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Sentenza 15 aprile 2024
Sentenza 15 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/04/2024, n. 15607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15607 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal Ministero della Giustizia nel procedimento a carico di SC AL, nato ad [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/06/2023 del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AL NU, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e del provvedimento di primo grado-- Penale Sent. Sez. 1 Num. 15607 Anno 2024 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 08/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila rigettava il reclamo proposto dall'Amministrazione penitenziaria avverso il provvedimento del locale Magistrato di sorveglianza, con il quale era stato disposto che la direzione dell'istituto penitenziario consentisse al detenuto AL SC, sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., di acquistare a sue spese, e detenere con sé, una borsa-frigo di tipo rigido per conservare gli alimenti freschi o surgelati, anziché avvalersi di una borsa- frigo morbida, con mattonelle refrigeranti, periodicamente sostituite. A ragione della decisione, il Tribunale di sorveglianza osservava che i detenuti, sottoposti al regime di cui sopra, potevano legittimamente acquistare tramite impresa di mantenimento, o ricevere in occasione dei colloqui e nei limiti previsti, cibi freschi o surgelati, da consumare anche nei giorni a venire. Idonee condizioni di conservazione, ad avviso del giudice a quo, non potevano essere assicurate dalle borse termiche consentite dall'Amministrazione, poiché le mattonelle refrigeranti al loro interno avevano durata temporalmente limitata. Per garantire il diritto ad una sana alimentazione, era pertanto indispensabile ammettere l'impiego di borse rigide, in grado di preservare più a lungo la freschezza e la genuinità degli alimenti. Tale impiego non avrebbe impegnato l'Amministrazione penitenziaria in compiti organizzativi diversi ed ulteriori rispetto a quelli di vigilanza e di mantenimento dell'ordine e della sicurezza, che normalmente le competevano, realizzando il giusto equilibrio degli interessi in gioco. 2. Ricorre per cassazione il Ministero della Giustizia, attraverso l'Avvocatura dello Stato, muovendo doglianze esposte in un unico e articolato motivo, con cui si lamenta la violazione degli artt. 35-bis, comma 3, e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. Rileva il Ministero ricorrente che la statuizione adottata dal Tribunale aquilano si pone al di fuori del perimetro entro cui è ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti del detenuto ad opera della magistratura di sorveglianza, in quanto non sarebbe dato ravvisare alcun grave pregiudizio alla salute dipendente dall'inosservanza di disposizioni normative. La regolamentazione delle modalità di conservazione degli alimenti in possesso dei ristretti, adottata dall'Amministrazione penitenziaria, non sarebbe eccepibile sotto il profilo della tutela della salute, non trovando alcun riscontro tecnico-scientifico la tesi che un'idonea conservazione non possa essere 2 assicurata tramite i dispositivi in uso, né essendo stato acquisito il parere dell'Autorità sanitaria in merito. Imporre l'adozione di dispositivi diversi implicherebbe adempimenti incidenti nella sfera dell'organizzazione, di esclusiva competenza dell'Amministrazione medesima, oltre a contravvenire, potenzialmente, alla regola che pone il divieto di accumulo dei cibi oltre il fabbisogno settimanale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va accolto per le ragioni di seguito illustrate. 