Sentenza breve 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 12/06/2025, n. 4453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4453 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 04453/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01937/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1937 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-, quali rappresentanti legali del minore -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’Avv. -OMISSIS- Duello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per Campania ed Istituto Comprensivo -OMISSIS- di Napoli, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, presso la cui sede in Napoli, via Diaz, 11, domiciliano ex lege ;
per l’annullamento
- quanto al ricorso introduttivo:
a) del verbale n. 4 (prot. 0001954) del 25 febbraio 2025 con cui il Consiglio di classe straordinario ha irrogato nei confronti dell’alunno -OMISSIS- -OMISSIS- la sanzione della sospensione dalle lezioni per i giorni 26 e 27 febbraio 2025, conosciuto in data 1 aprile 2025 a seguito d’istanza d’accesso documentale notificata in data 4 marzo 2025;
b) del verbale “relativo all’incontro con i genitori…” in data 24 febbraio 2025, richiamato nel verbale sub a), di estremi e contenuto sconosciuti, in quanto mai comunicato e/o notificato, se ed in quanto lesivo.
c) di tutti gli atti e presupposti, connessi e/o consequenziali, se ed in quanto lesivi.
- quanto ai motivi aggiunti depositati il 12 maggio 2025:
a) del verbale n. 4 (prot. 0001954) del 25.2.2025 con cui il Consiglio di classe straordinario ha irrogato nei confronti dell’alunno -OMISSIS- -OMISSIS- la sanzione della sospensione dalle lezioni per i giorni 26 e 27 febbraio 2025, conosciuto in data 1.4.2025 a seguito d’istanza d’accesso documentale notificata in data 4.3.2025;
b) del verbale “relativo all’incontro con i genitori” in data 24.2.2025, richiamato nel verbale sub a), di estremi e contenuto sconosciuti, in quanto mai comunicato e/o notificato;
c) di tutti gli atti e presupposti, connessi e/o consequenziali., se ed in quanto lesivi.
e per la cancellazione
del provvedimento disciplinare dal fascicolo personale dell’alunno.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 la dott.ssa Valeria Nicoletta Flammini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
1. - Con ricorso notificato e depositato il 15 aprile 2024 i ricorrenti impugnavano gli atti, in epigrafe meglio specificati, con cui l’Istituto Scolastico resistente aveva irrogato, nei confronti del figlio minore, la sanzione disciplinare della sospensione dalle lezioni per i giorni 26 e 27 febbraio 2025. Articolavo, a sostegno, quattro distinti ordini di censure, con cui, in sintesi, rilevano: 1) il deficit motivazionale quanto alla condotta addebitata; 2) la violazione del contraddittorio; 3) la violazione, sotto vari profili, del procedimento relativo alla convocazione del Consiglio di Classe, pur competente all’irrogazione della sanzione; 4) la loro mancata partecipazione “al procedimento disciplinare […] anche ai fini dell’art. 4, comma 5, D.P.R. 249/1998 che, proprio in ragione della gravità della misura dell’allontanamento, consente allo studente la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica”.
1.1. – Si costituiva in giudizio l’Amministrazione scolastica (29 aprile 2022) resistendo al ricorso e successivamente depositando documenti (11 maggio 2025).
1.2. – Con motivi aggiunti notificati e depositati il 12 maggio 2025 i ricorrenti, preso atto del deposito, in giudizio, del verbale del Consiglio di Classe del 24 febbraio 2025, specificavano le doglianze di cui al gravame principale; il 5 giugno 2025 i ricorrenti depositavano memoria ed il 10 giugno 2025 depositavano documenti, in particolare il verbale dello scrutinio finale dell’a.s. 2024/2025, recante ammissione, con specificazione dei voti per singola materia, all’esame finale del ciclo di studi.
1.3. - Alla camera di consiglio dell’11 giugno 2025, il difensore di parte ricorrente, rinviando a quanto depositato in vista della camera di consiglio, rappresentava la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso ed ai motivi aggiunti di cui chiedeva, pertanto, dichiararsi l’improcedibilità. La causa, previo avviso alle parti della possibile definizione del giudizio ex art 60 cod. proc. amm., era quindi trattenuta in decisione.
1.4. - Preso atto di quanto dichiarato dal difensore di parte ricorrente ed in termini trascritto a verbale, ritiene il Collegio doversi dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi e per gli effetti di cui all’art. l’art. 35, comma 1, lett. c) cod. proc. amm.
1.5. - La natura formale della presente decisione giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite, con espressa statuizione di irripetibilità del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate e contributo unificato irripetibile.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Germana Lo Sapio, Consigliere
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Nicoletta Flammini | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.