'Italia 55/2005 nella misura da determinarsi nel corso del giudizio
In ogni caso
- Condannare l'attrice a procurare la cancellazione della segnalazione della SI.ra per le CP_1
garanzie oggetto di causa e quale debitore in sofferenza effettuata presso l'Archivio Centrale Rischi presso la Banca di Italia e presso ogni altro sistema di informazione creditizia, con effetto retroattivo dalla data dell'iscrizione pregiudizievole, ordinando alla Banca di porre in essere ogni attività necessaria e comunque, disporre ed emettere ogni altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi meglio dedotti nel corpo dell'atto;
- inibire alla Banca attrice qualsivoglia ulteriore segnalazione pregiudizievole “a sofferenza” presso
l'Archivio Centrale Rischi presso la Banca di Italia e presso gli altri sistemi di informazione creditizia nei confronti della convenuta in forza delle fideiussioni oggetto di causa;
- condannare la banca al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alle illegittime segnalazioni che ci si riserva di quantificare nel corso del giudizio. pagina 3 di 13 Con vittoria di spese, competenze e onorari.
Con riserva di ogni deduzione, eccezione e istanza che si renderanno opportune in corso di causa.
10) Con le stesse note la convenuta rinnovava le istanze istruttorie formulate con la memoria ex art.
183 c. 6° n. 2 c.p.c., ovvero l'ordine di esibizione delle condizioni generali di contratto delle fideiussioni (specifiche e omnibus) a partire dal 2003 (approvazione del modulo ABI) fino ad oggi adottate dall'attrice, dalle banche di credito cooperativo meglio indicate nei docc. 13.1-13.19 e dalle prime cinque banche italiane per numero di filiali ( , Banca BPM, Controparte_6 CP_7 CP_8
Banca MPS) o in alternativa a quell'altro campione scelto tra gli intermediari operanti sul territorio nazionale che ritenuto idoneo allo scopo dal Tribunale.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 801/2021 del 30.06.2021, emesso su ricorso di il Tribunale di Alessandria Parte_1
ingiungeva alla in persona del legale rappresentante pro tempore nonché ai fideiussori, Controparte_2
ciascuno limitatamente alle garanzie prestate, , e , di pagare CP_3 CP_1 Persona_1 immediatamente alla ricorrente la somma pari ad € 14.657,46 quale esposizione debitoria alla data del
12.05.2021 oltre interessi relativamente al mutuo chirografario n. 29/28/92852, erogato in data
26.11.2018, ed € 70.368,64 quale esposizione debitoria, alla data del 12.05.2021, oltre interessi maturati e maturandi al tasso contrattuale dal 13.05.2021 al saldo, relativamente allo scoperto di conto corrente n. 29/01/04600 (di cui € 8.000 relativi alla apertura della linea di credito temporanea stipulata il 26.02.2018 ed € 62.368,64 relativa alla apertura di linea di credito stipulata il 18.02.2019), oltre alle spese processuali liquidate in sede monitoria. promuoveva opposizione avverso il decreto, eccependo in via preliminare CP_1
l'incompetenza per territorio del Tribunale di Alessandria in favore del Tribunale di Torino essendo l'opponente consumatore e contestando in ogni caso nel merito la pretesa creditoria.
Con comparsa di costituzione e risposta del 30.12.2021 si costitutiva ritualmente in giudizio CP_4
la quale preliminarmente dava atto del pagamento della somma di € 45.000,00 ricevuta dal
[...]
garante dopo la notifica del decreto ingiuntivo e, conseguentemente, riduceva la Persona_1 propria domanda azionando i seguenti residui importi: € 14.657,46 oltre interessi maturati e maturandi al tasso contrattuale dal 13.05.2021 al saldo relativamente al mutuo chirografario n. 29/28/92852 erogato in data 26.11.2018; € 8.000,00 oltre interessi al tasso contrattuale dal 13.5.2021 al saldo relativamente alla linea di credito di € 40.000,00 accesa in data 26.02.2018; € 17.368,64 oltre interessi pagina 4 di 13 al tasso contrattuale dal 13.5.2021 al saldo relativamente alla linea di credito € 40.000,00 stipulata il
18.02.2019.
Ferme tali premesse, aderiva all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla CP_4
. CP_1
Il Tribunale di Alessandria, quindi, dichiarava la nullità del decreto ingiuntivo opposto n. 801/2021,
RG 1876/2021 emesso in data 30 giugno 2021, accogliendo l'eccezione di incompetenza per territorio.
2. Con comparsa per riassunzione del 04.04.2022 notificata a mezzo PEC la riassumeva CP_4
il giudizio nei confronti della SI.ra avanti il Tribunale di Torino, chiedendo, in primo CP_1
luogo, di dare atto della riduzione della domanda attorea per effetto del pagamento di € 45.000,00 ricevuto dal garante dopo la notifica del decreto ingiuntivo, quindi formulando la Persona_1 richiesta di pagamento a proprio favore delle seguenti somme: € 14.657,46 quale esposizione debitoria alla data del 12.05.2021 oltre interessi maturati e maturandi al tasso contrattuale dal 13.05.2021 al saldo relativamente al mutuo chirografario n. 29/28/92852 erogato in data 26.11.2018, € 8.000,00 oltre interessi al tasso contrattuale dal 13.5.2021 al saldo relativamente alla linea di credito di € 40.000,00 accesa in data 26.02.2018 ed € 17.368,64, oltre interessi al tasso contrattuale dal 13.5.2021 al saldo, relativamente alla linea di credito € 40.000,00 stipulata il 18.02.2019; la contestava i plurimi CP_4
profili di nullità delle fideiussioni concluse della a garanzia dei debiti della sollevati CP_1 CP_2
dinanzi al Tribunale d Alessandria.
3. Con comparsa di costituzione e risposta mediante domanda riconvenzionale e chiamata del terzo del
03.10.2022, in via preliminare la SI.ra eccepiva l'inesistenza e la nullità dell'atto introduttivo CP_1
del presente giudizio e della sua notifica;
altresì rilevava il mancato esperimento della mediazione civile e chiedeva termine per l'avvio di tale procedura, previa autorizzazione alla chiamata in causa del debitore principale e degli altri fideiussori al fine di esercitare l'azione di regresso ex art. 1954 c.c.
Nel merito proponeva nuovamente le eccezioni di nullità delle fideiussioni prestate per violazione della disciplina antitrust, in via subordinata la nullità delle pattuizioni di cui ai nn. 8.6, 2.1 e 2.3 delle fideiussioni oggetto di causa, anche per contrarietà agli artt. 33 e ss. Codice Consumo;
in ogni caso, veniva chiesto di accertare che la fosse decaduta ex art. 1957 c.c. dal diritto di escutere le CP_4 fideiussioni e, conseguentemente, dichiarare che nulla era dovuto all'istituto di credito nei cui confronti veniva anche formulata domanda risarcitoria per l'impiego di clausole vietate e per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi.
Con provvedimento del 18.11.2022 il Giudice respingeva le eccezioni preliminari di parte convenuta circa la nullità dell'atto introduttivo del giudizio e la causa si articolava mediante il deposito delle pagina 5 di 13 memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c., all'esito delle quali il Giudice con provvedimento del 25.07.2023 formulava una proposta conciliativa, accolta solo dalla Banca.
La causa, quindi, veniva rimessa in decisione.
4. Nel caso di specie occorre rilevare quanto segue.
Circa le eccezioni preliminari di parte convenuta
In via preliminare parte convenuta ha nuovamente sollevato le medesime eccezioni relative alla nullità dell'atto introduttivo, alla richiesta di chiamata della Società e di altro co-fideiussore in manleva e circa il mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
Sulle difese ed eccezioni, il Tribunale si era già pronunciato con ordinanza di rigetto di data
18.11.2022, che deve essere integralmente confermata, non avendo la offerto elementi CP_1
persuasivi ulteriori e diversi da quelli originariamente prospettati, in contrasto con le statuizioni assunte.
Sulla qualificazione delle tre garanzie prestate da parte convenuta
Circa la qualificazione giuridica delle tre garanzie prestate dalla parte convenuta, appare necessario richiamare quanto espresso dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 3947 del
18.02.2010), citata da parte attrice, che, prendendo posizione sulle diversità tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia, ha evidenziato come quest'ultimo sia connotato dal carattere di accessorietà: “ai fini della configurabilità di un contratto autonomo di garanzia oppure di un contratto di fideiussione, non è decisivo l'impiego o meno delle espressioni “a semplice richiesta” o “a prima richiesta” del creditore, ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia. Ne consegue che la carenza dell'elemento dell'accessorietà, che caratterizza il contratto autonomo di garanzia (“performance bond”) e lo differenzia dalla fideiussione, deve necessariamente essere esplicitata nel contratto con l'impiego di specifica, clausola idonea ad indicare l'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, ivi compresa l'estinzione del rapporto”.
Alla luce di quanto premesso, la semplice previsione di una clausola “a semplice richiesta” scritta non risulta sufficiente ai fini di una corretta qualificazione in un contratto autonomo di garanzia, dovendosi a tal fine prevedere anche la previsione dell'inopponibilità delle eccezioni fondate sul rapporto principale e la conseguente deroga all'art. 1945 c.c., previsioni, queste, che non risultano essere state espressamente previste.
A ciò si aggiunge la qualificazione data dalle parti, nonché la previsione di cui all'art. 7 del contratto circa l'impegno a cui il fideiussore era tenuto circa le condizioni patrimoniali del debitore e circa lo pagina 6 di 13 svolgimento dei rapporti con la banca e i relativi doveri informativi di quest'ultima circa lo svolgimento del rapporto, elementi complessivi che unitamente a quanto sopra osservato, consentono di qualificare la garanzia in termini di accessorietà.
Pertanto, le tre garanzie prestate dalla SI.ra devono essere necessariamente inquadrate nel CP_1
genus del contratto di fideiussione e non invece, come sostenuto da parte attrice, nel genus del contratto autonomo di garanzia;
anche la Suprema Corte è recentemente tornata sul tema, escludendo la decisività della clausola di pagamento “ a prima richiesta “ ai fini della corretta qualificazione del negozio di garanzia ( “ tale clausola non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come
"contratto autonomo di garanzia" o come "fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre
l'azione giudiziaria. “ Ordinanza C.Cass. 34678/24.
Circa la nullità di tutte le fideiussioni per violazione della disciplina antitrust
Relativamente all'asserita nullità totale e/o parziale delle fideiussioni prestate dalla in favore di CP_1 per violazione della disciplina antitrust, la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito CP_4
che nel caso in cui nel contratto di fideiussione a valle fossero state riprodotte clausole dichiarate nulle dalla Banca d'Italia, il medesimo era da ritenersi nullo limitatamente ad esse, trattandosi pertanto di nullità parziale (cfr. Cass. Sez. Un. n. 41994/2021). In conformità anche a quanto affermato dalla
Corte di Giustizia UE, la nullità delle singole clausole non appare quindi estensibile all'intero contratto,
a meno che dette clausole risultino inseparabili dall'accordo, nel qual caso l'intero accordo sarà travolto
Cont integralmente (Corte Giustizia, 30/06/1966, C- 56/65, ; Corte Giustizia, 01/09/2008, C- 279/06,
CEPSA; “ I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità
Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del
1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.” S.U. C.Cass.
41994/2021).
pagina 7 di 13 L'invalidità parziale sancita alla Suprema Corte attiene peraltro alle sole fideiussioni omnibus, ed appare circoscritta, sotto il profilo dei motivi che hanno condotto alla declaratoria, di nullità, alle garanzie sottoscritte prima del 2005 che ricomprendevano quelle clausole uniformi ( artt. 2, 6 e 8 ) ritenute abusive e lesive perché restrittive delle regole della concorrenza di cui alla Legge 287/1990.
Poste che le fideiussioni sottoscritte dalla sono specifiche e non omnibus e risultano essere CP_1 state concluse in un diverso e successivo arco temporale, l'interrogativo che si pone rispetto alle prospettazioni difensive mosse, è se quelle regole di giudizio, in ordine all'invalidità parziale dei contratti, possano essere estese anche a forme di garanzia diverse e certamente definite in epoca non interessata da verifiche circa condotte anticoncorrenziali.
Il tema è denso di conseguenze e nel merito si sono già prospettati indirizzi di merito e legittimità tra loro contrastanti.
Se da un lato alcune sentenze della Suprema Corte sembrano ritenere il principio di diritto espresso dalle S.U. n. 41994/2021 riguardare le sole fideiussioni omnibus, non dovendosi ravvisare alcuna nullità in caso di fideiussione specifica che ricalchi lo schema esaminato dal menzionato provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 ( cfr. Cass., 1° luglio 2024, n. 10689 secondo cui “
“non è possibile ritenere, sempre e solo in relazione al citato provvedimento della Banca d'Italia n.
