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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 23/07/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 534/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice Rel.
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 534/2024 promossa da:
, C.F. , con gli avv.ti FILIPPO FORNAROLI e Parte_1 C.F._1
LUCA GATTI;
- Ricorrente -
contro
, C.F. con l'avv. LORENZA Controparte_1 C.F._2
DORDONI;
- Resistente – con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Piacenza
- Interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Le Parti hanno precisato conclusioni congiunte come da note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza del 5 giugno 2025.
Il PM ha chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge.
§ § §
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi il Tribunale di Parte_1
Piacenza, chiedendo di dichiarare la cessazione degli effetti civili del Controparte_1 matrimonio contratto tra le Parti in data 7 aprile 2002 in AG (PC) (atto n. 2, Parte II, Serie A, anno 2002) alle seguenti condizioni: “1) assegnazione in via definitiva della casa coniugale sita in
Piacenza (PC), Via Gadolini n. 33/A, alla dott.ssa che continuerà ad Controparte_1 abitarla unitamente ai figli e maggiorenni e liberi di meglio determinarsi in Per_1 Per_2 relazione al diritto di visita di entrambi i genitori;
2) revocare l'assegno mensile di € 800,00.= accordato a ciascuno dei figli, in quanto gli stessi hanno raggiunto l'indipendenza economica;
3) in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di revoca, dire tenuto il dott. a versare direttamente ai figli e l'importo mensile di € Parte_1 Per_1 Per_2
800,00.= ciascuno, quale contributo per il concorso al loro mantenimento entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario o assegno, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat per famiglie di operai ed impiegati. Allorché i figli, anche singolarmente, trascorrano con il padre un periodo di tempo superiore a 7 (sette) giorni consecutivi l'importo dovuto per il mantenimento verrà proporzionalmente decurtato il mese successivo;
4) dire tenuto il dott. Pt_1
a corrispondere il 50% delle spese straordinarie per i figli così come elencate e regolamentate dalle Linee Guida del CNF;
5) accertata l'indipendenza personale ed economica della dott.ssa nonché l'insussistenza di alcun contributo dalla stessa apportato alla Controparte_1 posizione economica del marito e, comunque, l'insussistenza dei presupposti di cui all'art 5, comma 6, legge 878/1970, dichiarare il dott. non tenuto a corrispondere alcuna Parte_1 somma a titolo di mantenimento della dott.ssa e, per l'effetto, revocare il Controparte_1 contributo mensile di € 400,00.= per il concorso al mantenimento della dott.ssa . CP_1
A sostegno delle proprie conclusioni, il Ricorrente deduceva che: - con decreto del 2 marzo 2022, il Tribunale di Piacenza omologava la separazione consensuale tra i coniugi alle seguenti condizioni indicate nel verbale dell'udienza del 25 gennaio 2022 (a) casa coniugale assegnata alla moglie che la abita unitamente ai figli maggiorenni e;
b) assegno mensile di € Per_1 Per_2
800,00.= per ciascun figlio a carico del dott. con possibilità di riduzione proporzionale nel Pt_1 caso in cui i figli, anche singolarmente, trascorressero con il padre un periodo di tempo superiore
a sette giorni consecutivi;
c) assegno mensile di € 400,00.= quale contributo per il concorso al mantenimento della moglie;
d) spese straordinarie nella misura del 60% a carico del dott. ; Pt_1
- dal decreto di omologa, i continuavano a vivere separatamente ognuno nella propria Per_3 pagina 2 di 6 abitazione ed i figli nel frattempo erano diventati economicamente autosufficienti;
- la Resistente percepiva uno stipendio mensile di circa € 2.600,00, era proprietaria dei seguenti beni immobili (a) abitazione coniugale sita in Piacenza (PC) via Gadolini n. 33; b) residenza estiva, sita in Chiavari
(GE); c) appartamento sito in Milano, Via Marco d'Agrate n. 25; d) terreno sito in Otricoli (TR) nonché comproprietaria di altro immobile, sito in Piacenza (PC), Via da Saliceto n. 48, pervenutole per successione ereditaria e successivamente venduto in data 27 ottobre 2021, oltre ad essere proprietaria di una Range Rover Evoque, targata FS 214 NE;
- il Ricorrente era proprietario di beni siti in Fidenza, pervenuti allo stesso per effetto della divisione ereditaria con gli altri coeredi a seguito di successione ereditaria del padre, era intestatario del 25% del capitale sociale della società (società di famiglia che svolge attività di Controparte_2 trasporti), pur partecipando agli utili nella ridotta misura del 5%, era socio accomandatario della società Ponos sas con la quota del 60%, mentre il restante 40% era suddiviso in parti uguali tra i figli e . Per_2 Per_1
All'esito del deposito del ricorso principale, la causa veniva iscritta a ruolo e con decreto del
Presidente di Sezione civile, dott.ssa Marisella Gatti, del 26 marzo 2024, ne veniva assegnata la trattazione e l'istruttoria al giudice dott.ssa Laura Ventriglia, la quale fissava per la comparizione personale delle Parti l'udienza del 25 giugno 2024, assegnando al Ricorrente termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza, nonché termine alla Resistente per costituirsi in giudizio.
