Articolo 916 del Codice della navigazione
Articolo 922Articolo 924
Versione
21 aprile 1942
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7 febbraio 1991
Art. 916.
(Facolta' di risoluzione del contratto da parte dell'esercente).

L'esercente ha facolta', in qualunque tempo e luogo, di risolvere il contratto, salvi i diritti spettanti al lavoratore.

Tuttavia, in caso di cattura, di malattia o di ferita del lavoratore, l'esercente non puo' avvalersi di tale facolta' prima del decorso del periodo fissato dalle norme corporative o in mancanza dagli usi.
((44)) ------------ AGGIORNAMENTO (44)
La Corte Costituzionale con sentenza 17-31 gennaio 1991, n. 41 (in G.U. 1a s.s. 6/2/1991, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 916 del codice della navigazione ".
Entrata in vigore il 7 febbraio 1991
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