55/2005, che anche le condizioni delle fideiussioni specifiche siano il frutto d'intesa anticoncorrenziale, per cui in presenza, nella sostanza, di una fideiussione specifica con la quale la garante si è impegnato in solido con la debitrice, per una obbligazione singolarmente determinata, non
è ravvisabile alcuna nullità. ”), viceversa, un secondo indirizzo più recente, presente sia nella giurisprudenza di merito che in quella della Suprema Corte, ritiene che l'interpretazione offerta dalle
Sezioni Unite del 2021, sia nel senso che ciò che comporta la nullità parziale della fideiussione a valle non sia determinata dall'appartenenza della fideiussione alla categoria omnibus o a quella specifica, bensì dall'aderenza del contratto a valle allo schema negoziale uniforme ABI (cfr. Cass., 21 ottobre
2024, n. 27243; Trib. Alessandria, 16/03/ 2022, doc. 23 di parte convenuta); sia le fideiussioni omnibus che specifiche, sarebbero quindi suscettibili di contenere clausole negoziale che ricalcano il medesimo schema ritenuto abusivo e lesivo della concorrenza.
Ritiene il Tribunale che la pronuncia della Sezioni Unite del 2021 riguardi esclusivamente le fideiussioni omnibus e che la valutazione di nullità parziale si fondi sul provvedimento assunto nel maggio del 2005 dalla Banca d'Italia, previo parere dell'AGCOM; l'estensione tout court del regime di nullità parziale a tutte le fideiussioni costituisce quindi interpretazione non corretta, collegata a profili di nullità frutto di una valutazione su rapporti fideiussori diversi, risalenti nel tempo e fondata sulle valutazione della Banca d'Italia rese per condotte uniformi rilevate nel periodo di indagine preso in pagina 8 di 13 considerazione dell'Autorità AGCOM ( “ La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca
d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt.
2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente.” C.Cass. 21841/2024 e nello stesso senso C.Cass. 26847/2024 )
Quand'anche peraltro si ritenesse di poter legittimamente estendere il regime di nullità di cui alla pronuncia delle Sezioni Unite del 2021, spetterebbe comunque al giudice di merito valutare se, nel caso concreto, le clausole di deroga all'art. 1957 c.c. (art.8.6), sopravvivenza (art. 2.1) e di reviviscenza (art. 2.3.) abbiano concretamente leso la sfera di libertà economica della e di tale incombente, CP_1
tuttavia, parte convenuta non fornisce sufficiente riscontro probatorio, limitandosi ad evidenziarne l'inclusione nei contratti per cui è causa.
Sull'inefficacia della clausola in deroga di cui all'art. 1957 c.c. e sull'asserita vessatorietà di tale clausola
L'art. 1957 c.c., norma prevista a favore del consumatore, qual è la SI.ra , è derogabile CP_1 dall'autonomia contrattuale. Tuttavia, come sostenuto anche da parte convenuta, ai fini di una deroga efficace, non assume alcuna rilevanza la doppia sottoscrizione ex artt. 1341 e 1342 c.c. di clausole ritenute vessatorie, dovendosi ritener applicabile la disciplina speciale prevista in favore del consumatore.
Secondo il Codice del Consumo debbono essere ritenute vessatorie quelle clausole che, sebbene specificamente approvate per iscritto, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e che sono riconducibili all'elenco di cui all' art. 33 del codice stesso.
In tale elenco la giurisprudenza pacificamente riconduce la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. con particolare riferimento al contenuto dell'art. 33, comma 2 lettera t); ai fini della validità di dette clausole, la disciplina consumeristica all'art. 34, comma 5 del Codice richiede, con onere di prova a carico del professionista, il requisito dell'effettiva negoziazione in forza di una trattativa individuale, fase di cui non vi è palese traccia nell'odierna vicenda.
pagina 9 di 13 Pertanto, la deroga all'art. 1957 c.c., contemplata all'art.
8.6 di tutti e tre i contratti di fideiussione quindi ritenersi nulla, con conseguente applicazione della previsione normativa ai tre contratti, non avendo fornito la Banca alcuna prova di un'avvenuta pattuizione individuale con la SI.ra . CP_1
Circa il rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c.
Se da un lato è pacifico che il decorso del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. debba essere interrotto dalla proposizione di una domanda giudiziale nei confronti del debitore, diverso risulta il caso, come quello in esame, in cui il garante si onerava di pagare immediatamente alla Banca “a semplice richiesta scritta”.
Tale previsione non rientra nel rango delle clausole vessatorie poiché non impone obblighi o limitazioni ulteriori al consumatore, ma al contrario è coerente con la natura del rapporto di garanzia e si atteggia come espressione della rinuncia alle prerogative di cui all'art. 1944 c.c.; avuto riguardo alla complessiva economia del contratto e ai criteri di cui all'art. 34 del codice al consumo, tale previsione pattizia è quindi valida.
Va comunque osservato che la presenza della clausola a prima richiesta non costituisce una deroga agli oneri di cui all'art. 1957 c.c., di cui si è rilevato nel caso di specie l'indebita rinuncia;
in punto e ancora di recente si è pronunciata la Suprema Corte, laddove ha osservato : “ In tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta",
l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1,
c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale. Ord. C.Cass. 660/2025; e ancora nello stesso senso “ La deroga all'art. 1957 c.c. non può ritenersi implicita laddove sia inserita, all'interno del contratto di fideiussione, una clausola di "pagamento a prima richiesta", o altra equivalente, non solo perché la disposizione è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore che, prescindendo dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente, ma anche perché una tale clausola non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come "contratto autonomo di garanzia" o come
"fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il
pagina 10 di 13 cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria. Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento "a prima richiesta" incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c., spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione.”C.Cass.
34678/2024.
Poste tali premesse, deve peraltro osservarsi che, in presenza di una clausola di tale tipo, il creditore non è onerato ad attivarsi in via giudiziale per escutere la garanzia, essendo sufficiente, come pattuito, che provveda ad un'intimazione di pagamento, comunque da esercitare nei sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale;
in sostanza la formula “ a semplice richiesta “, come condivisibilmente osservato dalla giurisprudenza di legittimità, costituisce una deroga ammissibile delle modalità con cui l'onere descritto dall'art. 1957 deve essere esercitato dal creditore, nel caso di specie non necessariamente con un'azione giudiziaria ( Tribunale di Milano : “La fideiussione “a prima richiesta” comporta che il garante sia tenuto al pagamento dell'obbligazione quando questo gli viene intimato dal creditore, indipendentemente dall'esercizio di un'azione giudiziale. [...] È irrilevante quindi il momento in cui il creditore ha proposto la domanda giudiziale in via monitoria, dovendosi ritenere rispettato il termine di cui all'art. 1957 c.c. già con la diffida stragiudiziale.” Inoltre, “la raccomandata inviata dalla banca costituisce richiesta scritta di pagamento stragiudiziale, come tale idonea ad evitare la decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c..”.
Nel caso di specie il mutuo chirografario stipulato in data 26.11.2018 n. 29/28/92852 a tasso fisso di originari € 65.000,00 erogati sul predetto c/c (doc. 3 parte attrice), scadeva il 26/11/2023, ma con raccomandata del 10 agosto 2020 (doc. 9 di parte attrice) la Banca aveva intimato alla parte debitrice la decadenza dal beneficio del termine, così esercitando il proprio recesso e chiedendo il pagamento sia al debitore che ai due garanti, fra cui la , in tal modo esercitando le prerogative della “ a semplice CP_1 richiesta “.