Si costituiva in giudizio la quale, contestando quanto ex adverso dedotto, Controparte_1 chiedeva dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi;
di assegnare la casa coniugale, già di proprietà della sig.ra alla stessa resistente, che CP_1 continuerà ad abitarla con i figli e , entrambi maggiorenni, studenti universitari e non Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti;
di porre a carico del sig. un assegno a titolo di Parte_1 concorso al mantenimento per ciascun figlio non inferiore ad € 800,00 mensili, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT da corrispondere alla resistente sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di ciascun figlio;
di porre a carico del Ricorrente il pagamento nella misura del 75% delle spese straordinarie come da linee guida del CNF del 29 novembre 2017; di accertate le condizioni economico-patrimoniali e di salute della Resistente e di dichiarare tenuto il Ricorrente a corrispondere un assegno mensile in favore della stessa non inferiore ad € 400,00.
A sostegno di tali conclusioni, Parte Resistente, eccepiva che: - alla data del ricorso, i figli e Per_2
non avevano percepito nulla delle somme loro spettanti dagli utili della Società, ad Per_1 pagina 3 di 6 eccezione del dovuto assegno di mantenimento del padre;
- il Ricorrente non contribuiva ad alcune delle spese straordinarie per i figli e non rispettava il termine del giorno 10 di ogni mese per erogare l'assegno per i figli e quello per la moglie, che di fatto non veniva mai versato prima del giorno 15 di ogni mese, senza adeguamento ISTAT;
- i figli e , seppur maggiorenni, Per_2 Per_1 vivevano ancora nella casa di proprietà della madre;
- sull'appartamento sito in Piacenza, Via
Vittorio Gadolini 33, adibito a casa coniugale, gravava un mutuo ipotecario di € 558,42 mensili e spese condominiali che nell'anno 2023 erano pari ad € 3.583,00; l'appartamento sito in Chiavari
(GE), Via Entella 243, era utilizzato anche da e come casa per trascorrere periodi di Per_1 Per_2 vacanza e contava di spese condominiali per circa € 1.000,00; il garage sito a Chiavari (GE), Via
Cesare Battisti 8, era pervenuto alla sig.ra per successione mortis causa ed era di CP_1 pertinenza del relativo immobile, l'appartamento sito Milano in Via Marco D'Agrate 25, era dallo scorso anno di piena proprietà della ricorrente ed era pervenuto alla stessa per la quota di ½ per successione mortis causa e per l'altra quota di ½ a seguito dello scioglimento della comunione ereditaria (per acquistare tale quota la Resistente aveva stipulato un contratto di mutuo con rata mensile di € 441,44), attualmente occupato da un inquilino moroso ed infine i terreni siti nel
Comune di Otricoli (Terni), di cui la resistente era comproprietaria per la quota indivisa di ¼ per successione mortis causa versavano in uno stato di abbandono.
All'udienza del 25 giugno 2024, le Parti si riportavano ai propri scritti difensivi ed il Giudice esperiva il tentativo di conciliazione, all'esito del quale i Procuratori delle parti chiedevano, congiuntamente, un breve differimento di udienza al fine di definire un accordo temporaneo da sottoporre al Tribunale;
di talché la causa veniva rinviata all'udienza del 11 luglio 2024, disponendo la trattazione scritta della stessa ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Con note scritte depositate in sostituzione della predetta udienza, il Giudice relatore, preso atto che le Parti erano addivenute ad un accordo provvisorio disponeva in conformità allo stesso e rinviava la causa per la prosecuzione del giudizio all'udienza del 10 dicembre 2024.
All'udienza così fissata, la difesa di parte ricorrente si riservava di confrontarsi con la propria assistita in ordine alla proposta di Controparte di corrispondere l'importo di € 300,00 in via diretta a ciascun figlio e al contempo, chiedeva termine per poter valutare la possibilità di individuare una somma a titolo di liquidazione una tantum nell'interesse della Resistente e pertanto, la causa veniva rinviata all'udienza del 6 febbraio 2025 e successivamente all'udienza del 5 giugno 2025 per la verifica dell'esito delle trattative, disponendo la celebrazione della udienza stessa in modalità cartolare. pagina 4 di 6 A seguito del deposito delle conclusioni congiunte rassegnate dalle Parti, il Giudice tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M. in sede.
***
In conformità alla richiesta congiunta formulata dalle Parti, deve essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai in data 7 aprile 2002 in AG (PC), in Per_3 presenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/70, essendo già stata pronunciata la separazione personale con decreto del 2 marzo 2022 del Tribunale di Piacenza che omologava la separazione consensuale tra i ed essendosi la separazione tra le Parti protratta Per_3 ininterrottamente da almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei Coniugi nel procedimento di separazione personale conclusosi con l'accoglimento delle conclusioni congiunte formulate dalle Parti nel verbale dell'udienza del 25 gennaio 2022.
Le Parti sono giunte anche ad un accordo definitivo anche in ordine alle condizioni di divorzio, come da conclusioni congiunte depositate in atti.
Ad avviso del Tribunale tali conclusioni sono congrue e conformi ai principi dell'ordinamento, nonché rispondenti all'interesse dei figli della coppia e - maggiorenni ma non Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti - e vanno, pertanto, integralmente accolte.
Quanto alle spese di lite, avendo le Parti raggiunto un accordo anche sotto tale profilo, va disposta la compensazione integrale delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide:
− dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 in data 7 aprile 2002 in AG (PC) (atto n. 2, Parte II, Serie A, Controparte_1 anno 2002);
− dà atto che continuerà ad abitare la casa coniugale sita in Piacenza (PC), Controparte_1 via Gadolini n. 33/A, unitamente ai figli e che saranno liberi di meglio Per_1 Per_2 determinarsi in relazione al diritto di visita dell'altro genitore;
− pone a carico di il versamento dell'importo mensile di € 1.153,00 a Parte_1 ciascuno dei figli, quale contributo per il concorso al loro mantenimento, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario e con decorrenza dalla data della sentenza, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi pagina 5 di 6 interamente con versamento diretto a ciascuno dei figli. Allorché i figli, anche singolarmente, trascorrano con il padre un periodo di tempo superiore a 7 (sette) giorni consecutivi, l'importo dovuto per il mantenimento verrà proporzionalmente decurtato il mese successivo;
− pone a carico del Ricorrente il pagamento del 60% delle spese straordinarie per i figli così come elencate e regolamentate dalle Linee Guida del CNF;
− pone a carico di il versamento in favore della Resistente di un importo Parte_1 mensile di € 250,00, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese e con decorrenza dalla data della sentenza mediante bonifico bancario, sino al momento in cui il Ricorrente cesserà la propria attività libero-professionale;
− ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni ed adempimenti di Legge;
− dichiara integralmente compensate tra le Parti le spese del presente procedimento.
Così deciso in Piacenza, il 22 luglio 2025
Il Presidente Il Giudice Relatore
dott.ssa Marisella Gatti dott.ssa Laura Ventriglia
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice Rel.