2. Occorre premettere che il reclamo giurisdizionale di cui agli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. non è volto alla tutela di un mero interesse del detenuto alla corretta esecuzione della pena, ma ha ad oggetto la verifica di un pregiudizio concreto, incisivo ed attuale sofferto dal medesimo. Tale pregiudizio deve essere conseguenza di un comportamento dell'Amministrazione, che appaia lesivo di una posizione di diritto soggettivo, riconosciuto come tale dalla legge o costituente comunque proiezione di un diritto intangibile della persona (tra molte, Sez. 1, n. 54117 del 14/6/2017, Costa, Rv. 271905-01). 3. Come rilevato in ricorso, l'oggetto della decisione attiene non già alla negazione del diritto del detenuto sottoposto al regime previsto dall'art. 41-bis Ord. pen. a poter cuocere i cibi freschi o congelati, acquistati o ricevuti secondo le modalità consentite, ma alla corretta conservazione di tali cibi. Laddove essa non fosse garantita durante il tempo necessario al consumo, verrebbe ad essere pregiudicato il diritto alla sana alimentazione del detenuto. L'intervento della magistratura di sorveglianza è invocato in tale prospettiva funzionale. Ciò posto, il provvedimento impugnato non disconosce che l'Amministrazione penitenziaria aveva consentito, per la conservazione dei cibi nella cella all'interno di borse termiche in possesso del detenuto, l'utilizzo di tavolette refrigeranti provenienti dal congelatore della sezione. Né disconosce l'idoneità di tale mezzo a mantenere la conservazione dei cibi per un certo periodo. Ma, facendo riferimento alla durata limitata dell'azione refrigerante delle tavolette, conclude per l'inidoneità della modalità così approntata al fine di salvaguardare la freschezza dei cibi e la salubrità dell'alimentazione, essendo stimata come maggiormente idonea al riguardo la possibilità di disporre di una borsa-frigo di tipo rigido. 3 4. Il ragionamento è fallace, non potendo esso, così come articolato, giustificare l'intervento giurisdizionale nei termini delineati. La decisione, che traduce tale ragionamento in comando, limitandosi a considerare il tempo di utilizzazione a fini refrigeranti di una o più tavolette, non nega che al detenuto resti garantita la possibilità, nel caso di necessità di una più lunga conservazione, di ottenere tempestivamente la sostituzione delle tavolette divenute inidonee all'uso con altre successivamente prelevate dal congelatore, e via via perfettamente in grado di svolgere la stessa iniziale azione termica di quelle sostituite, in modo da mantenere costante la catena del freddo fino alla consumazione. Non tenendo conto di ciò, l'ordinanza impugnata finisce con l'apprezzare non già l'esigenza di tutela effettiva del diritto, ma un modo diverso per attuarlo, ritenuto più opportuno e confacente allo scopo. Si ha, di conseguenza, un'invasione di campo dell'Autorità giudiziaria in un ambito riservato alla sfera esclusiva dell'Amministrazione penitenziaria. La scelta organizzativa, operata dal Tribunale di sorveglianza, indebitamente incide sulle legittime modalità con cui l'Amministrazione stessa adempie ai compiti ad essa demandati, in rapporto alle risorse di cui essa può disporre e alle alternative opzioni di loro impiego. Una volta che le indicate modalità di sostituzione delle tavolette refrigeranti non risultano in sé tali, da potersi tradurre in un pregiudizio grave ed attuale dei diritto del detenuto, in ragione di un constatabile nocumento concreto alla sua salute e igiene alimentare, la tutela giurisdizionale invocata non ha ragion d'essere (in termini, Sez. 1, n. 51170 del 19/09/2023, Min Giust. in proc. Palazzotto;
Sez. 1, n. 34609 del 25/5/2023, Min. Giust. in proc. Scognamillo;
Sez. 1, n. 34585 del 20/4/2023, Min. Giust. in proc. Mignolo;
Sez. 1 , n. 34584 del 20/4/2023, Min. Giust. in proc. Tutino;
Sez. 1, n. 30535 del 6/4/2023, Min. Giust. in proc. Letizia;
Sez. 1, n. 6196 del 14/12/2022, dep. 2023, Min. Giust. in proc. Lo Piccolo;
Sez. 1, n. 5691 del 17/11/2022, dep. 2023, Min. Giust. in proc. Panaro, Rv. 283974-01; Sez. 1, n. 24223 del 16/5/2022, Min. Giust. in proc. Pagano). 6. Alla stregua di quanto esposto, non richiedendosi nuove valutazioni di merito ai fini della decisione da assumere, il provvedimento impugnato, e quello di primo grado reso dal Magistrato di sorveglianza in data 10 marzo 2023, devono essere annullati senza rinvio. 4
