Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. III, sentenza 26/02/2026, n. 203
CGT2
Sentenza 26 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Difetto di motivazione, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., dell'art. 109 D.P.R. n. 917/1986 e dell'art. 19 D.P.R. n. 633/1972

    La Corte ritiene che l'appellata abbia precisato e documentato che l'attività di produzione dei pannelli sandwich era già in essere nel 2017 in conseguenza dell'utilizzo dell'impianto acquisito tramite leasing, e che, in ogni caso, il completamento del concordato avrebbe reso deducibili i costi sostenuti 'in proiezione futura'. La Corte evidenzia che gli avvisi di accertamento contestano la deducibilità dei costi esclusivamente sotto il profilo dell'inerenza, escludendo altre contestazioni.

  • Accolto
    Inerenza dei costi sostenuti rispetto all'attività svolta, anche in via indiretta, potenziale od in proiezione futura, ed al proprio oggetto sociale

    La Corte ritiene che l'appellata abbia precisato e documentato che l'attività di produzione dei pannelli sandwich era già in essere nel 2017 in conseguenza dell'utilizzo dell'impianto acquisito tramite leasing, e che, in ogni caso, il completamento del concordato avrebbe reso deducibili i costi sostenuti 'in proiezione futura'. La Corte evidenzia che gli avvisi di accertamento contestano la deducibilità dei costi esclusivamente sotto il profilo dell'inerenza, escludendo altre contestazioni.

  • Accolto
    Inerenza dei costi sostenuti rispetto all'attività svolta, anche in via indiretta, potenziale od in proiezione futura, ed al proprio oggetto sociale

    La Corte ritiene che l'appellata abbia precisato e documentato che l'attività di produzione dei pannelli sandwich era già in essere nel 2017 in conseguenza dell'utilizzo dell'impianto acquisito tramite leasing, e che, in ogni caso, il completamento del concordato avrebbe reso deducibili i costi sostenuti 'in proiezione futura'. La Corte evidenzia che gli avvisi di accertamento contestano la deducibilità dei costi esclusivamente sotto il profilo dell'inerenza, escludendo altre contestazioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. III, sentenza 26/02/2026, n. 203
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
    Numero : 203
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

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