Parimenti per l'apertura della linea di credito del 18/02/2019 sino ad € 40.000,00 (v. doc. 4 parte attrice, doc. 2 parte convenuta) ed al contratto di apertura di linea di credito stipulato il 26/02/2018
(doc. 2 parte attrice), entrambi previsti con validità fino al 31/08/2019; anche per tali rapporti la Banca invocava la risoluzione/revoca dei suddetti contratti con le raccomandate inviate il 10 agosto 2020 ( docc. 8 e 10 parte attrice), intimando il pagamento non solo al debitore, ma anche ai due fideiussori.
pagina 11 di 13 Anche per tali rapporti quindi la ha usufruito della condizioni di “ pagamento a prima richiesta “ CP_4
rivolta ai fideiussori, senza necessità di agire, nei sei mesi, con azioni monitoria, che veniva poi promossa circa un anno dopo, atteso il mancato adempimento.
Deve quindi ritenersi, attesa l'operatività dell'art. 1957 c.c., non derogabile per le ragioni illustrate, che la Banca abbia rispettato la soglia temporale indicata dalla norma.
Sulla asserita nullità delle ulteriori clausole c.d. di sopravvivenza (art. 2.1) e di reviviscenza (art.
2.3).
Parte convenuta afferma infine la vessatorietà delle clausole di c.d. di sopravvivenza (art. 2.1) e di reviviscenza (art. 2.3) presenti nei contratti di fideiussione oggetto di causa e quindi la nullità, senza tuttavia allegarne la concreta applicazione nel caso in esame. Del tutto inconferente al fine del decidere deve ritenersi dunque un'eventuale declaratoria di nullità di tali clausole per violazione della disciplina consumeristica.
Sul risarcimento danno per illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi
Anche tale domanda deve essere respinta, vuoi perché gli esiti del giudizio conducono a ritenere la debitrice in della in ragione del rapporto fideiussorio in essere, sia perché, ad ogni buon CP_1 CP_4
conto, tale tipologia di danno, in quanto costituente "danno conseguenza", non può ritenersi sussistente
"in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento (cfr. Cass. Civ.
7594/2018 “I n tema di responsabilità civile, il danno all'immagine ed alla reputazione (nella specie,
"per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi"), in quanto costituente "danno conseguenza", non può ritenersi sussistente "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento.”).
Colui che promuove domanda di risarcimento dei danni, per illegittima segnalazione, deve quindi dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano ( peraltro nel caso di specie non sussistenti ), ossia la condotta, l'elemento psicologico, il danno ingiusto e il nesso causale. In mancanza della prova di anche uno solo di tali presupposti, la domanda di risarcimento deve essere rigettata senza necessità di accertare l'esistenza degli altri ( cfr. Tribunale di Teramo, 3 aprile 2024, n.
371).
Le spese seguono la soccombenza e debbono essere poste a carico della parte convenuta e CP_1
liquidate secondo il valore della causa, con applicazione dello scaglione da €. 26.001,00 a €. 52.000,00; debbono essere liquidati gli onorari, secondo i valori medi per le prime due fasi e per quella decisoria e secondo i valori minimi per la fase istruttoria, caratterizzata solo dal deposito delle memorie. pagina 12 di 13
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge le eccezioni promosse da . CP_1
Dichiara tenuta e condanna al pagamento a favore di CP_1 [...]
di € 14.657,46, oltre interessi maturati e maturandi al Parte_1 tasso contrattuale dal 13.05.2021 al saldo, € 8.000,00 oltre interessi al tasso contrattuale dal 13.5.2021 al saldo e € 17.368,64 oltre interessi al tasso contrattuale dal 13.5.2021 al saldo.
Respinge le restanti domande.
Dichiara tenuta e condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute CP_1 [...]
, che si liquidano in €. 5.810,00 per Parte_1 onorari, €. 518,00 per esposti, oltre IVA, se dovuta ex lege, CPA e rimborso spese generali.
Così deciso in Torino, 17 marzo 2025
Il Giudice
dott. Maria Luciana Dughetti
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Luciana Dughetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto a Ruolo Rg. 7934/2022, promosso da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. M. Ponzio, elettivamente domiciliata in Torino presso l'avv. -
[...]
Claudio Antonio Maradei con studio in Torino, via Roasio 16.
Attore
nei confronti di:
, con il patrocinio dell'avv.to P. Fiorio, ed elettivamente domiciliata presso il suo CP_1
studio in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 24.
Convenuto
CONCLUSIONI
Per parte attrice in riassunzione:
“ Reiectis Contrariis, voglia il Tribunale di Torino Ill.mo, per le causali tutte di cui in narrativa, previa ammissione dei mezzi di prova dedotti e deducendi, in via preliminare:
pagina 1 di 13 - respingere l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio e della sua notifica poiché infondata in fatto e in diritto;
- respingere la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa della società e del Controparte_2
SI. poiché infondata;
CP_3 in via principale: - dare atto che in conseguenza del pagamento di € 45.000 ricevuto dal CP_4
garante dopo la notifica del decreto ingiuntivo ha ridotto la propria domanda e Persona_1
dichiarare (c.f.: ) in qualità di garante di tenuta e CP_1 C.F._1 Controparte_2
conseguentemente condannarla per le causali di cui in narrativa al pagamento, in favore di
[...]
dei seguenti importi: Controparte_5
- € 14.657,46 quale esposizione debitoria alla data del 12.05.2021 oltre interessi maturati e maturandi al tasso contrattuale dal 13.05.2021 al saldo relativamente al mutuo chirografario n. 29/28/92852 erogato in data 26.11.2018;
- € 8.000,00 oltre interessi al tasso contrattuale dal 13.5.2021 al saldo relativamente alla linea di credito di € 40.000,00 accesa in data 26.02.2018;
- € 17.368,64 oltre interessi al tasso contrattuale dal 13.5.2021 al saldo relativamente alla linea di credito € 40.000,00 stipulata il 18.02.2019;
- respingere ogni avversaria domanda, anche incidentale e/o riconvenzionale, siccome inammissibile
e/o infondata e mandare quindi assolta la conchiudente da ogni pretesa di controparte.
In ogni caso, con il favore delle spese di lite.”
Per parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni avversa domanda ed eccezione, così giudicare: in via preliminare: previa declaratoria di nullità dell'atto introduttivo del giudizio e della sua notifica;
previa autorizzazione della chiamata in causa ai sensi degli artt. 269 e 106 c.p.c. e dell'art. 1950 c.c., della società in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Controparte_2
Tortona, Corso Romita n. 8/A, c.f. ; ai sensi degli artt. 269 e 106 c.p.c.; P.IVA_1 previa autorizzazione della chiamata in causa ai sensi dell'art. 1954 c.c. del signor c.f. CP_3
nato a [...], il [...] e residente in [...]