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di L'Aquila n. 549 del 10 marzo 2023. Così deciso 1'08/02/2024
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AL NU, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e del provvedimento di primo grado-- Penale Sent. Sez. 1 Num. 15607 Anno 2024 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 08/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila rigettava il reclamo proposto dall'Amministrazione penitenziaria avverso il provvedimento del locale Magistrato di sorveglianza, con il quale era stato disposto che la direzione dell'istituto penitenziario consentisse al detenuto AL SC, sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., di acquistare a sue spese, e detenere con sé, una borsa-frigo di tipo rigido per conservare gli alimenti freschi o surgelati, anziché avvalersi di una borsa- frigo morbida, con mattonelle refrigeranti, periodicamente sostituite. A ragione della decisione, il Tribunale di sorveglianza osservava che i detenuti, sottoposti al regime di cui sopra, potevano legittimamente acquistare tramite impresa di mantenimento, o ricevere in occasione dei colloqui e nei limiti previsti, cibi freschi o surgelati, da consumare anche nei giorni a venire. Idonee condizioni di conservazione, ad avviso del giudice a quo, non potevano essere assicurate dalle borse termiche consentite dall'Amministrazione, poiché le mattonelle refrigeranti al loro interno avevano durata temporalmente limitata. Per garantire il diritto ad una sana alimentazione, era pertanto indispensabile ammettere l'impiego di borse rigide, in grado di preservare più a lungo la freschezza e la genuinità degli alimenti. Tale impiego non avrebbe impegnato l'Amministrazione penitenziaria in compiti organizzativi diversi ed ulteriori rispetto a quelli di vigilanza e di mantenimento dell'ordine e della sicurezza, che normalmente le competevano, realizzando il giusto equilibrio degli interessi in gioco. 2. Ricorre per cassazione il Ministero della Giustizia, attraverso l'Avvocatura dello Stato, muovendo doglianze esposte in un unico e articolato motivo, con cui si lamenta la violazione degli artt. 35-bis, comma 3, e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. Rileva il Ministero ricorrente che la statuizione adottata dal Tribunale aquilano si pone al di fuori del perimetro entro cui è ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti del detenuto ad opera della magistratura di sorveglianza, in quanto non sarebbe dato ravvisare alcun grave pregiudizio alla salute dipendente dall'inosservanza di disposizioni normative. La regolamentazione delle modalità di conservazione degli alimenti in possesso dei ristretti, adottata dall'Amministrazione penitenziaria, non sarebbe eccepibile sotto il profilo della tutela della salute, non trovando alcun riscontro tecnico-scientifico la tesi che un'idonea conservazione non possa essere 2 assicurata tramite i dispositivi in uso, né essendo stato acquisito il parere dell'Autorità sanitaria in merito. Imporre l'adozione di dispositivi diversi implicherebbe adempimenti incidenti nella sfera dell'organizzazione, di esclusiva competenza dell'Amministrazione medesima, oltre a contravvenire, potenzialmente, alla regola che pone il divieto di accumulo dei cibi oltre il fabbisogno settimanale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va accolto per le ragioni di seguito illustrate. 2. Occorre premettere che il reclamo giurisdizionale di cui agli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. non è volto alla tutela di un mero interesse del detenuto alla corretta esecuzione della pena, ma ha ad oggetto la verifica di un pregiudizio concreto, incisivo ed attuale sofferto dal medesimo. Tale pregiudizio deve essere conseguenza di un comportamento dell'Amministrazione, che appaia lesivo di una posizione di diritto soggettivo, riconosciuto come tale dalla legge o costituente comunque proiezione di un diritto intangibile della persona (tra molte, Sez. 1, n. 54117 del 14/6/2017, Costa, Rv. 271905-01). 