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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 30/01/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1668/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1168/2024 R.G. promosso da:
nata a [...] l'[...], residente in [...] (Cod. Fisc.: Parte_1
, rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dall'avv. Eleonora Salvetti C.F._1
(C.F.: – Tel. 0532/200080 – Fax: 0532/249894 - PEC: C.F._2
), con studio in Ferrara, Via Borgo dei Leoni n. 78 nonché Email_1 dall'avv. Sara Cazzanti (C.F.: – Fax: 0532/248558 – PEC: C.F._3
, con studio in Ferrara, via Bersaglieri del Po n. 31 ed elettivamente Email_2
domiciliata presso lo studio della prima in Ferrara, Via Borgo dei Leoni n. 78, con dichiarazione che eventuali comunicazioni vengano inviate via fax al n.0532/200080, oppure via email all'indirizzo pec:
Email_1
RICORRENTE
Nei confronti di nato a [...] il [...], ivi residente in [...] (C.F. CP_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Desirée Giudetti del Foro di Bologna (C.F. C.F._4
), presso il cui Studio a Bologna, Via A. Parmeggiani n. 8, ha eletto domicilio C.F._5
come da procura allegata telematicamente, con dichiarazione a, ai sensi dell'art. 176 c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni di legge presso il proprio indirizzo di posta certificata pagina 1 di 4 e/o fax 051/7405017 così indicato ai sensi dell'art. 2 del dpr Email_3
11 febbraio 2005 n. 68
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: procedimento per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio ai sensi degli artt. 337 bis e seguenti c.c.
CONCLUSIONI:
- Il P.M. è intervenuto senza rassegnare le proprie conclusioni.
- Le parti, con note scritte in sostituzione di udienza depositate in data 23 gennaio 2025 hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte: • affidamento condiviso di ad entrambi i Per_1 genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione materna ove la stessa manterrà la residenza;
• quanto ai rapporti di permanenza della minore con il padre, i weekend saranno alternati con la madre, dal venerdì pomeriggio (dall'uscita da scuola) al lunedì mattina, quando il padre accompagnerà a scuola;
il weekend in cui è col padre, starà Per_1 Per_1 Per_1 con il padre il mercoledì dall'uscita di scuola sino al mattino successivo, quando il padre la riaccompagnerà a scuola, oltre al martedì in cui il Sig. prenderà la minore da scuola e la CP_1
riaccompagnerà presso l'abitazione materna subito dopo cena;
il weekend in cui é con la Per_1 madre, starà con il padre il mercoledì dall'uscita di scuola sino al mattino successivo, Per_1
quando il padre la riaccompagnerà a scuola, oltre al martedì e al venerdì in cui il Sig. CP_1
prenderà la minore da scuola e la riaccompagnerà presso l'abitazione materna subito dopo cena • a partire dal mese di settembre 2025, con l'inizio dell'anno scolastico, le condizioni di visita applicate saranno integrate con le seguenti modalità: il weekend in cui starà con il Per_1
padre (dal venerdì al lunedì mattina), starà con il padre il mercoledì dall'uscita di scuola Per_1
sino al mattino successivo, quando il padre la riaccompagnerà a scuola;
il weekend in cui
è con la madre, starà con il padre il martedì dall'uscita di scuola sino al giovedì Per_1 Per_1
mattina quando il padre la riporterà a scuola. Infrasettimanalmente quando il weekend è di competenza del padre, il Sig. vedrà la minore altresì il martedì dall'uscita della scuola CP_1
sino a dopo cena alle 20.30, mentre quando il weekend è di competenza della madre, il Sig. vedrà la minore altresì il venerdì dall'uscita della scuola sino a dopo cena alle 20.30; • CP_1
entrambi i genitori avranno il diritto di mantenere un contatto telefonico giornaliero con la figlia quando si trova presso l'altro genitore;
• la bambina trascorrerà inoltre, ad anni Per_1
alterni, la settimana dal 24 al 30 dicembre con un genitore e la settimana dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro; il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo alternati ogni anno;
tre
pagina 2 di 4 settimane anche non consecutive con ognuno dei genitori durante l'estate, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
• il giorno del compleanno ad anni alterni da ciascun genitore, a meno che i genitori congiuntamente non decidano di festeggiarlo insieme in luogo concordato da entrambi da comunicarsi tramite email e/o messaggistica istantanea;
• fermo l'AUU al 50%
e le detrazioni fiscali al 50%, il padre contribuirà al mantenimento della figlia con l'importo mensile di 300,00 euro, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese alla madre, con rivalutazione annuale come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al
Protocollo in uso presso questo Tribunale. • Spese del procedimento compensate”.
