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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/12/2025, n. 7558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7558 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Prima sezione civile
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
dott.ssa Giovanna Gianì Consigliere
dott.ssa Elena Gelato Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 2321/2021, pendente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato
appellante
CONTRO
(c.f.: ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Pietro Controparte_1 C.F._1
NE e UC NE per delega in atti appellata Oggetto: appello avverso la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Roma n. 1187/2020, depositata il 20.1.2020.
CONCLUSIONI
Per l'Appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in integrale riforma della sentenza del Tribunale di Roma
- Sez. II N. 1187/20, depositata il 20.01.20, rigettare l'avversa domanda, in quanto infondata e non provata. Con vittoria delle spese e dei compensi di entrambi i gradi del presente giudizio.”.
Per l'appellata: “Si insiste nella richiesta di rigetto dell'appello, ovvero dichiararsene la sua inammissibilità, come era stata originariamente prospettata anche dalla Stessa Corte in indirizzo, con il decreto del 30.6.2020, in atti. Con vittoria delle spese processuali anche di questo grado, da porsi a carico della parte soccombente, secondo le note tabelle professioni, per lo scaglione di valore ivi previsto”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La sig.ra ha citato l' innanzi al Tribunale di Roma per ivi sentire accerto il CP_1 Pt_1
proprio diritto a percepire (con conseguente condanna al pagamento) la somma di €
120.651,54 (oltre maggior danno da svalutazione monetaria e interessi legali), quale differenza tra quanto corrispostole da a titolo di aiuti alla produzione dell'olio d'oliva per le annualità Pt_1
2007-2013 e quanto a suo dire spettante in forza dell'accertamento compiuto dal Tribunale di
Roma con la sentenza n. 10358/2010, a mezzo della quale era stato riconosciuta in suo favore, in relazione all'anno 2006, la titolarità di 36 Titoli agrari (con conseguente condanna al pagamento della somma di € 31.676,70 per quella annualità).
Ad avviso dell'attrice, non essendo mutate le circostanze poste a base di tale decisione, il
Tribunale di Roma avrebbe dovuto accertare il diritto al medesimo contributo anche in relazione alle annualità successive.
Nel costituirsi in giudizio ha, da un lato, sottolineato come la sentenza n. 10358/2010 si Pt_1
riferisse unicamente alla Domanda Unica 2006 e non potesse pertanto costituire il fondamento di alcuna pretesa rispetto a periodi diversi e, dall'altro, ha eccepito la non debenza degli importi richiesti stante il mancato possesso dei titoli in oggetto, in quanto mai formalmente assegnati alla né da quest'ultima richiesti nel rispetto delle procedure previste per il loro CP_1
ottenimento.
Scambiate le memorie di cui all'art. 183 c.p.c., il Tribunale ha disposto lo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio, con la quale il perito è stato incaricato di accertare “in base alla documentazione agli atti e previa ispezione dei luoghi se la parte produttrice tra il 2007 ed il 2012 dispone(sse)
o meno di superfici ammissibili e utili al pagamento dei trentasei titoli”.
Esaurita la fase istruttoria e precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Tribunale, con la sentenza impugnata in questa sede, ha così statuito:
“a) in accoglimento della domanda attorea condanna la convenuta a pagare immediatamente in favore Pt_1
dell'attrice la complessiva somma di euro 119.403,68 oltre accessori come specificati in parte Controparte_1
motiva;
b) pone le già liquidate spese di ctu a carico definitivo della convenuta con obbligo di rifusione in favore Pt_1
dell'attrice ove la stessa ne abbia fatto in tutto in parte anticipazione;
Controparte_1
3) condanna la convenuta a pagare immediatamente in favore dell'attrice le spese Pt_1 Controparte_1
processuali liquidate in euro 9.070,00 (di cui 570 per esborsi) oltre oneri previdenziali e tributari come per legge).”