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 534/2024 promossa da:
, C.F. , con gli avv.ti FILIPPO FORNAROLI e Parte_1 C.F._1
LUCA GATTI;
- Ricorrente -
contro
, C.F. con l'avv. LORENZA Controparte_1 C.F._2
DORDONI;
- Resistente – con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Piacenza
- Interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Le Parti hanno precisato conclusioni congiunte come da note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza del 5 giugno 2025.
Il PM ha chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge.
§ § §
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi il Tribunale di Parte_1
Piacenza, chiedendo di dichiarare la cessazione degli effetti civili del Controparte_1 matrimonio contratto tra le Parti in data 7 aprile 2002 in AG (PC) (atto n. 2, Parte II, Serie A, anno 2002) alle seguenti condizioni: “1) assegnazione in via definitiva della casa coniugale sita in
Piacenza (PC), Via Gadolini n. 33/A, alla dott.ssa che continuerà ad Controparte_1 abitarla unitamente ai figli e maggiorenni e liberi di meglio determinarsi in Per_1 Per_2 relazione al diritto di visita di entrambi i genitori;
2) revocare l'assegno mensile di € 800,00.= accordato a ciascuno dei figli, in quanto gli stessi hanno raggiunto l'indipendenza economica;
3) in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di revoca, dire tenuto il dott. a versare direttamente ai figli e l'importo mensile di € Parte_1 Per_1 Per_2
800,00.= ciascuno, quale contributo per il concorso al loro mantenimento entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario o assegno, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat per famiglie di operai ed impiegati. Allorché i figli, anche singolarmente, trascorrano con il padre un periodo di tempo superiore a 7 (sette) giorni consecutivi l'importo dovuto per il mantenimento verrà proporzionalmente decurtato il mese successivo;
4) dire tenuto il dott. Pt_1
a corrispondere il 50% delle spese straordinarie per i figli così come elencate e regolamentate dalle Linee Guida del CNF;
5) accertata l'indipendenza personale ed economica della dott.ssa nonché l'insussistenza di alcun contributo dalla stessa apportato alla Controparte_1 posizione economica del marito e, comunque, l'insussistenza dei presupposti di cui all'art 5, comma 6, legge 878/1970, dichiarare il dott. non tenuto a corrispondere alcuna Parte_1 somma a titolo di mantenimento della dott.ssa e, per l'effetto, revocare il Controparte_1 contributo mensile di € 400,00.= per il concorso al mantenimento della dott.ssa . CP_1
A sostegno delle proprie conclusioni, il Ricorrente deduceva che: - con decreto del 2 marzo 2022, il Tribunale di Piacenza omologava la separazione consensuale tra i coniugi alle seguenti condizioni indicate nel verbale dell'udienza del 25 gennaio 2022 (a) casa coniugale assegnata alla moglie che la abita unitamente ai figli maggiorenni e;
b) assegno mensile di € Per_1 Per_2
800,00.= per ciascun figlio a carico del dott. con possibilità di riduzione proporzionale nel Pt_1 caso in cui i figli, anche singolarmente, trascorressero con il padre un periodo di tempo superiore
a sette giorni consecutivi;
c) assegno mensile di € 400,00.= quale contributo per il concorso al mantenimento della moglie;
d) spese straordinarie nella misura del 60% a carico del dott. ; Pt_1
- dal decreto di omologa, i continuavano a vivere separatamente ognuno nella propria Per_3 pagina 2 di 6 abitazione ed i figli nel frattempo erano diventati economicamente autosufficienti;
- la Resistente percepiva uno stipendio mensile di circa € 2.600,00, era proprietaria dei seguenti beni immobili (a) abitazione coniugale sita in Piacenza (PC) via Gadolini n. 33; b) residenza estiva, sita in Chiavari
(GE); c) appartamento sito in Milano, Via Marco d'Agrate n. 25; d) terreno sito in Otricoli (TR) nonché comproprietaria di altro immobile, sito in Piacenza (PC), Via da Saliceto n. 48, pervenutole per successione ereditaria e successivamente venduto in data 27 ottobre 2021, oltre ad essere proprietaria di una Range Rover Evoque, targata FS 214 NE;
- il Ricorrente era proprietario di beni siti in Fidenza, pervenuti allo stesso per effetto della divisione ereditaria con gli altri coeredi a seguito di successione ereditaria del padre, era intestatario del 25% del capitale sociale della società (società di famiglia che svolge attività di Controparte_2 trasporti), pur partecipando agli utili nella ridotta misura del 5%, era socio accomandatario della società Ponos sas con la quota del 60%, mentre il restante 40% era suddiviso in parti uguali tra i figli e . Per_2 Per_1
All'esito del deposito del ricorso principale, la causa veniva iscritta a ruolo e con decreto del
Presidente di Sezione civile, dott.ssa Marisella Gatti, del 26 marzo 2024, ne veniva assegnata la trattazione e l'istruttoria al giudice dott.ssa Laura Ventriglia, la quale fissava per la comparizione personale delle Parti l'udienza del 25 giugno 2024, assegnando al Ricorrente termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza, nonché termine alla Resistente per costituirsi in giudizio.