10/c; fissare all'attrice un termine per l'avvio della mediazione civile ex art. 5 comma 1° bis d.lgs. 28/2010. in caso di condanna della signora al pagamento di qualsivoglia somma, dichiarare CP_1
tenuta e conseguentemente condannare la società a manlevare integralmente la signora Controparte_2
e a restituire alla medesima ogni somma dalla stessa pagata all'attrice in forza delle CP_1 fideiussioni oggetto di causa, oltre alle spese ed ai costi sostenuti dall'opponente pagina 2 di 13 in caso di condanna della signora al pagamento di qualsivoglia somma, dichiarare CP_1
tenuto e conseguentemente condannare il signor a restituire alla signora la CP_3 CP_1 quota di propria spettanza ai sensi dell'art. 1954 c.c. per ogni somma dalla stessa pagata all'attrice in forza delle fideiussioni oggetto di causa.
In subordine, nel merito: accertata incidentalmente la nullità integrale delle fideiussioni oggetto di causa per i motivi descritti nel presente atto, dichiarare che nulla è dovuto dalla signora in ragione delle CP_1
fideiussioni medesime e conseguentemente rigettare ogni domanda formulata dall'attrice.
In ulteriore subordine: accertata incidentalmente la nullità degli art. 8.6, 2.1 e 2.3. delle fideiussioni oggetto di causa per i motivi descritti nel presente atto, dichiarare decaduta ex art. 1957 c.c. l'attrice dal far valere le fideiussioni e dichiarare che nulla alla stessa è dovuto dalla signora in ragione delle CP_1
fideiussioni oggetto di causa;
accertarsi comunque la vessatorietà e la nullità ai sensi degli artt. 33 e ss. cod. cons. degli art. 8.6, 2.1
e 2.3. delle fideiussioni oggetto di causa, dichiarare decaduta ex art. 1957 c.c. l'attrice dal far valere le fideiussioni e dichiarare che nulla è dovuto dalla signora in ragione delle CP_1
fideiussioni oggetto di causa e conseguentemente respingere la domanda formulata dall'attrice;
in via di estremo subordine: condannare la banca al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti all'adozione da parte della banca delle clausole 8.6, 2.1 e 2.3 in contrasto con il provvedimento della Banca d'Italia 55/2005 nella misura da determinarsi nel corso del giudizio
In ogni caso
- Condannare l'attrice a procurare la cancellazione della segnalazione della SI.ra per le CP_1
garanzie oggetto di causa e quale debitore in sofferenza effettuata presso l'Archivio Centrale Rischi presso la Banca di Italia e presso ogni altro sistema di informazione creditizia, con effetto retroattivo dalla data dell'iscrizione pregiudizievole, ordinando alla Banca di porre in essere ogni attività necessaria e comunque, disporre ed emettere ogni altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi meglio dedotti nel corpo dell'atto;
- inibire alla Banca attrice qualsivoglia ulteriore segnalazione pregiudizievole “a sofferenza” presso
l'Archivio Centrale Rischi presso la Banca di Italia e presso gli altri sistemi di informazione creditizia nei confronti della convenuta in forza delle fideiussioni oggetto di causa;
- condannare la banca al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alle illegittime segnalazioni che ci si riserva di quantificare nel corso del giudizio. pagina 3 di 13 Con vittoria di spese, competenze e onorari.
Con riserva di ogni deduzione, eccezione e istanza che si renderanno opportune in corso di causa.
10) Con le stesse note la convenuta rinnovava le istanze istruttorie formulate con la memoria ex art.
183 c. 6° n. 2 c.p.c., ovvero l'ordine di esibizione delle condizioni generali di contratto delle fideiussioni (specifiche e omnibus) a partire dal 2003 (approvazione del modulo ABI) fino ad oggi adottate dall'attrice, dalle banche di credito cooperativo meglio indicate nei docc. 13.1-13.19 e dalle prime cinque banche italiane per numero di filiali ( , Banca BPM, Controparte_6 CP_7 CP_8
Banca MPS) o in alternativa a quell'altro campione scelto tra gli intermediari operanti sul territorio nazionale che ritenuto idoneo allo scopo dal Tribunale.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 801/2021 del 30.06.2021, emesso su ricorso di il Tribunale di Alessandria Parte_1
ingiungeva alla in persona del legale rappresentante pro tempore nonché ai fideiussori, Controparte_2
ciascuno limitatamente alle garanzie prestate, , e , di pagare CP_3 CP_1 Persona_1 immediatamente alla ricorrente la somma pari ad € 14.657,46 quale esposizione debitoria alla data del
12.05.2021 oltre interessi relativamente al mutuo chirografario n. 29/28/92852, erogato in data
26.11.2018, ed € 70.368,64 quale esposizione debitoria, alla data del 12.05.2021, oltre interessi maturati e maturandi al tasso contrattuale dal 13.05.2021 al saldo, relativamente allo scoperto di conto corrente n. 29/01/04600 (di cui € 8.000 relativi alla apertura della linea di credito temporanea stipulata il 26.02.2018 ed € 62.368,64 relativa alla apertura di linea di credito stipulata il 18.02.2019), oltre alle spese processuali liquidate in sede monitoria. promuoveva opposizione avverso il decreto, eccependo in via preliminare CP_1
l'incompetenza per territorio del Tribunale di Alessandria in favore del Tribunale di Torino essendo l'opponente consumatore e contestando in ogni caso nel merito la pretesa creditoria.
Con comparsa di costituzione e risposta del 30.12.2021 si costitutiva ritualmente in giudizio CP_4
la quale preliminarmente dava atto del pagamento della somma di € 45.000,00 ricevuta dal
[...]
garante dopo la notifica del decreto ingiuntivo e, conseguentemente, riduceva la Persona_1 propria domanda azionando i seguenti residui importi: € 14.657,46 oltre interessi maturati e maturandi al tasso contrattuale dal 13.05.2021 al saldo relativamente al mutuo chirografario n. 29/28/92852 erogato in data 26.11.2018; € 8.000,00 oltre interessi al tasso contrattuale dal 13.5.2021 al saldo relativamente alla linea di credito di € 40.000,00 accesa in data 26.02.2018; € 17.368,64 oltre interessi pagina 4 di 13 al tasso contrattuale dal 13.5.2021 al saldo relativamente alla linea di credito € 40.000,00 stipulata il
18.02.2019.