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28 agosto 2024, ritualmente notificato, , premettendo di Parte_1
aver intrattenuto una relazione sentimentale con convivenza more uxorio con odierno CP_1
resistente, iniziata nel luglio 2021, terminata a febbraio 2023 ed allietata dalla nascita a Bologna il
19/09/2018 della figlia riconosciuta da entrambi i genitori, domandava l'affidamento condiviso Per_1
della figlia minore, con prevalente residenza della stessa presso di sé, la regolamentazione delle visite col padre conformemente a quanto indicato in atti ed un contributo paterno al mantenimento della minore di 350,00 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie, vinte le spese.
Si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 14 dicembre 2024, associandosi CP_1
alla richiesta di affidamento condiviso di ma domandandone il collocamento alternato ed il Per_1
mantenimento diretto nei tempo di permanenza presso ciascun genitore, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo adottato dal Tribunale di Ferrara.
Intervenuto il P.M., all'udienza in data 15 gennaio 2025 il giudice delegato, sentite personalmente le parti, ne tentava la conciliazione formulando una proposta ai sensi dell'art. 437 bis 21, ultimo comma,
c.p.c.
Il tentativo di conciliazione aveva esito positivo e le parti in data 23 gennaio 2025 depositavano note scritte in sostituzione di udienza rassegnando le conclusioni congiunte di cui in epigrafe.
Il giudice delegato si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, si osserva che le parti hanno concordano condizioni per la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della prole che possono essere interamente recepite in quanto regolamentano compiutamente i rapporti personali ed economici con la figlia;
in particolare, le condizioni concordate appaiono eque: invero, si ritiene non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle condizioni inerenti alla prole, in quanto non contrarie al relativo interesse e idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali.
pagina 3 di 4 Perciò il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore non sono in contrasto con gli interessi della medesima, anzi Per_1
appaiono conformi al suo superiore interesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, definitivamente decidendo, nella causa promossa da nei Parte_1
confronti di con ricorso depositato in data 28 agosto 2024, ogni diversa eccezione, CP_1
domanda ed istanza disattesa:
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
2) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 29 gennaio 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1168/2024 R.G. promosso da:
nata a [...] l'[...], residente in [...] (Cod. Fisc.: Parte_1
, rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dall'avv. Eleonora Salvetti C.F._1
(C.F.: – Tel. 0532/200080 – Fax: 0532/249894 - PEC: C.F._2
), con studio in Ferrara, Via Borgo dei Leoni n. 78 nonché Email_1 dall'avv. Sara Cazzanti (C.F.: – Fax: 0532/248558 – PEC: C.F._3
, con studio in Ferrara, via Bersaglieri del Po n. 31 ed elettivamente Email_2
domiciliata presso lo studio della prima in Ferrara, Via Borgo dei Leoni n. 78, con dichiarazione che eventuali comunicazioni vengano inviate via fax al n.0532/200080, oppure via email all'indirizzo pec:
Email_1
RICORRENTE
Nei confronti di nato a [...] il [...], ivi residente in [...] (C.F. CP_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Desirée Giudetti del Foro di Bologna (C.F. C.F._4
), presso il cui Studio a Bologna, Via A. Parmeggiani n. 8, ha eletto domicilio C.F._5
come da procura allegata telematicamente, con dichiarazione a, ai sensi dell'art. 176 c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni di legge presso il proprio indirizzo di posta certificata pagina 1 di 4 e/o fax 051/7405017 così indicato ai sensi dell'art. 2 del dpr Email_3
11 febbraio 2005 n. 68
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: procedimento per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio ai sensi degli artt. 337 bis e seguenti c.c.
CONCLUSIONI:
- Il P.M. è intervenuto senza rassegnare le proprie conclusioni.