Avverso tale pronuncia ha proposto appello lamentando l'acritico recepimento delle Pt_1
risultanze della c.t.u. da parte del primo Giudice, quando invece la compiuta valutazione delle osservazioni del consulente di parte e della documentazione in atti avrebbe dovuto indurre il
Tribunale ad accertare l'infondatezza della domanda attorea, considerata per un verso l'assenza di superfici utili al pagamento di 36 titoli (eccezion fatta che per gli anni 2012 e 2013)
e per altro il mancato possesso dei titoli pretesi dalla la quale non aveva mai CP_1
presentato la relativa domanda al Registro Titoli, di modo che gli stessi non erano stati “mai assegnati con la procedura applicativa della normativa comunitaria e nazionale per l'assegnazione dei titoli di pagamento per superficie”.
La sig.ra si è costituita in giudizio eccependo l'inammissibilità e comunque CP_1
l'infondatezza dell'appello. A tal fine ha per un verso evidenziato la decadenza di dal diritto di contestazione delle Pt_1
circostanze accertate dal c.t.u. nominato in primo grado e per altro addotto il definitivo accertamento del proprio diritto al riconoscimento dei maggiori titoli pretesi rispetto a quelli originariamente riconosciuti dall' considerata la mancata impugnazione della sentenza del Pt_1
Tribunale di Roma n. 10358/2010 cui era sotteso il riconoscimento dei 36 titoli qui in contestazione e il loro corrispondente controvalore economico.
L'appellata ha dunque eccepito l'impossibilità di ridiscutere in questa sede del possesso e del valore dei titoli, ciò che comporterebbe un'inammissibile violazione del principio del ne bis in idem; per l'effetto ha concluso per il rigetto del gravame.
A seguito di alcuni rinvii disposti per esigenze dell'ufficio e previa nomina di un nuovo relatore, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 26 giugno 2025; in quella sede sono stati assegnati alle parti di un termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per lo scambio delle memorie di replica.
*
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Come accennato in narrativa, censura la sentenza impugnata per aver il primo Giudice Pt_1
ritenuto sussistente la titolarità di 36 Titoli agrari in capo alla recependo acriticamente CP_1
le risultanze della c.t.u. quando, invece, nulla poteva dirsi dovuto all'attrice.
Ciò in forza di due distinte argomentazioni, l'una in fatto e l'altra in diritto, e segnatamente:
i) il mancato possesso dei requisiti di fatto atti a legittimare il riconoscimento dei richiesti 36
Titoli (salvo che per gli anni 2012 e 2013), comprovato dall'entità delle superfici indicate nelle domande di contributo unico presentate negli anni dalla stessa CP_1
ii)il fatto che il riconoscimento dei maggiori titoli non sarebbe avvenuto nel rispetto della procedura normativamente prevista per la concessione dei benefici, non surrogabile mediante accertamento in sede giudiziale.
Nessuno dei due argomenti è condiviso da questa Corte. Iniziando dalla censura in diritto da ultimo esaminata, si rileva come lo stesso provvedimento emesso da in data 1 dicembre 2006 (prot. Agea.aaci ) con il quale, a seguito Pt_1 P.IVA_1
della nuova Politica Agraria Comune introdotta dal Regolamento CE 1782/2033 del Consiglio europeo, venivano definitivamente assegnati alla 20 titoli PAC, menzionasse l'ipotesi CP_1
di revisione del numero di titoli assegnati a seguito di “contenzioso”, richiamando in proposito la previsione di cui all'art. 23 bis del Regolamento CE n. 795/2004.
Tale norma espressamente prevede l'ipotesi in cui “l'agricoltore si veda attribuire diritti all'aiuto o riconoscere l'aumento del valore di diritti esistenti in forza di una decisione giudiziaria definitiva o di un provvedimento amministrativo definitivo emanato dall'autorità competente dello Stato membro”, ipotesi in cui ciascuno stato membro è tenuto a fissare la data in cui “il numero e il valore dei diritti all'aiuto stabiliti dalla decisione o dal provvedimento sono versati al beneficiario… non oltre il termine ultimo per la presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento unico successivo alla data della decisione o del provvedimento”.
Date queste premesse non pare controvertibile la facoltà, in capo al privato che si ritenga leso dal provvedimento di assegnazione di titoli, di agire in giudizio per ottenere la rettifica del numero o del valore dei titoli assegnati e, successivamente, di agire per ottenere il conseguente riconoscimento economico per gli anni seguenti.
