Decreto cautelare 17 febbraio 2021
Ordinanza cautelare 11 marzo 2021
Sentenza 23 febbraio 2022
Decreto collegiale 26 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, ordinanza cautelare 11/03/2021, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/03/2021
N. 00138/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 138 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giandomenico Della Mora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea);
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento d'inammissibilità dell'istanza di permesso di soggiorno temporaneo per “ricerca lavoro” di data 10.12.2020 – Cat. A.12/IMM/emersione2020/-OMISSIS-, nonché ogni altro provvedimento allo stesso presupposto e conseguente e/o comunque inerente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2020;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2021 il dott. Alessio Falferi;
Rilevato che non sussistono i presupposti per la concessione della chiesta misura cautelare;
considerato, invero, sotto il profilo del periculum , che non sussiste pericolo di danno grave ed irreparabile alla luce di quanto precisato dalla difesa erariale in ordine alla possibilità per il ricorrente di ottenere un permesso di soggiorno per motivi di “richiesta asilo”;
considerato, altresì, quanto al FU , che il provvedimento di inammissibilità in questa sede impugnato appare correttamente assunto in considerazione dell’attuale posizione del ricorrente di regolare soggiornante sul territorio nazionale, giusta la richiesta di protezione internazionale.
ritenuto che le spese della presente fase del giudizio possano essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), Respinge l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Mara Spatuzzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO