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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 22/01/2026, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 485/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
IANNINI GIOVANNI, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7106/2024 depositato il 14/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Settentrionali De - 83000370789
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 22847055 CONT. CONSORZIO 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti;
Resistente: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, come in atti rappresentata, ha proposto impugnazione avverso avviso di accertamento n. 22847055 del 23/09/2024, di importo complessivo di Euro 72,41, emesse da Area S.r.l., aventi ad oggetto il versamento di contributi consortili dell'anno 2022 in favore del Consorzio di bonifica integrale dei bacini settentrionali del cosentino.
La ricorrente ha dedotto l'illegittimità degli atti impugnati sotto diversi profili e ne ha chiesto l'annullamento, con vittoria di spese, da distrarre.
Si è costituita Area S.r.l., evocata in giudizio dal ricorrente, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto, col favore delle spese.
Il Consorzio non si è costituito in giudizio.
Alla pubblica udienza del 16 gennaio 2016 la causa è stata assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le censure sollevate dalla ricorrente involgono, tra l'altro, l'assoluto difetto di motivazione e l'assenza del beneficio fondiario.
È noto che le norme di base in materia sono quelle di cui all'art. 860 c.c., secondo cui: “i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica” e agli artt. 10 e ss. del R. D. 13 febbraio 1933, n. 215, recante “Nuove norme per la bonifica integrale”.
Ne deriva che i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica.
È noto, altresì, che l'obbligo contributivo è subordinato al fatto che il cespite ritragga una utilitas, un vantaggio particolare, un beneficio “speciale”, incidente in via diretta sull'immobile, comportandone un incremento di valore in rapporto causale con l'esecuzione delle opere di bonifica e con la loro manutenzione.
Secondo l'orientamento consolidato, “il presupposto impositivo che consiste, ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 del r.d. n. 215 del 1933, nel vantaggio diretto ed immediato per l'immobile, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e dell'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, sicché spetta al contribuente l'onere di provare l'inadempimento del consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel piano di classifica;
in assenza di tali requisiti, grava, invece, sul consorzio l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite" (così, di recente, Cass. civ., sez. trib., 8 aprile 2022, n. 11431). Venendo al caso di specie, v'è da dire che l'atto impugnato è formulato in modo del tutto carente, giacché in esso si indica solo che si tratta di contributi dell'anno 2022 e si specifica l'importo dovuto.
Manca qualsiasi riferimento al Piano di classifica nell'avviso di pagamento.
In ogni caso non è fornita prova dell'inclusione nel perimetro di contribuenza.
Ne consegue che, nel caso in questione, non sussiste l'attribuzione in capo al contribuente dell'onere della prova, che resta integralmente addossato sulle parti resistenti.
V'è da aggiungere, infine, che con sentenza 19 ottobre 2018 n. 188 la Corte costituzione ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della legge reg. Calabria n. 11 del 2003, nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto “indipendentemente dal beneficio fondiario” invece che “in presenza del beneficio”.
Il ricorso, pertanto, è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Restano assorbite le censure non esaminate.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, liquidate nella misura di cui al dispositivo in favore dell'Erario, in conseguenza dell'ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sezione VIII, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nel contraddittorio tra le parti, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla le richieste formali di pagamento impugnate.
Condanna Area S.r.l. e il Consorzio di bonifica integrale dei bacini settentrionali del cosentino, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., in solido, al pagamento in favore dell'Erario di spese e competenze del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 120,00 (centoventi/00), oltre accessori di legge.
Il Giudice Monocratico
NN AN
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
IANNINI GIOVANNI, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7106/2024 depositato il 14/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Settentrionali De - 83000370789
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 22847055 CONT. CONSORZIO 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti;
Resistente: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, come in atti rappresentata, ha proposto impugnazione avverso avviso di accertamento n. 22847055 del 23/09/2024, di importo complessivo di Euro 72,41, emesse da Area S.r.l., aventi ad oggetto il versamento di contributi consortili dell'anno 2022 in favore del Consorzio di bonifica integrale dei bacini settentrionali del cosentino.
La ricorrente ha dedotto l'illegittimità degli atti impugnati sotto diversi profili e ne ha chiesto l'annullamento, con vittoria di spese, da distrarre.
Si è costituita Area S.r.l., evocata in giudizio dal ricorrente, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto, col favore delle spese.
Il Consorzio non si è costituito in giudizio.
Alla pubblica udienza del 16 gennaio 2016 la causa è stata assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le censure sollevate dalla ricorrente involgono, tra l'altro, l'assoluto difetto di motivazione e l'assenza del beneficio fondiario.
È noto che le norme di base in materia sono quelle di cui all'art. 860 c.c., secondo cui: “i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica” e agli artt. 10 e ss. del R. D. 13 febbraio 1933, n. 215, recante “Nuove norme per la bonifica integrale”.
Ne deriva che i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica.
È noto, altresì, che l'obbligo contributivo è subordinato al fatto che il cespite ritragga una utilitas, un vantaggio particolare, un beneficio “speciale”, incidente in via diretta sull'immobile, comportandone un incremento di valore in rapporto causale con l'esecuzione delle opere di bonifica e con la loro manutenzione.
Secondo l'orientamento consolidato, “il presupposto impositivo che consiste, ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 del r.d. n. 215 del 1933, nel vantaggio diretto ed immediato per l'immobile, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e dell'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, sicché spetta al contribuente l'onere di provare l'inadempimento del consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel piano di classifica;
in assenza di tali requisiti, grava, invece, sul consorzio l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite" (così, di recente, Cass. civ., sez. trib., 8 aprile 2022, n. 11431). Venendo al caso di specie, v'è da dire che l'atto impugnato è formulato in modo del tutto carente, giacché in esso si indica solo che si tratta di contributi dell'anno 2022 e si specifica l'importo dovuto.
Manca qualsiasi riferimento al Piano di classifica nell'avviso di pagamento.
In ogni caso non è fornita prova dell'inclusione nel perimetro di contribuenza.
Ne consegue che, nel caso in questione, non sussiste l'attribuzione in capo al contribuente dell'onere della prova, che resta integralmente addossato sulle parti resistenti.
V'è da aggiungere, infine, che con sentenza 19 ottobre 2018 n. 188 la Corte costituzione ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della legge reg. Calabria n. 11 del 2003, nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto “indipendentemente dal beneficio fondiario” invece che “in presenza del beneficio”.
Il ricorso, pertanto, è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Restano assorbite le censure non esaminate.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, liquidate nella misura di cui al dispositivo in favore dell'Erario, in conseguenza dell'ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sezione VIII, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nel contraddittorio tra le parti, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla le richieste formali di pagamento impugnate.
Condanna Area S.r.l. e il Consorzio di bonifica integrale dei bacini settentrionali del cosentino, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., in solido, al pagamento in favore dell'Erario di spese e competenze del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 120,00 (centoventi/00), oltre accessori di legge.
Il Giudice Monocratico
NN AN