Ferme tali premesse, aderiva all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla CP_4
. CP_1
Il Tribunale di Alessandria, quindi, dichiarava la nullità del decreto ingiuntivo opposto n. 801/2021,
RG 1876/2021 emesso in data 30 giugno 2021, accogliendo l'eccezione di incompetenza per territorio.
2. Con comparsa per riassunzione del 04.04.2022 notificata a mezzo PEC la riassumeva CP_4
il giudizio nei confronti della SI.ra avanti il Tribunale di Torino, chiedendo, in primo CP_1
luogo, di dare atto della riduzione della domanda attorea per effetto del pagamento di € 45.000,00 ricevuto dal garante dopo la notifica del decreto ingiuntivo, quindi formulando la Persona_1 richiesta di pagamento a proprio favore delle seguenti somme: € 14.657,46 quale esposizione debitoria alla data del 12.05.2021 oltre interessi maturati e maturandi al tasso contrattuale dal 13.05.2021 al saldo relativamente al mutuo chirografario n. 29/28/92852 erogato in data 26.11.2018, € 8.000,00 oltre interessi al tasso contrattuale dal 13.5.2021 al saldo relativamente alla linea di credito di € 40.000,00 accesa in data 26.02.2018 ed € 17.368,64, oltre interessi al tasso contrattuale dal 13.5.2021 al saldo, relativamente alla linea di credito € 40.000,00 stipulata il 18.02.2019; la contestava i plurimi CP_4
profili di nullità delle fideiussioni concluse della a garanzia dei debiti della sollevati CP_1 CP_2
dinanzi al Tribunale d Alessandria.
3. Con comparsa di costituzione e risposta mediante domanda riconvenzionale e chiamata del terzo del
03.10.2022, in via preliminare la SI.ra eccepiva l'inesistenza e la nullità dell'atto introduttivo CP_1
del presente giudizio e della sua notifica;
altresì rilevava il mancato esperimento della mediazione civile e chiedeva termine per l'avvio di tale procedura, previa autorizzazione alla chiamata in causa del debitore principale e degli altri fideiussori al fine di esercitare l'azione di regresso ex art. 1954 c.c.
Nel merito proponeva nuovamente le eccezioni di nullità delle fideiussioni prestate per violazione della disciplina antitrust, in via subordinata la nullità delle pattuizioni di cui ai nn. 8.6, 2.1 e 2.3 delle fideiussioni oggetto di causa, anche per contrarietà agli artt. 33 e ss. Codice Consumo;
in ogni caso, veniva chiesto di accertare che la fosse decaduta ex art. 1957 c.c. dal diritto di escutere le CP_4 fideiussioni e, conseguentemente, dichiarare che nulla era dovuto all'istituto di credito nei cui confronti veniva anche formulata domanda risarcitoria per l'impiego di clausole vietate e per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi.
Con provvedimento del 18.11.2022 il Giudice respingeva le eccezioni preliminari di parte convenuta circa la nullità dell'atto introduttivo del giudizio e la causa si articolava mediante il deposito delle pagina 5 di 13 memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c., all'esito delle quali il Giudice con provvedimento del 25.07.2023 formulava una proposta conciliativa, accolta solo dalla Banca.
La causa, quindi, veniva rimessa in decisione.
4. Nel caso di specie occorre rilevare quanto segue.
Circa le eccezioni preliminari di parte convenuta
In via preliminare parte convenuta ha nuovamente sollevato le medesime eccezioni relative alla nullità dell'atto introduttivo, alla richiesta di chiamata della Società e di altro co-fideiussore in manleva e circa il mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
Sulle difese ed eccezioni, il Tribunale si era già pronunciato con ordinanza di rigetto di data
18.11.2022, che deve essere integralmente confermata, non avendo la offerto elementi CP_1
persuasivi ulteriori e diversi da quelli originariamente prospettati, in contrasto con le statuizioni assunte.
Sulla qualificazione delle tre garanzie prestate da parte convenuta
Circa la qualificazione giuridica delle tre garanzie prestate dalla parte convenuta, appare necessario richiamare quanto espresso dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 3947 del
18.02.2010), citata da parte attrice, che, prendendo posizione sulle diversità tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia, ha evidenziato come quest'ultimo sia connotato dal carattere di accessorietà: “ai fini della configurabilità di un contratto autonomo di garanzia oppure di un contratto di fideiussione, non è decisivo l'impiego o meno delle espressioni “a semplice richiesta” o “a prima richiesta” del creditore, ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia. Ne consegue che la carenza dell'elemento dell'accessorietà, che caratterizza il contratto autonomo di garanzia (“performance bond”) e lo differenzia dalla fideiussione, deve necessariamente essere esplicitata nel contratto con l'impiego di specifica, clausola idonea ad indicare l'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, ivi compresa l'estinzione del rapporto”.
Alla luce di quanto premesso, la semplice previsione di una clausola “a semplice richiesta” scritta non risulta sufficiente ai fini di una corretta qualificazione in un contratto autonomo di garanzia, dovendosi a tal fine prevedere anche la previsione dell'inopponibilità delle eccezioni fondate sul rapporto principale e la conseguente deroga all'art. 1945 c.c., previsioni, queste, che non risultano essere state espressamente previste.
A ciò si aggiunge la qualificazione data dalle parti, nonché la previsione di cui all'art. 7 del contratto circa l'impegno a cui il fideiussore era tenuto circa le condizioni patrimoniali del debitore e circa lo pagina 6 di 13 svolgimento dei rapporti con la banca e i relativi doveri informativi di quest'ultima circa lo svolgimento del rapporto, elementi complessivi che unitamente a quanto sopra osservato, consentono di qualificare la garanzia in termini di accessorietà.
Pertanto, le tre garanzie prestate dalla SI.ra devono essere necessariamente inquadrate nel CP_1
genus del contratto di fideiussione e non invece, come sostenuto da parte attrice, nel genus del contratto autonomo di garanzia;
anche la Suprema Corte è recentemente tornata sul tema, escludendo la decisività della clausola di pagamento “ a prima richiesta “ ai fini della corretta qualificazione del negozio di garanzia ( “ tale clausola non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come
"contratto autonomo di garanzia" o come "fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre
l'azione giudiziaria. “ Ordinanza C.Cass. 34678/24.
Circa la nullità di tutte le fideiussioni per violazione della disciplina antitrust
Relativamente all'asserita nullità totale e/o parziale delle fideiussioni prestate dalla in favore di CP_1 per violazione della disciplina antitrust, la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito CP_4
che nel caso in cui nel contratto di fideiussione a valle fossero state riprodotte clausole dichiarate nulle dalla Banca d'Italia, il medesimo era da ritenersi nullo limitatamente ad esse, trattandosi pertanto di nullità parziale (cfr. Cass. Sez. Un. n. 41994/2021). In conformità anche a quanto affermato dalla
Corte di Giustizia UE, la nullità delle singole clausole non appare quindi estensibile all'intero contratto,
a meno che dette clausole risultino inseparabili dall'accordo, nel qual caso l'intero accordo sarà travolto
Cont integralmente (Corte Giustizia, 30/06/1966, C- 56/65, ; Corte Giustizia, 01/09/2008, C- 279/06,
CEPSA; “ I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità
Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del
1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.” S.U. C.Cass.