Si costituiva in giudizio la quale, contestando quanto ex adverso dedotto, Controparte_1 chiedeva dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi;
di assegnare la casa coniugale, già di proprietà della sig.ra alla stessa resistente, che CP_1 continuerà ad abitarla con i figli e , entrambi maggiorenni, studenti universitari e non Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti;
di porre a carico del sig. un assegno a titolo di Parte_1 concorso al mantenimento per ciascun figlio non inferiore ad € 800,00 mensili, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT da corrispondere alla resistente sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di ciascun figlio;
di porre a carico del Ricorrente il pagamento nella misura del 75% delle spese straordinarie come da linee guida del CNF del 29 novembre 2017; di accertate le condizioni economico-patrimoniali e di salute della Resistente e di dichiarare tenuto il Ricorrente a corrispondere un assegno mensile in favore della stessa non inferiore ad € 400,00.
A sostegno di tali conclusioni, Parte Resistente, eccepiva che: - alla data del ricorso, i figli e Per_2
non avevano percepito nulla delle somme loro spettanti dagli utili della Società, ad Per_1 pagina 3 di 6 eccezione del dovuto assegno di mantenimento del padre;
- il Ricorrente non contribuiva ad alcune delle spese straordinarie per i figli e non rispettava il termine del giorno 10 di ogni mese per erogare l'assegno per i figli e quello per la moglie, che di fatto non veniva mai versato prima del giorno 15 di ogni mese, senza adeguamento ISTAT;
- i figli e , seppur maggiorenni, Per_2 Per_1 vivevano ancora nella casa di proprietà della madre;
- sull'appartamento sito in Piacenza, Via
Vittorio Gadolini 33, adibito a casa coniugale, gravava un mutuo ipotecario di € 558,42 mensili e spese condominiali che nell'anno 2023 erano pari ad € 3.583,00; l'appartamento sito in Chiavari
(GE), Via Entella 243, era utilizzato anche da e come casa per trascorrere periodi di Per_1 Per_2 vacanza e contava di spese condominiali per circa € 1.000,00; il garage sito a Chiavari (GE), Via
Cesare Battisti 8, era pervenuto alla sig.ra per successione mortis causa ed era di CP_1 pertinenza del relativo immobile, l'appartamento sito Milano in Via Marco D'Agrate 25, era dallo scorso anno di piena proprietà della ricorrente ed era pervenuto alla stessa per la quota di ½ per successione mortis causa e per l'altra quota di ½ a seguito dello scioglimento della comunione ereditaria (per acquistare tale quota la Resistente aveva stipulato un contratto di mutuo con rata mensile di € 441,44), attualmente occupato da un inquilino moroso ed infine i terreni siti nel
Comune di Otricoli (Terni), di cui la resistente era comproprietaria per la quota indivisa di ¼ per successione mortis causa versavano in uno stato di abbandono.