- Le parti, con note scritte in sostituzione di udienza depositate in data 23 gennaio 2025 hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte: • affidamento condiviso di ad entrambi i Per_1 genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione materna ove la stessa manterrà la residenza;
• quanto ai rapporti di permanenza della minore con il padre, i weekend saranno alternati con la madre, dal venerdì pomeriggio (dall'uscita da scuola) al lunedì mattina, quando il padre accompagnerà a scuola;
il weekend in cui è col padre, starà Per_1 Per_1 Per_1 con il padre il mercoledì dall'uscita di scuola sino al mattino successivo, quando il padre la riaccompagnerà a scuola, oltre al martedì in cui il Sig. prenderà la minore da scuola e la CP_1
riaccompagnerà presso l'abitazione materna subito dopo cena;
il weekend in cui é con la Per_1 madre, starà con il padre il mercoledì dall'uscita di scuola sino al mattino successivo, Per_1
quando il padre la riaccompagnerà a scuola, oltre al martedì e al venerdì in cui il Sig. CP_1
prenderà la minore da scuola e la riaccompagnerà presso l'abitazione materna subito dopo cena • a partire dal mese di settembre 2025, con l'inizio dell'anno scolastico, le condizioni di visita applicate saranno integrate con le seguenti modalità: il weekend in cui starà con il Per_1
padre (dal venerdì al lunedì mattina), starà con il padre il mercoledì dall'uscita di scuola Per_1
sino al mattino successivo, quando il padre la riaccompagnerà a scuola;
il weekend in cui
è con la madre, starà con il padre il martedì dall'uscita di scuola sino al giovedì Per_1 Per_1
mattina quando il padre la riporterà a scuola. Infrasettimanalmente quando il weekend è di competenza del padre, il Sig. vedrà la minore altresì il martedì dall'uscita della scuola CP_1
sino a dopo cena alle 20.30, mentre quando il weekend è di competenza della madre, il Sig. vedrà la minore altresì il venerdì dall'uscita della scuola sino a dopo cena alle 20.30; • CP_1
entrambi i genitori avranno il diritto di mantenere un contatto telefonico giornaliero con la figlia quando si trova presso l'altro genitore;
• la bambina trascorrerà inoltre, ad anni Per_1
alterni, la settimana dal 24 al 30 dicembre con un genitore e la settimana dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro; il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo alternati ogni anno;
tre
pagina 2 di 4 settimane anche non consecutive con ognuno dei genitori durante l'estate, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
• il giorno del compleanno ad anni alterni da ciascun genitore, a meno che i genitori congiuntamente non decidano di festeggiarlo insieme in luogo concordato da entrambi da comunicarsi tramite email e/o messaggistica istantanea;
• fermo l'AUU al 50%
e le detrazioni fiscali al 50%, il padre contribuirà al mantenimento della figlia con l'importo mensile di 300,00 euro, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese alla madre, con rivalutazione annuale come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al
Protocollo in uso presso questo Tribunale. • Spese del procedimento compensate”.
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28 agosto 2024, ritualmente notificato, , premettendo di Parte_1
aver intrattenuto una relazione sentimentale con convivenza more uxorio con odierno CP_1
resistente, iniziata nel luglio 2021, terminata a febbraio 2023 ed allietata dalla nascita a Bologna il
19/09/2018 della figlia riconosciuta da entrambi i genitori, domandava l'affidamento condiviso Per_1
della figlia minore, con prevalente residenza della stessa presso di sé, la regolamentazione delle visite col padre conformemente a quanto indicato in atti ed un contributo paterno al mantenimento della minore di 350,00 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie, vinte le spese.
Si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 14 dicembre 2024, associandosi CP_1
alla richiesta di affidamento condiviso di ma domandandone il collocamento alternato ed il Per_1
mantenimento diretto nei tempo di permanenza presso ciascun genitore, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo adottato dal Tribunale di Ferrara.
Intervenuto il P.M., all'udienza in data 15 gennaio 2025 il giudice delegato, sentite personalmente le parti, ne tentava la conciliazione formulando una proposta ai sensi dell'art. 437 bis 21, ultimo comma,
c.p.c.
Il tentativo di conciliazione aveva esito positivo e le parti in data 23 gennaio 2025 depositavano note scritte in sostituzione di udienza rassegnando le conclusioni congiunte di cui in epigrafe.
Il giudice delegato si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, si osserva che le parti hanno concordano condizioni per la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della prole che possono essere interamente recepite in quanto regolamentano compiutamente i rapporti personali ed economici con la figlia;
in particolare, le condizioni concordate appaiono eque: invero, si ritiene non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle condizioni inerenti alla prole, in quanto non contrarie al relativo interesse e idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali.
pagina 3 di 4 Perciò il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore non sono in contrasto con gli interessi della medesima, anzi Per_1
appaiono conformi al suo superiore interesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, definitivamente decidendo, nella causa promossa da nei Parte_1
confronti di con ricorso depositato in data 28 agosto 2024, ogni diversa eccezione, CP_1
domanda ed istanza disattesa:
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
2) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 29 gennaio 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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