41994/2021).
pagina 7 di 13 L'invalidità parziale sancita alla Suprema Corte attiene peraltro alle sole fideiussioni omnibus, ed appare circoscritta, sotto il profilo dei motivi che hanno condotto alla declaratoria, di nullità, alle garanzie sottoscritte prima del 2005 che ricomprendevano quelle clausole uniformi ( artt. 2, 6 e 8 ) ritenute abusive e lesive perché restrittive delle regole della concorrenza di cui alla Legge 287/1990.
Poste che le fideiussioni sottoscritte dalla sono specifiche e non omnibus e risultano essere CP_1 state concluse in un diverso e successivo arco temporale, l'interrogativo che si pone rispetto alle prospettazioni difensive mosse, è se quelle regole di giudizio, in ordine all'invalidità parziale dei contratti, possano essere estese anche a forme di garanzia diverse e certamente definite in epoca non interessata da verifiche circa condotte anticoncorrenziali.
Il tema è denso di conseguenze e nel merito si sono già prospettati indirizzi di merito e legittimità tra loro contrastanti.
Se da un lato alcune sentenze della Suprema Corte sembrano ritenere il principio di diritto espresso dalle S.U. n. 41994/2021 riguardare le sole fideiussioni omnibus, non dovendosi ravvisare alcuna nullità in caso di fideiussione specifica che ricalchi lo schema esaminato dal menzionato provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 ( cfr. Cass., 1° luglio 2024, n. 10689 secondo cui “
“non è possibile ritenere, sempre e solo in relazione al citato provvedimento della Banca d'Italia n.
55/2005, che anche le condizioni delle fideiussioni specifiche siano il frutto d'intesa anticoncorrenziale, per cui in presenza, nella sostanza, di una fideiussione specifica con la quale la garante si è impegnato in solido con la debitrice, per una obbligazione singolarmente determinata, non
è ravvisabile alcuna nullità. ”), viceversa, un secondo indirizzo più recente, presente sia nella giurisprudenza di merito che in quella della Suprema Corte, ritiene che l'interpretazione offerta dalle
Sezioni Unite del 2021, sia nel senso che ciò che comporta la nullità parziale della fideiussione a valle non sia determinata dall'appartenenza della fideiussione alla categoria omnibus o a quella specifica, bensì dall'aderenza del contratto a valle allo schema negoziale uniforme ABI (cfr. Cass., 21 ottobre
2024, n. 27243; Trib. Alessandria, 16/03/ 2022, doc. 23 di parte convenuta); sia le fideiussioni omnibus che specifiche, sarebbero quindi suscettibili di contenere clausole negoziale che ricalcano il medesimo schema ritenuto abusivo e lesivo della concorrenza.
Ritiene il Tribunale che la pronuncia della Sezioni Unite del 2021 riguardi esclusivamente le fideiussioni omnibus e che la valutazione di nullità parziale si fondi sul provvedimento assunto nel maggio del 2005 dalla Banca d'Italia, previo parere dell'AGCOM; l'estensione tout court del regime di nullità parziale a tutte le fideiussioni costituisce quindi interpretazione non corretta, collegata a profili di nullità frutto di una valutazione su rapporti fideiussori diversi, risalenti nel tempo e fondata sulle valutazione della Banca d'Italia rese per condotte uniformi rilevate nel periodo di indagine preso in pagina 8 di 13 considerazione dell'Autorità AGCOM ( “ La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca
d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt.
2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente.” C.Cass. 21841/2024 e nello stesso senso C.Cass. 26847/2024 )
Quand'anche peraltro si ritenesse di poter legittimamente estendere il regime di nullità di cui alla pronuncia delle Sezioni Unite del 2021, spetterebbe comunque al giudice di merito valutare se, nel caso concreto, le clausole di deroga all'art. 1957 c.c. (art.8.6), sopravvivenza (art. 2.1) e di reviviscenza (art. 2.3.) abbiano concretamente leso la sfera di libertà economica della e di tale incombente, CP_1
tuttavia, parte convenuta non fornisce sufficiente riscontro probatorio, limitandosi ad evidenziarne l'inclusione nei contratti per cui è causa.
Sull'inefficacia della clausola in deroga di cui all'art. 1957 c.c. e sull'asserita vessatorietà di tale clausola
L'art. 1957 c.c., norma prevista a favore del consumatore, qual è la SI.ra , è derogabile CP_1 dall'autonomia contrattuale. Tuttavia, come sostenuto anche da parte convenuta, ai fini di una deroga efficace, non assume alcuna rilevanza la doppia sottoscrizione ex artt. 1341 e 1342 c.c. di clausole ritenute vessatorie, dovendosi ritener applicabile la disciplina speciale prevista in favore del consumatore.
Secondo il Codice del Consumo debbono essere ritenute vessatorie quelle clausole che, sebbene specificamente approvate per iscritto, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e che sono riconducibili all'elenco di cui all' art. 33 del codice stesso.
In tale elenco la giurisprudenza pacificamente riconduce la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. con particolare riferimento al contenuto dell'art. 33, comma 2 lettera t); ai fini della validità di dette clausole, la disciplina consumeristica all'art. 34, comma 5 del Codice richiede, con onere di prova a carico del professionista, il requisito dell'effettiva negoziazione in forza di una trattativa individuale, fase di cui non vi è palese traccia nell'odierna vicenda.
pagina 9 di 13 Pertanto, la deroga all'art. 1957 c.c., contemplata all'art.
8.6 di tutti e tre i contratti di fideiussione quindi ritenersi nulla, con conseguente applicazione della previsione normativa ai tre contratti, non avendo fornito la Banca alcuna prova di un'avvenuta pattuizione individuale con la SI.ra . CP_1
Circa il rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c.
Se da un lato è pacifico che il decorso del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. debba essere interrotto dalla proposizione di una domanda giudiziale nei confronti del debitore, diverso risulta il caso, come quello in esame, in cui il garante si onerava di pagare immediatamente alla Banca “a semplice richiesta scritta”.
Tale previsione non rientra nel rango delle clausole vessatorie poiché non impone obblighi o limitazioni ulteriori al consumatore, ma al contrario è coerente con la natura del rapporto di garanzia e si atteggia come espressione della rinuncia alle prerogative di cui all'art. 1944 c.c.; avuto riguardo alla complessiva economia del contratto e ai criteri di cui all'art. 34 del codice al consumo, tale previsione pattizia è quindi valida.
