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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 10/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FRAGOMENO VINCENZA CINZIA, Giudice monocratico in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 653/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Campania 2 - Sede Salerno - Via Molo Manfredi N. 44 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 36259 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5345/2025 depositato il
03/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 SpA con sede in Napoli, in persona del legale rappresentante p.t. Rappresentante_1
e domiciliata e costituita come in atti, premesso di aver presentato in data 16.09.2022, all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Salerno, istanza per il rimborso dell'importo di euro 47.080,19 a titolo di addizionali provinciali all'accisa sul consumo energia elettrica versate per gli anni 2010 e 2011; che, il
Tribunale di Napoli con ordinanza RG. N. 4614/2022 in giudicato il 7.9.2022, stabiliva la non debenza dell'addizionale provinciale all'accisa; che, con provvedimento prot. 36259/RU del 18.11.2024, la A.D.M. rigettava parzialmente l'istanza di rimborso escludendo le somme versate per il mese di gennaio 2010 pari ad €. 1.973,50 mentre riconosceva il diritto al rimborso per euro 45.406,69; successivamente, con nota prot.
N. 6411 del 18.02.2025, l'ADM esprimeva parere favorevole anche al rimborso della rimanente somma di
€. 1.673,50; tanto premesso chiedeva riconoscersi il diritto al rimborso dell'intera somma pari ad €. 47.080,19
e la condanna dell'ufficio al pagamento della rimanente somma di €. 1.673,50 comprensiva di interessi e alla refusione delle spese di lite con distrazione al difensore antistatario.
Si costituiva l'ufficio resistente concludendo per la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese, in ragione degli avvenuti sgravi prot. n. 36259/24 e n. 6411/2025.
All'udienza di trattazione del 27.10.2025, il difensore della società ricorrente insisteva per la condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato estinto.
Infatti, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale dal quale non vi è motivo di discostarsi, quando l'avviso di accertamento è stato annullato, dev'essere dichiarata l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere (Corte di Cassazione sez. V ordinanza 18 novembre 2020, n. 4006).
Orbene, nel caso di specie, è circostanza pacifica che l'Agenzia Demanio e Monopoli di Salerno abbia provveduto agli sgravi dell'intero importo chiesto a rimborso dalla Ricorrente_1 spa e pari ad €. 47.080,19, come si evince dai provvedimenti versati in atti.
Tale circostanza, quindi, non consente la prosecuzione del giudizio poiché non si potrebbe conseguire alcun risultato utile per il contribuente, stante l'inammissibilità, nel processo tributario, di pronunce di mero accertamento dell'illegittimità della pretesa erariale (Cass. 28 dicembre 2018, n. 33587).
Quanto al regolamento delle spese, va rilevato che, pur essendo intervenuti gli sgravi, la parte resistente ha agito solo a seguito della proposizione del ricorso determinando così una soccombenza virtuale.
Pertanto, si ritiene equo disporre la condanna della parte resistente al pagamento delle spese di lite liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente che si liquiano in euro 450,00, oltre accessori di legge se dovuti e CUT, con distrazione al difensore costituito dichiaratosi antistatario. Il GM dr.ssa
IN ZI RA
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FRAGOMENO VINCENZA CINZIA, Giudice monocratico in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 653/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Campania 2 - Sede Salerno - Via Molo Manfredi N. 44 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 36259 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5345/2025 depositato il
03/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 SpA con sede in Napoli, in persona del legale rappresentante p.t. Rappresentante_1
e domiciliata e costituita come in atti, premesso di aver presentato in data 16.09.2022, all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Salerno, istanza per il rimborso dell'importo di euro 47.080,19 a titolo di addizionali provinciali all'accisa sul consumo energia elettrica versate per gli anni 2010 e 2011; che, il
Tribunale di Napoli con ordinanza RG. N. 4614/2022 in giudicato il 7.9.2022, stabiliva la non debenza dell'addizionale provinciale all'accisa; che, con provvedimento prot. 36259/RU del 18.11.2024, la A.D.M. rigettava parzialmente l'istanza di rimborso escludendo le somme versate per il mese di gennaio 2010 pari ad €. 1.973,50 mentre riconosceva il diritto al rimborso per euro 45.406,69; successivamente, con nota prot.
N. 6411 del 18.02.2025, l'ADM esprimeva parere favorevole anche al rimborso della rimanente somma di
€. 1.673,50; tanto premesso chiedeva riconoscersi il diritto al rimborso dell'intera somma pari ad €. 47.080,19
e la condanna dell'ufficio al pagamento della rimanente somma di €. 1.673,50 comprensiva di interessi e alla refusione delle spese di lite con distrazione al difensore antistatario.
Si costituiva l'ufficio resistente concludendo per la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese, in ragione degli avvenuti sgravi prot. n. 36259/24 e n. 6411/2025.
All'udienza di trattazione del 27.10.2025, il difensore della società ricorrente insisteva per la condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato estinto.
Infatti, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale dal quale non vi è motivo di discostarsi, quando l'avviso di accertamento è stato annullato, dev'essere dichiarata l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere (Corte di Cassazione sez. V ordinanza 18 novembre 2020, n. 4006).
Orbene, nel caso di specie, è circostanza pacifica che l'Agenzia Demanio e Monopoli di Salerno abbia provveduto agli sgravi dell'intero importo chiesto a rimborso dalla Ricorrente_1 spa e pari ad €. 47.080,19, come si evince dai provvedimenti versati in atti.
Tale circostanza, quindi, non consente la prosecuzione del giudizio poiché non si potrebbe conseguire alcun risultato utile per il contribuente, stante l'inammissibilità, nel processo tributario, di pronunce di mero accertamento dell'illegittimità della pretesa erariale (Cass. 28 dicembre 2018, n. 33587).
Quanto al regolamento delle spese, va rilevato che, pur essendo intervenuti gli sgravi, la parte resistente ha agito solo a seguito della proposizione del ricorso determinando così una soccombenza virtuale.
Pertanto, si ritiene equo disporre la condanna della parte resistente al pagamento delle spese di lite liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente che si liquiano in euro 450,00, oltre accessori di legge se dovuti e CUT, con distrazione al difensore costituito dichiaratosi antistatario. Il GM dr.ssa
IN ZI RA