All'udienza del 25 giugno 2024, le Parti si riportavano ai propri scritti difensivi ed il Giudice esperiva il tentativo di conciliazione, all'esito del quale i Procuratori delle parti chiedevano, congiuntamente, un breve differimento di udienza al fine di definire un accordo temporaneo da sottoporre al Tribunale;
di talché la causa veniva rinviata all'udienza del 11 luglio 2024, disponendo la trattazione scritta della stessa ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Con note scritte depositate in sostituzione della predetta udienza, il Giudice relatore, preso atto che le Parti erano addivenute ad un accordo provvisorio disponeva in conformità allo stesso e rinviava la causa per la prosecuzione del giudizio all'udienza del 10 dicembre 2024.
All'udienza così fissata, la difesa di parte ricorrente si riservava di confrontarsi con la propria assistita in ordine alla proposta di Controparte di corrispondere l'importo di € 300,00 in via diretta a ciascun figlio e al contempo, chiedeva termine per poter valutare la possibilità di individuare una somma a titolo di liquidazione una tantum nell'interesse della Resistente e pertanto, la causa veniva rinviata all'udienza del 6 febbraio 2025 e successivamente all'udienza del 5 giugno 2025 per la verifica dell'esito delle trattative, disponendo la celebrazione della udienza stessa in modalità cartolare. pagina 4 di 6 A seguito del deposito delle conclusioni congiunte rassegnate dalle Parti, il Giudice tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M. in sede.
***
In conformità alla richiesta congiunta formulata dalle Parti, deve essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai in data 7 aprile 2002 in AG (PC), in Per_3 presenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/70, essendo già stata pronunciata la separazione personale con decreto del 2 marzo 2022 del Tribunale di Piacenza che omologava la separazione consensuale tra i ed essendosi la separazione tra le Parti protratta Per_3 ininterrottamente da almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei Coniugi nel procedimento di separazione personale conclusosi con l'accoglimento delle conclusioni congiunte formulate dalle Parti nel verbale dell'udienza del 25 gennaio 2022.
Le Parti sono giunte anche ad un accordo definitivo anche in ordine alle condizioni di divorzio, come da conclusioni congiunte depositate in atti.
Ad avviso del Tribunale tali conclusioni sono congrue e conformi ai principi dell'ordinamento, nonché rispondenti all'interesse dei figli della coppia e - maggiorenni ma non Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti - e vanno, pertanto, integralmente accolte.
Quanto alle spese di lite, avendo le Parti raggiunto un accordo anche sotto tale profilo, va disposta la compensazione integrale delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide:
− dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 in data 7 aprile 2002 in AG (PC) (atto n. 2, Parte II, Serie A, Controparte_1 anno 2002);
− dà atto che continuerà ad abitare la casa coniugale sita in Piacenza (PC), Controparte_1 via Gadolini n. 33/A, unitamente ai figli e che saranno liberi di meglio Per_1 Per_2 determinarsi in relazione al diritto di visita dell'altro genitore;
− pone a carico di il versamento dell'importo mensile di € 1.153,00 a Parte_1 ciascuno dei figli, quale contributo per il concorso al loro mantenimento, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario e con decorrenza dalla data della sentenza, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi pagina 5 di 6 interamente con versamento diretto a ciascuno dei figli. Allorché i figli, anche singolarmente, trascorrano con il padre un periodo di tempo superiore a 7 (sette) giorni consecutivi, l'importo dovuto per il mantenimento verrà proporzionalmente decurtato il mese successivo;
− pone a carico del Ricorrente il pagamento del 60% delle spese straordinarie per i figli così come elencate e regolamentate dalle Linee Guida del CNF;
− pone a carico di il versamento in favore della Resistente di un importo Parte_1 mensile di € 250,00, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese e con decorrenza dalla data della sentenza mediante bonifico bancario, sino al momento in cui il Ricorrente cesserà la propria attività libero-professionale;
− ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni ed adempimenti di Legge;
− dichiara integralmente compensate tra le Parti le spese del presente procedimento.
Così deciso in Piacenza, il 22 luglio 2025
Il Presidente Il Giudice Relatore
dott.ssa Marisella Gatti dott.ssa Laura Ventriglia
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