3. Come rilevato in ricorso, l'oggetto della decisione attiene non già alla negazione del diritto del detenuto sottoposto al regime previsto dall'art. 41-bis Ord. pen. a poter cuocere i cibi freschi o congelati, acquistati o ricevuti secondo le modalità consentite, ma alla corretta conservazione di tali cibi. Laddove essa non fosse garantita durante il tempo necessario al consumo, verrebbe ad essere pregiudicato il diritto alla sana alimentazione del detenuto. L'intervento della magistratura di sorveglianza è invocato in tale prospettiva funzionale. Ciò posto, il provvedimento impugnato non disconosce che l'Amministrazione penitenziaria aveva consentito, per la conservazione dei cibi nella cella all'interno di borse termiche in possesso del detenuto, l'utilizzo di tavolette refrigeranti provenienti dal congelatore della sezione. Né disconosce l'idoneità di tale mezzo a mantenere la conservazione dei cibi per un certo periodo. Ma, facendo riferimento alla durata limitata dell'azione refrigerante delle tavolette, conclude per l'inidoneità della modalità così approntata al fine di salvaguardare la freschezza dei cibi e la salubrità dell'alimentazione, essendo stimata come maggiormente idonea al riguardo la possibilità di disporre di una borsa-frigo di tipo rigido. 3 4. Il ragionamento è fallace, non potendo esso, così come articolato, giustificare l'intervento giurisdizionale nei termini delineati. La decisione, che traduce tale ragionamento in comando, limitandosi a considerare il tempo di utilizzazione a fini refrigeranti di una o più tavolette, non nega che al detenuto resti garantita la possibilità, nel caso di necessità di una più lunga conservazione, di ottenere tempestivamente la sostituzione delle tavolette divenute inidonee all'uso con altre successivamente prelevate dal congelatore, e via via perfettamente in grado di svolgere la stessa iniziale azione termica di quelle sostituite, in modo da mantenere costante la catena del freddo fino alla consumazione. Non tenendo conto di ciò, l'ordinanza impugnata finisce con l'apprezzare non già l'esigenza di tutela effettiva del diritto, ma un modo diverso per attuarlo, ritenuto più opportuno e confacente allo scopo. Si ha, di conseguenza, un'invasione di campo dell'Autorità giudiziaria in un ambito riservato alla sfera esclusiva dell'Amministrazione penitenziaria. La scelta organizzativa, operata dal Tribunale di sorveglianza, indebitamente incide sulle legittime modalità con cui l'Amministrazione stessa adempie ai compiti ad essa demandati, in rapporto alle risorse di cui essa può disporre e alle alternative opzioni di loro impiego. Una volta che le indicate modalità di sostituzione delle tavolette refrigeranti non risultano in sé tali, da potersi tradurre in un pregiudizio grave ed attuale dei diritto del detenuto, in ragione di un constatabile nocumento concreto alla sua salute e igiene alimentare, la tutela giurisdizionale invocata non ha ragion d'essere (in termini, Sez. 1, n. 51170 del 19/09/2023, Min Giust. in proc. Palazzotto;
Sez. 1, n. 34609 del 25/5/2023, Min. Giust. in proc. Scognamillo;
Sez. 1, n. 34585 del 20/4/2023, Min. Giust. in proc. Mignolo;
Sez. 1 , n. 34584 del 20/4/2023, Min. Giust. in proc. Tutino;
Sez. 1, n. 30535 del 6/4/2023, Min. Giust. in proc. Letizia;
Sez. 1, n. 6196 del 14/12/2022, dep. 2023, Min. Giust. in proc. Lo Piccolo;
Sez. 1, n. 5691 del 17/11/2022, dep. 2023, Min. Giust. in proc. Panaro, Rv. 283974-01; Sez. 1, n. 24223 del 16/5/2022, Min. Giust. in proc. Pagano). 6. Alla stregua di quanto esposto, non richiedendosi nuove valutazioni di merito ai fini della decisione da assumere, il provvedimento impugnato, e quello di primo grado reso dal Magistrato di sorveglianza in data 10 marzo 2023, devono essere annullati senza rinvio. 4
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di L'Aquila n. 549 del 10 marzo 2023. Così deciso 1'08/02/2024