Di tali facoltà si è avvalsa la la quale immediatamente dopo l'assegnazione di soli 20 CP_1
Titoli, nell'anno 2007 ha agito in giudizio per ottenere l'accertamento del proprio diritto al riconoscimento di 36 Titoli, considerata l'estensione dei terreni dalla stessa posseduti e coltivati ad uliveto.
Tale giudizio si è concluso con l'accertamento del diritto ai 36 Titoli pretesi dall'attrice e alla conseguente condanna di al pagamento di quanto dovuto a titolo di maggiori contributi Pt_1
per l'anno 2006, con pronuncia che, come detto, è divenuta definitiva in quanto non impugnata dall'odierna appellante.
Ebbene, contrariamente a quanto eccepito dall' si ritiene che tale pronuncia faccia stato Pt_1
nella presente sede. Alla pronuncia di condanna al pagamento del contributo unico dovuto per l'anno 2006 è infatti inevitabilmente sotteso l'accertamento dell'esistenza dei presupposti di fatto giustificativi di tale credito, ovvero appunto il possesso di superfici coltivate ad oliveto di estensione tale da consentire il riconoscimento di 36 Titoli Pac.
Tale accertamento, seppure formato in relazione ad un periodo temporale diverso, opera con efficacia di giudicato anche nel successivo giudizio, a condizione che il fatto costitutivo sia il medesimo.
Per l'effetto, per escludere la vincolatività di un simile accertamento nel presente giudizio, Pt_1
avrebbe dovuto addurre la modifica della situazione di fatto accertata con la statuizione passata in giudicato, ovvero specificamente allegare e dimostrare, per gli anni successivi al 2006, il mancato possesso o la mancata coltivazione ad uliveto delle superfici di oltre 36 ettari facenti capo alla e accertate nel primo giudizio come “utili” ai fini del riconoscimento dei CP_1
benefici, il che non è avvenuto.
A tal fine non si ritiene dirimente il richiamo al contenuto delle domande presentate dalla negli anni 2007-2012, posto che il rifermento a 20 titoli e alle corrispondenti superfici CP_1
ivi contenuti è spiegabile con la considerazione che solo tale numero di titoli era formalmente riconosciuto da in suo favore, essendo pendenti i giudizi per l'accertamento dei propri Pt_1
maggiori diritti (l'uno concluso nell'anno 2010 ed il secondo definito, in primo grado, con pronuncia emessa nell'anno 2020).
Per quanto necessario, volendo ipotizzare che non sia coperto da giudicato l'accertamento di tale circostanza, appare dirimente evidenziare come la consulenza tecnica svolta in primo grado abbia confermato le risultanze di cui alla prima perizia, avendo il c.t.u. accertato, con un metodo che si ritiene esente da critiche perché compiutamente argomentato e fondato sulle risultanze documentali e su puntuali accertamenti in loco, che la sig.ra dal 2007 al 2012 CP_1
“disponesse di superfici ammissibili e utili al pagamento di trentasei titoli”, ed in particolare di oltre 42 ettari tra uliveti e seminativi.
Ogni considerazione sul rilievo, qui reiterato da secondo il quale la pronuncia del 2010 Pt_1
passata in giudicato “non poteva valere ai fini dell'assegnazione dei titoli, così come definita dalla normativa comunitaria, in quanto materia non di competenza del giudice civile”, è infine precluso dalla mancata impugnazione di tale pronuncia, ciò che rende incontrovertibile l'implicito riconoscimento, da parte del Tribunale adito, della propria giurisdizione (che del resto non è posta in discussione neppure nel presente giudizio).
Alla luce delle considerazioni che precedono, rilevato che l'appellante non ha in alcun modo contestato la correttezza della quantificazione delle somme poste a suo carico, la pronuncia di primo grado deve essere confermata.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo avuto riguardo all'attività processuale espletata nel presente grado, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio di cui al n.
2321/2020 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado in favore di che Controparte_1
liquida in complessivi euro 7.000,00, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2025.
Il cons. est. Il presidente
Dr. Elena Gelato Dr. Diego Rosario Antonio Pinto