Va comunque osservato che la presenza della clausola a prima richiesta non costituisce una deroga agli oneri di cui all'art. 1957 c.c., di cui si è rilevato nel caso di specie l'indebita rinuncia;
in punto e ancora di recente si è pronunciata la Suprema Corte, laddove ha osservato : “ In tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta",
l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1,
c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale. Ord. C.Cass. 660/2025; e ancora nello stesso senso “ La deroga all'art. 1957 c.c. non può ritenersi implicita laddove sia inserita, all'interno del contratto di fideiussione, una clausola di "pagamento a prima richiesta", o altra equivalente, non solo perché la disposizione è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore che, prescindendo dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente, ma anche perché una tale clausola non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come "contratto autonomo di garanzia" o come
"fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il
pagina 10 di 13 cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria. Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento "a prima richiesta" incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c., spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione.”C.Cass.
34678/2024.
Poste tali premesse, deve peraltro osservarsi che, in presenza di una clausola di tale tipo, il creditore non è onerato ad attivarsi in via giudiziale per escutere la garanzia, essendo sufficiente, come pattuito, che provveda ad un'intimazione di pagamento, comunque da esercitare nei sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale;
in sostanza la formula “ a semplice richiesta “, come condivisibilmente osservato dalla giurisprudenza di legittimità, costituisce una deroga ammissibile delle modalità con cui l'onere descritto dall'art. 1957 deve essere esercitato dal creditore, nel caso di specie non necessariamente con un'azione giudiziaria ( Tribunale di Milano : “La fideiussione “a prima richiesta” comporta che il garante sia tenuto al pagamento dell'obbligazione quando questo gli viene intimato dal creditore, indipendentemente dall'esercizio di un'azione giudiziale. [...] È irrilevante quindi il momento in cui il creditore ha proposto la domanda giudiziale in via monitoria, dovendosi ritenere rispettato il termine di cui all'art. 1957 c.c. già con la diffida stragiudiziale.” Inoltre, “la raccomandata inviata dalla banca costituisce richiesta scritta di pagamento stragiudiziale, come tale idonea ad evitare la decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c..”.
Nel caso di specie il mutuo chirografario stipulato in data 26.11.2018 n. 29/28/92852 a tasso fisso di originari € 65.000,00 erogati sul predetto c/c (doc. 3 parte attrice), scadeva il 26/11/2023, ma con raccomandata del 10 agosto 2020 (doc. 9 di parte attrice) la Banca aveva intimato alla parte debitrice la decadenza dal beneficio del termine, così esercitando il proprio recesso e chiedendo il pagamento sia al debitore che ai due garanti, fra cui la , in tal modo esercitando le prerogative della “ a semplice CP_1 richiesta “.
Parimenti per l'apertura della linea di credito del 18/02/2019 sino ad € 40.000,00 (v. doc. 4 parte attrice, doc. 2 parte convenuta) ed al contratto di apertura di linea di credito stipulato il 26/02/2018
(doc. 2 parte attrice), entrambi previsti con validità fino al 31/08/2019; anche per tali rapporti la Banca invocava la risoluzione/revoca dei suddetti contratti con le raccomandate inviate il 10 agosto 2020 ( docc. 8 e 10 parte attrice), intimando il pagamento non solo al debitore, ma anche ai due fideiussori.
pagina 11 di 13 Anche per tali rapporti quindi la ha usufruito della condizioni di “ pagamento a prima richiesta “ CP_4
rivolta ai fideiussori, senza necessità di agire, nei sei mesi, con azioni monitoria, che veniva poi promossa circa un anno dopo, atteso il mancato adempimento.
Deve quindi ritenersi, attesa l'operatività dell'art. 1957 c.c., non derogabile per le ragioni illustrate, che la Banca abbia rispettato la soglia temporale indicata dalla norma.
Sulla asserita nullità delle ulteriori clausole c.d. di sopravvivenza (art. 2.1) e di reviviscenza (art.
2.3).
Parte convenuta afferma infine la vessatorietà delle clausole di c.d. di sopravvivenza (art. 2.1) e di reviviscenza (art. 2.3) presenti nei contratti di fideiussione oggetto di causa e quindi la nullità, senza tuttavia allegarne la concreta applicazione nel caso in esame. Del tutto inconferente al fine del decidere deve ritenersi dunque un'eventuale declaratoria di nullità di tali clausole per violazione della disciplina consumeristica.
Sul risarcimento danno per illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi
Anche tale domanda deve essere respinta, vuoi perché gli esiti del giudizio conducono a ritenere la debitrice in della in ragione del rapporto fideiussorio in essere, sia perché, ad ogni buon CP_1 CP_4
conto, tale tipologia di danno, in quanto costituente "danno conseguenza", non può ritenersi sussistente
"in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento (cfr. Cass. Civ.
7594/2018 “I n tema di responsabilità civile, il danno all'immagine ed alla reputazione (nella specie,
"per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi"), in quanto costituente "danno conseguenza", non può ritenersi sussistente "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento.”).
Colui che promuove domanda di risarcimento dei danni, per illegittima segnalazione, deve quindi dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano ( peraltro nel caso di specie non sussistenti ), ossia la condotta, l'elemento psicologico, il danno ingiusto e il nesso causale. In mancanza della prova di anche uno solo di tali presupposti, la domanda di risarcimento deve essere rigettata senza necessità di accertare l'esistenza degli altri ( cfr. Tribunale di Teramo, 3 aprile 2024, n.
371).
Le spese seguono la soccombenza e debbono essere poste a carico della parte convenuta e CP_1
liquidate secondo il valore della causa, con applicazione dello scaglione da €. 26.001,00 a €. 52.000,00; debbono essere liquidati gli onorari, secondo i valori medi per le prime due fasi e per quella decisoria e secondo i valori minimi per la fase istruttoria, caratterizzata solo dal deposito delle memorie. pagina 12 di 13
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge le eccezioni promosse da . CP_1
Dichiara tenuta e condanna al pagamento a favore di CP_1 [...]
di € 14.657,46, oltre interessi maturati e maturandi al Parte_1 tasso contrattuale dal 13.05.2021 al saldo, € 8.000,00 oltre interessi al tasso contrattuale dal 13.5.2021 al saldo e € 17.368,64 oltre interessi al tasso contrattuale dal 13.5.2021 al saldo.
Respinge le restanti domande.
Dichiara tenuta e condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute CP_1 [...]
, che si liquidano in €. 5.810,00 per Parte_1 onorari, €. 518,00 per esposti, oltre IVA, se dovuta ex lege, CPA e rimborso spese generali.
Così deciso in Torino, 17 marzo 2025
Il Giudice
dott. Maria Luciana Dughetti
pagina 13 di 13